Preliminarmente   l'avv.   Rigamonti   eccepisce   l'irregolarita'
sostanziale   dell'instaurato   contradditorio,   in   quanto  appare
probabile  che  l'imputato  non  abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento  instaurato  a  suo  carico  davanti  a  questo giudice,
invocando  l'applicazione  dell'art.  420-bis  del c.p.p.; in secondo
luogo,  eccepisce  l'irritualita'  della  denuncia  querela sporta in
quanto nel verbale di ricezione della stessa da parte dei Carabinieri
di  Bellano  non si da' atto che la sottoscrizione e' avvenuta avanti
un pubblico ufficiale.
   Il pubblico ministero di oppone.
   La parte civile si oppone.
                         IL GIUDICE DI PACE
   Rigetta  le  eccezioni  sollevate,  in  quanto  infondate, poiche'
risulta   palese  dal  combinato  disposto  risultante  dall'atto  di
denuncia querela e dal verbale di ricezione della stessa da parte dei
Carabinieri  di  Bellano,  la  riferibilita'  alla persona di Adamoli
Osvaldo  sia  dell'intero atto di denuncia querela sia della volonta'
di  perseguire  penalmente  il  responsabile  dei  fatti nella stessa
narrati.
   In  secondo luogo, e' pure, senza ombra di dubbio, vero che l'art.
420-bis c.p.p. non puo' essere invocato nel caso di specie, in quanto
la  avvenuta  notifica  nel  domicilio eletto esclude «a priori» ogni
dubbio   in   ordine   alla  conoscenza  del  procedimento  da  parte
dell'imputato.
   L'avv.   Rigamonti   solleva  la  questione  di  costituzionalita'
dell'art.  420-bis  c.p.p.  in  relazione  all'art.  3, 24, 111 della
Costituzione in quanto nega la possibilita' al giudice di disporre la
rinnovazione della notifica anche nel caso di notifica effettuata nel
domicilio  eletto  quando  appare  probabile che l'imputato non abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento.
   Il  pubblico  ministero  si  oppone  in  quanto  la  questione  e'
infondata.
   La parte civile si oppone all'accezione sollevata, ma ritiene che,
comunque,  il  giudice  possa disporre la rinnovazione della notifica
all'imputato,  in  quanto,  sebbene  per  sua colpa, lo stesso non ha
avuto   conoscenza   del   procedimento  a  suo  carico  con  elevata
probabilita'.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuto  che l'art. 420-bis c.p.p. nella parte in cui non prevede
la  possibilita'  per  il  giudice  di disporre la rinnovazione della
notifica,  qualora  appare  probabile  che  l'imputato  che ha eletto
domicilio  presso  il  difensore non abbia avuto effettiva conoscenza
del procedimento e' in contrasto con le norme di cui all'art. 3 della
Costituzione  che  prevede il diritto di uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, art. 24 della Costituzione che sancisce il diritto
di  difesa  come inviolabile e 111 della Costituzione che sancisce il
diritto   inviolabile   al   contradditorio   nel   processo  penale,
soprattutto   in  un  caso  come  quello  in  esame,  in  cui  appare
effettivamente  probabile che l'imputato, pur avendo eletto domicilio
presso il difensore, non abbia avuto conoscenza del procedimento.