Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
della  legge  della  Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni
concernenti  cariche  di  organi  di amministrazione di enti pubblici
dipendenti   decaduti   ai   sensi  di  norme  legislative  regionali
dichiarate  illegittime  dalla  Corte  costituzionale),  promosso con
ordinanza  del  16  ottobre  2007  dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto  da Franco Condo' contro la Regione Lazio ed altri, iscritta
al  n. 88  del  registro  ordinanze  2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visti gli atti di costituzione di Franco Condo' e Pietro Grasso;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2008  il  giudice
relatore Sabino Cassese;
   Uditi  gli  avvocati  Francesco  Castiello  e  Guido De Santis per
Franco Condo' e Rosaria Russo Valentini per Pietro Grasso.
                          Ritenuto in fatto
   1.  - Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  commi 1 e 2, della legge della Regione
Lazio  13  giugno  2007,  n. 8  (Disposizioni  concernenti cariche di
organi  di  amministrazione  di  enti pubblici dipendenti decaduti ai
sensi  di  norme  legislative  regionali dichiarate illegittime dalla
Corte  costituzionale), per violazione degli articoli 3, 24, 97, 101,
103, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
   1.1.  -  Le disposizioni impugnate stabiliscono che: «1. La Giunta
regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli
enti  pubblici  dipendenti,  i  quali  siano decaduti dalla carica ai
sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito
di  sentenze  della Corte costituzionale, con conseguente risoluzione
dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di
lavoro,  e'  autorizzata  a  deliberare  in  via  alternativa:  a) il
reintegro  nelle  cariche  e  il  ripristino dei relativi rapporti di
lavoro;  b)  un'offerta di equo indennizzo. 2. La soluzione di cui al
comma  1,  lettera  b),  e'  comunque adottata qualora il rapporto di
lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi».
   1.2. - Il collegio rimettente ricostruisce le vicende del giudizio
principale  nei  termini  che seguono. Il ricorrente, in applicazione
della  disciplina  normativa  regionale  in base alla quale i vertici
degli  organi istituzionali vengono meno con l'insediamento del nuovo
Consiglio  regionale  (cosiddetto spoils system), e' stato dichiarato
decaduto  dall'incarico di direttore generale della Azienda USL Rm/E.
Avverso  tale  decisione  egli  ha  presentato  ricorso  al Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  proponendo in via incidentale
domanda cautelare, che e' stata rigettata dal giudice di primo grado.
Il  ricorrente  ha  successivamente  proposto  appello  cautelare per
l'annullamento e la riforma dell'ordinanza di reiezione del Tribunale
amministrativo   regionaleLazio.  Chiamato  a  pronunciarsi  su  tale
appello  cautelare,  il  Consiglio di Stato ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale delle disposizioni legislative regionali
istitutive  del  predetto  sistema  di spoils system. Tale disciplina
legislativa  (art.  71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della
Regione  Lazio  17  febbraio  2005,  n. 9, recante «Legge finanziaria
regionale  per l'esercizio 2005»; art. 55, comma 4, della legge della
Regione  Lazio  11  novembre 2004, n. 1, recante «Nuovo Statuto della
Regione Lazio») e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima da
questa   Corte   con   la  sentenza  n. 104  del  2007.  Prima  della
prosecuzione dell'appello cautelare, tuttavia, sono entrate in vigore
le  disposizioni  legislative  regionali  impugnate,  in applicazione
delle  quali  la  Regione  Lazio,  non  essendo possibile disporre la
reintegrazione  a  causa  del  decorso  del  periodo  di  sei mesi di
interruzione di fatto del rapporto (art. 1, comma 1, lettera b, della
legge  n. 8  del  2007),  ha  «convenuto»  un  indennizzo  pari  a 15
mensilita', benche' nessun accordo - chiarisce il collegio rimettente
-  sia  stato  formalizzato  con  il  ricorrente,  il quale ha invece
insistito per l'adozione di ogni opportuna misura cautelare che valga
a   rendere  effettiva  la  sentenza  n. 104  del  2007  della  Corte
costituzionale.  Nella  camera  di  consiglio  fissata per la ripresa
dell'incidente  cautelare, il Consiglio di Stato ha quindi nuovamente
sospeso   il   giudizio,   rimettendo  alla  Corte  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  delle  nuove  disposizioni  legislative
regionali,  introdotte,  nelle more del giudizio, per disciplinare la
posizione  dei  soggetti  decaduti  dall'incarico  sulla  base  della
disciplina  gia' dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 104
del 2007.
   1.3.  -  In  punto  di  rilevanza, il giudice a quo osserva che la
disciplina  impugnata  risulta  preclusiva dell'adozione di misure di
tutela  cautelare  in  forma specifica, le quali, in mancanza di tale
disciplina,  sarebbero invece accordate al ricorrente, come del resto
sono state accordate a favore di altri direttori generali decaduti in
base  alla disciplina dichiarata illegittima con la medesima sentenza
n. 104  del  2007. Per un verso, infatti, il venir meno ex tunc della
base  legislativa  dei provvedimenti impugnati renderebbe scontato il
giudizio prognostico sull'esito del ricorso, di cui all'art. 21 della
legge   6   dicembre   1971,   n. 1034   (Istituzione  dei  Tribunali
amministrativi regionali). Per altro verso, la natura del pregiudizio
subito  dal  ricorrente,  che  ne  mette  in  discussione  la  stessa
identita' professionale, giustificherebbe l'applicazione della tutela
cautelare in forma specifica. Quest'ultima, tuttavia, risulta appunto
preclusa  dalla norma impugnata, la quale, in caso di interruzione di
fatto   del   rapporto  per  oltre  sei  mesi,  impone  la  soluzione
dell'offerta    di    equo   indennizzo,   escludendo   quella,   che
rappresenterebbe   peraltro   una  solo  apparente  alternativa,  del
reintegro nella carica.
   1.4.  -  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il collegio
rimettente  ritiene che la disciplina legislativa regionale impugnata
contrasti con una pluralita' di parametri costituzionali.
   In  primo luogo, prevedendo la possibilita' (e in certe condizioni
la  necessita)  dell'indennizzo  in  luogo della reintegrazione, essa
reintrodurrebbe, sebbene in una «forma onerosa», lo stesso meccanismo
di  spoils  system  che  la Corte costituzionale ha gia' ritenuto non
conforme   a   Costituzione,   incorrendo,   pertanto,  nella  stessa
violazione  dell'art.  97  Cost.  rilevata  dalla sentenza n. 104 del
2007.
   In  secondo luogo, le disposizioni legislative regionali impugnate
contrasterebbero  con  gli  artt.  3,  24,  103  e 113 Cost. sotto un
duplice  profilo.  Per  un  verso,  esse  risulterebbero  lesive  del
principio  di  effettivita'  della  tutela giurisdizionale contro gli
atti  della  pubblica  amministrazione, limitando tale tutela al solo
profilo  risarcitorio.  Per  altro  verso,  tale  limitazione sarebbe
irragionevolmente  disposta  soltanto a carico dei dirigenti decaduti
in   base  a  norme  regionali  dichiarate  illegittime  dalla  Corte
costituzionale   e   non   anche   a  carico  di  dirigenti  revocati
dall'incarico   con   provvedimenti   giudicati   illegittimi   nelle
competenti  sedi.  Cio'  rappresenterebbe  una violazione dell'art. 3
Cost.,   «in   termini   di   ragionevolezza   della  classificazione
legislativa».
   In  terzo  luogo, secondo il Collegio rimettente, le modalita' e i
tempi  di  approvazione  della  normativa  impugnata (in pendenza dei
giudizi   che   avevano   dato   luogo  alla  pronuncia  della  Corte
costituzionale n. 104 del 2007 e immediatamente dopo che il Consiglio
di  Stato  aveva  accordato la tutela cautelare in forma specifica in
uno di tali giudizi) farebbero supporre che essa sia stata introdotta
non  per regolare in astratto la materia, ma per incidere sulle sorti
del  procedimento  giurisdizionale  in  corso,  con eccesso di potere
legislativo e conseguente violazione dell'art. 101 Cost.
   Infine,  la  disciplina  regionale, della cui costituzionalita' il
Consiglio  di  Stato  dubita,  riguarderebbe  oggetti  «(limiti  agli
effetti  delle sentenze della Corte costituzionale e alla gamma delle
misure  cautelari  nel  processo amministrativo)» che rientrano nelle
materie  riservate  dall'art.  117,  secondo comma, lettera l), Cost.
alla   competenza  esclusiva  dello  Stato:  «giurisdizione  e  norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».
   2.  -  Si  e'  costituito  in  giudizio il ricorrente nel giudizio
principale,   che,  aderendo  pienamente  agli  argomenti  sviluppati
nell'ordinanza  di  rimessione del Consiglio di Stato, insiste per la
fondatezza della questione di legittimita' costituzionale nei termini
prospettati dal Collegio rimettente.
   3.  -  Si  e'  costituito  in  giudizio  il  controinteressato nel
giudizio  principale,  chiedendo il rigetto della sollevata questione
di legittimita' costituzionale.
   4.   -   In   prossimita'   dell'udienza   pubblica,   lo   stesso
controinteressato  ha  presentato  istanza  di  rinvio  dell'udienza,
motivata  come segue: «La Regione Lazio ha presentato una proposta di
legge  (n.  408  del 7 ottobre 2008), messa all'ordine del giorno per
l'approvazione del plenum del Consiglio del giorno 20 p.v. e che tale
legge sostituira' la l. r. n. 8/2007 sottoposta al vostro giudizio la
cui udienza e' fissata per il 21 ottobre p.v».
   5.  -  Nel  corso dell'udienza, la difesa del controinteressato ha
insistito  per  il  rinvio dell'udienza e prodotto copia della citata
proposta  di  legge,  approvata in data 20 ottobre 2008 dal Consiglio
della  Regione Lazio, chiedendo che siano rimessi gli atti al giudice
a  quo  affinche' rivaluti la rilevanza della questione alla luce del
mutato quadro normativo di riferimento.
                       Considerato in diritto
   1.  - Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  commi 1 e 2, della legge della Regione
Lazio  13  giugno  2007,  n. 8  (Disposizioni  concernenti cariche di
organi  di  amministrazione  di  enti pubblici dipendenti decaduti ai
sensi  di  norme  legislative  regionali dichiarate illegittime dalla
Corte  costituzionale), per violazione degli articoli 3, 24, 97, 101,
103, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
   In  particolare,  secondo  il  Collegio  rimettente, la violazione
dell'art.  97 della Costituzione deriverebbe dalla circostanza che le
disposizioni  impugnate  escludono la obbligatoria reintegrazione del
dirigente  che  sia automaticamente decaduto dall'incarico in base ad
una  disposizione  dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
Tali  disposizioni,  nel prevedere la facolta' della Giunta regionale
di  offrire  al dirigente un indennizzo in luogo della reintegrazione
e, soprattutto, nel disporre l'obbligo della Giunta stessa di offrire
l'indennizzo  nel  caso  di interruzione di fatto del rapporto per un
periodo  superiore  a  sei  mesi,  avrebbero  l'effetto  - secondo il
rimettente  -  di  «reintrodurre  la possibilita' di far luogo a quel
meccanismo  di  spoils  system  che  la  Corte costituzionale ha gia'
rilevato  non  conforme  a  Costituzione»,  dal  momento  che, «a ben
vedere,  la l. r. n. 8 del 2007 non e' altro che una forma onerosa di
spoils system».
   1.2. - In via preliminare, va rilevato che risulta ininfluente, ai
fini  di questa decisione, la proposta di legge regionale di modifica
delle disposizioni censurate, gia' approvata e non ancora pubblicata,
cui  ha  fatto  riferimento  la difesa della parte privata costituita
(controinteressata  nel  giudizio  a  quo),  nella sua richiesta, non
accolta,  di  rinvio  dell'udienza di discussione. La Corte, infatti,
ritiene  che  il  contenuto  di  tale  proposta  -  che  riguarda  la
sostituzione  della originaria previsione alternativa dell'offerta di
equo  indennizzo  (di  cui  alla lettera b, dell'articolo 1, comma 1,
della  legge  regionale  Lazio n. 8 del 2007) con il risarcimento del
danno, nonche' la ridefinizione dell'ambito temporale di operativita'
della  possibilita'  della  deliberazione  alternativa da parte della
Giunta   regionale   (di  cui  all'art.  1,  comma  2)  -  lascerebbe
inalterato,  per  quanto  rileva  ai  fini  della presente questione,
l'assetto  normativo  denunciato  come costituzionalmente illegittimo
dal giudice a quo e non inciderebbe, in considerazione dei profili di
legittimita'  costituzionale  prospettati,  sulla  decisione  che  il
giudice rimettente e' chiamato ad adottare.
   1.3.  -  Vanno  inoltre disattese le eccezioni di inammissibilita'
sollevate, nel corso dell'udienza, dalla difesa del controinteressato
nel  giudizio  principale,  secondo  la  quale la questione posta dal
rimettente  sarebbe  priva  di  rilevanza,  da  un  lato,  in ragione
dell'intervenuto  decorso,  nelle  more del giudizio, dell'originario
termine  di  durata  dell'incarico,  e,  dall'altro  lato,  in virtu'
dell'intervenuta  approvazione  dell'art.  1,  comma  79, della legge
regionale  11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e
pluriennale  2008-2010  della Regione Lazio), per cui «sono prorogati
sino  al  30  giugno  2010  i  contratti dei direttori generali delle
aziende   unita'   sanitarie   locali  e  delle  aziende  ospedaliere
attualmente in carica».
   Con  riferimento  alla  prima  eccezione  di  inammissibilita', il
giudice  rimettente,  argomentando  in  modo  non  irragionevole,  ha
ritenuto  che  il  suo  potere di concedere la tutela cautelare resti
insensibile  rispetto  alla  circostanza  di  fatto  del  decorso del
termine  originariamente  fissato per l'incarico, dal momento che «il
lasso  di  tempo  occorrente ad ottenere tutela giurisdizionale [...]
non puo' mai risolversi in pregiudizio per la parte che la richiede».
   In  relazione  alla  seconda  eccezione  di  inammissibilita',  va
osservato  che  una  legge che proroghi la durata degli incarichi dei
direttori  generali  in  carica  non  puo'  avere l'effetto di sanare
l'eventuale  illegittimita'  degli  atti  con  cui  essi  sono  stati
conferiti.
   2. - La questione e' fondata con riferimento all'art. 97 Cost.
   A  differenza  di  quanto accade nel settore privato, nel quale il
potere  di  licenziamento del datore di lavoro e' limitato allo scopo
di   tutelare   il   dipendente,   nel  settore  pubblico  il  potere
dell'amministrazione  di  esonerare  un  dirigente dall'incarico e di
risolvere il relativo rapporto di lavoro, e' circondato da garanzie e
limiti  che  sono  posti  non  solo  e  non  tanto nell'interesse del
soggetto  da  rimuovere,  ma anche e soprattutto a protezione di piu'
generali  interessi  collettivi.  Si  tratta di interessi che trovano
riconoscimento  nelle  norme  costituzionali, come questa Corte ha di
recente  chiarito  con  la  sentenza n. 103 del 2007 e, con specifico
riferimento   alla   posizione  dei  direttori  generali  di  aziende
sanitarie  locali,  con  la  sentenza n. 104 del 2007. In tale ultima
pronuncia, in particolare, la Corte ha affermato che «l'imparzialita'
e  il  buon andamento esigono che la posizione del direttore generale
sia  circondata  da  garanzie».  Le  garanzie  non  mirano soltanto a
proteggere il direttore generale come dipendente, ma discendono anche
da  principi costituzionali posti a protezione di interessi pubblici:
l'imparzialita'  amministrativa, con cui, secondo quanto affermato da
questa   Corte,   contrasta   un   regime  di  automatica  cessazione
dell'incarico  che  non  rispetti  il  giusto  procedimento;  il buon
andamento,   che   risulta   pregiudicato,   sempre   in   base  alla
giurisprudenza   di   questa  Corte,  da  un  sistema  di  automatica
sostituzione   dei  dirigenti  che  prescinda  dall'accertamento  dei
risultati conseguiti.
   Da  tutto  cio'  deriva,  sul piano degli strumenti di tutela, che
forme  di  riparazione  economica, quali, ad esempio, il risarcimento
del  danno o le indennita' riconosciute dalla disciplina privatistica
in  favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono
rappresentare,  nel  settore  pubblico,  strumenti efficaci di tutela
degli  interessi  collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di
dirigenti  amministrativi.  In  particolare,  la  circostanza  che il
direttore    generale    di   azienda   sanitaria   locale,   rimosso
automaticamente  e  senza  contraddittorio,  riceva,  in applicazione
della   disposizione  legislativa  regionale  impugnata,  un  ristoro
economico,  non  attenua  in  alcun  modo  il  pregiudizio  da quella
rimozione  arrecato  all'interesse  collettivo all'imparzialita' e al
buon  andamento  della  pubblica  amministrazione.  Tale pregiudizio,
anzi,  appare  in  certa  misura  aggravato,  dal  momento  che, come
correttamente  rileva  il Collegio rimettente alludendo ad una «forma
onerosa   di  spoils  system»,  la  collettivita'  subisce  anche  un
aggiuntivo   costo   finanziario:  all'obbligo  di  corrispondere  la
retribuzione  dei  nuovi dirigenti sanitari, nominati in sostituzione
di  quelli  automaticamente decaduti, si aggiunge, infatti, quello di
corrispondere a questi ultimi un ristoro economico.
   Gli altri profili di censura restano assorbiti.