LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 619/2006 a carico di Bellavita Gianpaolo + 1, cui e' stato riunito il procedimento n. 1672/2007 a carico di Brognoli Rosa + 3; Sull'eccezione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'articolo 428 codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 4 della legge n. 46/2006, per contrasto con le norme degli artt. 3 e 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal Procuratore Generale all'udienza del 9 aprile 2008; Sentite le difese di' Magri', Zaninelli e Bellavita che si sono opposte e le altre difese che si sono rimesse alla decisione della Corte, O s s e r v a Con sentenza in data 26 gennaio 2006, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Bellavita Gianpaolo e Bellavita Stefania in ordine al delitto di associazione per delinquere per insussistenza del fatto. Si contestava agli imputati di essersi associati tra loro e con Podio Giancarlo, Zaninelli Paolo Alberto, Brognoli Maria Rosa e Magri' Carmelo al fine di commettere piu' delitti di truffa ai danni di enti pubblici nazionali, di truffa al fine di conseguire contributi da parte della Comunita' europea o di altri enti, di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di indicazione nelle dichiarazioni annuali relative all'IVA di fatture relative ad operazioni inesistenti. Il p.m. aveva considerato tutti i reati contestati ai due imputati Bellavista come attuazione di programma associativo criminoso in relazione alla reiterazione delle condotte in un lungo lasso di tempo con il coinvolgimento di una pluralita' di soggetti, fra cui alcuni amministratori di diritto delle societa', societa' riconducibili agli imputati. Il g.u.p. non ha condiviso la suddetta prospettazione, gia' bocciata dal g.i.p. e dal Tribunale del riesame. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il p.m. presso il Tribunale di Bergamo chiedendo, in riforma l'emissione del decreto che dispone il giudizio in relazione al reato associativo. All'odierna udienza su istanza del p.g. e' stata disposta la riunione a questo procedimento di quello registrato al n. 1672/07 pendente dinanzi a questa stessa Corte e relativo all'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 9 ottobre 2006 dichiarativa di non luogo a procedere, per i medesimi fatti, a carico dei partecipi all'associazione, Brognoli, Magri', Podio e Zaninelli. Il p.g. ha sollevato l'eccezione di cui in epigrafe in relazione al fatto che il gravame avverso la sentenza 9 ottobre 2006, a differenza del primo, e' stato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006. La Corte ritiene la rilevanza dell'eccezione proposta, atteso che dalla sua risoluzione dipende l'ammissibilita' del gravame avverso la sentenza pronunciata nei confronti di Brognoli + 3. Ritiene altresi' la non manifesta infondatezza sulla scorta delle decisioni della Corte costituzionale in data 6 febbraio 2007, n. 26 e 20 luglio 2007, n. 320 che hanno dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 593 e 443 c.p.p., come novellati dalla legge n. 46/2006, per contrasto con l'art. 111 Cost. sotto il profilo che l'esclusione della facolta' del p.m. di appellare le sentenze di assoluzione e di proscioglimento viola il principio stabilito nell'art. 111, secondo comma Cost. di parita' delle parti processuali senza che sia ravvisabile una ratio giustificatrice, ovvero la corrispondenza con esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, ed esorbita i limiti della ragionevolezza. Detta esclusione verrebbe poi ingiustificatamente a comprimere la funzione inerente alla titolarita' dell'azione penale, costituzionalmente garantita ed imposta dall'art. 112 Cost. Premesso che la norma di cui all'art. 428 c.p.p., nell'attuale formulazione, prevede l'esclusione della facolta' del p.m. di appellare le sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare ed essa attiene a decisioni che non sono assimilabili alle sentenze di assoluzione, ne' alle sentenze di proscioglimento (per le quali la Corte costituzionale e' gia' intervenuta con le succitate sentenze), il contrasto con l'art. 111 Cost. e' chiaramente ravvisabile anche per detta norma in relazione alle sentenze di non luogo a procedere. Non va trascurata del resto nemmeno la considerazione che l'illegittimita' costituzionale dell'art. 428 c.p.p. puo' ravvisarsi anche con riguardo al disposto dell'art. 3 Cost., per irragionevolezza della disposizione, non ricorrendo validi motivi di giustificazione, alla limitazione della facolta' del p.m. di proporre appello anche in questo caso, tra l'altro, creandosi una situazione di incongruita' laddove si esclude la facolta' di appello del p.m. in una fattispecie nella quale e' totalmente soccombente, quando la stessa e' ammessa, al contrario, dove lo e' solo parzialmente (art. 443, comma 3 c.p.p.). Il procedimento in corso deve essere sospeso e conseguentemente viene sospeso anche il decorso del termine di prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 159, comma 1 c.p.p.