IL CONSIGLIO DI STATO

   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  in appello
n. 7687/05  proposto  dal dr. Carlo Mirabella, rappresentato e difeso
dall'avv.   Alfredo   Zaza  D'Aulisio  con  domicilio  eletto  presso
Francesco Cardarelli in Roma, vicolo Orbitelli n. 31;
   Contro  la  Regione  Lazio, in persona del Presidente della Giunta
regionale,   rappresentata   e   difesa   dall'avv.   prof.   Gennaro
Terracciano,  con domicilio eletto in Roma, piazza di Spagna n. 35, e
nei  confronti  del  dott.  Giancarlo  Zotti,  rappresentato e difeso
dall'avv.  Diego  Perifano con domicilio eletto in Roma, via Cosseria
n. 2,  presso  Alfredo  Placidi,  per  l'annullamento  e  la  riforma
dell'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio,
Latina,   n. 612/2005,  recante  reiezione  della  domanda  cautelare
proposta  in  via  incidentale  in primo grado avverso gli atti con i
quali  la  Regione  Lazio  ha  dichiarato la decadenza del ricorrente
dall'incarico di direttore generale della ASL di Frosinone;
   Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello;
   Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  Lazio e del dott.
Giancarlo Zotti nonche' le memorie tutte delle parti;
   relatore il cons. Nicola Russo;
   Uditi  nella  camera  di consiglio del giorno 27 novembre 2007 gli
avv.  Zaza  D'Aulisio  e  Perifanio,  per  se' e per delega dell'avv.
Terracciano;
   Vista l'ordinanza n. 6193/07 in data 27 novembre 2007;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                     F a t t o  e  d i r i t t o

   1.  -  La  causa  concerne  la decadenza del dott. Carlo Mirabella
dalla  carica di direttore generale della Azienda USL di Frosinone in
applicazione  della disciplina normativa regionale in base alla quale
i  vertici degli organi istituzionali, salvo conferma da disporsi con
le stesse modalita' della nomina, vengono meno con l'insediamento del
nuovo Consiglio regionale (c.d. spoil system).
   2.   -   Questo  Consiglio  di  Stato,  chiamato  a  suo  tempo  a
pronunciarsi   sulla   questione,   invio'   gli   atti   alla  Corte
costituzionale  valutando  rilevante  e non manifestamente infondata,
per  contrasto  con  gli articoli 97, 32 e 117 Cost., la questione di
legittimita'  costituzionale  delle disposizioni regionali istitutive
dell'anzidetto sistema di spoil system.
   3.  -  Con  sentenza  n. 104  del  2007,  la Corte costituzionale,
ritenendoli  in  contrasto  con i principi di imparzialita' e di buon
andamento  dell'amministrazione  desumibili  dall'art.  97  Cost., ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 71, commi 1, 3 e
4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9
e  dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre
2004,  n. 1.  La  Corte  costituzionale,  richiamate  le  parole  del
relatore  nella  Seconda  sottocommissione dell'Assemblea costituente
sul  testo  che  sarebbe  divenuto  l'art.  97  Cost.  (per  le quali
l'esigenza   di  introdurre  nella  Costituzione  anche  disposizioni
riguardanti  la  pubblica  amministrazione e' funzionale all'esigenza
«di  assicurare  ai  funzionari  alcune  garanzie  per sottrarli alle
influenze   dei   partiti   politici»   e  di  «garantire  una  certa
indipendenza  ai funzionari dello Stato, per avere un'amministrazione
obiettiva della cosa pubblica e non un'amministrazione dei partiti»),
ha  in  particolare  stabilito che le citate disposizioni legislative
regionali, nella parte in cui attribuiscono alla regione il potere di
rimuovere  a  proprio  piacimento  tutti  i  dirigenti  degli  organi
istituzionali,   violano  i  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
andamento  perche'  la  decisione  dell'organo politico relativa alla
cessazione anticipata dall'incarico di direttore generale di Asl deve
rispettare  il principio del giusto procedimento e cio' in quanto «la
dipendenza  funzionale  del  dirigente  non puo' diventare dipendenza
politica».
   4.  -  A  seguito  di  tale pronunzia parte ricorrente chiedeva la
fissazione  di  una  nuova  camera  di  consiglio per la prosecuzione
dell'appello  cautelare, invocando l'adozione di ogni misura idonea a
garantire il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale.
   5.  -  Con  ordinanza  n. 2700  del  29 maggio 2007, resa in altro
giudizio  avente  ad  oggetto  la  domanda  di  reintegra di distinto
dirigente  regionale (anch'esso decaduto per effetto della disciplina
regionale  istitutiva  del  meccanismo  di  spoil  system  dichiarato
incostituzionale dal Giudice delle leggi), la sezione, preso atto dal
punto  di vista del fumus della pronunzia della Corte costituzionale,
accordava   tutela   cautelare   in  forma  specifica  disponendo  il
ripristino della situazione vigente all'atto della decadenza.
   6.  - Analoga  misura  cautelare  veniva  disposta  a  favore  del
ricorrente  all'esito  della  Camera di consiglio del 19 giugno 2007.
Con  ordinanza  n. 3069/07 in pari data veniva in particolare accolta
la  domanda  di  provvedimento  d'urgenza  sotto  forma  di ordine di
reintegra.
   7.  - Nel frattempo, peraltro, con la legge regionale del Lazio 13
giugno  2007, n. 8 (pubblicata il 20 giugno 2007 e vigente dal giorno
successivo  alla  pubblicazione),  venivano  approvate  «disposizioni
concernenti  cariche  di  organi  di amministrazione di enti pubblici
dipendenti   decaduti   ai   sensi  di  norme  legislative  regionali
dichiarate   illegittime   dalla   Corte  costituzionale».  Il  testo
legislativo si compone di due articoli. L'art. 1 cosi' dispone:
     «1.  La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi
istituzionali  degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti
dalla  carica  ai  sensi  di  norme  legislative regionali dichiarate
illegittime  a  seguito  di  sentenze della Corte costituzionale, con
conseguente    risoluzione   dei   contratti   di   diritto   privato
disciplinanti  i  relativi  rapporti  di  lavoro,  e'  autorizzata  a
deliberare in via alternativa:
      a)  il  reintegro  nelle  cariche  e il ripristino dei relativi
rapporti di lavoro,
      b) un'offerta di equo indennizzo.
     2.  La  soluzione  di  cui  al  comma 1, lettera b), e' comunque
adottata  qualora  il  rapporto  di  lavoro  sia stato interrotto, di
fatto, per oltre sei mesi.».
   L'art. 2 si limita a stabilire l'immediata entrata in vigore della
disposizione recata dall'art. 1.
   8.  -  Il  ricorrente  dott.  Mirabella non sottoscriveva peraltro
alcun  accordo  ed  anzi  chiedeva  l'esecuzione  della  ordinanza di
reintegra  ritenendo che la legge successiva non potesse impedirne il
corso. Opposta era la posizione del controinteressato il quale, sulla
scorta dell'entrata in vigore del citato testo normativo, chiedeva la
revoca dell'ordinanza di reintegra del 19 giugno 2007.
   Entrambe  le  domande venivano esaminate nella Camera di consiglio
del 27 novembre 2007.
   9.  -  Nella  camera  di consiglio del 27 novembre 2007, visti gli
atti difensivi depositati dalle parti e uditi i rispettivi difensori,
la  sezione,  con  separata  ordinanza  n. 6193/07,  ha  disposto  la
sospensione  del  giudizio per rimettere alla Corte costituzionale la
questione   di   legittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
legislative  che  la  Regione  Lazio  ha  introdotto  nelle  more del
presente  giudizio  al fine di disciplinare la posizione dei soggetti
gia'  destinatari  dello  spoil system (art. 1 della 1.r. n. 8/2007),
riservando  all'esito la decisione sulla istanza di revoca presentata
dal  controinteressato  dott.  Zotti  e  sulla  istanza di esecuzione
presentata    dal    dott.   Mirabella.   Cio'   anche   a   conferma
dell'orientamento  assunto  in  altro  caso analogo (quello del dott.
Condo'),   nel   cui  procedimento  e'  stata  assunta  ordinanza  di
rimessione degli atti alla Corte costituzionale n. 5388/07 in data 16
ottobre 2007.
   10.  -  Prima  di  illustrare  la  rilevanza  e  la  non manifesta
infondatezza  della  questione di legittimita' costituzionale occorre
farsi carico, nei limiti della cognizione propria della presente fase
cautelare,  delle eccezioni preliminari. Circa l'eccezione di difetto
di  giurisdizione,  la  Sezione ritiene di poter ribadire il punto di
vista  gia'  espresso  con la propria ordinanza n. 5838/05 e ritenuto
non  implausibile  dalla  Corte costituzionale con la sentenza n. 104
del 2007: la non conferma del dirigente, destinata a svolgersi con le
stesse  modalita'  della  nomina,  postula infatti l'esercizio di uno
(straordinario)  potere  discrezionale  al  cospetto del quale non e'
configurabile pariteticita' delle contrapposte posizioni delle parti.
Non   diverso   appare,   d'altronde,   l'orientamento   della  Corte
regolatrice  la  quale,  proprio  a  partire  dal  rilievo che la non
conferma (quella che, nel nostro caso, ha fatto si' che il ricorrente
fosse  dichiarato  decaduto  in virtu' del meccanismo di spoil system
poi  dichiarato non conforme a Costituzione) «implica una valutazione
discrezionale   sull'idoneita'  del  Direttore  generale  a  svolgere
l'incarico  affidatogli», ha ritenuto devoluta alla giurisdizione del
g.a. l'impugnazione del relativo provvedimento (Cass., sez. un., ord.
n. 2065, 11 febbraio 2003).
   11.  -  Superate le questioni di rito, va ricordato che, a seguito
della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 104  del  2007,  il
ricorrente ha gia' ottenuto tutela cautelare.
   Sennonche',  come gia' ricordato, nelle more del presente giudizio
e'  entrato  in vigore l'art. 1 della legge regionale 13 giugno 2007,
n. 8,  il  quale  disciplinando  la  situazione  dei componenti degli
organi  istituzionali gia' dichiarati decaduti in base a disposizioni
legislative  regionali  dichiarate  illegittime  ad opera della Corte
costituzionale, certamente si applica alla fattispecie in questione e
certamente   preclude   a  questo  giudice  remittente,  di  disporre
l'esecuzione  della  propria  ordinanza cautelare del 19 giugno 2007.
Infatti,  sebbene  la  legge regionale n. 8 del 2007 contempli in via
generale,  per  l'ipotesi considerata, l'alternativa tra il reintegro
nelle  cariche  (art. 1, primo comma, lettera a) e un'offerta di equo
indennizzo  (art.  1,  primo  comma,  lettera b), sempre l'art. 1, al
secondo  comma,  e' netto nello stabilire che «la soluzione di cui al
comma  1,  lettera  b)  [n.d.r.  un'offerta  di  equo  indennizzo] e'
comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto,
di fatto, per oltre sei mesi».
   Nella specie cio' vuol appunto dire che, essendo indiscutibilmente
decorso  l'anzidetto  termine  semestrale,  la  riportata  disciplina
legislativa  regionale  impedisce di far luogo ad esecuzione (essendo
nel  caso  in  esame consentito il solo indennizzo) e depone anzi nel
senso  della  necessita'  di  far  luogo  a  revoca dell'ordinanza di
reintegra, come chiesto dal contro interessato.
   Ne' la disciplina legislativa regionale recata dalla 1.r. n. 8 del
2007  puo'  esser  ritenuta  non applicabile ai dirigenti che si sono
gravati  davanti  agli  organi  giurisdizionali  poiche' essa sarebbe
destinata  ad  operare  solo  nei confronti di coloro che hanno fatto
acquiescenza  ai  provvedimenti  di  decadenza. Cosi' non puo' essere
perche',    nell'attuale    assetto    del   sistema   di   giustizia
amministrativa,  la  declaratoria  di incostituzionalita' della legge
non  comporta  la  caducazione di quegli atti amministrativi che, pur
trovando  fondamento nella disposizione di legge annullata, non siano
stati  tempestivamente  gravati.  Sicche'  la  l.r.  n. 8 del 2007 si
preoccuperebbe  (irragionevolmente) di apprestare misure compensative
con  riferimento  a  provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili oltre
che  a  vantaggio di soggetti che, per libera scelta, hanno deciso di
non gravarsi nelle sedi giurisdizionali.
   La  disciplina in questione e' dunque applicabile alla fattispecie
considerata, risulta preclusiva dell'adozione di misure di esecuzione
della  tutela  cautelare  in  forma specifica gia' accordata e rileva
anzi ai fini della sua revoca per motivi sopravvenuti.
   Di qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
che  la  sezione  ritiene di dover prospettare sotto i profili di non
manifesta infondatezza che si passa ad illustrare.
   12.  - Come si e' appena ricordato, l'art. 1 della legge regionale
Lazio  n. 8 del 2007 (approvato nelle more del presente giudizio dopo
la  sentenza  della  Corte  costituzionale)  riferendosi ai dirigenti
allontanati  dalla  carica  per  effetto  di  disposizioni dichiarate
incostituzionali,  prospetta  per essi l'alternativa tra la reintegra
(art.  1,  primo  comma,  lettera  a) e un'offerta di equo indennizzo
(art. 1, primo comma, lettera b), beninteso offrendo tale alternativa
agli organi regionali e non alle vittime dello spoil system.
   Cio'  significa,  per quanto qui rileva, che la intiera disciplina
legislativa  regionale  posta dall'art. 1 della legge regionale Lazio
n. 8  del  2007,  delineando  la  reintegra  del  dirigente come mera
ipotesi  alternativa (per di piu', come vedremo piu' avanti, soltanto
apparente)  e  non  come dovere della Regione Lazio, non che fa altro
che  reintrodurre  la  possibilita' di far luogo a quel meccanismo di
spoil  system  che  la  Corte  costituzionale  ha  gia'  ritenuto non
conforme a Costituzione, per violazione dei principi di imparzialita'
e  di  buon  andamento  dell'amministrazione  desumibili dall'art. 97
Cost., con la sentenza n. 104 del 2007.
   D'altronde,  l'ipotesi  alternativa dell'indennizzo (ostativa alla
reintegra)  posta  dall'art. 1, secondo comma, della stessa l.r. n. 8
del  2007,  oltre  a  costituire  lo  strumento  per  reintrodurre il
meccanismo  di  spoil system gia' caducato dalla Corte costituzionale
(a  ben  vedere,  quello  introdotto  dalla l.r. n. 8 del 2007 non e'
altro  che  una  forma  onerosa  di  spoil  system) e quindi oltre ad
incorrere  nella  stessa  violazione  dell'art. 97 Cost. che la Corte
costituzionale  ha  gia'  rilevato con la ridetta sentenza n. 104 del
2007,  contrasta  anche con gli articoli 3, 24, 103 e 113 Cost. e con
il  principio  di effettivita' della tutela giurisdizionale anche nei
confronti  degli  atti  della p.a. che da essi e' desumibile e che e'
stato   piu'   volte   riaffermato  dalla  Corte  costituzionale.  La
disposizione in questione limita infatti la tutela giurisdizionale al
solo profilo risarcitorio, non solo in contrasto con la fisionomia di
tale  tutela  quale essa e'. ormai invalsa anche nella giurisprudenza
della  Corte  costituzionale,  ma anche senza un'apprezzabile ragione
giustificativa  (profilo  rilevante  ex  art.  3  Cost. in termini di
ragionevolezza   della   classificazione   legislativa)  giacche'  la
possibilita'  di  ottenere  la reintegra e' incongruamente posta come
mera  alternativa  solo  per  il  caso  dei dirigenti che siano stati
allontanati  per  effetto  di  disposizioni legislative regionali poi
dichiarate  incostituzionali  e  non  anche  per  la  generalita' dei
dirigenti   eventualmente   dichiarati   decaduti   alla  stregua  di
provvedimenti  ritenuti  illegittimi  nelle  competenti sedi, i quali
ultimi  continuano a godere del diritto alla pienezza ed effettivita'
della tutela giurisdizionale.
   Il   convincimento   circa  la  contrarieta'  a  Costituzione  del
meccanismo  introdotto  dalla l.r. Lazio n. 8 del 2007 e' destinato a
rafforzarsi  se  si considera che quello che fino ad ora e' stato qui
qualificato   come  alternativa  (pur  paradossalmente  rimessa  alla
Regione)  tra  reintegra  e  indennizzo  -  per  effetto dell'art. 1,
secondo  comma,  di  tale  testo  legislativo  -  non  e'  altro  che
un'alternativa  apparente.  L'art.  1,  al  secondo comma, e' infatti
chiaro  nello  stabilire che «la soluzione di cui al comma 1, lettera
b)  [n.d.r.  un'offerta  di  equo  indennizzo]  e'  comunque adottata
qualora  il  rapporto  di  lavoro sia stato interrotto, di fatto, per
oltre  sei mesi». Il che, appunto, e' quanto dire che la soluzione di
cui  al  comma  1,  lettera  b  (vale  a  dire il mero indennizzo con
esclusione  della  reintegra) opera sempre. Da questo punto di vista,
ricordato  che  la I. r. in questione e' destinata a regolare il caso
di   dirigenti   dichiarati  decaduti  per  effetto  di  disposizioni
legislative  regionali poi giudicate incostituzionali, e' sufficiente
rilevare   che   appartiene   alla  categoria  dei  fatti  notori  la
circostanza che, dato l'attuale assetto del giudizio sulle leggi (che
non  prevede  un sindacato diffuso e che doverosamente comporta anche
il  rispetto  di  numerosi  adempimenti d'ordine processuale quali la
notifica  alle  parti, la comunicazione ai due rami del arlamento, la
pubblicazione  dell'ordinanza  in  Gazzetta  Ufficiale, ecc.), non e'
realisticamente  ipotizzabile  che,  nel termine di sei mesi indicato
dall'art.  1,  secondo  comma,  della  l.r.  Lazio n. 8 del 2007, sia
possibile ottenere una pronunzia di annullamento da parte del Giudice
delle leggi. Di qui, appunto, oltre al contrasto dell'art. 1, secondo
comma, della l.r. in questione quanto meno per irragionevolezza della
relativa  classificazione  (art.  3  Cost.),  la  conferma che quella
delineata  dall'art.  1,  primo comma, della stessa l.r. non e' altro
che  un'alternativa  apparente  e che, come tale, essa costituisce la
reintroduzione,  a  favore  della  Regione Lazio, del potere di spoil
system  (questa  volta in forma onerosa, «a pagamento») gia' caducato
dalla Corte costituzionale.
   Si  aggiunga  che  la  l.r. n. 8 del 2007 e' stata calendarizzata,
approvata   (e   resa   esecutiva   il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione)   non  solo  quando  erano  ancora  pendenti  tutti  i
procedimenti  giurisdizionali  che  avevano  dato  luogo alla ridetta
pronuncia  della  Corte  costituzionale  n. 104  del 2007, ma anche e
soprattutto immediatamente dopo che questo Consiglio di Stato, in uno
di quei procedimenti (cfr. ord. 2700/07), aveva gia' accordato tutela
cautelare in forma specifica sotto forma di reintegra. Cio' che rende
obiettivo  il  dubbio che' la disciplina legislativa in questione sia
stata  posta,  con  eccesso  di  potere  legislativo e con violazione
dell'art. 101 Cost., non per regolare astrattamente la materia ma per
incidere sulle sorti del procedimento giurisdizionale in corso.
   Si  aggiunga,  infine,  che  quelle  introdotte  dalla  disciplina
legislativa   regionale   sospettata   di   incostituzionalita'  sono
disposizioni palesemente debordanti dalla potesta' che e' al riguardo
riconosciuta  alle  Regioni  dall'art.  117 Cost.: la materia (limiti
agli  effetti  delle sentenze della Corte costituzionale e alla gamma
dei  poteri  cautelari  nel  processo amministrativo) rientra infatti
nella  competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi  dell'art. 117,
lettera l), Cost. Di qui l'ulteriore profilo di incostituzionalita' a
carico  del complesso delle disposizioni legislative recate dall'art.
1 della legge regionale Lazio n. 8/2007.