LA CORTE DEI CONTI
   Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  n. 77/A/2008/Ord.  nel
giudizio  d'appello,  iscritto  al  n. 2616/AC, promosso dalla sig.ra
Cigna  Maria  Concetta,  rappresentata  e  difesa dall'avv. Francesco
Tinaglia,  presso il cui studio in Palermo, via Santuario di Cruillas
n. 8,  e'  elettivamente  domiciliata,  contro l'INDAP per la riforma
della  sentenza  del giudice unico delle pensioni n. 2053/2007 del 26
giugno-31 luglio 2007.
   Visti gli atti e i documenti di causa.
   Uditi  nella  Camera  di consiglio del 19 giugno 2008 il relatore,
cons.  Giuseppe  Cozzo, l'avv. Francesco Tinaglia e il rappresentante
dell'INPDAP.
                              F a t t o
   La  sig.ra Cigna Maria Concetta, docente negli istituti statali di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  collocata  in  pensione a
decorrere  del  1°  settembre  2002,  ha  impugnato  il provvedimento
dell'INPDAP  n. PA  02  7 2002 2A dell'8 luglio 2002, con il quale e'
stato  determinato,  applicando  le  tabelle  di  cui  al decreto del
Ministro  del  lavoro  19  febbraio 1981 (in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  n. 129  del  13  maggio 1981), il pagamento del
contributo  di  € 21.700,15, da corrispondere in 11 rate mensili
(€  1.999,15),  per la ricongiunzione, sensi della legge 5 marzo
1990,  n. 45,  di precedenti periodi assicurativi intrattenuti presso
la  Cassa  nazionale  di  previdenza  architetti.  La  ricorrente, in
particolare, rilevato che l'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299,
stabilisce,   per   i   soli   dipendenti  pubblici  con  trattamento
pensionistico  a  carico dello Stato, che per la determinazione della
riserva  matematica  di  cui  alla  legge  7 febbraio 1979, n. 29, si
applichino  i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13
della  legge  n. 1338 del 1962, approvati con il decreto del Ministro
del   lavoro  del  27  gennaio  1964  (in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  n. 65  del  13  marzo  1964),  ha  eccepito la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2 della legge
n. 45  del  1990 - nella specie applicabile - nella parte non prevede
l'applicazione   dell'art.   4   della  legge  n. 299  del  1980,  in
riferimento all'art. 3 Cost.
   Con  la  sentenza  impugnata  il  giudice  unico  delle  pensioni,
ritenendo  manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  alla  luce  della sentenza della Corte costituzionale
n. 61 del 1999, ha respinto il ricorso.
   La  sig.ra  Cigna  ha  proposto  appello  avverso  tate decisione,
riproponendo  sostanzialmente  le  domande  e  le questioni poste nel
corso del giudizio di primo grado.
   L'INPDAP ha chiesto il rigetto dell'appello.
   All'udienza le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
                            D i r i t t o
   L'art.  1  della legge n. 29 del 1979 stabilisce che al lavoratore
dipendente,  pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme
obbligatorie  di'  previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  gestita  dall'INPS  o  che abbiano dato luogo
all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data facolta',
ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere,
in  qualsiasi  momento,  la  ricongiunzione  di  tutti  i  periodi di
contribuzione  obbligatoria,  volontaria e figurativa presso le sopra
citate  forme  previdenziali mediante l'iscrizione nell'assicurazione
generale  obbligatoria  e  la  costituzione  in  «quest'ultima  delle
corrispondenti posizioni assicurative. La stessa facolta' puo' essere
esercitata  dai  lavoratori autonomi che possano far valere, all'atto
della  domanda,  un  periodo  di  contribuzione di almeno cinque anni
immediatamente  antecedente  nell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori
dipendenti  oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla
predetta assicurazione generale obbligatoria.
   Coloro  che  possono  far  valere  periodi  di assicurazione nelle
gestioni  speciali  per  i  lavoratori  autonomi  gestite dall'INPS e
chiedono  di  avvalersi  della  facolta'  di cui al primo comma, sono
tenuti  al  versamento di una somma pari al cinquanta per cento della
differenza  tra  l'ammontare  dei  contributi  trasferiti e l'importo
della  riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle
di  cui  all'art.  13  della  legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'art. 2
della stessa legge prevede, al comma 3, il pagamento di un contributo
a  carico  del  richiedente  che  e' pari al 50% della differenza tra
l'ammontare  dei  contributi  trasferiti  e  l'importo  della riserva
matematica  calcolata  in  base  ai  criteri  e  alle  tabelle di cui
all'art.  13  della  legge  n. 1338 del 1962, nel cui ultimo comma e'
disposto  che  la  riserva  matematica  vada  calcolata  in base alle
tabelle che saranno all'uopo determinate variate, quando occorra, con
decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'art. 4
della  legge  n. 299  del  1980,  infine,  statuisce  che  a  tutti i
dipendenti  pubblici  con  trattamento  pensionistico  a carico degli
ordinamenti  dello  Stato,  degli ex istituti di previdenza presso il
Ministero  del  tesoro  e  altri  fondi o casse, indicati nell'art. 1
della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione ai
sensi   della   legge   n. 29  del  1979,  siano  applicati,  per  la
determinazione  della  riserva matematica prevista nel citato comma 3
dell'art.  2  della  stessa  legge,  i  coefficienti  contenuti nelle
tabelle  di  cui  all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati
con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.
   Il Ministro del lavoro, con decreto 19 febbraio 1981, ha approvato
nuove   tabelle   in   sostituzione  di  quelle  di  cui  al  decreto
ministeriale  del 27 gennaio 1964. In relazione alle disposizioni ora
richiamate  la  giurisprudenza  contabile  ha assunto un orientamento
costante  e  univoco,  costituente  diritto  vivente;  secondo cui il
rinvio  contenuto  nell'art. 4 della legge n. 299 del 1980 al decreto
ministeriale   del   27  gennaio  1964  ha  carattere  statico,  cori
conseguente  applicazione delle relative tariffe, piu' favorevoli per
dipendenti,  a  tutti  i  soggetti  destinatari detta legge n. 29 del
1979.
   L'art.  1  della legge n. 45 del 1990 prevede anche la facolta' di
chiedere  la  ricongiunzione, nella gestione di attuale afferenza, di
tutti i periodi d contribuzione maturati presso forme obbligatorie di
previdenza  per i liberi professionisti cui il lavoratore, dipendente
o autonomo, sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. A
tal fine, ai sensi del successivo art. 2, comma 2, la gestione presso
la  quale  si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative
pone  a  carico  del richiedente la somma risultante dalla differenza
tra  la  riserva  matematica,  determinata  in base all'art. 13 della
legge   12   agosto   1962,  n. 1338,  necessaria  per  la  copertura
assicurativa  relativa  al  periodo  utile  considerato,  e  le somme
versate  dalla  gestione  o  dalle  gestioni assicurative a norma del
comma 1.
   Queste  ultime  disposizioni,  diversamente  dalle precedenti, non
contengono  il  rinvio  espresso  alle  tabelle  di  cui  al  decreto
ministeriale  del  27  gennaio  1964  e, percio', mentre nel caso del
lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato,  che i sia o sia stato
iscritto    a    forme   obbligatorie   di   previdenza   sostitutive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS
o  che  abbiano  dato  luogo  all'esclusione  o  all'esonero da detta
assicurazione, la riserva matematica e' determinata, in base all'art.
13  della  legge  12  agosto  1962,  n. 1338,  applicando  le tabelle
previste   dal  d.m.  27  gennaio  1964,  nel  caso  del  lavoratore,
dipendente  o  autonomo,  che  sia stato iscritto nel corso della sua
vita  lavorativa presso forme obbligatorie di previdenza per i liberi
professionisti,  in  base  allo  stesso art. 13 delta legge 12 agosto
1962,  n. 1338,  la  riserva  matematica e' determinata applicando le
meno favorevoli tabelle previste dal d.m. 19 febbraio 1981.
   L'I.N.  P.D.A.P.,  nel  calcolo  dell'onere  di ricongiunzione dei
periodi  assicurativi  intrattenuti  dalla  sig.ra Cigna con la Cassa
nazionale  di  previdenza architetti, in attuazione degli artt. 1 e 2
della  legge  n. 45 del 1990, ha applicato le meno favorevoli tabelle
previste dal decreto del Ministro del lavoro 19 febbraio 1981.
   L'appello  della  sig.ra  Cigna dovrebbe essere rigettato poiche',
mancando  nell'art.  2  della  legge  n. 45  del  1990 il rinvio alle
tabelle  di  cui  al d.m. 27 gennaio 1964, nei suoi confronti trovano
applicazione le tabelle previste dal d.m. 19 febbraio 1981.
   Da qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in riferimento all'art.
3  Cost.,  nella  parte in cui non prevedono che a tutti i dipendenti
pubblici  con  trattamento  pensionistico  a carico degli ordinamenti
dello  Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro  e  altri  fondi  o casse, indicati nell'art. 1 della legge 29
aprile  1976,  n. 177,  che chiedano la ricongiunzione ai sensi della
legge  5  marzo  1990,  n. 45, siano applicati, per la determinazione
della  riserva  matematica  prevista  nel  comma  2 dell'art. 2 della
stessa  legge, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art.
13   della   legge   n. 1338  del  1962,  approvati  con  il  decreto
ministeriale  del  27  gennaio 1964. Questione che la sezione ritiene
non manifestamente infondata per le seguenti ragioni.
   La  Corte  costituzionale,  nella sentenza n. 61 del 1999, ha, tra
l'altro,   dichiarata   infondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  degli  artt.  1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella
parte   in   cui   impongono   all'assicurato   di  versare  all'ente
previdenziale  di  destinazione  l'intera riserva matematica al netto
del trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo cosi' una i
disciplina  disparitaria  rispetto  agli  artt.  1, terzo comma, e 2,
terzo  comma,  della  legge  n. 29  del  1979,  che pone a carico dei
lavoratori  autonomi  afferenti  alle  gestioni speciali INPS l'onere
della  riserva matematica nella piu' modesta misura del 50 per cento.
In  quella  occasione,  il  Giudice  delle  leggi  ha  osservato  che
l'estensione   ai   liberi   professionisti  della  disciplina  della
ricongiunzione  prevista  per  i  lavoratori  autonomi dagli artt. 1,
terzo  comma,  e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, non puo'
considerarsi  costituzionalmente  imposta  e  che  l'incomparabilita'
delle   norme   disciplinanti   la   ricongiunzione  presso  gestioni
previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze
lavorative  e  contributive differenti, non consente un intervento da
parte  del  giudice  della  costituzionalita'  delle  leggi,  volto a
configurare  una  ripartizione dei costi della ricongiunzione diversa
da  quella  stabilita  dal  legislatore  e regolata dagli artt. 1 e 2
della legge n. 45 del 1990.
   Posto,   dunque,  che  l'onere  di  ricongiunzione  a  carico  del
dipendente   resta   quello  stabilito  dalle  disposizioni  vigenti,
tuttavia,  ritiene  il  collegio  che  la  previsione  di  un diverso
criterio  di  determinazione della riserva matematica nell'ambito del
medesimo  ordinamento pensionistico sia in contrasto con il principio
costituzionale  di  uguaglianza.  Infatti,  la  riserva matematica e'
volta  a  determinare  la  copertura assicurativa relativa al periodo
utile  interessato dall'operazione di trasferimento dei contributi al
fine   della   liquidazione   della   pensione   da  parte  dell'ente
cessionario.  Tale  copertura,  pertanto,  non  puo' essere diversa a
seconda  della  gestione  di  provenienza  del  dipendente  pubblico,
essendo  destinata,  a  parita'  di condizioni, alla liquidazione del
medesimo trattamento pensionistico da parte dello stesso ente.