LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 3041/07, 3813/07, 3814/07, 3815/07, 3816/07, 3817/07, 3818/07 e 3819/07 R.G., proposti da ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., A.D. E L.R. ing. Guglielmo Landolfi ex Strada statale 114, KM 146 - 96010 Priolo Gargallo, difesa da avv. Acquarore Lorenzo, Anselmi Daniela e Milazzo Massimo c/o dr. Rundo Pierdomenico, via Adige, 3 - 96100 Siracusa; Contro Agenzia delle Dogane - Direzione regionale per la Sicilia, in persona del direttore pro tempore, e Ufficio delle Dogane di Siracusa, in persona del direttore pro tempore, difesa da avv. Di Gesu Giuseppe c/o Avvocatura dello Stato, via Vecchia Ognina n. 149 - 95100 Catania. I n f a t t o Con atto notificato l'11 maggio 2007 la societa' ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. proponeva ricorso (iscritto al n. 304l/2007 R.G.) per l'annullamento, previa sospensione, delle note dell'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Siracusa prot. n. 81676 dell'8 marzo 2007 e prot. n. 13.213 del 2 maggio 2007 e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, relativi al recupero della tassa sulle operazioni di imbarco e sbarco delle merci effettuate attraverso il pontile della baia di Santa Panagia di Siracusa ai sensi dell'art. 1, comma 986 della legge n. 296/2006. Sosteneva la ERG di non essere tenuta al pagamento di tale tassa per avere sempre effettuato le operazioni di imbarco e sbarco di prodotti petroliferi attraverso il terminale della baia di Santa Panagia, al di fuori dell'ambito territoriale del porto di Siracusa, senza utilizzare alcuna infrastruttura o servizio portuale e servendosi esclusivamente di personale proprio e di proprie infrastrutture ed attrezzature oltre che sotto la propria responsabilita'. Successivamente l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Siracusa, in virtu' del citato art. 1, comma 986 della legge n. 296/2006, notificava alla ERG i seguenti avvisi di accertamento e contestuale invito al pagamento: 1) Prot. n. 20167 del 12 luglio 2007 per € . 2.063.021,46 (periodo dal 18 settembre 2001 al 31 dicembre 2001); 2) Prot. n. 20166 del 12 luglio 2007 per € . 6.522.215,42 (anno 2002); 3) Prot. n. 20165 del 12 luglio 2007 per € . 5.579.413,74 (anno 2003); 4) Prot. n. 20164 del 12 luglio 2007 per € . 6.113.338,13 (anno 2004); 5) Prot. n. 20163 del 12 luglio 2007 per € . 6.638.800,27 (anno 2005); 6) Prot. n. 20162 del 12 luglio 2007 per € . 4.342.733,55 (anno 2006); 7) Prot. n. 20160 del 12 luglio 2007 per € . 1.782.493,69 (periodo dal 1 gennaio 2007 al 30 aprile 2007). In data 17 agosto 2007 la ERG impugnava anche i suddetti avvisi con separati ricorsi iscritti al ruolo generale ai nn. 3813/07, 3814/07, 3815/07, 3816/07, 3817/07, 3818/07 e 3819/07 R.G. Rilevava in particolare la societa' ricorrente: che in precedenza la ISAB, oggi ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., aveva contestato giudizialmente un'analoga pretesa dell'Agenzia delle Dogane innanzi al Tribunale di Catania che, con sentenza n. 386 del 27 marzo 2001, aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all'esenzione del pagamento della tassa in questione per avere effettuato le operazioni di imbarco e sbarco delle merci fuori dall'ambito del porto di Siracusa; che tale sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza n. 787 del 9 settembre 2004, gravata del ricorso per cassazione ancora pendente; che con sentenza del 5 luglio 2004, passata in giudicato, questa stessa Commissione tributaria aveva disposto il rimborso della tassa in precedenza pagata; che l'Agenzia delle Dogane aveva provveduto al rimborso. Conseguentemente la ricorrente chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dei suddetti avvisi, in via principale, per difetto del presupposto legittimante e violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 84/1994 ed, in via subordinata, per la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 212/2000. In via gradata la ERG chiedeva pure di accertare e dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 986 della legge n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101 e 103 della Costituzione. Resisteva, col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Siracusa, deducendo: che la tassa in oggetto e' dovuta in seguito all'interpretazione autentica delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, effettuata dal legislatore con il comma 986 dello stesso articolo secondo cui «sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci» le operazioni compiute «nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati»; che in ogni caso la baia di Santa Panagia rientra nell'ambito territoriale del porto di Siracusa; che la sollevata questione di incostituzionalita' e' irrilevante ed infondata ai fini della decisone del giudizio. Nel corso del giudizio la ERG depositava varie memorie. Disposta la sospensione degli atti impugnati con separati provvedimenti del 15 ottobre 2007, la Commissione riservava la propria decisione all'udienza del 30 gennaio 2008. I n d i r i t t o Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 3041/07, 3813/07, 3814/07, 3815/07, 3816/07, 3817/07, 3818/07 e 3819/07 del ruolo generale di questa Commissione, promossi dalla ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. contro l'Agenzia delle Dogane - Direzione regionale per la Sicilia e l'Ufficio delle Dogane di Siracusa per l'evidente connessione oggettiva e soggettiva. Termini della controversia. La controversia riguarda il pagamento della tassa per le merci sbarcate ed imbarcate (c.d. tassa portuale) dalla societa' ERG Raffinerie mediterranee S.p.A. attraverso il proprio pontile ubicato nella rada aperta di Santa Panagia di Siracusa a norma dell'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 18 settembre 2001 al 30 aprile 2007. La societa' ricorrente sostiene che tale tassa, definita tassa portuale, a differenza della c.d. tassa erariale - dovuta per le operazioni di sbarco ed imbarco effettuate in qualsiasi porto, rada o spiaggia dello Stato italiano - va pagata soltanto per le operazioni effettuate nell'ambito di un porto individuato in forza di un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (adottato sulla base del procedimento regolato dall'art. 4 della legge n. 84/1994 e seguito dall'approvazione di un piano regolatore portuale ex art. 5 dello stesso atto normativo). Conseguentemente la ERG, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Catania con sentenza del 27 marzo 2001, confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza del 9 settembre 2004 (gravata del ricorso per cassazione ancora pendente) e da questa stessa Commissione tributaria (sentenza del 5 luglio 2004 passata in giudicato), ritiene di non essere tenuta al pagamento della tassa portuale, ammontante complessivamente ad € .32.782.493,95, in quanto il terminale della baia di Santa Panagia, oltre ad essere ubicato al di fuori dell'ambito territoriale del porto di Siracusa, e' gestito con proprio personale e con proprie infrastrutture ed attrezzature. L'Agenzia delle Dogane contesta tale pretesa sulla base del comma 986 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, «interpretando estensivamente i concetti di porti; rade, strutture d'ormeggio etc., e' decisivo per eliminare qualsiasi ambiguita' e quindi per stroncare sul nascere qualsiasi questione relativa alla tipologia della zona in cui sono ubicati gli attracchi» (pag. 8 della memoria di costituzione). Quadro normativo di riferimento. Art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonche' quelle di cui al comma 985, si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modi realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tassi sulle merci». Art. 1, comma 982, lett. a): «... tassa erariale di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni». Art. 1, comma 982, lett. b): «... tassa di ancoraggio di cui al capo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni». Art. 27, legge 9 febbraio 1963, n. 82: «sulle merci provenienti dall'estero che vengono sbarcate nei pori, rade o spiagge dello Stato per essere destinate alla importazione definitiva o temporanea si applica una tassa di sbarco ...». Artt. 33-42 della legge 9 febbraio 1963, n. 82: vengono indicati i porti in cui venivano sbarcate ed imbarcate le merci di cui al precedente art. 2, comma 2 del d.l. 28 febbraio 1974, n. 47. Art. 2, comma 1 del d.l. 28 febbraio 1974, n. 47: «In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato e' dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate ...». Art. 2, comma 2 del d.l. 28 febbraio 1974, n. 47: «Resta ferma la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati nelle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82 ...». Art. 1, comma 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355: vengono aggiunti altri porti. Art. 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84: «La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati nelle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1 gennaio 1994 ...». Questione di costituzionalita'. La societa' ricorrente sia col ricorso introduttivo che con le memorie del 5 ottobre 2007 e del 17 gennaio 2008 ha evidenziato la illegittimita' costituzionale del comma 986 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 97, 101 e 113 della Costituzione. La relativa richiesta di rimessione alla Corte costituzionale appare fondata ricorrendo sia il requisito della rilevanza della questione per la decisone della controversia che la non manifesta infondatezza della questione stessa. Quanto al primo profilo va osservato che il citato comma 986, disponendo che «sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tassi sulle merci ... le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modi realizzati», imporrebbe alla ERG di corrispondere all'Erario tasse di rilevante importo; tasse che non sarebbero dovute in caso di integrale accoglimento della pretesa della ricorrente sulla base della normativa come applicata dai suddetti giudici di merito. Quanto al secondo profilo - della non manifesta infondatezza - va evidenziato che il comma in questione non risulta avere natura sostanzialmente interpretativa, bensi' innovativa. Tale norma, definita dal legislatore di «interpretazione», amplia, infatti, ad avviso di questa commissione, il presupposto impositivo della tassa portuale estendendone il pagamento alle operazioni svolte su qualsiasi struttura di ormeggio realizzata al di fuori dell'ambito portuale, laddove, invece, le leggi n. 82/1963 e n. 355/1976 circoscrivono il pagamento della tassa alle operazioni di imbarco e sbarco di merci svolte nell'ambito di porti debitamente classificati. La Corte costituzionale ha chiarito che «si deve riconoscere il carattere interpretativo a quelle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata allo scopo di imporre a chi e' tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo» (Corte cost. n. 424/1993). Nel caso in esame, invece, il legislatore, col comma 986, non ha intesso chiarire la normativa vigente, ma ha esteso la tassa portuale anche alle operazioni di imbarco e sbarco di merci in zone prive di interventi dell'autorita' portuale beneficiaria del «gettito della tassa erariale». La diversita' tra la vecchia disciplina e quella sopravvenuta evidenzia chiaramente il carattere della novita' della disposizione censurata e quindi l'illegittimita' costituzionale della stessa per avere oltrepassato i limiti della ragionevolezza in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. I dubbi sulla legittimita' costituzionale della norma appaiono fondati anche con riferimento al suo carattere retroattivo (tale e' la portata attribuita al comma censurato dall'Agenzia delle Dogane con la richiesta di pagamento della tassa portuale a decorrere dal 18 settembre 2001 fino al 30 aprile 2007). L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileverebbe infatti sul piano del legittimo affidamento sorto in capo agli interessati con conseguente ulteriore violazione dei parametri della ragionevolezza dell'uguaglianza ex art. 3 della Costituzione. Come e' noto, il legislatore puo' emanare norme (non penali) con efficacia retroattiva a prescindere dal carattere interpretativo delle stesse, purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (C. cost. n. 6/l994) e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti quali la tutela dell'affidamento eventualmente sorto in capo agli interessati (C. Cost. n. 525/2000) e la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost. n. 6/l994). Tali condizioni non sembrano rispettate nel caso in esame atteso che anche una societa' di rilevanti dimensioni come la ERG ha necessita' di potere confidare su oneri tributari certi e non gia' su tasse non previste o imprevedibili, introdotte, per altro, con disposizioni surrettiziamente definite interpretative, ma sostanzialmente dirette a modificare in modo sfavorevole e retroattivo la legislazione vigente. A cio' va aggiunto che, quale norma diretta ad incidere su fattispecie sub iudice (come si e' detto e' ancora pendente il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 settembre 2004), il comma 986 invade pure la sfera riservata al potere giudiziario e la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' va, quindi, riconosciuta anche per il contrasto con gli artt. 101,102 e 104 della Costituzione. Insegna in proposito la giurisprudenza costituzionale che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali quando risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie (Corte cost. n. 6 del 1994, 480 del 1992). A parere della commissione il legislatore, emanando il comma 986 dopo la pronuncia di ben tre sentenze favorevoli alla ERG (l'ultima e' quella della Commissione tributaria provinciale di Siracusa gia' passata in cosa giudicata), ha inteso interrompere questa giurisprudenza usando della sua prerogativa di interprete d'autorita' del diritto (Corte cost. n. 123 del 1987). Per tutte le ragioni esposte si ritiene, pertanto, rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale del comma 986 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli artt. 3.101, 102, 104 della Costituzione.