Ricorso  ex  art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  - giusta delibera del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008
-  rappresentato  e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura generale dello
Stato,  presso  la  cui  sede  in  Roma,  Via  dei  Portoghesi  n. 12
domicilia;
   Contro  la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  volto  alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  la  legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16,
artt.  19, comma 2 e 73, comma 3, pubblicata sul Bollettino ufficiale
della   regione   18   giugno   2008,   n. 6,   recante   «Disciplina
dell'attivita'  edilizia»  per  violazione  degli  artt. 117, secondo
comma, lett. e) e l) della Costituzione.
   1.  -  Sul  Bollettino  ufficiale  della Regione Liguria 18 giugno
2008,  n. 6, e' apparsa la legge r. 6 giugno 2008, n. 16, che reca la
«Disciplina dell'attivita' edilizia».
   Con  la  legge  in  rassegna,  composta da 89 articoli, la Regione
Liguria detta disposizioni in materia di edilizia per recepire e dare
attuazione   al  T.U.  delle  disposizioni  legislative  in  materia,
approvato  con  d.P.R.  n. 380/2001  e  successive modifiche. Piu' in
particolare,   la   regione   disciplina   l'attivita'  edilizia  con
riferimento alle tipologie degli interventi edilizi (Titolo Il, artt.
6-19),  ai  titoli  abilitativi  e  alle  procedure  per  il relativo
conseguimento  (Titolo  III,  artt.  20-39);  stabilisce  le sanzioni
amministrative  per  gli  abusi  edilizi  (Titolo  IV,  artt. 40-66);
stabilisce i parametri urbanistico-edilizi (Parte II, Titolo I, artt.
67-83);  detta  norme  per garantire l'uniformita' e il coordinamento
dei  contenuti  dei  regolamenti edilizi comunali. La legge in esame,
inoltre,   promuove  la  sostenibilita'  energetico-ambientale  nella
relazione  delle  opere  edilizie  pubbliche  e private, nel rispetto
dell'ordinamento comunitario.
   2. - La legge regionale n. 16 del 18 maggio 2008, presenta profili
di  illegittimita'  costituzionale,  relativamente  alle disposizioni
contenute  nell'articolo 19, comma 2, relativo alla realizzazione dei
parcheggi  privati;  e  nell'articolo  73,  comma  3,  concernente la
«superficie asservita».
   La  disposizione  di cui all'articolo 19, comma 2, in particolare,
nel  prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di
nuova  costruzione  aventi  destinazione  residenziale, stabilisce la
«formalizzazione  dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di
pertinenzialita'  del  parcheggio  rispetto  all'unita' Immobiliare»,
disponendone la trascrizione nei registri immobiliari.
   Cosi'  disponendo,  pero', la norma regionale introduce un'ipotesi
di   trascrizione   nei   registri  immobiliari  non  prevista  dalla
legislazione  statale, alla cui competenza e' riservata la disciplina
della  pubblicita'  immobiliare. Infatti, gli atti di asservimento in
questione   non  sono  inclusi  nell'elenco  degli  atti  soggetti  a
trascrizione  di  cui  agli  artt. 2643 e 2645 del codice civile e la
legge  n. 122/1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur
prevedendo  all'articolo  9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed
immobili,  non  dispone  nulla  in  merito  alla trascrivibilita' del
predetto vincolo.
   Si  fa  presente  che il d.lgs. n. 374/1990, recante «Approvazione
del  testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie
e  catastale» prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione  e  annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento
dell'imposta  ipotecaria.  Ne  consegue  l'assolvimento  dell'imposta
ipotecaria  anche  per l'ipotesi di trascrizione in commento, pur non
prevista  dalla  norma  statale,  con conseguente introduzione di una
nuova  fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma
statale.
   L'articolo  19,  comma 2, dunque, violando le disposizioni statali
suddette  in  materia  di  pubblicita'  degli immobili e di pagamento
dell'imposta ipotecaria, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo
comma,  lett. e) e l) della Costituzione in materia, rispettivamente,
di sistema tributario e di ordinamento civile.
   3.  -  L'articolo  73,  comma  3,  a  sua  volta,  concernente  la
«superficie  asservita»  alle nuove costruzioni, nel prevedere che la
civica   amministrazione   puo'  disporre  nel  regolamento  edilizio
l'obbligo   di  subordinare  il  rilascio  del  titolo  abitativo  al
preventivo  asservimento  dei  terreni  a favore del comune, mediante
atto  regolarmente  trascritto  nei  registri immobiliari, introduce,
analogamente  al predetto articolo 19, un'ipotesi di trascrizione nei
registri immobiliari non prevista dalla normativa statale.
   Anche  questa  norma,  dunque, violando la normativa statale sopra
identificata,  si  pone  in  contrasto con l'art. 117, seconda comma,
lett. e) e l) della Costituzione.