Ordinanza
nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge
22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa  al  mandato  d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri), promossi con ordinanze del 5 ottobre 2007 e dell'8
febbraio  2008  dal  Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, nei
procedimenti penali a carico di P.P. e di L.T.T.F., iscritte ai nn. 3
e  156  del  registro  ordinanze  2008  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica nn. 7 e 22, 1ยช serie speciale, dell'anno
2008.
   Visto l'atto di costituzione di L.T.T.F.;
   Udito  nella  Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
   Ritenuto  che,  con  ordinanza del 5 ottobre 2007, il Tribunale di
Napoli  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3, 13 e 24 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 33
della  legge  22  aprile  2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il
diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13  giugno  2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo  e  alle
procedure  di  consegna  tra  Stati  membri),  nella parte in cui non
prevede  che  il periodo di custodia cautelare scontato all'estero in
esecuzione  del  mandato  d'arresto  europeo sia computato anche agli
effetti  della  durata  dei  termini  di fase previsti dall'art. 303,
commi 1 e 3, del codice di procedura penale;
     che il rimettente riferisce che, a seguito di mandato di arresto
europeo  emesso  il  28  febbraio  2007  dal  giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Napoli,  P.P.  e' stato arrestato in
Olanda;
     che,  il  23  giugno 2007, il difensore dell'imputato ha chiesto
che lo stesso fosse rimesso in liberta' per decorrenza dei termini di
fase  della  custodia cautelare, dovendosi a tal fine computare anche
il  periodo  di  detenzione  sofferta all'estero prima della consegna
all'autorita' giudiziaria italiana;
     che  detta  istanza e' stata rigettata dal GIP, in quanto l'art.
33  della  legge  n. 69  del  2005 prevede che il periodo di custodia
cautelare  sofferto  all'estero  in  esecuzione del mandato d'arresto
europeo  sia computato solo ai fini dei termini massimi di fase e non
anche dei termini ordinari di fase;
     che  il  rimettente,  investito  del  gravame avverso il cennato
provvedimento,  nel  condividere l'interpretazione fornita dal g.i.p.
della  disposizione  censurata, ritiene che essa si pone in contrasto
con  i  principi  di  eguaglianza  e  ragionevolezza, avendo la Corte
costituzionale,   con   la   sentenza  n. 253  del  2004,  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura
penale,  nella  parte in cui non prevedeva che il periodo di custodia
cautelare  sofferto  all'estero  in  conseguenza  di  una  domanda di
estradizione  presentata  dallo  Stato,  fosse  computato  anche agli
effetti della durata dei termini di fase;
     che,  in particolare, secondo il Tribunale, comune agli istituti
dell'estradizione  e del mandato di arresto europeo e' l'esigenza che
i  tempi  di  custodia cautelare non superino i termini stabiliti dal
codice di rito, cio' tenuto conto del principio della equivalenza tra
la  detenzione  cautelare  all'estero  in attesa di estradizione e la
custodia  cautelare  in  Italia  affermato dalla Corte nella indicata
sentenza;
     che,  infine, secondo il giudice a quo la disposizione censurata
violerebbe  anche il diritto alla liberta' personale ed il diritto di
difesa;
     che,  in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, nel caso
in  cui  la disposizione censurata fosse dichiarata incostituzionale,
potrebbe  accogliere  la  richiesta  di  revoca  della misura in atto
applicata all'indagato;
     che  questione  analoga  e'  sollevata  dal Tribunale di Napoli,
ottava  sezione  penale,  con  ordinanza dell'8 febbraio 2008, con la
quale  e'  censurato,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'art. 33 della legge n. 69 del 2005;
     che  il rimettente e' investito, in sede di riesame, del gravame
avverso  il  rigetto  dell'istanza,  proposta  da  L.T.T.F., volta ad
ottenere  la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della
custodia in carcere disposta nei suoi confronti;
     che  il  Tribunale  riferisce  che il provvedimento impugnato si
fonda sulla circostanza che l'indagato e' stato consegnato allo Stato
italiano  in  esecuzione di mandato di arresto europeo, di talche' il
periodo  di  custodia  cautelare  da quest'ultimo scontato all'estero
deve  essere  calcolato,  a  norma dell'art. 33 della legge n. 69 del
2005,  solo  ai  fini  del  termine di cui all'art. 303, comma 4, del
codice di procedura penale;
     che,  secondo  il  giudice  a  quo, tale interpretazione risulta
l'unica  possibile,  stante  il  tenore  letterale della disposizione
censurata,  la  quale  prevede  che  il periodo di custodia cautelare
sofferto  all'estero  in  esecuzione del mandato d'arresto europeo e'
computato  solo  ai sensi e per gli effetti degli artt. 303, comma 4,
304 e 657 del codice di procedura penale;
     che,  pertanto,  a  parere del rimettente, l'art. 33 della legge
n. 69  del  2005,  nella  parte  in  cui  non prevede che la custodia
cautelare  all'estero,  in  esecuzione del mandato d'arresto europeo,
sia  computata  anche  agli  effetti della durata dei termini di fase
previsti  dall'art.  303,  commi  1,  2  e  3 del codice di procedura
penale,  viola  i  principi  di  razionalita'  e  eguaglianza sanciti
dall'art. 3 della Costituzione;
     che,  secondo  il  Tribunale,  la  denunciata violazione risulta
ancora  piu'  palese tenuto conto della sentenza n. 253 del 2004, con
la  quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalita'
dell'art.  722  del  codice  di  procedura  penale, non potendosi non
applicare  anche  alla  fattispecie  in  esame  i  principi  in  essa
affermati con riferimento al procedimento di estradizione;
     che  il giudice a quo ritiene la questione rilevante, poiche' la
declaratoria  di  incostituzionalita'  della  disposizione  censurata
comporterebbe l'accoglimento del gravame.
   Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa
Corte  ha  ad  oggetto  l'art.  33  della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto  europeo  e  alle  procedure di consegna tra Stati membri),
nella  parte  in cui non prevede che il periodo di custodia cautelare
all'estero,   in   esecuzione  del  mandato  d'arresto  europeo,  sia
computato  anche  agli  effetti  della  durata  dei  termini  di fase
previsti  dall'art.  303,  commi  1,  2  e  3 del codice di procedura
penale;
     che,  stante  l'identita'  delle questioni sollevate, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte,
con   sentenza   n. 143  del  2008,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella
parte  in  cui  non  prevede che la custodia cautelare all'estero, in
esecuzione  del  mandato  d'arresto europeo, sia computata anche agli
effetti  della  durata  dei  termini  di fase previsti dall'art. 303,
commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale;
     che, pertanto, alla stregua della richiamata pronuncia di questa
Corte, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti per un
nuovo esame della rilevanza delle questioni.