IL GIUDICE DI PACE
   Rilevato  che  il  18  maggio  2008, alle ore 1,15 in piazza Dante
Alighieri  del Comune di Delebio (Sondrio), gli agenti della stazione
Compagnia  Carabinieri  di  Delebio,  accertavano  a carico di Girolo
Simone  nato  a  Lecco  il  30  aprile  1984,  residente  in  Delebio
(Sondrio),  via XXV aprile n. 2, il reato di cui all'art. 186/secondo
comma  c.d.s. per essersi posto alla guida dell' autoveicolo, targato
ZA222EZ, in stato di ebbrezza;
   Rilevato che in data 29 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di anni uno a decorrere
dal giorno del ritiro 18 maggio 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con  alcoltest  a cui il ricorrente Girolo Simone si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che  si  sottopongono  all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che  sono  considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che
pero'  non  si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2.500  a  10.000  €  , la sospensione della patente di giuda per
mesi  6,  l'obbligo  di  sottoporsi  a  visita  presso la commissione
medica,  nonche'  il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprieta'
del trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcoltest  e  coloro  che  non  si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di scegliere  se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente   di   guida  fino  a  2  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
   La  disparita'  di  trattamento  fra  coloro  che  si sottopongono
all'alcoltest e coloro che magari sono considerati per sintomatologia
in   stato  di  ebbrezza,  ma  non  si  sottopongono  alla  prova  e'
suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.