IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1675 del 2007
proposto   da   Confederazione  Italiana  della  Proprieta'  edilizia
(Confedilizia),  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. prof. Vittorio Angiolini e Riccardo
Maia  ed  elettivamente  domiciliata presso il loro studio in Milano,
Galleria del Corso n. 1;
   Contro  il  Ministero  dell'interno,  in  persona del Ministro pro
tempore, e Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Milano  e  domiciliati  per legge presso i suoi uffici in Milano, via
Freguglia  n. 1,  e nei confronti di Comune di Milano, non costituito
in giudizio;
   Regione  Lombardia,  non costituita in giudizio per l'annullamento
del  decreto  del Prefetto di Milano (prot. n. 10.3/200700288 - Gab.)
in  data  21 maggio 2007, emesso ai sensi della legge n. 9 del 2007 e
riguardante le procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo,
mai   comunicato   alla   ricorrente;  nonche'  di  ogni  altro  atto
antecedente  o  presupposto,  ivi  compreso ove possa occorrere altro
decreto  in  data  18  aprile  2007, ovvero qualunque atto attuativo,
esecutivo,  consequenziale o comunque connesso; con riserva di motivi
aggiunti per quanto non conosciuto;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  del  Ministero
dell'interno e della Prefettura di Milano;
   Viste le memorie prodotte dalle parti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore  alla  pubblica  udienza del giorno 20 dicembre
2007 il dott. Riccardo Giani;
   Uditi  l'avv.  V.  Angiolini  per  parte ricorrente e l'avv. dello
Stato A. Caridi per le amministrazioni resistenti;
   Considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   Con   il   ricorso  introduttivo  del  giudizio  la  Confedilizia,
Confederazione Italiana della Proprieta' Edilizia, impugna il decreto
del  Prefetto  di  Milano  indicato in epigrafe con il quale e' stato
disciplinato  il  funzionamento  dei  lavori della Commissione per la
graduazione   delle   azioni  di  rilascio  di  immobili  ad  uso  di
abitazione, prevista dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9.
   Parte  ricorrente  espone,  preliminarmente,  il  contenuto  della
richiamata legge n. 9 del 2007, evidenziando come essa preveda:
     all'art.  1,  comma  1,  la  sospensione dell'esecuzione per gli
sfratti   per   finita  locazione  di  immobili  adibiti  ad  uso  di
abitazione,  per la durata di otto mesi, in relazione ad un novero di
Comuni  individuati  dalla  norma  stessa,  a  favore  di particolari
«categorie  sociali»,  ma  di  fatto trasformandolo poi in previsione
generalizzata  con  l'ulteriore  previsione  che  «la  sospensione si
applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel
proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico»;
     all'art. 1, commi 2 e ss., congegna le procedure giurisdizionali
per  l'accertamento  dei  requisiti inerenti la suddetta sospensione,
ponendo  l'ex  conduttore  sfrattato  in  posizione di ingiustificato
vantaggio  rispetto  al  proprietario-locatore  che versi in identica
situazione di disagio abitativo;
     all'art.    3   introduce   la   possibilita'   di   graduazione
amministrativa  degli  sfratti  per una gamma di soggetti ancora piu'
vasta  di quelli di cui all'art. 1, comma 1, violando quanto previsto
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 321 del 1998;
     all'art.  3,  comma  2,  prevede  la  possibile  istituzione  di
«apposite  commissioni,  con durata di diciotto mesi, per l'eventuale
graduazione,  fatte  salve  le  competenze dell'autorita' giudiziaria
ordinaria,  delle  azioni  di  rilascio,  finalizzata  a  favorire il
passaggio  da  casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo
1,  nonche'  per  le  famiglie  collocate utilmente nelle graduatorie
comunali   per   l'accesso  agli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica»;
     all'art. 3, comma 3, stabilisce la competenza delle prefettura a
convocare  le  commissioni  di  cui  al  comma  2  e  a definirne «il
funzionamento e la composizione».
   E proprio  in  attuazione  della  previsione dell'art. 3, comma 3,
della  legge  9 del 2007 che il Prefetto di Milano ha adottato l'atto
qui  gravato,  in  relazione  al  quale  parte ricorrente articola le
seguenti censure:
     1) «Violazione e falsa applicazione della legge 8 febbraio 2007,
n. 9,  in relazione all'art. 23 Cost. Ed anche in relazione al d.P.R.
15  dicembre  1959,  n. 1229  ed agli artt. 3 e 28 del r.d. n. 12 del
1941.   Difetto   ed   insufficienza   di  motivazione.  Illogicita',
irragionevolezza  e  contraddittorieta'.  Incompetenza  ed eccesso di
potere». Il Prefetto di Milano nell'atto impugnato e' andato oltre il
compito  assegnatogli  dalla  legge  disciplinando  l'attivita' degli
ufficiali  giudiziari  e  attribuendo loro compiti non previsti dalla
legge,   tra   l'altro   imponendo  ai  proprietari  prestazioni  non
rispondenti alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost..
     2) «Illegittimita' derivata dall'incostituzionalita' degli artt.
1 e 3 della legge n. 9 del 2007, per violazione degli artt. 3, 24, 42
e 113 Cost., in relazione anche agli articoli 6 e 11 del protocollo 1
Cedu. Violazione di legge, sviamento ed eccesso di potere».
   Le  norme  cui  il  Prefetto  di  Milano  ha  dato attuazione sono
incostituzionali sotto diversi profili:
     gli  artt.  1  e  3  della  legge  8  febbraio  2007, n. 9, sono
incostituzionali  ad  avviso  di parte ricorrente «nella parte in cui
sospendono  temporaneamente  ex  lege  le  esecuzioni degli sfratti e
protraggono detta sospensione mediante graduazione amministrativa per
particolari categorie sociali di inquilini»;
     sono   altresi'   incostituzionali  «nella  parte  in  cui,  nel
proteggere  lo  sfrattato,  non  offrono pari opportunita', anche dal
punto  di  vista  delle  procedure  giurisdizionali,  al proprietario
dell'immobile,  per  far valere l'insussistenza dei requisiti per cui
detta  protezione  e'  accordata  all'ex  conduttore,  ovvero per far
valere  la  propria  situazione  di disagio abitativo identica o piu'
grave di quella dell'ex conduttore medesimo»;
     e'  altresi' incostituzionale per parte ricorrente «l'art. 3, ed
in  quanto  ad  esso  connesso  ed in esso richiamato l'art. 1, delle
leggi n. 9 del 2007... in quanto consentono, tra l'altro in un quadro
gia'  per  se'  costellato  di  illegittimita',  che  la  Commissione
prefettizia,   in   riferimento  alla  procedura  di  esecuzione  del
rilascio,  possa determinare il differimento della singola esecuzione
forzata».
   Si  sono  costituiti  in  giudizio  il Ministero dell'interno e la
Prefettura di Milano per resistere al ricorso.
   Con ordinanza n. 1420 del 20 settembre 2007 la Sezione ha respinto
la domanda incidentale di sospensione.
   Chiamata  la  causa  alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007, e
sentiti  i  difensori comparsi come da verbale d'udienza, la causa e'
stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
                            D i r i t t o
   L'art. 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 prevede, al comma 2, la
possibile   istituzione  di  «apposite  commissioni,  con  durata  di
diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze
dell'autorita'  giudiziaria,  delle azioni di rilascio, finalizzate a
favorire  il  passaggio  da  casa  a  casa  per  i soggetti di cui al
medesimo  art.  1,  nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle
graduatorie   comunali   per   l'accesso  agli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica».  Il  successivo  comma  3 stabilisce che «le
prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni
di   cui   al  comma  2  e  ne  definiscono  il  funzionamento  e  la
composizione»,  proseguendo  poi  la norma con l'indicazione circa le
modalita' di composizione della commissione stessa.
   Il  Prefetto di Milano, con il gravato provvedimento del 21 maggio
2007,  ha  dato attuazione alle richiamate disposizioni normative, in
particolare   dettando   regole   in  punto  di  funzionamento  della
Commissione  stessa,  al  fine di garantire l'attuazione del disposto
normativo citato.
   Con   il   primo   motivo   parte  ricorrente  censura  l'adottato
provvedimento  per  violazione delle previsioni normative di cui alla
legge  n. 9  del  2007, sul rilievo che il prefetto si sarebbe spinto
oltre   i   limiti  consenti  dalla  legge,  venendo  a  disciplinare
l'attivita'  degli  ufficiali  giudiziari,  imponendo  ai proprietari
delle  prestazioni non previste dalla legge, senza garantire loro una
adeguata attivita' difensiva.
   La censura e' infondata.
   In  particolare  parte  ricorrente  pone l'accento sulla parte del
provvedimento  impugnato  in  cui  questo  dispone  che  «al  fine di
consentire   la   necessaria   programmazione   dell'attivita'  della
Commissione  e  quindi  favorire  la  possibilita' di assegnazione di
alloggi  da  parte  del  comune di Milano ai soggetti destinatari dei
provvedimenti  di  rilascio  sopraelencati, gli Ufficiali Giudiziari,
valutato   l'ordine   di   priorita'   in  relazione  alle  richieste
ritualmente  ricevute  di  esecuzioni  di  sfratto di immobili ad uso
abitativo, fissano l'esecuzione stessa a distanza di almeno 60 giorni
dall'accesso, eventualmente con un rinvio tecnico intermedio».
   Invero   un  esame  del  provvedimento  nel  suo  complesso  rende
difficile  negare  che  il  Prefetto  di  Milano  ha  con  esso  dato
applicazione  alle  previsioni  di cui alla legge n. 9 del 2007, e in
particolare  al suo art. 3, compiendo certo delle scelte di carattere
organizzativo  e  funzionale,  ma  nel rispetto dei parametri fissati
dalle norme di legge citate.
   La  normativa  richiamata e' esplicita nel prevedere una possibile
graduazione  degli  sfratti  operata  in  sede  amministrativa, e per
effettuare  la  stessa  e'  del  tutto necessario che l'organo a cio'
preposto  abbia  a disposizione un lasso di tempo minimo per valutare
le singole posizioni e vagliare la possibilita' di sistemazione degli
interessati  nelle  graduatorie  ERP  del  Comune. In tal contesto si
colloca  la  previsione  di  un  termine dilatatorio di 60 giorni. Si
aggiunga  che  il  decreto prefettizio fa salva la previa valutazione
dell'ordine di priorita' degli sfratti in relazione alle richieste di
esecuzione pervenute, cioe' non invade il proprium delle attribuzioni
degli  ufficiali giudiziari, aggiungendo a tale previa valutazione un
ulteriore   spatium  deliberandi  finalizzato  all'adempimento  delle
funzioni  rimesse  dalla legge all'organo amministrativo in esame. Si
aggiunga che con disposizione di servizio n. 26 del 2007, prodotta in
atti,   l'ufficiale   giudiziario   dirigente  ha  fatto  proprie  le
indicazioni  del  decreto  gravato, impartendo specifiche indicazioni
esecutive dello stesso.
   Ne'  il provvedimento prefettizio risulta aver imposto prestazioni
personali  o  patrimoniali  ulteriori rispetto a quelle fissate dalla
legge  n. 9  del  2007 ovvero aver compresso i poteri difensivi delle
parti,   avendo   semplicemente   provveduto   alla   disciplina  del
funzionamento   dell'organo  amministrativo  che  dovra'  provvedere,
secondo le indicazioni contenute nella citata legge, alla graduazione
amministrativa  degli  sfratti  in  essa  prevista  e  a favore della
categorie di soggetti in essa indicate.
   Con  la seconda articolata censura parte ricorrente pone invece il
problema della legittimita' costituzionale della legge n. 9 del 2007,
applicata  nella specie, spostando quindi l'asse della verifica dalla
rispondenza   del   provvedimento  alla  legge  alla  verifica  della
compatibilita'   del   contenuto   della   legge  con  le  previsioni
costituzionali.
   In   particolare   la   Confedilizia   formula   il   rilievo   di
illegittimita'  costituzionale in relazione a tre profili della legge
n. 9  del  2007, attinenti i primi due alla sospensione ex lege degli
sfratti e il terzo alla graduazione amministrativa degli stessi.
   Osserva  il Collegio che i dubbi di costituzionalita' sollevati da
parte ricorrente in punto di sospensione degli sfratti e di modalita'
tecniche  in cui la stessa avviene, e in tal contesto attinenti anche
ad  una presunta violazione di un principio di parita' delle armi tra
proprietario   e   conduttore,   non   sono   rilevanti.  Infatti  la
controversia  in esame ha ad oggetto il provvedimento del Prefetto di
Milano  che ha provveduto all'organizzazione e al funzionamento della
Commissione  amministrativa  che,  secondo  le previsioni dell'art. 3
della legge n. 9 del 2007, deve aver cura della eventuale graduazione
amministrativa  delle  azioni  esecutive. Le norme della stessa legge
che  hanno  ad  oggetto  la  sospensione  per legge degli sfratti non
vengono  in considerazione nel presente giudizio e il Collegio non e'
chiamato  a  fame  applicazione in sede di definizione della presente
controversia.   Ne  discende  quindi  che  la  sentenza  della  Corte
costituzionale  che  si pronunciasse su tali profili sarebbe priva di
rilievo  nel  presente  giudizio.  Dunque  la  sollevata questione di
legittimita'  costituzionale deve essere, sui profili qui richiamati,
giudicata inammissibile per difetto di rilevanza.
   Ritiene   invece   il   Collegio   che   siano   rilevanti  e  non
manifestamente  infondati  i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
relativi  all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 9 del 2007 in punto
di  disciplina  dell'istituto  della graduazione amministrativa degli
sfratti.
   Quanto   alla  rilevanza,  Osserva  il  Collegio  che,  come  gia'
esplicitato,  il  presente  giudizio  ha  ad  oggetto  il decreto del
Prefetto  di  Milano  del 2 1 maggio 2007 che ha dato attuazione alle
previsioni normative di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 9
del  2007,  provvedendo a disciplinare organizzazione e funzionamento
della  Commissione  amministrativa  che  deve  curare  la graduazione
amministrativa   delle  azioni  esecutive.  Quindi  la  questione  di
costituzionalita'  dell'art.  3,  commi  2  e  3,  cit.  e' dotata di
rilevanza  in  relazione  al  presente  giudizio,  poiche' laddove le
citate  norme fossero ritenute dalla Corte costituzionale illegittime
costituzionalmente  il  gravato  provvedimento  verrebbe travolto per
illegittimita' derivata.
   La questione e' altresi' non manifestamente infondata.
   Sul  punto  il Collegio Ritiene sufficiente richiamare quanto gia'
stabilito  dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 luglio 1998,
n. 321.
   L'art.  3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e' esplicito
nel  prevedere  che  le Commissioni amministrative, in relazione alla
cui  costituzione  e  funzionamento  il successivo comma 3 prevede il
potere  prefettizio,  abbiano  la  funzione di stabilire «l'eventuale
graduazione... delle azioni di rilascio», cio' al fine di favorire il
passaggio  da  casa  a  casa,  in riferimento anche alla collocazione
nelle graduatorie comunali dell'edilizia residenziale pubblica. Certo
la norma fa salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria,
ma sovrapponendo ad esse poi la valutazione amministrativa tendente a
modellare     l'effettivo    svolgimento    dell'azione    esecutiva,
conformandola  alle  esigenze pubbliche sopra richiamate, finisce per
influire  necessariamente  sul suo corso. Non puo' esservi dubbio che
l'operare  dell'organo  amministrativo  non  sia nella specie di mera
collaborazione,   ausiliarieta'   e   strumentalita'   all'esecuzione
forzata,  realizzando  bensi' «un intervento che giunge a determinare
un  sostanziale  differimento amministrativo della singola esecuzione
forzata,  incidendo  in  tal  modo sul principio costituzionale della
tutela  giurisdizionale delle situazioni soggettive» (Corte cost. 321
del  1998). Nella citata sentenza la Corte ha infatti esplicitato che
il  diritto  di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti di
cui  all'art. 24 cost. «comprende la fase dell'esecuzione forzata, la
quale  e'  diretta a rendere effettiva 1'attuazione dei provvedimenti
giurisdizionali,   che  non  puo'  essere  elusa  o  condizionata  da
valutazioni amministrative di opportunita».
   Alla  luce  delle  considerazioni che precedono il Collegio reputa
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  3,  commi  2  e  3,  della legge statale 8
febbraio 2007, n. 9 per violazione dell'art. 24 e 111 Cost.
   Il  giudizio  deve  quindi  in  parte  qua  essere  sospeso e deve
disporsi  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale per
l'esame della suindicata questione di costituzionalita'.