il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  362  del  2008,  proposto da: Provincia di Reggio
Calabria,  in  persona  del  Presidente  pro tempore, rappresentato e
difeso  dall'avv.  Attilio  Battaglia,  con  domicilio  eletto presso
l'Ufficio legale dell'Ente in Reggio Calabria, via S. Anna, II tronco
- Spirito Santo;
   Contro  Regione  Calabria,  in persona del Presidente pro tempore,
non  costituito  in  giudizio; Consiglio regionale della Calabria, in
persona  del  Presidente pro tempore, non costituito in giudizio, per
l'annullamento  previa  sospensione  dell'efficacia, della nota prot.
n. 2248  del 30 gennaio 2008 del dirigente del Settore organizzazione
e  personale  della  Regione  Calabria, nonche' di ogni atto connesso
presupposto e consequenziale, con correlata declaratoria dell'obbligo
della  Regione  di  erogare alla provincia di Reggio Calabria, in via
diretta  ed  immediata, le risorse finanziarie relative alle funzioni
conferite  alla  provincia stessa in attuazione della legge reg. cal.
n. 34/2002;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista  l'ordinanza di questo Tribunale n. 53 del 7 maggio 2008, di
accoglimento  «a  termine»  della  domanda  di  sospensione cautelare
dell'esecuzione  del  provvedimento impugnato, fino alla prima camera
di consiglio utile dopo la decisione della Corte costituzionale sulla
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 26 della legge
reg.  cal.  n. 9/2007,  contestualmente sollevata, con determinazione
assunta dal tribunale nella medesima Camera di consiglio del 7 maggio
2008;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore  nell'udienza  pubblica del giorno 7 maggio 2008 il cons.
Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
   Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
                     F a t t o  e  d i r i t t o
   Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Reggio Calabria impugna
la  nota  prot. n. 2248 del 30 gennaio 2008 del dirigente del Settore
organizzazione  e personale della Regione Calabria, nonche' ogni atto
connesso presupposto e consequenziale.
   La provincia fa presente che tale nota fornisce riscontro negativo
alla  sua  diffida in data 17 dicembre 2007, con la quale ha intimato
alla  regione  di  erogarle  in  via  diretta ed immediata le risorse
finanziarie relative alle funzioni conferite alla provincia stessa in
attuazione della legge reg. cal. n. 34/2002.
   Ed invero, con detta legge la Regione Calabria ha disciplinato gli
strumenti,  le  procedure e le modalita' di riordino delle funzioni e
dei  compiti  amministrativi  esercitati,  tra gli altri enti locali,
dalle  province,  nelle materie di cui agli articoli 117, commi tre e
quattro e 118 della Costituzione.
   Le  funzioni  in  questione  sono state in concreto trasferite con
deliberazioni  della giunta regionale e decreti dirigenziali, sicche'
a  partire dal 1 gennaio 2006 esse sono direttamente esercitate dalle
province.
   La sopravvenuta legge reg. cal. n. 9/2007 stabilisce, all'art. 26,
un obbligo di rendiconto trimestrale da parte delle province, che nel
caso  di mancato rispetto comporta, previa diffida, la sanzione della
sospensione delle erogazioni.
   La  Provincia  di  Reggio  Calabria  sostiene  che tale obbligo di
rendicontazione e soprattutto la sospensione delle erogazioni in caso
di sua mancata presentazione - in concreto verificatasi - leda la sua
posizione  di titolarita' delle funzioni trasferite e le impedisca di
esercitarle,  violando l'autonomia riconosciutale dalla Costituzione.
Deduce  che  la  nota  impugnata,  di comunicazione della sospensione
dell'erogazione    delle    risorse    finanziarie   necessarie   per
l'espletamento delle funzioni trasferite, e, a monte, le disposizioni
dell'art.  26  della  legge n. 9/ 1997 sarebbero in contrasto con gli
articoli  114, 118 e 119 della Costituzione e chiede che il tribunale
sollevi  la  relativa  questione  innanzi  al  giudice  delle  leggi,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
   Il  predetto  art.  26  della  legge  reg. cal. n. 9/2007 sarebbe,
inoltre,  in  conflitto  anche  con  la  stessa legge fondamentale di
riordino  n. 34/2002 e con l'art. 4 della legge n. 59/1997, come pure
con tutti gli atti di queste applicativi.
   Nella  camera  di  consiglio del 7 maggio 2008 questo tribunale ha
accolto   a   termine,   ovvero   sino  alla  pronuncia  della  Corte
costituzionale  sulla  questione  oggetto  della  presente ordinanza,
l'istanza  cautelare  introdotta  con  il ricorso in esame, ritenendo
rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  nei  sensi  di seguito
specificati,  la  questione  di  costituzionalita' dell'art. 26 della
legge reg. cal. n. 9/2007.
   Il  collegio  osserva  preliminarmente che la controversia rientra
nella  giurisdizione  esclusiva  del giudice amministrativo, ai sensi
dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e succ. modif.
   Il   giudizio   attiene,   in  sostanza,  alla  sospensione  delle
erogazioni   finanziarie   relative  alle  funzioni  trasferite  alla
Provincia  di  Reggio  Calabria  con  la  legge reg. cal. n. 34/2002,
operata dalla Regione Calabria con la nota impugnata, in applicazione
pedissequa  delle  disposizioni  dell'art.  26  della  legge reg. cal
n. 9/2007, secondo cui:
   «1.  - Le risorse finanziarie allocate nei corrispondenti capitoli
delle UPB del bilancio della regione di ciascun esercizio finanziario
a partire dall'anno 2007, da erogare in favore di province, comuni ed
altri  enti,  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  loro
conferite  ai  sensi della l.r. 12 agosto 2002, n. 34 e della l.r. 11
gennaio  2006,  n. 1,  sono  trasferite  all'inizio di ogni trimestre
solare   in  ragione  di  tre  dodicesimi  di  ciascun  stanziamento,
direttamente   dal   Dipartimento   bilancio  e  patrimonio,  settore
Ragioneria  generale.  I  trasferimenti  potranno  avvenire  in unica
soluzione   od   in   soluzioni   diverse  qualora  il  trasferimento
trimestrale  non  sia  conciliabile  con specifiche norme di settore,
fatto  salvo  l'obbligo delle province, dei comuni e degli altri enti
di  presentare  il  monitoraggio  fisico  e  finanziario,  nonche' il
rendiconto ai sensi dei commi 2 e 5.
   2. - Per ciascun esercizio finanziario, le erogazioni successive a
quella   riferita   al   primo   trimestre   sono   subordinate  alla
presentazione,  da  parte  degli  enti  interessati, del monitoraggio
fisico e finanziario con riferimento al trimestre decorso.
   3.  - Le erogazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sospese nel caso di
mancata  presentazione  del  rendiconto,  riguardante  anche  un solo
capitolo  di  bilancio,  qualora  l'ente  interessato  non abbia dato
riscontro al sollecito inoltrato a cura del dirigente della struttura
di riferimento o del predetto dipartimento.
   4.  -  La Ragioneria generale, successivamente all'emissione degli
ordinativi  di  accreditamento,  ne  da' comunicazione alla struttura
regionale  competente  per  materia;  analogamente, i dirigenti delle
competenti   strutture   comunicano   alla   ragioneria   il  mancato
adempimento  da  parte  dei  singoli  enti, ai fini della sospensione
delle erogazioni.
   5. - E' fatto obbligo agli enti di cui al comma 1 di presentare il
monitoraggio fisico e finanziario con cadenza trimestrale, nonche' il
rendiconto  delle  somme  utilizzate  alle  scadenze  stabilite dalla
normativa  regionale  e  secondo  modalita'  e termini indicate dalle
competenti strutture della Regione.».
   Le  censure avanzate dalla ricorrente attengono solo alla asserita
illegittimita'  costituzionale  di dette disposizioni, per violazione
degli articoli 114, 118 e 119 Cost., sicche' la relativa questione di
legittimita'  costituzionale  e'  sicuramente rilevante, ai fitti sia
della  decisione  definitiva della domanda cautelare, sia del ricorso
nel merito.
   La questione risulta, inoltre, non manifestamente infondata.
   L'art.  114,  secondo  comma,  della Costituzione statuisce che «i
Comuni,  le  province, le citta' metropolitane e le regioni sono enti
autonomi  con  propri  statuti,  poteri e funzioni secondo i principi
fissati   dalla   Costituzione».   Il   successivo   art.  118  della
Costituzione  prevede,  poi, al comma 2, che «i Comuni, le province e
le  citta'  metropolitane  sono  titolari  di funzioni amministrative
proprie  e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze», mentre ai sensi dell'art. 119, primo comma
,  «i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa».
   Il  riconoscimento  costituzionale  dell'autonomia, per quanto qui
interessa,  delle  province  risulta  evidentemente  non coerente con
l'assoggettamento  delle  stesse,  nell'esplicazione  delle  funzioni
«conferite»,  a  controllo  trimestrale  della relativa spesa, con la
previsione, oltre tutto, di sospensione necessaria di ogni erogazione
nel  caso  che il rendiconto non venga inviato a seguito di specifica
diffida.
   Ad   avviso   del   collegio,   le  modalita'  di  erogazione  dei
finanziamenti  relativi  alle  funzioni conferite alle province dalla
legge reg. cal. n. 34/2002, contemplate dall'art. 26 della legge reg.
cal.  n. 9/2007  sono  lesive dell'autonomia delle Province medesime,
che  vengono sottoposte ad una forma di controllo «finanziario» molto
penetrante,  non compatibile con la posizione loro riconosciuta dalla
Costituzione.  In  tal senso, del resto, la Consulta ha avuto modo di
chiarire che nei confronti degli enti locali non possono considerarsi
costituzionalmente  ammissibili interventi finanziari vincolati nella
destinazione, per normali attivita' e compiti di competenza di questi
ultimi  (C. cost. 16 gennaio 2004, n. 16), quali, nel caso di specie,
le funzioni conferite con la legge reg. cal. n. 34/2002.
   In relazione a cio', deve ritenersi rilevante e non manifestamente
infondata  la questione di legittimita' costituzionale, sollevata nel
presente  giudizio  dalla  Provincia di Reggio Calabria, dell'art. 26
della  legge  reg. cal. n. 9/2007, per violazione degli articoli 114,
comma  2, 118, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione,
in  quanto prevede modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi
alle  funzioni conferite alle province con legge reg. cal. n. 34/2002
non  compatibili con l'autonomia di queste ultime, costituzionalmente
riconosciuta e tutelata.