IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1675 del 2007 proposto da Confederazione Italiana della Proprieta' edilizia (Confedilizia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Vittorio Angiolini e Riccardo Maia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso n. 1; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e domiciliati per legge presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia n. 1, e nei confronti di Comune di Milano, non costituito in giudizio; Regione Lombardia, non costituita in giudizio per l'annullamento del decreto del Prefetto di Milano (prot. n. 10.3/200700288 - Gab.) in data 21 maggio 2007, emesso ai sensi della legge n. 9 del 2007 e riguardante le procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo, mai comunicato alla ricorrente; nonche' di ogni altro atto antecedente o presupposto, ivi compreso ove possa occorrere altro decreto in data 18 aprile 2007, ovvero qualunque atto attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso; con riserva di motivi aggiunti per quanto non conosciuto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura di Milano; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2007 il dott. Riccardo Giani; Uditi l'avv. V. Angiolini per parte ricorrente e l'avv. dello Stato A. Caridi per le amministrazioni resistenti; Considerato in fatto ed in diritto quanto segue. F a t t o Con il ricorso introduttivo del giudizio la Confedilizia, Confederazione Italiana della Proprieta' Edilizia, impugna il decreto del Prefetto di Milano indicato in epigrafe con il quale e' stato disciplinato il funzionamento dei lavori della Commissione per la graduazione delle azioni di rilascio di immobili ad uso di abitazione, prevista dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9. Parte ricorrente espone, preliminarmente, il contenuto della richiamata legge n. 9 del 2007, evidenziando come essa preveda: all'art. 1, comma 1, la sospensione dell'esecuzione per gli sfratti per finita locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, per la durata di otto mesi, in relazione ad un novero di Comuni individuati dalla norma stessa, a favore di particolari «categorie sociali», ma di fatto trasformandolo poi in previsione generalizzata con l'ulteriore previsione che «la sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico»; all'art. 1, commi 2 e ss., congegna le procedure giurisdizionali per l'accertamento dei requisiti inerenti la suddetta sospensione, ponendo l'ex conduttore sfrattato in posizione di ingiustificato vantaggio rispetto al proprietario-locatore che versi in identica situazione di disagio abitativo; all'art. 3 introduce la possibilita' di graduazione amministrativa degli sfratti per una gamma di soggetti ancora piu' vasta di quelli di cui all'art. 1, comma 1, violando quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 321 del 1998; all'art. 3, comma 2, prevede la possibile istituzione di «apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzata a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica»; all'art. 3, comma 3, stabilisce la competenza delle prefettura a convocare le commissioni di cui al comma 2 e a definirne «il funzionamento e la composizione». E proprio in attuazione della previsione dell'art. 3, comma 3, della legge 9 del 2007 che il Prefetto di Milano ha adottato l'atto qui gravato, in relazione al quale parte ricorrente articola le seguenti censure: 1) «Violazione e falsa applicazione della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in relazione all'art. 23 Cost. Ed anche in relazione al d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ed agli artt. 3 e 28 del r.d. n. 12 del 1941. Difetto ed insufficienza di motivazione. Illogicita', irragionevolezza e contraddittorieta'. Incompetenza ed eccesso di potere». Il Prefetto di Milano nell'atto impugnato e' andato oltre il compito assegnatogli dalla legge disciplinando l'attivita' degli ufficiali giudiziari e attribuendo loro compiti non previsti dalla legge, tra l'altro imponendo ai proprietari prestazioni non rispondenti alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.. 2) «Illegittimita' derivata dall'incostituzionalita' degli artt. 1 e 3 della legge n. 9 del 2007, per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost., in relazione anche agli articoli 6 e 11 del protocollo 1 Cedu. Violazione di legge, sviamento ed eccesso di potere». Le norme cui il Prefetto di Milano ha dato attuazione sono incostituzionali sotto diversi profili: gli artt. 1 e 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sono incostituzionali ad avviso di parte ricorrente «nella parte in cui sospendono temporaneamente ex lege le esecuzioni degli sfratti e protraggono detta sospensione mediante graduazione amministrativa per particolari categorie sociali di inquilini»; sono altresi' incostituzionali «nella parte in cui, nel proteggere lo sfrattato, non offrono pari opportunita', anche dal punto di vista delle procedure giurisdizionali, al proprietario dell'immobile, per far valere l'insussistenza dei requisiti per cui detta protezione e' accordata all'ex conduttore, ovvero per far valere la propria situazione di disagio abitativo identica o piu' grave di quella dell'ex conduttore medesimo»; e' altresi' incostituzionale per parte ricorrente «l'art. 3, ed in quanto ad esso connesso ed in esso richiamato l'art. 1, delle leggi n. 9 del 2007... in quanto consentono, tra l'altro in un quadro gia' per se' costellato di illegittimita', che la Commissione prefettizia, in riferimento alla procedura di esecuzione del rilascio, possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata». Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e la Prefettura di Milano per resistere al ricorso. Con ordinanza n. 1420 del 20 settembre 2007 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione. Chiamata la causa alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007, e sentiti i difensori comparsi come da verbale d'udienza, la causa e' stata trattenuta dal Collegio per la decisione. D i r i t t o L'art. 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 prevede, al comma 2, la possibile istituzione di «apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo art. 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Il successivo comma 3 stabilisce che «le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione», proseguendo poi la norma con l'indicazione circa le modalita' di composizione della commissione stessa. Il Prefetto di Milano, con il gravato provvedimento del 21 maggio 2007, ha dato attuazione alle richiamate disposizioni normative, in particolare dettando regole in punto di funzionamento della Commissione stessa, al fine di garantire l'attuazione del disposto normativo citato. Con il primo motivo parte ricorrente censura l'adottato provvedimento per violazione delle previsioni normative di cui alla legge n. 9 del 2007, sul rilievo che il prefetto si sarebbe spinto oltre i limiti consenti dalla legge, venendo a disciplinare l'attivita' degli ufficiali giudiziari, imponendo ai proprietari delle prestazioni non previste dalla legge, senza garantire loro una adeguata attivita' difensiva. La censura e' infondata. In particolare parte ricorrente pone l'accento sulla parte del provvedimento impugnato in cui questo dispone che «al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attivita' della Commissione e quindi favorire la possibilita' di assegnazione di alloggi da parte del comune di Milano ai soggetti destinatari dei provvedimenti di rilascio sopraelencati, gli Ufficiali Giudiziari, valutato l'ordine di priorita' in relazione alle richieste ritualmente ricevute di esecuzioni di sfratto di immobili ad uso abitativo, fissano l'esecuzione stessa a distanza di almeno 60 giorni dall'accesso, eventualmente con un rinvio tecnico intermedio». Invero un esame del provvedimento nel suo complesso rende difficile negare che il Prefetto di Milano ha con esso dato applicazione alle previsioni di cui alla legge n. 9 del 2007, e in particolare al suo art. 3, compiendo certo delle scelte di carattere organizzativo e funzionale, ma nel rispetto dei parametri fissati dalle norme di legge citate. La normativa richiamata e' esplicita nel prevedere una possibile graduazione degli sfratti operata in sede amministrativa, e per effettuare la stessa e' del tutto necessario che l'organo a cio' preposto abbia a disposizione un lasso di tempo minimo per valutare le singole posizioni e vagliare la possibilita' di sistemazione degli interessati nelle graduatorie ERP del Comune. In tal contesto si colloca la previsione di un termine dilatatorio di 60 giorni. Si aggiunga che il decreto prefettizio fa salva la previa valutazione dell'ordine di priorita' degli sfratti in relazione alle richieste di esecuzione pervenute, cioe' non invade il proprium delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari, aggiungendo a tale previa valutazione un ulteriore spatium deliberandi finalizzato all'adempimento delle funzioni rimesse dalla legge all'organo amministrativo in esame. Si aggiunga che con disposizione di servizio n. 26 del 2007, prodotta in atti, l'ufficiale giudiziario dirigente ha fatto proprie le indicazioni del decreto gravato, impartendo specifiche indicazioni esecutive dello stesso. Ne' il provvedimento prefettizio risulta aver imposto prestazioni personali o patrimoniali ulteriori rispetto a quelle fissate dalla legge n. 9 del 2007 ovvero aver compresso i poteri difensivi delle parti, avendo semplicemente provveduto alla disciplina del funzionamento dell'organo amministrativo che dovra' provvedere, secondo le indicazioni contenute nella citata legge, alla graduazione amministrativa degli sfratti in essa prevista e a favore della categorie di soggetti in essa indicate. Con la seconda articolata censura parte ricorrente pone invece il problema della legittimita' costituzionale della legge n. 9 del 2007, applicata nella specie, spostando quindi l'asse della verifica dalla rispondenza del provvedimento alla legge alla verifica della compatibilita' del contenuto della legge con le previsioni costituzionali. In particolare la Confedilizia formula il rilievo di illegittimita' costituzionale in relazione a tre profili della legge n. 9 del 2007, attinenti i primi due alla sospensione ex lege degli sfratti e il terzo alla graduazione amministrativa degli stessi. Osserva il Collegio che i dubbi di costituzionalita' sollevati da parte ricorrente in punto di sospensione degli sfratti e di modalita' tecniche in cui la stessa avviene, e in tal contesto attinenti anche ad una presunta violazione di un principio di parita' delle armi tra proprietario e conduttore, non sono rilevanti. Infatti la controversia in esame ha ad oggetto il provvedimento del Prefetto di Milano che ha provveduto all'organizzazione e al funzionamento della Commissione amministrativa che, secondo le previsioni dell'art. 3 della legge n. 9 del 2007, deve aver cura della eventuale graduazione amministrativa delle azioni esecutive. Le norme della stessa legge che hanno ad oggetto la sospensione per legge degli sfratti non vengono in considerazione nel presente giudizio e il Collegio non e' chiamato a fame applicazione in sede di definizione della presente controversia. Ne discende quindi che la sentenza della Corte costituzionale che si pronunciasse su tali profili sarebbe priva di rilievo nel presente giudizio. Dunque la sollevata questione di legittimita' costituzionale deve essere, sui profili qui richiamati, giudicata inammissibile per difetto di rilevanza. Ritiene invece il Collegio che siano rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale relativi all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 9 del 2007 in punto di disciplina dell'istituto della graduazione amministrativa degli sfratti. Quanto alla rilevanza, Osserva il Collegio che, come gia' esplicitato, il presente giudizio ha ad oggetto il decreto del Prefetto di Milano del 2 1 maggio 2007 che ha dato attuazione alle previsioni normative di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 9 del 2007, provvedendo a disciplinare organizzazione e funzionamento della Commissione amministrativa che deve curare la graduazione amministrativa delle azioni esecutive. Quindi la questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi 2 e 3, cit. e' dotata di rilevanza in relazione al presente giudizio, poiche' laddove le citate norme fossero ritenute dalla Corte costituzionale illegittime costituzionalmente il gravato provvedimento verrebbe travolto per illegittimita' derivata. La questione e' altresi' non manifestamente infondata. Sul punto il Collegio Ritiene sufficiente richiamare quanto gia' stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 luglio 1998, n. 321. L'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e' esplicito nel prevedere che le Commissioni amministrative, in relazione alla cui costituzione e funzionamento il successivo comma 3 prevede il potere prefettizio, abbiano la funzione di stabilire «l'eventuale graduazione... delle azioni di rilascio», cio' al fine di favorire il passaggio da casa a casa, in riferimento anche alla collocazione nelle graduatorie comunali dell'edilizia residenziale pubblica. Certo la norma fa salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, ma sovrapponendo ad esse poi la valutazione amministrativa tendente a modellare l'effettivo svolgimento dell'azione esecutiva, conformandola alle esigenze pubbliche sopra richiamate, finisce per influire necessariamente sul suo corso. Non puo' esservi dubbio che l'operare dell'organo amministrativo non sia nella specie di mera collaborazione, ausiliarieta' e strumentalita' all'esecuzione forzata, realizzando bensi' «un intervento che giunge a determinare un sostanziale differimento amministrativo della singola esecuzione forzata, incidendo in tal modo sul principio costituzionale della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive» (Corte cost. 321 del 1998). Nella citata sentenza la Corte ha infatti esplicitato che il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti di cui all'art. 24 cost. «comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale e' diretta a rendere effettiva 1'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non puo' essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunita». Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge statale 8 febbraio 2007, n. 9 per violazione dell'art. 24 e 111 Cost. Il giudizio deve quindi in parte qua essere sospeso e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della suindicata questione di costituzionalita'.