IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 516 del 2007, proposto da: Associazione Italiana Ospedalita' Privata, Casa di Cura Citta' di Udine S.p.A., Politecnico Triestino S.p.A. - Casa di Cura Salus, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini Avv. in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2; Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Crucil domiciliata per legge in Trieste, via Carducci, 6; Asl 104 - Medio Friuli, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Giunta regionale n. 704 dd. 29 marzo 2007. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. F a t t o e d i r i t t o Con il ricorso giurisdizionale rubricato al n. 516/07 la Associazione Italiana Ospedalita' Privata (A.I.O.P.) Regione FVG, la Casa di Cura «Citta' di Udine» S.p.A. ed il Policlinico Triestino S.p.A. Casa di Cura «SALUS» hanno chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 704 del 29 marzo 2007, con la quale sono state previste talune disposizioni in merito alla partecipazione dei soggetti erogatori privati alla spesa sanitaria. Le ricorrenti appartengono a questa categoria. La deliberazione ha ad oggetto: «legge n. 296/2006, art. 1 , comma 796, lettere o) e p): norme per l'applicazione degli sconti sulle prestazioni ambulatoriali e per la gestione della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei soggetti erogatori privati». La Giunta ha stabilito che: «ai sensi dell'articolo 1 , comma 796, lettere o) e p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), gli sconti sono calcolati e applicati, dal 1° gennaio 2007 e le quote di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti erogatori privati, sono gestite con le seguenti modalita': a) per la determinazione del valore economico dello sconto si utilizzano gli importi tariffari per le prestazioni ambulatoriali di cui al d.m. 22 luglio 1996, cit.; b) per le prestazioni presenti nel tariffario vigente per la Regione Friuli-Venezia Giulia che non trovano corrispondenza nell'elenco di cui al d.m. 22 luglio 1996, cit., lo sconto e' applicato alle vigenti tariffe regionali diminuite della quota percentuale pari alla differenza, calcolata sulle tariffe delle prestazioni che coincidono, tra le tariffe regionali medesime e le tariffe di cui al decreto ministeriale in argomento; c) per le prestazioni afferenti alla branca del laboratorio analisi, il valore economico dello sconto, per singola prestazione, e' pari al 20 per cento della relativa tariffa di cui sub a) e b), mentre per le prestazioni afferenti alle altre prestazioni specialistiche il valore economico dello sconto, per singola prestazione, e' pari al 2 per cento delle relative tariffe di cui sub a) e b); d) per le prestazioni erogate a soggetti esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) l'importo da fatturare, da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per i servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e c); e) per le prestazioni erogate a soggetti non esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e con valore, a tariffa vigente per il Friuli-Venezia Giulia, uguale o inferiore ad euro 46,00 per ricetta, non si applica alcuno sconto, in considerazione del fatto che, in tali casi, il fatturato delle aziende per i servizi sanitari e' uguale a zero; f) per le prestazioni erogate a soggetti non esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e con valore, a tariffa vigente per il Friuli-Venezia Giulia, superiore ad euro 46,00 per ricetta, l'importo da fatturare, da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per i servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e c) ed ulteriormente diminuito dell'importo del ticket incassato (euro 46,00 per ciascuna ricetta); g) per le prestazioni erogate nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2007 si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti, tenuto conto che il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, in vigore prima dell'adozione della d.g.r. n. 235/2007, cit. (ticket + quota fissa) comporta per i non esenti la presenza di un fatturato a partire da prestazioni con valore tariffato superiore a 46,00 € a ricetta; nelle situazioni in cui l'introito (ticket e quota fissa) eccede il valore della prestazione non si applica lo sconto e la quota eccedente il valore della prestazione va rimborsata all'Azienda di residenza del paziente; h) il riferimento per la fatturazione definitiva sara' il Sistema informativo regionale specialistica ambulatoriale (SIASA), che sara' adeguato ai fini dell'applicazione degli algoritmi derivanti dal presente provvedimento; i) nel caso in cui siano in vigore. tra singole aziende per i servizi sanitari e soggetti erogatori privati, accordi che prevedono la fornitura di pacchetti articolati di servizi, dei quali le prestazioni ambulatoriali siano solo una partc dell'accordo medesimo, il presente provvedimento puo' essere applicato limitatamente alle prestazioni che vengono registrate nel Sistema informativo regionale dell'assistenza specialistica anibulatoriale (SIASA). 2. - Il valore economico del descritto scostamento tra il fatturato degli erogatori privati ed il budget loro assegnato e' utilizzato, al fine di dare concreta risposta alle criticita' dei tempi di attesa, da parte delle aziende per i servizi sanitari e fino al raggiungimento del budget specifico gia' definito con i singoli erogatori privati, realizzando volumi aggiuntivi di attivita' ambulatoriale, da definirsi con specifici, successivi, accordi». La gravata deliberazione n. 704 del 29 marzo 2007 trae - dunque - il suo presupposto nell'art. 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in base al quale, dal 1° gennaio 2007: «le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996 e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» (lettera o); «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10,00 euro» (lettera p). A sostegno del gravame le ricorrenti, appartenenti - come si e' detto - alla categoria dei «soggetti erogatori privati», hanno dedotto sei mezzi. Esse lamentano, innanzitutto, la violazione e falsa applicazione della normativa regionale riguardante l'assetto organizzativo del Servizio sanitario regionale, connotato, coerentemente con le previsioni di riordino del Servizio sanitario regionale tracciate dal decreto legislativo n. 502/1992 e dalle successive leggi di riforma, dall'equiparazione tra strutture private e pubbliche: strutture che concorrerebbero, su un piano di parita', a garantire l'erogazione dei livelli ordinamentali di assistenza in un sistema peculiarmente caratterizzato dalla liberta' del cittadino di scegliere il soggetto destinato ad erogare le prestazioni richieste. Questo sistema verrebbe ad essere vulnerato nelle sue direttrici fondamentali dall'imposizione alle strutture private di uno sconto percentuale sulla remunerazione complessiva loro corrisposta per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e sanitarie richieste dal Servizio sanitario regionale; in particolare, le ricorrenti lamentano che il suddetto sconto percentuale sia stato determinato sulla base del tariffario di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, i cui importi sarebbero oggettivamente non in linea con l'attuale valore economico delle prestazioni e sarebbero stati calcolati sulla base di criteri ritenuti incongrui dalla giurisprudenza. Denunciano, altresi', le istanti il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparita' di trattamento, contraddittorieta' ed ingiustizia manifesta in relazione a delle scelte ritenute discriminatorie nei confronti delle strutture private. Le istanti denunciano, altresi', la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.m. 15 aprile 1994. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e mancanza di idonei parametri di riferimento.». Da ultimo, le ricorrenti assumono l'illegittimita' derivata dell'impugnata deliberazione giuntale n. 704/2007, stante l'incostituzionalita' della disposizione di cui all'art. 1 , comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): di qui la richiesta di sollevare la questione innanzi alla Corte costituzionale. Piu' specificatamente, le ricorrenti hanno dedotto la: 1. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 32, 41 , 97 e 117 della Costituzione, dell'articolo 1 , comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296». La lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, cui fa rinvio la deliberazione giuntale qui gravata, risulterebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui impone alle regioni di applicare uno sconto percentuale fisso sulla remunerazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio nei confronti delle sole strutture sanitarie private accreditate: cosi' facendo essa opera una evidente ed irrazionale discriminazione a danno di queste ultime e viola gli artt. 3, 32, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione. 2. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». L'art. 1, comma 796, lett. o), della legge finanziaria 2007, malgrado il riferimento all'esigenza di rispettare un principio di adeguamento tariffario, ha assunto come parametro per il calcolo delle tariffe gli importi indicati dal d.m. del 1996, su cui dover operare ulteriori sconti da parte delle strutture private, illegittimamente prendendo come parametro su cui calcolare dette percentuali gli importi indicati da un decreto assai datato e, oltretutto, annullato dal Consiglio di Stato proprio per l'illegittima modalita' di determinazione delle tariffe: con cio' determinando anche sotto questo profilo la incostituzionalita' della norma. 3. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 97 e 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 1, comma 796, lettera o) dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296». La disposizione sospettata di incostituzionalita' creerebbe una vistosa discriminazione tra gli stessi accreditati privati, in ragione del diverso regime tariffario applicato nelle varie regioni. Si e' costituita in giudizio l'intimata Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto del gravame. Quest'ultimo e' stato introitato dal Collegio ed e' passato in decisione nella pubblica udienza del 21 maggio 2008. In rito, il Collegio deve darsi carico di esaminare la eccezione con la quale la resistente regione ha dedotto la inammissibilita' del ricorso per carenza di un interesse, sull'assunto che non risulterebbe comprovata la doglianza delle ricorrenti in merito gli assenti effetti negativi provocati dall'applicazione dello sconto, e, segnatamente, lo squilibrio all'interno della rete ospedaliera, in relazione al fatto che si richiederebbe alle sole strutture private di sostenere maggiori costi, con conseguente riduzione dell'offerta. In particolare, la regione precisa che: la d.g.r. n. 704/2007 prevede che venga mantenuto il budget assegnato agli erogatori privati nonche' la crescita del 3% concordata nell'accordo 17 marzo 2006, approvato con la d.g.r. n. 1508/2006; come previsto nel provvedimento impugnato al punto 2 del dispositivo, il valore economico relativo allo scostamento tra il fatturato degli erogatori privati ed il budget loro assegnato e' utilizzato al fine di rispondere alle criticita' dei tempi d'attesa, realizzando volumi maggiori di prestazione fino al raggiungimento dell'ammontare del suddetto budget; non viene meno il riconoscimento della crescita del tre% annuo per gli anni 2006, 2007 e 2008, al netto delle variazioni tariffarie stabilite nell'anzidetto accordo. Lo svantaggio economico derivante dallo sconto verrebbe, quindi, ad essere integralmente compensato dal mantenimento del medesimo livello di risorse gia' assegnate e dalla possibilita' di effettuare volumi di prestazione aggiuntivi fino al raggiungimento del budget. La deliberazione giuntale non produrrebbe, pertanto, effetti negativi sul fatturato delle strutture private ne' sulla paventata riduzione dell'ofterta del servizio da parte degli erogatori privati. Va da se' - conclude la regione - che a maggior ragione non viene violata la liberta' di scelta da parte del cittadino circa la struttura cui rivolgersi per la prestazione sanitaria. L'eccezione non ha pregio. In via prioritaria ed assorbente va detto che sussiste nel caso di specie un evidente interesse di natura morale, individuabile nella penalizzazione complessiva del comparto sanitario privato, il quale vedrebbe ridimensionata l'offerta dei servizi, con indubbi riflessi negativi anche sulla immagine esterna del comparto stesso (e quindi degli attuali ricorrenti). E' ravvisabile, peraltro, anche un interesse di natura economica. Osserva, infatti, il Collegio che il pregiudizio lamentato dalle istanti non e' suscettibile di venire compensato dalle previsioni giuntali richiamate dalla resistente regione, posto che in base al combinato disposto degli arti. 5 e 9 dell'accordo del 17 marzo 2006, recepito con la deliberazione giuntale 30 giugno 2006, n. 1508, recante la «Approvazione della programmazione annuale 2006 del servizio sanitario regionale» - accordo di cui e' cenno nella impugnata deliberazione n. 704/2007 - si e' stabilito che: a) la regione riconosce ai privati aderenti ad AIOP o ad ANISAP una quota minima di crescita dell'attivita', anche al fine di ridurre i tempi di attesa, pari al 3% annuo, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al netto delle variazioni tariffarie che saranno previste dalla programmazione regionale (punto n. 5); b) «gli erogatori privati che sono gia' temporaneamente accreditati e che aderiscono all'AIOP ed all'ANISAP applicano le tariffe di volta in volta deliberate dalla regione sia per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, sia per le prestazioni di assistenza ospedaliera» (punto n. 9). Ora, e' evidente che l'applicazione delle percentuali di sconto rispetto a tariffe risalenti a piu' di dieci anni prima ovvero derivanti da una riduzione del tariffario regionale non consentirebbe di garantire un incremento minimo dell'attivita' e delle entrate degli erogatori privati. Questa conclusione non puo' - de plano - venire infirmata dalla previsione del punto 2) della gravata deliberazione, secondo cui il valore economico relativo allo scostamento tra il fatturato degli erogatori privati ed il budget loro assegnato e' utilizzato al fine di rispondere alle criticita' dei tempi d'attesa, realizzando volumi maggiori di prestazione fmo al raggiungimento dell'ammontare del suddetto budget. Infatti, questo particolare meccanismo non incide sulla prevedibile riduzione dell'offerta del servizio da parte degli erogatori privati, in relazione all'applicazione del meccanismo dello sconto; inoltre, esso si affida a «specifici, successivi, accordi», con cio' introducendo un elemento di fluidita' che impinge sulla operativita' del meccanismo stesso. Sgombrato il campo dalla eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente regione ed entrando nel merito del gravame, e' d'uopo prendere le mosse dalla impugnata deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 29 marzo 2007. Essa e' cosi' testualmente formulata: «d.g.r. n. 704 dd. 29 marzo 2007, premesso che l'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede che, dal 1° gennaio 2007: “le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996 e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto” (lettera o); “per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10,00 euro” (lettera p). Vista la deliberazione giuntale 30 giugno 2006, n. 1508 di “Approvazione della programmazione annuale 2006 del servizio sanitario regionale” con la quale e' stato recepito, nel Documento 6, l'accordo 17 marzo 2006, di durata triennale, intervenuto tra l'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, il Presidente dell'“Associazione italiana ospedalita' privata” (AIOP) ed il Presidente dell'“Associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private” (ANISAP) e con la quale, in particolare: si stabilisce che “nella programmazione regionale i soggetti privati che sono gia' temporaneamente accreditati, e che sono rappresentati da AIOP ed ANISAP, sono considerati pienamente integrati nella rete ospedaliera e territoriale esistente ed in quanto tali la loro attivita' viene presa in considerazione per singola funzione nell'ambito della trattazione complessiva dell'offerta, ospedaliera, ambulatoriale e territoriale” (punto n. 3); si approvano, individuate per singolo erogatore privato e, in via indicativa, in quota parte per singola azienda per i servizi sanitari, le risorse economiche minime assegnate per l'anno 2006. Inoltre, Ia regione riconosce ai privati aderenti ad AIOP o ad ANISAP una quota minima di crescita dell'attivita', anche al fine di ridurre i tempi di attesa, pari al 3% annuo, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al netto delle variazioni tariffarie che saranno previste dalla programmazione regionale (punto n. 5); si prevede che “gli erogatori privati che sono gia' temporaneamente accreditati e che aderiscono all'AIOP ed all'ANISAP applicano le tariffe di volta in volta deliberate dalla regione sia per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, sia per le prestazioni di assistenza ospedaliera” (punto n. 9); si prevede la costituzione della Commissione Mista, i cui componenti sono rappresentanti delle aziende sanitarie regionali, dell'Agenzia regionale della sanita', nonche' delle associazioni AIOP ed ANISAP, con il compito di effettuare un monitoraggio periodico al fine di “cogliere precocemente le criticita' di domanda e offerta che dovessero insorgere, per garantire la compatibilita' economica del sistema, per rimuovere gli eventuali ostacoli che dovessero rallentare gli interventi previsti nel triennio 2006-2008 e per sorvegliare l'applicazione della metodologia prevista” in relazione allo sviluppo dell'offerta in termini di nuove attivita'. La Commissione in parola dovra' “affrontare e risolvere situazioni di non conformita', mancati accordi, rispetto degli accordi generali, criticita' locali (verifiche su prestazioni, codifiche, appropriatezza ecc.)” (punto n. 12); Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: d.g.r. 24 novembre 2006, n. 2843, con la quale e' stato adottato il “Piano sanitario e sociosanitario regionale per il triennio 2006-2008” che prevede la realizzazione di una rete integrata di servizi sanitari della quale fanno parte anche soggetti erogatori privati, gia' temporaneamente accreditati, organizzata per funzione e per area vasta; d.g.r. 22 dicembre 2006, n. 3163, con la quale sono state adottate le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2007”, le quali prevedono la prosecuzione dell'attuazione, nel corso del 2007, del surrichiamato accordo 17 marzo 2006 e ne richiamano, in particolare, il punto 5, in base al quale la Regione Friuli-Venezia Giulia “riconosce alle strutture private che sono temporaneamente accreditate, una quota minima di crescita dell'attivita' e della complessita' delle prestazioni erogate, pari al 3% annuo, al netto delle variazioni tariffarie che saranno previste dalla programmazione regionale. Cio' significa che l'importo complessivo regionale minimo 2007 da assegnare alle suddette strutture, riguardante sia l'attivita' di ricovero che ambulatoriale, e' quello derivante dall'accordo, con valenza triennale, per il 2006 incrementato del 3%. Eventuali variazioni derivanti dalla revisione delle tariffe saranno riconosciute a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo tariffario”; d.g.r. 8 febbraio 2007, n. 235, relativa alle “Disposizioni transitorie in tema di revisione del sistema regionale di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)”, con la quale e' stata fissata ad euro 46,00 la somma massima dovuta dal cittadino a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, indipendentemente dal valore della prestazione e per effetto della quale deliberazione (anche) le strutture private registrano un incremento degli importi incassati e, pertanto, una corrispondente reale diminuzione degli importi potenzialmente fatturabili alle aziende per i servizi sanitari; d.g.r. 16 febbraio 2007, n. 288, con la quale e' stato adottato, in attuazione al Piano nazionale, il Piano regionale di contenimento dei tempi d'attesa per il triennio 2006-2008, il quale, evidenziando tra gli obiettivi la razionalizzazione dell'offerta, declina le azioni per il raggiungimento della medesima evidenziate, per quanto in questa sede rileva: nell'incremento delle prestazioni erogate, tenuti conto i criteri di appropriatezza; nell'incremento dei volumi di offerta, ove le situazioni siano critiche; nella programmazione per area vasta della distribuzione di apparecchiature e di prestazioni, sulla base di accessibilita' ed equita'; Ritenuto, pertanto, di dover applicare gli sconti di cui alla surrichiamata legge finanziaria nazionale, nella misura percentuale cola' indicata, agli importi di cui al d.m. 22 luglio 1996, cit., stabilendo che: a) per la determinazione del valore economico dello sconto si utilizzano gli importi tariffari per le prestazioni ambulatoriali di cui al d.m. 22 luglio 1996, cit.; b) per le prestazioni presenti nel tariffario vigente per la Regione Friuli-Venezia Giulia che non trovano corrispondenza nell'elenco di cui al d.m. 22 luglio 1996, cit., lo sconto e' applicato alle vigenti tariffe regionali diminuite della quota percentuale pari alla differenza, calcolata sulle tariffe delle prestazioni che coincidono, tra le tariffe regionali medesime e le tariffe di cui al decreto ministeriale in argomento; c) per le prestazioni afferenti alla branca del laboratorio analisi, il valore economico dello sconto, per singola prestazione, e' pari al 20 per cento della relativa tariffa di cui sub a) e b), mentre per le prestazioni afferenti alle altre prestazioni specialistiche il valore economico dello sconto, per singola prestazione, e' pari al 2 per cento delle relative tariffe di cui sub a) e b); d) per le prestazioni erogate a soggetti esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) l'importo da fatturare, da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per i servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e c); e) per le prestazioni erogate a soggetti non esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e con valore, a tariffa vigente per il Friuli-Venezia Giulia, uguale o inferiore ad euro 46,00 per ricetta, non si applica alcuno sconto, in considerazione del fatto che, in tali casi, il fatturato delle aziende per i servizi sanitari e' uguale a zero; f) per le prestazioni erogate a soggetti non esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e con valore, a tariffa vigente per il Friuli-Venezia Giulia, superiore ad euro 46,00 per ricetta, l'importo da fatturare, da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per i servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e c) ed ulteriormente diminuito dell'importo del ticket incassato (euro 46,00 per ciascuna ricetta); g) per le prestazioni erogate nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 2007 si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti, tenuto conto che il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, in vigore prima dell'adozione della d.g.r. n. 235/2007, cit. (ticket + quota fissa) comporta per i non esenti la presenza di un fatturato a partire da prestazioni con valore tariffato superiore a 46,00 € a ricetta; nelle situazioni in cui l'introito (ticket e quota fissa) eccede il valore della prestazione non si applica lo sconto e la quota eccedente il valore della prestazione va rimborsata all'Azienda di residenza del paziente; h) il riferimento per la fatturazione definitiva sara' il Sistema informativo regionale specialistica ambulatoriale (SIASA), che sara' adeguato ai fini' dell'applicazione degli algoritmi derivanti dal presente provvedimento; i) nel caso in cui siano in vigore, tra singole azienda per i servizi sanitari e soggetti erogatori' privati, accordi che prevedono la fornitura di pacchetti articolati di servizi, dei quali le prestazioni ambulatoriali siano solo una parte dell'accordo medesimo, il presente provvedimento puo' essere applicato limitatamente alle prestazioni che vengono registrate nel SIASA; Rilevato che si configura uno scostamento tra il fatturato delle prestazioni storicamente effettuate dai singoli erogatori privati accreditati ed il budget economico complessivo come loro definito ed assegnato nella d.g.r. n. 1508/2006, cit., per effetto dell'applicazione: della surrichiamata legge n. 296/2006, in quanto la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria sostenuta dai cittadini ed incassata dai soggetti erogatori privati viene aumentata sin dal mese di gennaio 2007 e tale incremento, sebbene in misura minore, e' confermato dalla d.g.r. n. 235/2007, cit., relativa al ticket sanitario; del presente provvedimento, che comporta, indirettamente, una riduzione del tariffato; Precisato che la d.g.r. n. 288/2007, cit., prevede che, in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di attesa ivi previsti, venga attivata, tra le altre previste, l'iniziativa dell'aumento del volume delle prestazioni erogate, la quale richiede un adeguato finanziamento regionale; Ritenuto che il valore economico del descritto scostamento tra il fatturato degli erogatori privati ed il budget loro assegnato debba essere utilizzato, al fine di dare concreta risposta alle criticita' dei tempi di attesa, da parte delle aziende per i servizi sanitari e fino al raggiungimento del budget specifico gia' definito con i singoli erogatori privati, realizzando volumi aggiuntivi di attivita' ambulatoriale, da definirsi con specifici, successivi, accordi; Su proposta dell'Assessore alla salute e protezione sociale, la Giunta regionale, all'unanimita' delibera: 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere o) e p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), gli sconti sono calcolati e applicati, dal 1° gennaio 2007 e le quote di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti erogatori privati, sono gestite con le seguenti modalita': a) per la determinazione del valore economico dello sconto si utilizzano gli importi tariffari per le prestazioni ambulatoriali di cui al d.m. 22 luglio 1996, cit.; b) per le prestazioni presenti nel tariffario vigente per la Regione Friuli-Venezia Giulia che non trovano corrispondenza nell'elenco di cui al d.m. 22 luglio 1996, cit., lo sconto e' applicato alle vigenti tariffe regionali diminuite della quota percentuale pari alla differenza, calcolata sulle tariffe delle prestazioni che coincidono, tra le tariffe regionali medesime e le tariffe di cui al decreto ministeriale in argomento; c) per le prestazioni afferenti alla branca del laboratorio analisi, il valore economico dello sconto, per singola prestazione, e' pari al 20 per cento della relativa tariffa di cui sub a) e b), mentre per le prestazioni afferenti alle altre prestazioni specialistiche il valore economico dello sconto, per singola prestazione, e' pari al 2 per cento delle relative tariffe di cui sub a) e b); d) per le prestazioni erogate a soggetti esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) l'importo da fatturare, da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per i servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e c); e) per le prestazioni erogate a soggetti non esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e con valore, a tariffa vigente per il Friuli-Venezia Giulia, uguale o inferiore ad euro 46,00 per ricetta, non si applica alcuno sconto, in considerazione del fatto che, in tali casi, il fatturato delle aziende per i servizi sanitari e' uguale a zero; f) per le prestazioni erogate a soggetti non esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e con valore, a tariffa vigente per il Friuli-Venezia Giulia, superiore ad euro 46,00 per ricetta, l'importo da fatturare, da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per i servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e c) ed ulteriormente diminuito dell'importo del ticket incassato (euro 46,00 per ciascuna ricetta); g) per le prestazioni erogate nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 2007 si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti, tenuto conto che il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, in vigore prima dell'adozione della d.g.r. n. 235/2007, cit. (ticket + quota fissa) comporta per i non esenti la presenza di un fatturato a partire da prestazioni con valore tariffato superiore a 46,00 € a ricetta; nelle situazioni in cui l'introito (ticket e quota fissa) eccede il valore della prestazione non si applica lo sconto e la quota eccedente il valore della prestazione va rimborsata all'Azienda di residenza del paziente; h) il riferimento per la fatturazione definitiva sara' il Sistema informativo regionale specialistica ambulatoriale (SIASA), che sara' adeguato ai fini dell'applicazione degli algoritmi derivanti dal presente provvedimento; i) nel caso in cui siano in vigore, tra singole aziende per i servizi sanitari e soggetti erogatori privati, accordi che prevedono la fornitura di pacchetti articolati di servizi, dei quali le prestazioni ambulatoriali siano solo una parte dell'accordo medesimo, il presente provvedimento puo' essere applicato limitatamente alle prestazioni che vengono registrate nel Sistema in formativo regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale (SIASA). 2. Il valore economico del descritto scostamento tra il fatturato degli erogatori privati ed il budget loro assegnato e' utilizzato, al fine di dare concreta risposta alle criticita' dei tempi di attesa, da parte delle aziende per i servizi sanitari e fino al raggiungimento del budget specifico gia' definito con i singoli erogatori privati, realizzando volumi aggiuntivi di attivita' ambulatoriale, da definirsi con specifici, successivi, accordi». Questo il testo della impugnata deliberazione giuntale n. 704 del 2007. Come si e' visto sopra, a sostegno del gravame le ricorrenti, appartenenti alla categoria dei «soggetti erogatori privati» hanno dedotto sei mezzi. Esse lamentano, innanzitutto, la violazione e falsa applicazione della normativa regionale riguardante l'assetto organizzativo del Servizio sanitario regionale, connotato, coerentemente con le previsioni di riordino del Servizio sanitario regionale tracciate dal d.lgs. n. 502/1992 e dalle successive leggi di riforma, dall'equiparazione tra strutture private e pubbliche: strutture che concorrerebbero, su un piano di parita', a garantire l'erogazione dei livelli ordinamentali di assistenza in un sistema peculiarmente caratterizzato dalla liberta' del cittadino di scegliere il soggetto erogatore delle prestazioni richieste. Questo sistema verrebbe ad essere vulnerato nelle sue direttrici fondamentali dall'imposizione alle strutture private di uno sconto percentuale sulla remunerazione complessiva loro corrisposta per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e sanitarie richieste dal S.S.R. In particolare, le ricorrenti lamentano che il suddetto sconto percentuale sia stato determinato sulla base del tariffario di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, i cui importi sono reputati dalle ricorrenti medesime non in linea con l'attuale valore economico delle prestazioni, oltre che calcolati sulla base di criteri ritenuti incongrui dalla giurisprudenza. Denunciano, altresi', le istanti il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparita' di trattamento, contraddittorieta' ed ingiustizia manifesta per le scelte ravvisate discriminatorie nei confronti delle strutture private. Da ultimo, le ricorrenti assumono l'illegittimita' derivata dell'impugnata deliberazione giuntale n. 704/2007, stante l'incostituzionalita' della disposizione di cui all'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), asseritamente violativa di diverse norme costituzionali: di qui la richiesta di sollevare la questione innanzi alla Corte costituzionale. Il Collegio rileva, in linea generale, che la deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 704 del 29 marzo 2007 da' puntuale applicazione sul territorio regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettere o) e p) della legge finanziaria 2006; quanto ai moduli gestionali istituiti per l'applicazione degli sconti sulla remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private a carico del Servizio sanitario regionale, anch'essi si appalesano in linea con le prescrizioni contenute nella normativa della legge finanziaria. Cio' precisato, i dubbi di costituzionalita' sollevati dalle parti ricorrenti in ordine all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006 sono rilevanti: infatti, l'oggetto del giudizio e' costituito dalla deliberazione della Giunta regionale recante specificamente: «legge n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettere o) e p): norme per l'applicazione degli sconti sulle prestazioni ambulatoriali e per la gestione della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei soggetti erogatori privati», cioe' la deliberazione regionale che ha dato specifica attuazione a detta disposizione, con l'effetto che l'eventuale illegittimita' costituzionale di quest'ultima si tradurrebbe in un vizio di illegittimita' derivata dell'atto impugnato e che il Collegio non puo' decidere il ricorso in esame prescindendo dalla soluzione della questione di costituzionalita'. L'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006 prevede che «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto». Detta norma, ad avviso del Collegio, solleva dei dubbi di legittimita' costituzionale che appaiono non manifestamente infondati nei termini che saranno di seguito esposti. Occorre premettere che il rapporto di accreditamento con il Servizio sanitario regionale (art. 8-quater e s.s. del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) presuppone: la fissazione da parte dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nei confronti delle strutture accreditate dei c.d. tetti di spesa annuali, i quali esprimono il limite massimo di prestazioni che l'amministrazione sanitaria ritiene di acquistare dagli operatori privati nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate dalla regione ed in conformita' alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali; la remunerazione di queste prestazioni a tariffa (art.8-quinquies, lett. d) e art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992). Con d.m. 22 luglio 1996 il Ministero della sanita' aveva stabilito le tariffe massime relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale che le regioni erano libere di recepire pedissequamente, o, al contrario, di prendere a base per un'autonoma determinazione dei corrispettivi dovuti alle strutture private, sopportando pero' gli eventuali costi differenziali. La deliberazione giuntale n. 704 del 2007 qui gravata, in piena applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006, determinerebbe la remunerazione delle prestazioni rese nel 2007 dalle strutture private convenzionate, odierne ricorrenti, in base alle tariffe fissate dal d.m. 22 luglio 1996, sulle quali dovrebbe altresi' applicarsi uno sconto del 2% per le prestazioni di specialistica e del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio. Il risultato della applicazione di tale deliberazione, che viene impugnata davanti a questo tribunale amministrativo regionale con l'odierno ricorso, sarebbe costituita dal pagamento delle prestazioni, rese nel 2007 dalle strutture in regime di accreditamento, in misura assai ridotta rispetto alle legittime aspettative ed insufficiente a coprire i costi, con il rischio verosimile di cessazione dell'attivita' per esposizione debitoria. Vero e' che la Corte costituzionale (cfr., tra le piu' recenti, le sentenze nn. 111/2005 e 257/2007) ha ritenuto costituzionalmente legittima la scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa pubblica volta ad ancorare l'ammontare della spesa sanitaria a dati storici relativi agli stanziamenti previsti per gli anni precedenti; tuttavia, nel caso di cui alla attuale controversia la questione non attiene al volume quantitativo delle prestazioni sanitarie che possono essere acquistate dalle strutture convenzionate, ovvero all'importo complessivo della spesa da sostenere, ma alla remunerazione di tali prestazioni ad un prezzo manifestamente inadeguato a coprirne i costi, per essere ragguagliato a tariffe di dieci anni prima. Detto questo, ritiene il Collegio che siano stati violati gli artt. 24 e 113 della Carta costituzionale, nella parte in cui l'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) stabilisce l'applicazione del d.m. del 22 luglio 1996, annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato con decisione della IV sezione del 29 marzo 2001 , n. 1839. L'annullamento era stato motivato con la circostanza che le tariffe per la remunerazione delle prestazioni erano state fissate senza una previa ed adeguata valutazione della loro congruita'. A distanza di dieci anni il legislatore recepisce le tariffe, obliterando un giudicato e senza offrire una traccia argomentativa delle ragioni per le quali dette tariffe avrebbero potuto mantenere un qualche valore remunerativo delle prestazioni indicate. Al riguardo - osserva il Collegio - e' di evidente applicazione il principio (cfr. Corte cost., sentenza 15 luglio 2005, n. 282) per cui, tra i limiti posti al legislatore vi e' quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, essendo comunque precluso al legislatore stesso di intervenire con norme aventi portata tale da annullare gli effetti di un giudicato. Non solo. La disposizione di legge sospettata di incostituzionalita' sembra impingere negativamente anche sul principio di ragionevolezza insito nel paradigma dell'art. 3 Cost., nella parte in cui finisce con l'imporre tariffe non remunerative rispetto ai costi di produzione a quelle strutture che, in forza di un impegno contrattuale con l'amministrazione sanitaria, si sono vincolate a fornire agli utenti del Servizio sanitario nazionale un certo numero di prestazioni: e' di intuitiva percezione il pregiudizio che verrebbero a subire le strutture in parola, le cui prestazioni, rese nel 2007, sarebbero remunerate con importi gia' ritenuti inadeguati nel 1996, a fronte di un aumento consistente dei costi e del valore della moneta in dieci anni. Il solco argomentativo sin qui svolto porta a concludere anche per la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in relazione sia alle strutture private che forniscono identici servizi a cittadini paganti, che alle strutture pubbliche, le quali continuerebbero a essere remunerate senza alcuna decurtazione. Inutile aggiungere che la applicazione di tariffe cosi' risalenti, gia' giudicate inadeguate nel 1996 e appesantite da uno sconto, per alcune, del 20%, per altre, del 2%, non puo' essere giustificata solo con la esigenza di razionalizzare la spesa pubblica: il meccanismo, in realta', non si sottrae, quindi, alla censura di incostituzionalita' per violazione del diritto di libera iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost. E' inconfutabile l'irragionevolezza di tale previsione - peraltro non assistita da una puntuale istruttoria - alla luce dell'oggettivo diminuito potere d'acquisto della moneta. La disposizione di cui all'art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006 si appalesa, altresi', violativa dell'art. 32 Cost., ossia del diritto alla salute, sotto il versante del diritto a ottenere le prestazioni sanitarie e sotto quello della libera scelta degli assistiti. Ed invero, il meccanismo legislativo de quo, che costringe le strutture private convenzionate a fornire prestazioni sanitarie a prezzi insufficienti a coprire i costi, e' suscettivo di pregiudicare l'erogazione di quelle prestazioni che - pacificamente - le strutture pubbliche non sono in grado di fornire o non sono in grado di fornire con quel livello di eccellenza che, invece, sono in grado di fornire determinate strutture private. Sotto l'aspetto piu' propriamente istruttorio, poi, e' d'uopo ricordare che l'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, ai commi 5 e 6, prevede espressamente che: «...5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' della assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. 6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi...». Ora - osserva il Collegio - l'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, ai commi 5 e 6, fa leva, nella determinazione delle tariffe, sui costi di produzione, o, nello spirito della tariffa, su di una quota di essi, contemplando un preciso modulo istruttorio, incentrato sulla rilevazione periodica dei costi nonche' sulla revisione dei c.d. LEA - Livelli Essenziali di Assistenza) ed ispirato a criteri di logicita'. Come gia' si e' accennato sopra, l'obliterazione di una compiuta istruttoria, o, tampoco, la non menzione della sua effettuazione, vulnera l'art. 97 Cost., non avendo l'Autorita' procedente dato conto dell'iter procedimentale seguito al fine di pervenire alle determinazioni adottate. In conclusione, ritenendo che la questione di legittimita' costituzionale per violazione da parte dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 degli artt. 3, 41, 32, 97 della Costituzione, sia rilevante e non manifestamente infondata, il Collegio sospende il giudizio e, riservata ogni altra decisione, rimette alla Corte costituzionale la questione stessa. Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese di causa.