Sentenza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 1,
della  legge  della  Regione  Molise  5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina
delle  funzioni  amministrative  in materia di demanio marittimo e di
zone  di  mare  territoriale),  e  dell'art. 12, comma 6, della legge
della  Regione  Molise  27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di
opere  relative  a  linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt),
promossi  con ordinanze del 25 e del 31 gennaio 2008 dal Tribunale di
Campobasso,  sezione per il riesame, sui ricorsi proposti da Amatruda
Teresa  e  da  Di  Salvia  Rosa  Maria,  iscritte  ai nn. 94 e 95 del
registro  ordinanze  2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visti gli atti di costituzione di Amatruda Teresa e Di Salvia Rosa
Maria;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2008  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
   Udito l'avvocato Giovanni Di Giandomenico per Amatruda Teresa e Di
Salvia Rosa Maria.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con due ordinanze di analogo tenore, rispettivamente del 25 e
31  gennaio  2008  (r.o.  n. 94  e  n. 95  del 2008), il Tribunale di
Campobasso,  sezione  per  il  riesame,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art. 117, secondo
comma,  lettera  l),  della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, della
legge  della  Regione  Molise  5  maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle
funzioni  amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di
mare territoriale), nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali
marittime  della  costiera  molisana e delle antistanti zone del mare
territoriale  ricomprese  nel  comune  di Termoli, litorale sud, sono
individuate  dalla  linea  di  demarcazione  determinata  con verbale
dell'undici  dicembre  1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e
dell'art.  12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre
2006,  n. 28  (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
elettrici  fino  a  150.000 volt), nella parte in cui prevede che «Le
disposizioni  di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
5  maggio  2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali
sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice
civile e 28 del codice della navigazione».
   Il  rimettente premette, in fatto, di essere chiamato a giudicare,
in  entrambi  i casi, della conferma del provvedimento del GIP presso
il  Tribunale di Larino che ha disposto il sequestro preventivo di un
immobile,  con  annesse  pertinenze,  sito in Termoli, localita' «Rio
vivo».
   Il  Tribunale molisano evidenzia che il caso al suo esame e' parte
di   un  piu'  ampio  contesto  che  riguarda  un  rilevante  settore
dell'abitato  di  Termoli,  edificato  in corrispondenza della fascia
costiera  ivi  esistente  (cosiddetta zona «Rio vivo») e che numerosi
immobili  insistenti  su tale area, tra i quali quelli in esame, sono
stati  oggetto di sequestro preventivo da parte del GIP del Tribunale
di  Larino in accoglimento della richiesta della locale Procura della
Repubblica  che ha contestato ai proprietari il reato di cui all'art.
1161  del  codice della navigazione per abusiva occupazione di spazio
del demanio marittimo.
   Il  rimettente,  nel ricostruire il complesso iter processuale del
giudizio  a quo, spiega che le proprietarie degli immobili sottoposti
a  sequestro  preventivo  sono  ricorse  al  Tribunale del riesame di
Campobasso  rivendicando la legittimita' della occupazione per essere
stato  il  relativo terreno ceduto al loro dante causa dall'autorita'
statale   competente  con  regolare  rogito  notarile  e  contestando
l'appartenenza al demanio marittimo dell'area occupata.
   Con una prima pronuncia, il Tribunale del riesame di Campobasso ha
confermato   i   provvedimenti  di  sequestro,  rigettando  tutte  le
doglianze delle proprietarie: in particolare ritenendo sussistente la
natura demaniale del terreno occupato con gli immobili in sequestro.
   Questa  prima  ordinanza,  prosegue  il rimettente, e' stata a sua
volta  impugnata  innanzi  alla  Corte di cassazione sulla base delle
stesse motivazioni circa la natura non demaniale dei terreni in esame
e sulla mancanza del periculum.
   La  Corte di cassazione ha accolto il ricorso delle indagate sotto
il  profilo  dell'assenza  delle  esigenze  cautelari, non risultando
chiaro   in  che  modo  il  sequestro  preventivo  sia  in  grado  di
neutralizzare  la  protrazione del comportamento illecito dal momento
che  le indagate continuano ad occupare gli immobili e, nel contempo,
ha  rigettato  tutti  i motivi adottati dai ricorrenti sulla mancanza
del  fumus  boni iuris e in particolare quello sulla non appartenenza
al demanio delle aree oggetto di occupazione.
   La  Regione  Molise,  prima  che  la  questione  fosse  nuovamente
esaminata  dal  Tribunale del riesame a seguito dell'annullamento con
rinvio,  ha approvato la legge n. 5 del 2006 che all'art. 3 individua
e  delimita  le  aree  demaniali  marittime della costiera molisana e
delle  antistanti zone del mare territoriale ricomprese nei territori
dei  Comuni  di Campomarino, di Termoli, di Petacciano e di Montenero
di Bisaccia, escludendo quelle oggetto del provvedimento di sequestro
preventivo.
   Il  Tribunale  del riesame, nonostante il mutato quadro normativo,
ha   confermato   il  sequestro  preventivo  sia  con  riguardo  alla
sussistenza   del   periculum   sia  in  riferimento  alla  normativa
sopravvenuta.
   Avverso  tale  ultimo provvedimento le proprietarie indagate hanno
fatto  nuovamente  ricorso  alla  Corte  di  cassazione, ritenendo la
motivazione  del Tribunale del riesame contraddittoria e non conforme
al   principio  espresso  dalla  Suprema  Corte  sulla  mancanza  del
periculum  e,  inoltre,  evidenziando  come  la legge regionale abbia
definitivamente escluso il carattere demaniale della zona occupata.
   Successivamente,   nelle  more  della  decisione  della  Corte  di
cassazione, la Regione Molise ha approvato la seconda delle norme qui
censurate,  ovvero  l'art.  12,  comma  6,  della legge della Regione
Molise  n. 28 del 27 settembre 2006, che chiarisce definitivamente la
volonta'  del  legislatore  regionale di delimitare «quali sono nella
Regione  Molise  le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e
28 del codice di navigazione».
   La  Corte  di  cassazione ha annullato nuovamente il provvedimento
del  Tribunale  del  riesame  perche' la motivazione non fornisce una
adeguata  risposta  al  quesito  specifico  della  compatibilita' del
protratto  utilizzo  del bene da parte degli indagati con la funzione
di  tutela  del  bene  pubblico  che  si vuole realizzare mediante il
sequestro  preventivo,  anche  tenuto  conto  della  nuova  normativa
regionale intervenuta.
   Cosi' ricostruita la vicenda giudiziaria, il Tribunale del riesame
di   Campobasso   ritiene  debba  essere  verificata  la  conformita'
dell'art.  3  della  legge  della  Regione Molise n. 5 del 2006, come
interpretato  dall'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise
n. 28  del  2006,  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera l), della
Costituzione.
   A  parere  del  rimettente,  le  norme  censurate  violerebbero la
riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato nella materia
dell'ordinamento  civile.  Le  aree definibili come demanio, infatti,
sono  disciplinate  dal  codice civile, che le individua in base alle
loro   caratteristiche  funzionali,  che  determinano  l'esigenza  di
assoggettarle a uno status particolare.
   La  legge regionale, invece, avrebbe individuato le aree demaniali
del  litorale  di Termoli dettando un criterio derogatorio rispetto a
quanto  previsto  dagli artt. 822 cod. civ. e 20 (recte 28) cod. nav.
che  individuano  come  beni  appartenenti  al  demanio  marittimo la
«spiaggia» e il «lido del mare».
   Ne  varrebbe, sempre secondo il rimettente, richiamare l'esercizio
dei  poteri  concorrenti in tema di «porti» riconosciuto alla Regione
dall'art.  117,  terzo comma, Cost., vertendo la questione in materia
di proprieta' ed essendo la proprieta' demaniale inserita nell'ambito
della  proprieta'  in  generale,  tipico istituto regolato dal codice
civile.
   Il   Tribunale  del  riesame,  cosi'  motivata  la  non  manifesta
infondatezza,  si  sofferma anche sulla rilevanza della questione, da
un  lato  evidenziando  che  la  Corte di cassazione ha espressamente
invitato  il  Tribunale  a  tenere  conto  dello  ius superveniens e,
dall'altro,  ritenendo  che  la  declaratoria  di incostituzionalita'
delle  norme censurate determinerebbe il venir meno dell'interruzione
della  permanenza del reato ai fini della valutazione in concreto del
periculum.
   2. -  Si sono costituite nel giudizio Armatruda Teresa e Di Salvia
Rosa  Maria,  eccependo  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  della
questione  di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale del
riesame di Campobasso.
   Le  parti sostengono che la questione non e' rilevante perche' per
ben  due  volte  la  Cassazione  ha  annullato  il  provvedimento del
Tribunale  del  riesame  di  Campobasso  evidenziando la mancanza del
periculum,  e perche', in relazione al fumus boni iuris, il Tribunale
del  riesame non ha considerato le argomentazioni circa la natura non
demaniale  del terreno sul quale insistono gli immobili in sequestro,
che  sarebbe dimostrata dalle mappe catastali del Comune di Termoli e
da  un  verbale  della  Capitaneria  di  porto di Pescara del 1984 di
delimitazione  delle  aree  appartenenti  al  demanio  marittimo  che
escludeva  i terreni in esame da tale classificazione, in quanto aree
non piu' utili ai fini degli usi pubblici della navigazione.
   Nel  merito,  secondo  le  parti  costituite, la questione sarebbe
infondata  perche'  la Regione si e' limitata ad esercitare, sia pure
con  legge,  una  funzione  ad  essa spettante in via amministrativa,
quale quella della delimitazione del demanio marittimo.
   Tale  funzione di delimitazione del demanio marittimo rientrerebbe
tra  quelle  delegate  e  conferite  dallo  Stato  alle  Regioni  sin
dall'approvazione  dell'art.  59  del  D.P.R.  24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge 22 luglio
1975,   n. 382),   delega   in   origine   limitata   alle   funzioni
amministrative    con    finalita'   turistiche   e   ricreative   e,
successivamente,  ampliata  anche  al  rilascio delle concessioni sul
demanio  marittimo  dall'art.  105  del  decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  Regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
   Secondo la difesa delle parti private, poiche' la delega comprende
anche  «le  funzioni  di  organizzazione  e  le  attivita' connesse e
strumentali  all'esercizio  delle  funzioni  e dei compiti conferiti»
(art.  1,  comma 2, d.lgs. n. 112 del 1998), implicitamente sarebbero
state  trasferite anche le funzioni relative alla delimitazione delle
zone  demaniali,  quale  presupposto  per  l'ordinato esercizio delle
prime.
   In  altri  termini, secondo la prospettazione delle intervenienti,
la  delimitazione gia' operata nel 1984 dalla Capitaneria di porto di
Pescara,  mancante  del  decreto  del Ministro delle finanze, sarebbe
stata  completata  mediante l'approvazione della legge regionale, che
avrebbe rinnovato il procedimento con lo strumento legislativo.
   Inoltre,  la  procedura di delimitazione operata dalla Regione con
le  norme oggetto di censura, venendo ad essere il primo tentativo di
delimitare   le   zone   demaniali   e   non  costituendo  una  nuova
delimitazione  piu'  restrittiva  di  quella precedente, non potrebbe
qualificarsi come sdemanializzazione ai sensi dell'art. 35 cod. nav.
   Infine,  concludono le parti private, il demanio non rientra nella
materia  ordinamento  civile,  in quanto le forme di appartenenza dei
beni pubblici sono diverse da quelle dei beni privati e solo a questi
ultimi  e' riferibile, in senso stretto, l'istituto della proprieta',
cosi'  come articolato dal codice civile. Pertanto, la disciplina del
demanio non sarebbe compresa in alcuna materia prevista dagli elenchi
del  novellato  art.  117  Cost.  e non rimarrebbe che attribuirne la
titolarita' alle Regioni in via generale e residuale.
   In  prossimita'  dell'udienza,  le  parti private costituite hanno
depositato  una  memoria  con  la  quale  hanno  ribadito  le proprie
argomentazioni,  insistendo  nella  richiesta  di  una  pronuncia  di
inammissibilita',   soprattutto  per  l'irrilevanza  della  questione
sollevata  rispetto  alla  definizione  del  giudizio  a  quo,  o  di
infondatezza della questione.
                       Considerato in diritto
   1. -  il  Tribunale  di Campobasso, sezione per il riesame, dubita
della  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo  comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 3, comma 1,
della  legge  della  Regione  Molise  5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina
delle  funzioni  amministrative  in materia di demanio marittimo e di
zone  di  mare territoriale), nella parte in cui dispone che «Le aree
demaniali  marittime  della costiera molisana e delle antistanti zone
del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud,
sono  individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale
dell'undici  dicembre  1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e
dell'art.  12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre
2006,  n. 28  (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
elettrici  fino  a  150.000 volt), nella parte in cui dispone che «Le
disposizioni  di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
5  maggio  2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali
sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice
civile e 28 del codice della navigazione».
   A  parere  del  rimettente,  la Regione avrebbe violato la riserva
esclusiva   di  competenza  legislativa  dello  Stato  nella  materia
dell'ordinamento civile.
   La legge regionale, infatti, avrebbe individuato le aree demaniali
del  litorale  di Termoli in deroga a quanto previsto dagli artt. 822
cod.  civ.  e  20  (recte  28)  cod.  nav., che individuano come beni
appartenenti al demanio marittimo la «spiaggia» e il «lido del mare».
   Ne  varrebbe, sempre secondo il rimettente, richiamare l'esercizio
dei  poteri  concorrenti  in  materia  di  «porti», riconosciuti alla
Regione  dall'art.  117, terzo comma, Cost., vertendo la questione in
materia  di  proprieta'  ed  essendo la proprieta' demaniale inserita
nell'ambito  della  proprieta'  in generale, tipico istituto regolato
dal codice civile.
   Essendo  le  questioni sollevate di analogo contenuto, deve essere
disposta  la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione
unitaria e di un'unica decisione.
   1.1.   - Preliminarmente,   occorre   prendere  in  considerazione
l'eccezione  di  inammissibilita'  dedotta  dalle  parti  private  in
relazione  alla  mancanza di rilevanza della questione nel giudizio a
quo.
   Secondo  la difesa delle parti costituite, infatti, mancherebbe la
rilevanza  sia  perche' la Corte di cassazione, per ben due volte, ha
annullato il provvedimento del Tribunale del riesame di Campobasso in
relazione  alla  mancanza del periculum, sia perche' il Tribunale del
riesame  non  ha  considerato  le  argomentazioni  difensive circa la
decisivita'  dell'intestazione catastale dei beni in sequestro, anche
alla  stregua  dell'art. 950 cod. civ. che, in caso di incertezza sui
confini, ed in mancanza di altre prove, assume come dirimente proprio
la intestazione catastale.
   L'eccezione non puo' essere accolta sotto entrambi i profili.
   Quanto  al  primo,  occorre  premettere  che  il  giudice  a  quo,
trattandosi   di  un  giudizio  cautelare  rinviato  dalla  Corte  di
cassazione  a  seguito  di  annullamento  della parte della decisione
relativa  alla sussistenza del requisito del periculum in mora, aveva
l'onere  di  motivare circa l'incidenza che la sollevata questione di
costituzionalita'  veniva  ad  avere in ordine alla decisione che era
chiamato  ad  assumere  al  fine  di  consentire  a  questa  Corte di
verificarne  la  plausibilita'.  Deve,  pertanto, rilevarsi che, dopo
l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, il Tribunale del
riesame  ha  motivato nuovamente, in modo piu' ampio e articolato, in
ordine  al  periculum,  ritenendolo sussistente «perche' gli indagati
risultano  aver gia' piu' volte esteso la dimensione dell'occupazione
sicche'  e'  concreto  il  pericolo  che il terreno nel tempo subisca
ulteriori  trasformazioni».  Inoltre, come sottolineato dal giudice a
quo,  il  venir  meno  della natura demaniale del bene determinerebbe
automaticamente  la  cessazione  del  pericolo  di aggravamento delle
conseguenze  del reato di cui all'art. 321 cod. proc. pen., tanto che
la  stessa  Corte di cassazione ha chiesto di tener conto della nuova
normativa regionale sopravvenuta.
   In  ordine alla mancata motivazione circa l'intestazione catastale
dei   beni   in   sequestro,   dalla   quale   risulterebbe  la  loro
sdemanializzazione,  deve  rilevarsi  come l'ordinanza del rimettente
riporti  nel dettaglio il percorso argomentativo circa la sussistenza
della  natura  demaniale del terreno sul quale insistono gli immobili
in sequestro e, in sede di valutazione cautelare, tale motivazione e'
ampiamente sufficiente.
   Il  rimettente  argomenta,  quindi,  in  modo  non implausibile in
ordine alla rilevanza che la questione sottoposta al vaglio di questa
Corte viene ad assumere nel giudizio a quo.
   2. - La questione e' fondata.
   Questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  la  titolarita' di
funzioni   legislative  e  amministrative  della  Regione  in  ordine
all'utilizzazione   di  determinati  beni  non  puo'  incidere  sulle
facolta'  che  spettano  allo  Stato  in quanto proprietario e che la
disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella
materia  dell'ordinamento  civile di competenza esclusiva dello Stato
(sentenze n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286 del 2004, n. 343 del 1995).
   Di recente, con specifico riferimento al demanio marittimo, questa
Corte ha precisato che «la competenza della Regione nella materia non
puo'  incidere  sulle  facolta'  che  spettano  allo  Stato in quanto
proprietario.  Queste  infatti  precedono logicamente la ripartizione
delle  competenze  ed  ineriscono  alla capacita' giuridica dell'ente
secondo  i  principi  dell'ordinamento  civile»  (sentenza n. 427 del
2004).
   La  natura  demaniale  dei beni e' disciplinata dall'art. 822 cod.
civ.  che  include  tra i beni che fanno parte del demanio statale il
lido del mare e la spiaggia. Inoltre, l'art. 28 cod. nav. attribuisce
questa tipologia di beni al demanio marittimo. La legge regionale non
puo',  quindi,  derogare  ai  criteri fissati dal codice civile e dal
codice della navigazione stabilendo linee di demarcazione che vengano
a  sottrarre  il  lido del mare o la spiaggia di una determinata area
dai beni appartenenti al demanio marittimo.
   Del  resto, che questo sia il risultato che le due disposizioni si
prefiggono  e'  reso  evidente  sia  dal loro tenore sia dal rapporto
cronologico  che  le  lega. Gia' con riferimento alla prima delle due
disposizioni  censurate (il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale
n. 5  del  2006) l'interpretazione prospettata in via di mera ipotesi
dal   rimettente -   che   cioe'  con  essa  si  voglia  disciplinare
esclusivamente l'ambito di applicazione della legge in relazione alle
funzioni  amministrative  che  effettivamente  la  Regione  ha  nella
materia  del  demanio  marittimo -  perde consistenza alla luce della
costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 344 e n. 255 del
2007,  n. 89  del  2006);  quest'ultima  riconosce  alle  Regioni  la
competenza  ad  esercitare  le suddette funzioni amministrative anche
nei porti - purche' non siano di rilevanza economica internazionale o
di   preminente   interesse   nazionale -   vale  a  dire  in  ambiti
territoriali  che  l'art.  822  cod.  civ.  e  l'art.  28  cod.  nav.
attribuiscono  al  demanio  marittimo.  Sarebbe,  quindi, inutile una
disposizione  legislativa regionale che, ai fini dell'esercizio delle
funzioni  amministrative  di competenza regionale, venisse ad operare
una  differenziazione  tra  aree  per le quali questa distinzione non
avrebbe   alcun  effetto,  posto  che  non  si  deve  confondere  «la
proprieta'  del  bene  con  il  potere di disciplinare l'uso del bene
stesso» (sentenza n. 286 del 2004).
   Se  gia', quindi, non sorgevano dubbi che il risultato della prima
disposizione   censurata   fosse  quello  di  sottrarre  dal  demanio
marittimo  alcune  aree  in  esso ricomprese (probabilmente per porre
termine  ad  una  situazione  che  il  legislatore regionale riteneva
presentasse  aspetti  paradossali),  l'interpretazione autentica resa
con  la  seconda  disposizione censurata rende addirittura esplicita,
con  l'espressa citazione dell'art. 822 cod. civ. e dell'art. 28 cod.
nav.,  la  volonta'  di  incidere  sulla  delimitazione  del  demanio
marittimo che nella prima risultava implicita.
   Ne'  puo'  condividersi  la  tesi  della difesa privata secondo la
quale  la funzione di delimitazione del demanio marittimo rientra tra
quelle delegate e conferite dallo Stato alle Regioni.
   In  realta' la prima delega di funzioni amministrative su aree del
demanio  marittimo,  di  cui  all'art.  59 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616  (Attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1 della legge 22
luglio  1975, n. 382), era limitata alle sole funzioni amministrative
aventi  finalita' turistico-ricreative e, successivamente, con l'art.
105  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti  locali,  in  attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59),  la delega e' stata estesa anche alle funzioni amministrative
«in  materia  di  rilascio  di  concessioni di beni del demanio della
navigazione  interna,  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del mare
territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di
fonti di energia».
   La  disciplina  relativa alle funzioni di delimitazione delle aree
del  demanio  marittimo,  invece,  ricade  nella  sfera di competenza
statale ed e' disciplinata dal codice della navigazione che, all'art.
32, prevede un procedimento dettagliato per il loro svolgimento.
   Inoltre,   secondo   la   giurisprudenza   di   legittimita',   da
considerarsi   diritto  vivente,  il  demanio  marittimo  e'  demanio
cosiddetto  naturale derivante direttamente dalle caratteristiche del
bene  e  il  provvedimento  formale di delimitazione, al contrario di
quello  di  sdemanializzazione,  ha  solo  natura  ricognitiva  e non
costitutiva.  Ne  consegue che se un bene presenta le caratteristiche
naturali  del  lido  del  mare  o  della  spiaggia  deve considerarsi
appartenente  al  demanio  marittimo  dello  Stato  anche senza alcun
provvedimento   formale   di  delimitazione,  mentre  va  esclusa  la
possibilita'   di   una  sdemanializzazione  tacita,  atteso  che  la
cessazione  della  demanialita'  e'  possibile  soltanto mediante uno
specifico   provvedimento   di   carattere   costitutivo   da   parte
dell'autorita' amministrativa competente o, come si e' verificato con
l'art.  6,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  marzo  2004, n. 80
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti locali), convertito con
modificazioni  dalla  legge n. 140 del 2004, da parte del legislatore
statale.
   Sulla  base  di queste argomentazioni, e' di tutta evidenza che il
comma  1  dell'articolo  3 della legge regionale n. 5 del 2006, nella
parte  in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera
molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel
Comune  di  Termoli,  litorale  sud,  sono individuate dalla linea di
demarcazione  determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della
Capitaneria   di   porto  di  Pescara»,  e  la  successiva  norma  di
interpretazione  di  cui  all'art. 12, comma 6, della legge regionale
n. 28  del 2006, che espressamente prevede «Le disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si
interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise
le  zone  di  cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice
della navigazione», violano la competenza esclusiva dello Stato nella
materia  dell'ordinamento  civile di cui all'art. 117, comma secondo,
lettera l), Cost.