Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Puglia   28  maggio  2007,  n. 13  (Istituzione  del  Parco  naturale
regionale  «Litorale  di  Ugento»),  promosso  con  ordinanza  del 20
dicembre  2007  dal  Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione  staccata  di  Lecce,  sul ricorso proposto da Labbate Ettore
contro  la  Regione  Puglia ed altri, iscritta al n. 128 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto l'atto di costituzione di Labbate Ettore, della Provincia di
Lecce, del Comune di Ugento e della Regione Puglia;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  depositata il 20 dicembre 2007, il
Tribunale  amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di
Lecce,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale della legge
della  Regione  Puglia  28  maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco
naturale regionale «Litorale di Ugento»);
     che  il  giudice  rimettente,  dopo aver premesso che i ricorsi,
proposti  da  soggetti  proprietari  di  beni  immobili  siti in zona
interessata dalla istituzione del Parco naturale, hanno ad oggetto il
verbale della conferenza dei servizi del 24 novembre 2006 inerente la
istituzione  del Parco naturale in questione, nonche' ogni altro atto
connesso  relativo  al  procedimento  per  la  predetta  istituzione,
precisa  che la legge Regione Puglia 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per
l'istituzione  delle aree naturali protette nella Regione Puglia), ha
previsto  per  la creazione delle aree naturali protette di interesse
regionale  un  articolato  procedimento,  suddiviso  in  due  fasi da
svolgersi  in  sequenza:  l'una,  di natura amministrativa, diretta a
«realizzare  la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e
privati  portatori  dei  molteplici interessi coinvolti», l'altra, di
carattere  legislativo,  che inizia con la presentazione al Consiglio
regionale,  da parte della Giunta, dello schema definitivo di disegno
di legge per l'approvazione della legge-provvedimento;
     che, chiarisce il rimettente, tale duplicita' risulta conservata
anche  a  seguito  della intervenuta modifica dell'art. 6 della legge
reg. Puglia n. 19 del 1997 - realizzata tramite l'art. 22 della legge
della  Regione  Puglia  19  luglio  2006, n. 22 (Assestamento e prima
variazione  al  bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario
2006)  -  il  quale,  prescrivendo  la  pubblicazione  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Puglia  dello  schema di disegno di legge,
richiede,   se   correttamente   interpretato,   che,   dopo   questo
adempimento,  si  tenga  un'ulteriore  conferenza dei servizi, per la
valutazione   degli   «apporti   partecipativi»  conseguenti  a  tale
pubblicazione;
     che,     tanto    premesso,    il    Tribunale    amministrativo
regionalerimettente  osserva  che  gli  originari  ricorsi dovrebbero
essere  dichiarati  improcedibili  poiche',  durante  il giudizio, e'
stata  approvata,  promulgata  ed  e' entrata in vigore la legge reg.
Puglia  n. 13  del  2007,  istitutiva  del  ricordato Parco naturale.
Infatti,   sopravvenuta  la  legge-provvedimento,  il  sindacato  del
giudice  amministrativo  trova un limite insormontabile nell'avvenuta
legificazione del preesistente provvedimento amministrativo;
     che, prosegue l'ordinanza, tale fenomeno non comporta, peraltro,
il  sacrificio degli interessi dei cittadini, trasferendosi la tutela
di questi dal piano della giurisdizione amministrativa a quello della
giustizia costituzionale;
     che,    esaminate   percio'   le   eccezioni   di   legittimita'
costituzionale   sollecitate   dalla  parte  privata  ricorrente,  il
rimettente  ritiene  che sia rilevante e non manifestamente infondata
la  questione  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
n. 13 del 2007;
     che   detta  legge  regionale  sarebbe,  infatti,  irragionevole
poiche'  «la  stessa  non  ha tenuto conto del mancato rispetto delle
regole    dettate    [dal    suddetto]    Tribunale    amministrativo
regionale(nelle  sentenze  nn.  1184,  1185,  1186  e  1187/2006)  in
relazione  alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in
particolare  per  cio'  che attiene al (corretto) contraddittorio con
gli interessati»;
     che,  riguardo  alla  rilevanza  della  questione, il rimettente
richiama  la  problematica  connessa alla garanzia giurisdizionale in
caso  di  legge-provvedimento  di  approvazione,  connotata  sia  dal
vincolo   funzionale  che  lega  questa  a  precedenti  provvedimenti
amministrativi,  sia  dal  concorso  della  volonta'  legislativa con
quella  amministrativa  nella  definizione  del contenuto dispositivo
sostanziale,  contenuto  in  cui confluiscono gli atti amministrativi
assorbiti nell'atto legislativo, di cui acquistano valore e forza;
     che, aggiunge, pertanto, il rimettente, per un verso l'incidente
di costituzionalita' e' l'unico strumento di tutela nei confronti dei
provvedimenti   amministrativi  impugnati  e  assorbiti  dalla  legge
regionale,  per  altro  verso,  solo  ove  la  legge  censurata fosse
dichiarata   incostituzionale,   il   giudizio   a  quo  non  sarebbe
improcedibile;
     che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il rimettente
premette, riguardo alle leggi-provvedimento, che il riconoscimento in
capo  al  legislatore  di  un  vasto  ambito di discrezionalita' deve
essere  bilanciato  dalla  sua  sottoposizione  ad  un  controllo  di
costituzionalita'  -  tanto  piu'  rigoroso quanto piu' marcata e' la
natura   provvedimentale  dell'atto -  sotto  il  profilo  della  non
arbitrarieta'  e ragionevolezza; controllo che investe anche gli atti
amministrativi che sono il presupposto di quello legislativo;
     che,  sulla  base di cio', il Tribunale amministrativo regionale
della  Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce,  ritiene  che  la legge
regionale  n. 13 del 2007 sia in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione  in  quanto il Consiglio regionale, nell'approvarla, non
avrebbe  tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate dallo
stesso  T.A.R., con le quattro sentenze prima ricordate, in relazione
alla  fase del procedimento amministrativo propedeutico alla adozione
degli atti legislativi;
     che  cio'  si  sarebbe  verificato  riguardo  alla  non corretta
attivazione  del «contraddittorio con gli interessati», in quanto, ad
avviso  del rimettente, non sarebbe stata data adeguata pubblicita' a
tale fase del procedimento onde consentire ai soggetti interessati di
partecipare ad esso;
     che,  in  particolare, non sarebbe stato chiarito ne' che, prima
della convocazione della conferenza dei servizi del 24 novembre 2006,
vi era la possibilita' per gli interessati di formulare osservazioni,
ne' il termine entro cui queste dovevano essere presentate;
     che si e' costituito in giudizio l'originario ricorrente, Ettore
Labbate,  eccependo  preliminarmente  la  manifesta irrilevanza della
questione  di legittimita' costituzionale e chiedendone, pertanto, la
dichiarazione di inammissibilita';
     che,  ad  avviso  della  costituita difesa, la quale richiama le
precedenti   sentenze   numeri   225  e  226  del  1999  della  Corte
costituzionale,  la legge censurata, pur caratterizzandosi come legge
provvedimento, non e' una legge «in sanatoria o in approvazione», che
si    sostituisce,    assorbendoli,    a   precedenti   provvedimenti
amministrativi,  ma  sarebbe  una legge di mera «copertura politica»,
costituendo  elemento  di sola integrazione dell'efficacia degli atti
amministrativi  presupposti, per i quali rimarrebbe integro il potere
di sindacato del giudice amministrativo;
     che  cio'  si  verificherebbe  ogni  qual  volta  sia  lo stesso
legislatore  a  riconoscere  in capo alla Amministrazione la funzione
amministrativa,   riservando  a  se'  «esclusivamente  il  ruolo  (di
copertura  politica  e)  di  istituzione  e  quindi  di  integrazione
dell'efficacia alle determinazioni assunte in sede amministrativa»;
     che siffatta ipotesi ricorrerebbe nella fattispecie in quanto la
legge   regionale   n. 19  del  1997,  all'art.  6,  prevede  che  il
procedimento  per la istituzione e la definizione delle aree naturali
protette   si   articoli   in   una  fase  amministrativa  tesa  alla
individuazione  dei confini dell'area e alla sua regolamentazione, ed
in  una  successiva  fase  legislativa  volta  alla «finale copertura
politica con mera determinazione istitutiva»;
     che  la difesa della parte privata prosegue rilevando che, se e'
vero  che  nelle  ipotesi  tipiche di legge provvedimento a contenuto
sostitutivo  gli  strumenti  di  tutela del cittadino si spostano sul
versante  della  giustizia costituzionale, cio' non puo' valere nelle
ipotesi,  quale  quella  in  esame, in cui e' lo stesso legislatore a
riconoscere  le  particolari  attribuzioni del potere amministrativo,
riservando  a  se'  un  compito di sola copertura politica, in quanto
escludere  in tali casi la giustiziabilita' della fase amministrativa
verrebbe  a  contraddire la stessa volonta' del legislatore, che, nel
riconoscere  la  autonomia di questa, ne ha escluso la sottrazione al
controllo di legittimita';
     che,  diversamente  ragionando,  soggiunge  la  difesa  privata,
l'art.  6  della  legge regionale n. 19 del 1997 avrebbe un contenuto
contraddittorio  poiche' da un lato assegnerebbe alla Amministrazione
un  determinato potere, soggetto agli ordinari controlli, dall'altro,
prevedendo   un   successivo  intervento  legislativo,  consentirebbe
l'azzeramento  di  ogni  garanzia  procedimentale e di verifica della
precedente fase;
     che, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, nel caso in
questione  gli  atti  amministrativi  prodromici  alla determinazione
legislativa non sono stati posti nel nulla da questa, cosi' rimanendo
integra la giurisdizione del giudice amministrativo su di essi;
     che,  qualora  la  questione  non sia ritenuta inammissibile, la
difesa  della  parte  privata conclude, in via subordinata, nel senso
della fondatezza della questione sollevata;
     che,  in  particolare,  e'  dedotta  la contrarieta' della legge
censurata  al  principio di eguaglianza e a quello di imparzialita' e
buon  andamento  dell'agere  amministrativo nonche' la irrazionalita'
della medesima;
     che  l'art.  3  della  Costituzione sarebbe violato in quanto il
legislatore   regionale   avrebbe  «fatto  proprio»  un  procedimento
espressione    di    discrezionalita'    arbitraria    e,    percio',
discriminatoria,  mentre l'art. 97 della Costituzione sarebbe violato
in  quanto  la  mancata attivazione del contraddittorio fra le parti,
indice   di   scarsa  trasparenza  della  azione  amministrativa,  si
tradurrebbe,  in  quanto  in  contrasto  con  la  regola  del  giusto
procedimento,  nel  vizio  di  parzialita'  e cattivo andamento della
amministrazione;
     che  si e', altresi', costituita la Regione Puglia, concludendo,
in  via  preliminare,  per  la  inammissibilita'  e,  nel merito, per
l'infondatezza della questione;
     che,  per  la  difesa  regionale,  infatti, la questione sarebbe
inammissibile  per  difetto  di motivazione in quanto nelle ordinanze
con  la  quali  la  medesima e' stata sollevata non si rinviene alcun
riferimento  a  violazioni  da  parte  delle  disposizioni  regionali
censurate  sia  dell'art.  97  che dell'art. 3 della Costituzione: il
richiamo  alle  norme  costituzionali  sarebbe  svolto,  difatti, con
estrema  genericita'  senza  alcuna analisi «dei profili di rilevanza
costituzionali sollevati»;
     che,  aggiunge  la  medesima  difesa, la questione sarebbe anche
inammissibile  per  difetto  di  rilevanza in quanto, essendo stati i
provvedimenti  impugnati  emanati in base a disposizioni legislative,
non   oggetto   di  autonome  censure,  le  quali  non  prevedono  la
partecipazione  dei  cittadini  interessati  alla fase amministrativa
della  procedura,  anche  se  le  norme  censurate  dovessero  essere
dichiarate  incostituzionali,  la  amministrazione  dovrebbe adottare
nuovamente gli atti impugnati reiterandone i medesimi contenuti;
     che,  quanto  al  merito  della  questione,  la  Regione  Puglia
contesta  la  sussistenza  di qualsivoglia vizio procedimentale nella
fase  a  monte  della  adozione della legge censurata, in particolare
osservando  come, a mente di quanto previsto dall'art. 13 della legge
7  agosto  1990,  n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
amministrativo  e diritto di accesso ai documenti amministrativi), in
caso di atti generali di pianificazione e programmazione territoriale
(ambito   nel  quale  sono  compresi  quelli  aventi  ad  oggetto  la
istituzione  di  Parchi  naturali),  sono  derogate  le  disposizioni
contenute  nella  medesima  legge  in  tema  di  partecipazione degli
interessati   al   procedimento,  essendo,  viceversa,  a  tale  fine
applicabili  le  particolari  discipline  di settore, discipline che,
aggiunge la Regione, sono state nel caso di specie rispettate;
     che,  escluso  il  vizio  presupposto,  risulterebbe in tal modo
l'infondatezza  delle  censure  formulate  dal rimettente quanto alla
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
     che si e' costituita in giudizio la Provincia di Lecce, la quale
ha  preliminarmente  eccepito la inammissibilita' della questione per
difetto di rilevanza, stante il difetto assoluto di giurisdizione del
rimettente;
     che  a  tale  conclusione  la difesa provinciale e' giunta sulla
base  di  quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza
n. 2439  del  1°  febbraio  2008, allorche' affermo' che gli atti del
tipo  di  quelli  impugnati «in quanto espressione di esercizio della
potesta'  legislativa  dell'ente Regione, sono sottratti al sindacato
giurisdizionale,   sia   del   giudice   ordinario   che   di  quello
amministrativo»;
     che la medesima difesa deduce un ulteriore motivo di irrilevanza
della   questione  sulla  scorta  di  quanto  affermato  dalla  Corte
costituzionale  nelle  gia'  menzionate  sentenze n. 225 e n. 226 del
1999:   potendo,   infatti,   i  giudizi  a  quibus  essere  definiti
indipendentemente  dalla  risoluzione  del  quesito  sottoposto  alla
Corte, la relativa questione sarebbe inammissibile;
     che  la difesa provinciale contesta, altresi', la ammissibilita'
della  questione  per  non aver il rimettente indicato con precisione
quali   disposizioni   della   legge  regionale  si  assumono  essere
costituzionalmente illegittime;
     che,  ad  avviso  della provincia, il rimettente, utilizzando la
locuzione  del  tutto  generica  «artt.  1  e  seguenti  della  legge
regionale  pugliese 28 maggio 2007, n. 13», viene ad identificare, in
definitiva, l'oggetto della censura col testo della intera legge;
     che  altro  profilo  di inammissibilita' concerne il vizio della
motivazione  sulla  non manifesta infondatezza, non essendo sul punto
le  argomentazioni  del  rimettente  sostenute da un adeguato corredo
motivazionale   sia  per  cio'  che  concerne  l'asserita  violazione
dell'art.   3  della  Costituzione  sia  per  cio'  che  riguarda  la
violazione dell'art. 97 della medesima;
     che  la difesa della Provincia di Lecce ritiene che la questione
sarebbe  comunque priva di rilevanza, poiche' il suo accoglimento non
recherebbe  alcun  concreto vantaggio ai ricorrenti, stanti le misure
di  salvaguardia  previste  dagli  artt.  6 e 8 della legge regionale
n. 19  del  1997,  le  quali  inibiscono qualsiasi trasformazione del
territorio;
     che,  infine,  nel merito la questione sarebbe infondata, attesa
la  legittimita' della fase amministrativa del procedimento, la quale
si e' svolta nel rispetto dei principi fissati sia dalla legge n. 394
del  1991 che dalla legge regionale n. 19 del 1997, che non prevedono
la partecipazione dei privati alla conferenza dei servizi;
     che  si e', infine, costituito nel giudizio di fronte alla Corte
anche il Comune di Ugento il quale, richiamando anch'esso l'ordinanza
della   Corte   di  cassazione  n. 2439  del  1°  febbraio  2008,  ha
preliminarmente  eccepito  la inammissibilita' della questione stante
il difetto assoluto di giurisdizione del giudice a quo;
     che  la questione sarebbe, anche per altri motivi, inammissibile
e, comunque, infondata;
     che l'inammissibilita' sarebbe motivata dalla circostanza che il
rimettente  non  avrebbe  chiarito  in  quale  modo  dal  difetto  di
partecipazione   degli  interessati  al  procedimento  amministrativo
sarebbe   scaturita   una   violazione  degli  artt.  3  e  97  della
Costituzione  da  parte  della  successiva  legge regionale n. 13 del
2007;
     che   ulteriore  profilo  di  inammissibilita'  deriverebbe  dal
difetto  di  rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
rispetto  alla  decisione da assumere nel giudizio a quo. Infatti, al
di  la' del dedotto vizio formale, il rimettente non avrebbe indicato
alcuna  lesione  sostanziale  alla  posizione  del ricorrente in tale
giudizio  che possa essere sanata attraverso l'eventuale declaratoria
di   incostituzionalita'   della   legge   censurata:  peraltro  tale
declaratoria  non comporterebbe alcun concreto risultato in favore di
questo,  attesa  la  persistenza delle misure di salvaguardia dettate
dagli artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997 in forza delle
quali  e',  comunque,  preclusa  ogni attivita' di trasformazione del
territorio;
     che,   quanto  al  merito,  il  Comune  di  Ugento  fa  derivare
l'infondatezza   della   questione   dalla   insussistenza  dei  vizi
procedimentali  lamentati  dal rimettente: in particolare rileva che,
data   la   tipologia  del  provvedimento  da  assumere,  volto  alla
istituzione   di   un'area  naturale  protetta,  non  vi  era  alcuna
necessita'  di  coinvolgere in esso i proprietari dei terreni inclusi
nel perimetro dell'area stessa;
     che  l'insussistenza  del  vizio  procedimentale escluderebbe la
sussistenza del vizio di costituzionalita';
     che,  nell'imminenza della data fissata per la trattazione della
causa in camera di consiglio, la difesa della Regione Puglia ha fatto
pervenire una memoria illustrativa nella quale, richiamata le recente
sentenza  n. 241  del  2008  di  questa  Corte  e  i principi in essa
contenuti, ha chiesto che la questione di legittimita' costituzionale
sollevata   dal   Tribunale   amministrativo  regionalesalentino  sia
dichiarata,   in   applicazione   di  tali  principi,  manifestamente
inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
     che,  in  via  subordinata, la predetta difesa ha chiesto che la
questione,  difettando  sostanzialmente  in  essa  il requisito della
incidentalita',  posto  che  il giudizio a quo avrebbe come suo unico
effettivo  oggetto  il  dubbio  di  costituzionalita'  sollevato  dal
rimettente, sia in ogni caso dichiarata inammissibile.
   Considerato   che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce, con ordinanza depositata il 20
dicembre  2007  ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale della legge
della  Regione  Puglia  28  maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco
naturale regionale «Litorale di Ugento»);
     che  il  Tribunale  amministrativo  regionalesalentino,  essendo
stati  impugnati  di  fronte  a  lui  atti pertinenti al procedimento
amministrativo   prodromico   alla   adozione  della  indicata  legge
regionale,  dubita  della legittimita' costituzionale della medesima,
sospettandone  il  contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
essendo  la stessa viziata da irragionevolezza e lesiva del principio
di  buona  amministrazione  poiche'  approvata da parte del Consiglio
regionale  pugliese  senza che si fosse adeguatamente tenuto conto di
quanto,  in  precedenza,  stabilito  dal  medesimo T.A.R., con taluni
provvedimenti   giurisdizionali,   in   merito   alle   modalita'  di
attivazione,  nel  corso  delle  fasi amministrative preordinate alla
istituzione  del  Parco  naturale, del contraddittorio con i soggetti
interessati;
     che  il  Tribunale amministrativo regionalerimettente, con altre
ordinanze  pronunziate  nel  corso  di  separati  giudizi promossi da
diversi  soggetti titolari anch'essi, come il ricorrente nell'attuale
giudizio  a  quo, di diritti su beni immobili ricadenti nel perimetro
dell'istituito Parco naturale, ha sollevato, in base profili identici
a quelli ora in esame, questione di legittimita' costituzionale della
medesima legge reg. Puglia n. 13 del 2007;
     che  tali  ordinanze gia' sono state vagliate da questa Corte la
quale,  con  la  recente  sentenza  n. 241  del  2008 -  rigettate le
eccezioni  di  inammissibilita' formulate dalle parti costituite - ha
dichiarato  la  infondatezza dei sollevati dubbi di costituzionalita'
relativi alla predetta legge regionale;
     che,  non  risultando  addotti  profili  o  argomenti  diversi o
ulteriori  rispetto  a  quelli  gia'  valutati  nella citata sentenza
n. 241  del  2008, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.