Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Nei confronti della Regione Molise in persona del Presidente della
Giunta   Regionale   pro   tempore   per   la   dichiarazione   della
illegittimita'  costituzionale della legge della Regione Molise n. 25
del 18 luglio 2008, recante le norme in materia di «Interventi per il
recupero  dei  sottotetti,  dei  locali  interrati e seminterrati dei
porticati»,  pubblicata  nel  B.U.R. n. 17 del 21 luglio 2008, giusta
delibera  del  Consiglio  dei ministri in data 19 settembre 2008, con
riguardo all'art. 7, comma 4.
   L'art.  7,  comma  4, della legge della Regione Molise n. 25/2008,
indicata  in  epigrafe, recante disposizioni in materia di interventi
per  il  recupero  dei  sottotetti  e dei porticati, presenta diversi
profili di illegittimita' costituzionale.
   E avviso  del  Governo che, con la norma denunciata in epigrafe la
Regione  Molise abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione
della  normativa  costituzionale,  come  si  confida di dimostrare in
appresso con l'illustrazione dei seguenti
                             M o t i v i
   1.  -  L'art.  7, comma 4, della Legge regionale Molise n. 25/2008
viola l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
   L'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 25/2008 citata, la cui
rubrica  recita  «standard urbanistici», nell'ipotesi di recupero dei
sottotetti  e  dei  piani porticato volti alla realizzazione di nuove
unita'  abitative,  prevede  l'obbligo  di reperimento di determinati
spazi  per  parcheggi  pertinenziali, legati alle nuove abitazioni da
rapporto  di  pertinenzialita' «garantito da atto da trascriversi nei
registri  immobiliari...»,  disponendo, pertanto, la trascrizione nei
registri immobiliari dell'atto di asservimento.
   Viene,  cosi',  introdotta un'ipotesi di trascrizione nei registri
immobiliari   non  prevista  dalla  legislazione  statale,  alla  cui
competenza e' riservata la disciplina della pubblicita' immobiliare.
   Infatti,  gli  atti  di asservimento in questione non sono inclusi
nell'elenco  degli  atti soggetti a trascrizione di cui all'art. 2643
del  codice civile, ne', tanto meno, tra quelli indicati all'articolo
2645 del codice civile.
   La legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di
parcheggi,  pur  prevedendo, all'art. 9, il vincolo pertinenziale tra
parcheggi  ed  immobili,  nulla  dispone espressamente in merito alla
trascrivibilita' del predetto vincolo.
   La   norma  regionale  de  qua,  quindi,  risulta  invasiva  della
competenza  esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui
all'art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
   2.  -  L'art.  7, comma 4, della Legge regionale Molise n. 25/2008
viola l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
   Per quanto attiene agli aspetti strettamente fiscali, il d.lgs. 31
ottobre  1990,  n. 347,  prevede, per tutti gli atti di trascrizione,
iscrizione,  rinnovazione  e  annotazione  nei  registri immobiliari,
l'assolvimento  dell'imposta  ipotecaria, salvo che per le formalita'
eseguite a favore dello Stato.
   Pertanto,   l'assolvimento   dell'imposta   ipotecaria  anche  per
l'ipotesi di trascrizione in questione - pur non prevista dalla norma
statale  -  determina  una  conseguente  introduzione  di  una  nuova
fattispecie   imponibile,  anch'essa  non  disciplinata  dalla  norma
statale.
   L'art.  7, comma 4, introducendo un presupposto per l'applicazione
dell'imposta ipotecaria non disciplinato dalla norma statale, eccede,
quindi,  dalla  competenza  regionale,  lede  la competenza esclusiva
statale  in  materia  e si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2,
lettera e), Cost.
   Va,  infine,  ricordato, che l'analoga legge della Regione Liguria
n. 16/2008 e' stata gia' impugnata dal Governo.