IL GIUDICE DI PACE
   Rilevato che il 17 febbraio 2008, alle ore 01,40 e successivamente
alle ore 03,25 in localita' comune di Traona (Sondrio), i Carabinieri
della  locale  stazione,  accertavano  a carico di Tonelli Stefano il
reato  di  cui  all'art.  186, secondo comma c.d.s. per essersi posto
alla  guida della sua autovettura tipo Fiat Punto, targato AS 344 XD,
in stato di ebbrezza;
   Rilevato  che in data 10 marzo 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di anni uno a decorrere
dal giorno del ritiro 17 febbraio 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con alcoltest a cui il ricorrente Tonelli Stefano si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che  si  sottopongono  all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che  sono  considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che
pero'  non  si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale:
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500  a 10000 euro, la sospensione della patente di giuda per mesi 6,
l'obbligo  di  sottoporsi  a  visita  presso  la  commissione medica,
nonche'  il  fermo  di  180  giorni  del veicolo se di proprieta' del
trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcoltest  e  coloro  che  non  si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente   di   guida  fino  a  2  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa  e  limitare  il periodo di sospensione a sei mesi. La
disparita'  di  trattamento  fra coloro che si sottopongono all'alcol
test e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato
di  ebbrezza,  ma  non  si sottopongono alla prova e' suscettibile di
ledere il principio di uguaglianza.