IL GIUDICE DI PACE Rilevato che il 24 maggio 2008, alle ore 4,30 lungo la S.S. 38 dello Stelvio altezza della rotonda di Regoledo del Comune di Cosio Valtellino (Sondrio), gli agenti della stazione Compagnia Carabinieri di Morbegno, accertavano a carico di Poncini Simone nato a Morbegno il 3 dicembre 1985, residente in Cosio Valtellino (Sondrio), via Statale n. 96, il reato di cui all'art. 186/2° co. c.d.s. per essersi posto alla guida della autovettura, targata AP774WY, in stato di ebbrezza; Rilevato che in data 3 giugno 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi dieci a decorrere dal giorno del ritiro 24 maggio 2008. Rilevato che la sanzione e' stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Poncini Simone si e' regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che pero' non si sottopongono e' suscettibile di ledere il principi di uguaglianza; Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale; Rilevato che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale in parola. O s s e r v a Come e' noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 € , la sospensione della patente di giuda per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonche' il fermo di 180 giorni de veicolo se di proprieta' del trasgressore. La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si sottopongono perche' grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi. La disparita' di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.