IL GIUDICE DI PACE
   Rilevato  che  il  17  febbraio  2008, alle ore 04,17 in localita'
comune di Mantello (Sondrio), i Carabinieri della stazione di Delebio
(Sondrio), accertavano a carico di Acquistapace Erika il reato di cui
all'art. 186, secondo comma c.d.s. per essersi posta alla guida della
sua autovettura, targata CA 809 YS, in stato di ebbrezza;
   Rilevato  che in data 27 febbraio 2008 il Prefetto della Provincia
di  Sondrio  emetteva  provvedimento  di sospensione della patente di
guida,  ex  art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi otto a
decorrere dal giorno del ritiro 17 febbraio 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con alcoltest a cui la ricorrente Acquistapace Erika si
e'  regolarmente  sottoposta  e  che la disparita' di trattamento tra
coloro  che  si  sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra
coloro  che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia
e  che  pero'  non  si  sottopongono  e'  suscettibile  di  ledere il
principio di uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale:
   Rilevato  che  il  presente  giudizio'  non  puo'  essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500  a 10000 euro, la sospensione della patente di giuda per mesi 6,
l'obbligo  di  sottoporsi  a  visita  presso  la  commissione medica,
nonche'  il  fermo  di  180  giorni  del veicolo se di proprieta' del
trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcoltest  e  coloro  che  non  si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente   di   guida  fino  a  2  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa  e  limitare  il periodo di sospensione a sei mesi. La
disparita'   di   trattamento   fra   coloro   che   si  sottopongono
all'alcoltest e coloro che magari sono considerati per sintomatologia
in   stato  di  ebbrezza,  ma  non  si  sottopongono  alla  prova  e'
suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.