Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 5 della
legge  della  Regione  Calabria  5  ottobre  2007,  n. 22  (Ulteriori
disposizioni  di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla
manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai
sensi  dell'art.  3,  comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002,
n. 8),   promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  notificato  il 10 dicembre 2007, depositato in cancelleria
il 17 dicembre 2007 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2007;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2008  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
   Udito  l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto

   1.  -  Con  ricorso notificato il 10 dicembre 2007 e depositato il
successivo  17  dicembre (reg. ric. n. 50 del 2007) il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  5  della  legge  della  Regione Calabria 5
ottobre    2007,   n. 22   (Ulteriori   disposizioni   di   carattere
ordinamentale  e  finanziario  collegate alla manovra di assestamento
del  bilancio  di  previsione  per  l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3,
comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), in riferimento
agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
   La  legge  impugnata  stabilisce,  al  comma 1, che «allo scopo di
definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le
aziende  di  trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei
disavanzi  di  esercizio,  con  l'estinzione dei contenziosi in atto,
sono  concessi,  a  conguaglio  di  quelli gia' erogati in acconto, a
favore   delle  aziende  stesse,  a  decorrere  dall'esercizio  2008,
contributi  da  erogare  in  rate costanti decennali»; al comma 2 che
«gli  importi  complessivi dei contributi a conguaglio sono calcolati
dal   competente  Dipartimento  con  detrazione  degli  acconti  gia'
riscossi,   a   qualsiasi  titolo»;  al  comma  3  che  «in  sede  di
provvedimenti   concernenti  il  bilancio  di  previsione  2008  sono
individuati i criteri necessari per la determinazione dei contributi,
stabilito  il  fabbisogno  finanziario  occorrente  ed individuata la
conseguente  copertura  finanziaria»;  al  comma  4  che «le economie
derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma  1,  sono  utilizzate  per  le  finalita' di cui al comma 1 del
presente articolo».
   Il ricorrente denuncia il contrasto di tale disposizione anzitutto
con  gli  artt.  81, primo, terzo e quarto comma, della Costituzione,
poiche',  nell'intento  di  risolvere  il  contenzioso in atto con le
aziende   di  trasporto  locale,  essa  dispone  l'impegno  di  somme
indeterminate,   demandando   tale   quantificazione  alla  legge  di
bilancio;  cio'  non  sarebbero costituzionalmente ammissibile, posto
che quest'ultima non puo' stabilire nuove spese, per di piu' relative
ad esercizi precedenti.
   Ne'  tali  spese potrebbero venire disposte dalla legge impugnata,
che,  recando  norme  collegate  alla  manovra  di  assestamento  del
bilancio di previsione per l'anno 2007, non avrebbe potuto «scaricare
tali  spese  sul  bilancio  2008»,  ma  si  sarebbe dovuta limitare a
«spostare gli stanziamenti» gia' contenuti nel bilancio regionale.
   La   mancata   quantificazione  degli  oneri  e  della  decorrenza
temporale  degli stessi, nonche' la mancata imputazione della spesa a
«specifiche  unita'  previsionali»  del  bilancio, in contrasto con i
«requisiti  minimi»  richiesti  dalle norme di contabilita' pubblica,
evidenzierebbe altresi' la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 28 marzo
2000,  n. 76  (Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento in
materia  di  bilancio  e di contabilita' delle regioni, in attuazione
dell'articolo  1,  comma  4,  della  legge 25 giugno 1999, n. 208), a
propria  volta  espressivo di un principio fondamentale in materia di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo
comma,   e  119,  secondo  comma,  della  Costituzione;  tali  ultime
disposizioni  costituzionali  sarebbero parimenti violate, in ragione
della   negativa   incidenza  della  norma  impugnata  sul  patto  di
stabilita' interno.
   Infine,  la  legge  impugnata  lederebbe  gli  artt.  3 e 97 della
Costituzione,   poiche'   la   mancata  quantificazione  della  spesa
contrasterebbe  con  la  ragionevolezza  e  il  buon  andamento della
pubblica amministrazione.
   La Regione Calabria non si e' costituita in giudizio.
                       Considerato in diritto

   1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, impugna l'art. 5 della
legge  della  Regione  Calabria  5  ottobre  2007,  n. 22  (Ulteriori
disposizioni  di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla
manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai
sensi  dell'art.  3,  comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002,
n. 8),  in  riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119
della Costituzione.
   La norma oggetto di censura stabilisce che «allo scopo di definire
i  rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende
di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi
di   esercizio,  con  l'estinzione  dei  contenziosi  in  atto,  sono
concessi,  a  conguaglio  di quelli gia' erogati in acconto, a favore
delle  aziende stesse, a decorrere dall'esercizio 2008, contributi da
erogare   in  rate  costanti  decennali»  (comma  1),  demandando  ai
provvedimenti  concernenti  il  bilancio  2008  l'individuazione  dei
«criteri  necessari per la determinazione dei contributi», il computo
del   fabbisogno  finanziario  occorrente  ed  il  reperimento  della
conseguente copertura finanziaria (comma 3).
   Il  ricorrente  ritiene che per tale via il legislatore regionale,
per  di  piu'  «incidendo  sul  patto  di  stabilita' interna», abbia
violato  l'obbligo  della legge che importi nuove o maggiori spese di
indicare   i  mezzi  per  farvi  fronte,  posto  dall'art.  81  della
Costituzione  e  ribadito,  quanto  alle  spese regionali a carattere
pluriennale,  dall'art.  3,  comma  2,  del  d.lgs. n. 76 del 2000, a
propria  volta  espressivo di un principio fondamentale in materia di
armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi  degli  artt.  117,  terzo  comma,  e 119, secondo comma, della
Costituzione;  gli  stessi principi di contabilita' pubblica relativi
all'impegno   di  spesa  della  pubblica  amministrazione  verrebbero
compromessi dall'omessa quantificazione della spesa impegnata.
   Parimenti  violati  sarebbero gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
poiche'  la  norma  impugnata  sarebbe manifestamente irragionevole e
lesiva    del   principio   del   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione.
   La Regione Calabria non si e' costituita in giudizio.
   2. - La questione e' fondata.
   Questa Corte ha costantemente affermato che le leggi istitutive di
nuove  spese  debbono recare una «esplicita indicazione» del relativo
mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 359 del
2007  e  n. 9  del  1958)  e che a tale obbligo non sfuggono le norme
regionali (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961).
   Nel   contempo,  si  e'  riconosciuta  la  compatibilita'  con  la
Costituzione    del   rinvio,   da   parte   della   Regione,   della
quantificazione   delle  spese  continuative  e  ricorrenti,  nonche'
dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della
redazione  e  dell'approvazione  del bilancio annuale, secondo quanto
attualmente  previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000
(sentenze n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988).
   Nel  caso  oggetto del presente giudizio, va invece escluso che la
spesa  introdotta dalla norma impugnata partecipi di una tale natura,
per  il  solo  fatto  che  di  essa si prevede un'erogazione in «rate
costanti  decennali»:  la ripartizione dell'onere finanziario su piu'
annualita'  non  comporta  in  questo  caso  un  obiettivo ostacolo a
quantificare  la  spesa  complessiva,  in  ragione del fatto che essa
attiene  ad attivita' e procedure da esercitarsi anche per gli anni a
venire;  anzi,  tale quantificazione, venendo a determinare l'entita'
della  somma che la Regione intende destinare allo specifico scopo di
risolvere  un  contenzioso  in  atto, reca in se' il contenuto stesso
della  decisione  politica  assunta  tramite  l'adozione, con effetti
immediatamente vincolanti, della disposizione oggetto di scrutinio.
   Stante  tale  premessa,  e'  congruo  il  richiamo,  da  parte del
ricorrente, dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 76 del 2000, il quale
stabilisce  che  «le leggi regionali che dispongono spese a carattere
pluriennale   indicano  l'ammontare  complessivo,  nonche'  la  quota
eventualmente  a  carico  del  bilancio in corso o gia' presentato al
consiglio,  rinviando  ai  successivi bilanci la determinazione delle
quote   di  spesa  destinate  a  gravare  su  ciascuno  dei  relativi
esercizi».
   La  disposizione  impugnata, ponendosi in contrasto con tale norma
interposta,  in  quanto  espressiva  di  un principio fondamentale in
materia  di  armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza
pubblica  (art.  117,  terzo comma, della Costituzione), ha viceversa
omesso   del   tutto   la  quantificazione  complessiva  della  spesa
pluriennale da essa introdotta, incorrendo in tal modo nel denunciato
vizio di costituzionalita'.
   Tale  profilo  ne  comporta  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma, della
Costituzione, con assorbimento delle ulteriori censure.