IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro
generale 516 del 2007, proposto da: Associazione Italiana Ospedalita'
Privata,  Casa  di Cura Citta' di Udine S.p.A., Politecnico Triestino
S.p.A. -  Casa  di Cura Salus, rappresentati e difesi dall'avv. Marco
Marpillero,  con  domicilio  eletto  presso  Alfredo Antonini Avv. in
Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;
   Contro  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  rappresentata  e  difesa
dall'avv.  Roberto  Crucil  domiciliata  per  legge  in  Trieste, via
Carducci,  6;  Asl  104 -  Medio  Friuli,  per  l'annullamento previa
sospensione   dell'efficacia,   della   deliberazione   della  Giunta
regionale n. 704 dd. 29 marzo 2007.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia
Giulia;
   Viste le memorie difensive;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2008 il dott.
Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
                     F a t t o  e  d i r i t t o
   Con   il   ricorso   giurisdizionale  rubricato  al  n. 516/07  la
Associazione  Italiana Ospedalita' Privata (A.I.O.P.) Regione FVG, la
Casa  di  Cura  «Citta'  di Udine» S.p.A. ed il Policlinico Triestino
S.p.A.  Casa  di  Cura  «SALUS»  hanno  chiesto  l'annullamento della
deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 704
del   29  marzo  2007,  con  la  quale  sono  state  previste  talune
disposizioni  in  merito  alla  partecipazione dei soggetti erogatori
privati alla spesa sanitaria.
   Le ricorrenti appartengono a questa categoria.
   La deliberazione ha ad oggetto: «legge n. 296/2006, art. 1 , comma
796,  lettere  o)  e  p): norme per l'applicazione degli sconti sulle
prestazioni   ambulatoriali   e   per  la  gestione  della  quota  di
compartecipazione   alla   spesa  sanitaria  da  parte  dei  soggetti
erogatori privati».
   La Giunta ha stabilito che: «ai sensi dell'articolo 1 , comma 796,
lettere  o)  e  p)  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296  (Legge
finanziaria  2007),  gli  sconti  sono  calcolati e applicati, dal 1°
gennaio  2007 e le quote di partecipazione alla spesa sanitaria per i
soggetti erogatori privati, sono gestite con le seguenti modalita':
     a)  per  la  determinazione del valore economico dello sconto si
utilizzano  gli importi tariffari per le prestazioni ambulatoriali di
cui al d.m. 22 luglio 1996, cit.;
     b)  per  le  prestazioni  presenti nel tariffario vigente per la
Regione   Friuli-Venezia   Giulia   che  non  trovano  corrispondenza
nell'elenco  di  cui  al  d.m.  22  luglio  1996,  cit., lo sconto e'
applicato  alle  vigenti  tariffe  regionali  diminuite  della  quota
percentuale  pari  alla  differenza,  calcolata  sulle  tariffe delle
prestazioni  che  coincidono,  tra le tariffe regionali medesime e le
tariffe di cui al decreto ministeriale in argomento;
     c)  per  le  prestazioni  afferenti  alla branca del laboratorio
analisi,  il  valore economico dello sconto, per singola prestazione,
e'  pari  al  20 per cento della relativa tariffa di cui sub a) e b),
mentre   per   le   prestazioni   afferenti  alle  altre  prestazioni
specialistiche   il   valore  economico  dello  sconto,  per  singola
prestazione, e' pari al 2 per cento delle relative tariffe di cui sub
a) e b);
     d)   per   le   prestazioni  erogate  a  soggetti  esenti  dalla
compartecipazione   alla   spesa   sanitaria  (ticket)  l'importo  da
fatturare,  da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per
i  servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti
per  la  Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico
(sconto) come determinato sub a), b) e c);
     e)  per  le  prestazioni  erogate  a  soggetti  non esenti dalla
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  e  con  valore,  a tariffa
vigente  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  uguale o inferiore ad euro
46,00  per  ricetta,  non si applica alcuno sconto, in considerazione
del fatto che, in tali casi, il fatturato delle aziende per i servizi
sanitari e' uguale a zero;
     f)  per  le  prestazioni  erogate  a  soggetti  non esenti dalla
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  e  con  valore,  a tariffa
vigente  per  il  Friuli-Venezia  Giulia, superiore ad euro 46,00 per
ricetta,  l'importo  da  fatturare,  da  parte dei soggetti erogatori
privati,  alle  aziende  per  i  servizi  sanitari  e' pari al valore
economico  delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia
diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e
c) ed ulteriormente diminuito dell'importo del ticket incassato (euro
46,00 per ciascuna ricetta);
     g)  per  le  prestazioni  erogate  nel  periodo  1° gennaio - 28
febbraio   2007   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  punti
precedenti,  tenuto  conto  che  il sistema di compartecipazione alla
spesa   sanitaria,   in   vigore  prima  dell'adozione  della  d.g.r.
n. 235/2007, cit. (ticket + quota fissa) comporta per i non esenti la
presenza  di  un  fatturato  a  partire  da  prestazioni  con  valore
tariffato superiore a 46,00 € a ricetta; nelle situazioni in cui
l'introito  (ticket e quota fissa) eccede il valore della prestazione
non  si  applica  lo  sconto  e  la  quota  eccedente il valore della
prestazione va rimborsata all'Azienda di residenza del paziente;
     h)  il  riferimento  per  la  fatturazione  definitiva  sara' il
Sistema  informativo  regionale  specialistica ambulatoriale (SIASA),
che   sara'   adeguato  ai  fini  dell'applicazione  degli  algoritmi
derivanti dal presente provvedimento;
     i)  nel  caso  in cui siano in vigore. tra singole aziende per i
servizi  sanitari e soggetti erogatori privati, accordi che prevedono
la  fornitura  di  pacchetti  articolati  di  servizi,  dei  quali le
prestazioni ambulatoriali siano solo una partc dell'accordo medesimo,
il  presente  provvedimento  puo' essere applicato limitatamente alle
prestazioni  che vengono registrate nel Sistema informativo regionale
dell'assistenza specialistica anibulatoriale (SIASA).
   2.  -  Il  valore  economico  del  descritto  scostamento  tra  il
fatturato  degli  erogatori  privati  ed  il budget loro assegnato e'
utilizzato,  al  fine  di  dare concreta risposta alle criticita' dei
tempi di attesa, da parte delle aziende per i servizi sanitari e fino
al  raggiungimento  del  budget specifico gia' definito con i singoli
erogatori   privati,   realizzando  volumi  aggiuntivi  di  attivita'
ambulatoriale, da definirsi con specifici, successivi, accordi».
   La  gravata deliberazione n. 704 del 29 marzo 2007 trae - dunque -
il  suo  presupposto  nell'art.  1, comma 796 della legge 27 dicembre
2006,  n. 296  (Legge  finanziaria  2007),  in  base al quale, dal 1°
gennaio 2007:
     «le  strutture  private accreditate, ai fini della remunerazione
delle  prestazioni  rese  per conto del Servizio sanitario nazionale,
praticano  uno  sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per
le  prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22  luglio  1996,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 216  del  14  settembre 1996 e pari al 20 per
cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni di diagnostica di
laboratorio dal medesimo decreto» (lettera o);
     «per  le  prestazioni  di assistenza specialistica ambulatoriale
gli  assistiti  non  esentati  dalla quota di partecipazione al costo
sono  tenuti  al  pagamento  di  una quota fissa sulla ricetta pari a
10,00 euro» (lettera p).
   A  sostegno  del  gravame le ricorrenti, appartenenti - come si e'
detto  -  alla  categoria  dei  «soggetti  erogatori  privati», hanno
dedotto sei mezzi.
   Esse  lamentano,  innanzitutto, la violazione e falsa applicazione
della  normativa  regionale  riguardante  l'assetto organizzativo del
Servizio   sanitario   regionale,  connotato,  coerentemente  con  le
previsioni di riordino del Servizio sanitario regionale tracciate dal
decreto  legislativo n. 502/1992 e dalle successive leggi di riforma,
dall'equiparazione  tra  strutture private e pubbliche: strutture che
concorrerebbero, su un piano di parita', a garantire l'erogazione dei
livelli  ordinamentali  di  assistenza  in  un  sistema peculiarmente
caratterizzato  dalla liberta' del cittadino di scegliere il soggetto
destinato ad erogare le prestazioni richieste.
   Questo  sistema  verrebbe ad essere vulnerato nelle sue direttrici
fondamentali  dall'imposizione  alle  strutture private di uno sconto
percentuale  sulla  remunerazione  complessiva  loro  corrisposta per
l'erogazione  delle  prestazioni  assistenziali e sanitarie richieste
dal  Servizio  sanitario  regionale;  in  particolare,  le ricorrenti
lamentano  che  il  suddetto sconto percentuale sia stato determinato
sulla  base  del  tariffario di cui al decreto ministeriale 22 luglio
1996,  i  cui  importi  sarebbero  oggettivamente  non  in  linea con
l'attuale  valore  economico  delle  prestazioni  e  sarebbero  stati
calcolati   sulla   base   di   criteri   ritenuti   incongrui  dalla
giurisprudenza.
   Denunciano,  altresi',  le  istanti  il vizio di eccesso di potere
sotto  il profilo della disparita' di trattamento, contraddittorieta'
ed  ingiustizia  manifesta  in  relazione  a  delle  scelte  ritenute
discriminatorie nei confronti delle strutture private.
   Le   istanti   denunciano,   altresi',   la  «Violazione  e  falsa
applicazione  dell'art.  3  del d.m. 15 aprile 1994. Violazione degli
artt.  3  e  97 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia
manifesta e mancanza di idonei parametri di riferimento.».
   Da   ultimo,  le  ricorrenti  assumono  l'illegittimita'  derivata
dell'impugnata    deliberazione    giuntale    n. 704/2007,    stante
l'incostituzionalita'  della  disposizione  di cui all'art. 1 , comma
796,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007):
di  qui  la  richiesta  di  sollevare la questione innanzi alla Corte
costituzionale.
   Piu' specificatamente, le ricorrenti hanno dedotto la:
     1. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale,
per  violazione  degli artt. 3, 32, 41 , 97 e 117 della Costituzione,
dell'articolo 1 , comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296».
   La  lettera  o)  del  comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006,   cui   fa   rinvio  la  deliberazione  giuntale  qui  gravata,
risulterebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui impone
alle   regioni  di  applicare  uno  sconto  percentuale  fisso  sulla
remunerazione  delle  prestazioni  specialistiche e di diagnostica di
laboratorio  nei  confronti  delle  sole  strutture sanitarie private
accreditate:  cosi'  facendo  essa  opera una evidente ed irrazionale
discriminazione a danno di queste ultime e viola gli artt. 3, 32, 41,
97, 117 e 118 della Costituzione.
     2. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale,
per  violazione  degli  artt.  3,  97,  24  e 113 della Costituzione,
dell'articolo  1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.».
   L'art.  1,  comma  796,  lett.  o),  della legge finanziaria 2007,
malgrado  il  riferimento  all'esigenza di rispettare un principio di
adeguamento  tariffario,  ha  assunto  come  parametro per il calcolo
delle  tariffe  gli  importi indicati dal d.m. del 1996, su cui dover
operare   ulteriori   sconti   da   parte  delle  strutture  private,
illegittimamente  prendendo  come  parametro  su  cui calcolare dette
percentuali  gli  importi  indicati  da  un  decreto  assai datato e,
oltretutto,   annullato   dal   Consiglio   di   Stato   proprio  per
l'illegittima  modalita'  di  determinazione  delle tariffe: con cio'
determinando  anche sotto questo profilo la incostituzionalita' della
norma.
     3.  «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale
per  violazione  degli  artt.  3,  97 e 117 e 119 della Costituzione,
dall'art.  1,  comma  796,  lettera  o)  dalla legge 27 dicembre 2006
n. 296».
   La  disposizione  sospettata  di incostituzionalita' creerebbe una
vistosa  discriminazione  tra  gli  stessi  accreditati  privati,  in
ragione del diverso regime tariffario applicato nelle varie regioni.
   Si  e'  costituita  in  giudizio l'intimata Regione Friuli-Venezia
Giulia, chiedendo il rigetto del gravame.
   Quest'ultimo  e'  stato  introitato  dal Collegio ed e' passato in
decisione nella pubblica udienza del 21 maggio 2008.
   In  rito,  il Collegio deve darsi carico di esaminare la eccezione
con la quale la resistente regione ha dedotto la inammissibilita' del
ricorso   per   carenza   di   un  interesse,  sull'assunto  che  non
risulterebbe  comprovata  la doglianza delle ricorrenti in merito gli
assenti effetti negativi provocati dall'applicazione dello sconto, e,
segnatamente,  lo  squilibrio  all'interno della rete ospedaliera, in
relazione  al  fatto che si richiederebbe alle sole strutture private
di sostenere maggiori costi, con conseguente riduzione dell'offerta.
   In particolare, la regione precisa che:
     la  d.g.r.  n. 704/2007  prevede  che  venga mantenuto il budget
assegnato   agli   erogatori  privati  nonche'  la  crescita  del  3%
concordata  nell'accordo  17  marzo  2006,  approvato  con  la d.g.r.
n. 1508/2006;
     come  previsto  nel  provvedimento  impugnato  al  punto  2  del
dispositivo,  il  valore  economico  relativo allo scostamento tra il
fatturato  degli  erogatori  privati  ed  il budget loro assegnato e'
utilizzato  al fine di rispondere alle criticita' dei tempi d'attesa,
realizzando  volumi  maggiori  di  prestazione fino al raggiungimento
dell'ammontare del suddetto budget;
     non  viene  meno il riconoscimento della crescita del tre% annuo
per  gli anni 2006, 2007 e 2008, al netto delle variazioni tariffarie
stabilite nell'anzidetto accordo.
   Lo  svantaggio  economico derivante dallo sconto verrebbe, quindi,
ad  essere  integralmente  compensato  dal  mantenimento del medesimo
livello  di risorse gia' assegnate e dalla possibilita' di effettuare
volumi di prestazione aggiuntivi fino al raggiungimento del budget.
   La  deliberazione  giuntale  non  produrrebbe,  pertanto,  effetti
negativi  sul  fatturato  delle strutture private ne' sulla paventata
riduzione dell'ofterta del servizio da parte degli erogatori privati.
   Va  da se' - conclude la regione - che a maggior ragione non viene
violata  la  liberta'  di  scelta  da  parte  del  cittadino circa la
struttura cui rivolgersi per la prestazione sanitaria.
   L'eccezione non ha pregio.
   In via prioritaria ed assorbente va detto che sussiste nel caso di
specie  un  evidente  interesse di natura morale, individuabile nella
penalizzazione  complessiva  del comparto sanitario privato, il quale
vedrebbe  ridimensionata  l'offerta dei servizi, con indubbi riflessi
negativi  anche  sulla immagine esterna del comparto stesso (e quindi
degli attuali ricorrenti).
   E' ravvisabile, peraltro, anche un interesse di natura economica.
   Osserva,  infatti,  il Collegio che il pregiudizio lamentato dalle
istanti  non  e'  suscettibile  di venire compensato dalle previsioni
giuntali  richiamate  dalla  resistente regione, posto che in base al
combinato  disposto degli arti. 5 e 9 dell'accordo del 17 marzo 2006,
recepito  con  la  deliberazione  giuntale  30  giugno 2006, n. 1508,
recante  la  «Approvazione  della  programmazione  annuale  2006  del
servizio  sanitario  regionale»  -  accordo  di  cui  e'  cenno nella
impugnata deliberazione n. 704/2007 - si e' stabilito che:
     a)  la regione riconosce ai privati aderenti ad AIOP o ad ANISAP
una quota minima di crescita dell'attivita', anche al fine di ridurre
i  tempi di attesa, pari al 3% annuo, per gli anni 2006, 2007 e 2008,
al  netto  delle  variazioni  tariffarie  che  saranno previste dalla
programmazione regionale (punto n. 5);
     b)   «gli   erogatori  privati  che  sono  gia'  temporaneamente
accreditati  e  che  aderiscono  all'AIOP  ed all'ANISAP applicano le
tariffe  di  volta  in  volta  deliberate  dalla  regione  sia per le
prestazioni  specialistiche  ambulatoriali,  compresa  la diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio, sia per le prestazioni di assistenza
ospedaliera» (punto n. 9).
   Ora,  e'  evidente  che l'applicazione delle percentuali di sconto
rispetto  a  tariffe  risalenti  a  piu'  di  dieci anni prima ovvero
derivanti da una riduzione del tariffario regionale non consentirebbe
di  garantire  un  incremento  minimo  dell'attivita' e delle entrate
degli erogatori privati.
   Questa  conclusione  non  puo' - de plano - venire infirmata dalla
previsione  del  punto 2) della gravata deliberazione, secondo cui il
valore  economico  relativo  allo  scostamento tra il fatturato degli
erogatori  privati  ed il budget loro assegnato e' utilizzato al fine
di  rispondere alle criticita' dei tempi d'attesa, realizzando volumi
maggiori  di  prestazione  fmo  al  raggiungimento dell'ammontare del
suddetto budget.
   Infatti,   questo   particolare   meccanismo   non   incide  sulla
prevedibile  riduzione  dell'offerta  del  servizio  da  parte  degli
erogatori privati, in relazione all'applicazione del meccanismo dello
sconto;  inoltre,  esso si affida a «specifici, successivi, accordi»,
con  cio'  introducendo  un  elemento  di fluidita' che impinge sulla
operativita' del meccanismo stesso.
   Sgombrato  il  campo dalla eccezione pregiudiziale sollevata dalla
resistente  regione  ed  entrando  nel  merito del gravame, e' d'uopo
prendere   le   mosse  dalla  impugnata  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 704 del 29 marzo 2007.
   Essa  e' cosi' testualmente formulata: «d.g.r. n. 704 dd. 29 marzo
2007,  premesso  che  l'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre
2006,  n. 296  (Legge  finanziaria  2007) prevede che, dal 1° gennaio
2007:
     “le   strutture   private   accreditate,   ai  fini  della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale,  praticano  uno  sconto  pari al 2 per cento degli importi
indicati  per  le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro
della  sanita'  22  luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996 e pari al
20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica
di laboratorio dal medesimo decreto” (lettera o);
     “per    le   prestazioni   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale   gli   assistiti   non   esentati   dalla   quota   di
partecipazione  al  costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa
sulla ricetta pari a 10,00 euro” (lettera p).
   Vista  la  deliberazione  giuntale  30  giugno  2006,  n. 1508  di
“Approvazione  della  programmazione  annuale 2006 del servizio
sanitario  regionale”  con  la  quale  e'  stato  recepito, nel
Documento   6,   l'accordo   17  marzo  2006,  di  durata  triennale,
intervenuto  tra  l'Assessore  regionale  alla  salute  e  protezione
sociale,  il Presidente dell'“Associazione italiana ospedalita'
privata”   (AIOP)  ed  il  Presidente  dell'“Associazione
nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private” (ANISAP)
e con la quale, in particolare:
     si   stabilisce  che  “nella  programmazione  regionale  i
soggetti  privati  che  sono  gia' temporaneamente accreditati, e che
sono  rappresentati  da  AIOP  ed ANISAP, sono considerati pienamente
integrati  nella  rete  ospedaliera  e  territoriale  esistente ed in
quanto  tali  la  loro  attivita'  viene  presa in considerazione per
singola    funzione   nell'ambito   della   trattazione   complessiva
dell'offerta, ospedaliera, ambulatoriale e territoriale” (punto
n. 3);
     si  approvano,  individuate  per  singolo  erogatore  privato e,
in via  indicativa,  in quota parte per singola azienda per i servizi
sanitari,  le  risorse  economiche  minime assegnate per l'anno 2006.
Inoltre, Ia regione riconosce ai privati aderenti ad AIOP o ad ANISAP
una quota minima di crescita dell'attivita', anche al fine di ridurre
i  tempi di attesa, pari al 3% annuo, per gli anni 2006, 2007 e 2008,
al  netto  delle  variazioni  tariffarie  che  saranno previste dalla
programmazione regionale (punto n. 5);
     si  prevede  che  “gli  erogatori  privati  che  sono gia'
temporaneamente  accreditati  e che aderiscono all'AIOP ed all'ANISAP
applicano  le  tariffe di volta in volta deliberate dalla regione sia
per   le   prestazioni   specialistiche  ambulatoriali,  compresa  la
diagnostica  strumentale  e di laboratorio, sia per le prestazioni di
assistenza ospedaliera” (punto n. 9);
     si  prevede  la  costituzione  della  Commissione  Mista,  i cui
componenti  sono  rappresentanti  delle  aziende sanitarie regionali,
dell'Agenzia regionale della sanita', nonche' delle associazioni AIOP
ed  ANISAP, con il compito di effettuare un monitoraggio periodico al
fine  di  “cogliere  precocemente  le  criticita'  di domanda e
offerta  che  dovessero  insorgere,  per  garantire la compatibilita'
economica  del  sistema,  per  rimuovere  gli  eventuali ostacoli che
dovessero rallentare gli interventi previsti nel triennio 2006-2008 e
per  sorvegliare  l'applicazione della metodologia prevista” in
relazione  allo  sviluppo dell'offerta in termini di nuove attivita'.
La   Commissione  in  parola  dovra'  “affrontare  e  risolvere
situazioni  di  non  conformita',  mancati  accordi,  rispetto  degli
accordi   generali,  criticita'  locali  (verifiche  su  prestazioni,
codifiche, appropriatezza ecc.)” (punto n. 12);
   Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
     d.g.r. 24 novembre 2006, n. 2843, con la quale e' stato adottato
il  “Piano sanitario e sociosanitario regionale per il triennio
2006-2008”  che  prevede la realizzazione di una rete integrata
di  servizi sanitari della quale fanno parte anche soggetti erogatori
privati, gia' temporaneamente accreditati, organizzata per funzione e
per area vasta;
     d.g.r.  22  dicembre  2006,  n. 3163,  con  la  quale sono state
adottate  le  “Linee  annuali  per  la  gestione  del  servizio
sanitario   regionale   nel   2007”,   le  quali  prevedono  la
prosecuzione  dell'attuazione,  nel corso del 2007, del surrichiamato
accordo 17 marzo 2006 e ne richiamano, in particolare, il punto 5, in
base  al quale la Regione Friuli-Venezia Giulia “riconosce alle
strutture  private  che  sono  temporaneamente accreditate, una quota
minima   di   crescita  dell'attivita'  e  della  complessita'  delle
prestazioni  erogate,  pari  al  3%  annuo, al netto delle variazioni
tariffarie  che saranno previste dalla programmazione regionale. Cio'
significa   che   l'importo  complessivo  regionale  minimo  2007  da
assegnare  alle  suddette  strutture,  riguardante sia l'attivita' di
ricovero  che  ambulatoriale,  e'  quello derivante dall'accordo, con
valenza  triennale,  per  il  2006  incrementato  del  3%.  Eventuali
variazioni   derivanti   dalla   revisione   delle   tariffe  saranno
riconosciute  a  partire  dalla  data  di entrata in vigore del nuovo
tariffario”;
     d.g.r.     8    febbraio    2007,    n. 235,    relativa    alle
“Disposizioni  transitorie  in  tema  di  revisione del sistema
regionale di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)”, con
la  quale  e' stata fissata ad euro 46,00 la somma massima dovuta dal
cittadino   a  titolo  di  compartecipazione  alla  spesa  sanitaria,
indipendentemente  dal  valore  della prestazione e per effetto della
quale  deliberazione  (anche)  le  strutture  private  registrano  un
incremento  degli  importi  incassati e, pertanto, una corrispondente
reale  diminuzione  degli  importi  potenzialmente  fatturabili  alle
aziende per i servizi sanitari;
     d.g.r. 16 febbraio 2007, n. 288, con la quale e' stato adottato,
in  attuazione al Piano nazionale, il Piano regionale di contenimento
dei  tempi d'attesa per il triennio 2006-2008, il quale, evidenziando
tra  gli  obiettivi  la  razionalizzazione  dell'offerta,  declina le
azioni  per  il raggiungimento della medesima evidenziate, per quanto
in questa sede rileva:
      nell'incremento  delle  prestazioni  erogate,  tenuti  conto  i
criteri di appropriatezza;
      nell'incremento  dei volumi di offerta, ove le situazioni siano
critiche;
      nella  programmazione  per  area  vasta  della distribuzione di
apparecchiature  e  di  prestazioni,  sulla base di accessibilita' ed
equita';
   Ritenuto,  pertanto,  di  dover  applicare  gli sconti di cui alla
surrichiamata  legge  finanziaria nazionale, nella misura percentuale
cola'  indicata,  agli  importi  di cui al d.m. 22 luglio 1996, cit.,
stabilendo che:
     a)  per  la  determinazione del valore economico dello sconto si
utilizzano  gli importi tariffari per le prestazioni ambulatoriali di
cui al d.m. 22 luglio 1996, cit.;
     b)  per  le  prestazioni  presenti nel tariffario vigente per la
Regione   Friuli-Venezia   Giulia   che  non  trovano  corrispondenza
nell'elenco  di  cui  al  d.m.  22  luglio  1996,  cit., lo sconto e'
applicato  alle  vigenti  tariffe  regionali  diminuite  della  quota
percentuale  pari  alla  differenza,  calcolata  sulle  tariffe delle
prestazioni  che  coincidono,  tra le tariffe regionali medesime e le
tariffe di cui al decreto ministeriale in argomento;
     c)  per  le  prestazioni  afferenti  alla branca del laboratorio
analisi,  il  valore economico dello sconto, per singola prestazione,
e'  pari  al  20 per cento della relativa tariffa di cui sub a) e b),
mentre   per   le   prestazioni   afferenti  alle  altre  prestazioni
specialistiche   il   valore  economico  dello  sconto,  per  singola
prestazione, e' pari al 2 per cento delle relative tariffe di cui sub
a) e b);
     d)   per   le   prestazioni  erogate  a  soggetti  esenti  dalla
compartecipazione   alla   spesa   sanitaria  (ticket)  l'importo  da
fatturare,  da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per
i  servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti
per  la  Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico
(sconto) come determinato sub a), b) e c);
     e)  per  le  prestazioni  erogate  a  soggetti  non esenti dalla
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  e  con  valore,  a tariffa
vigente  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  uguale o inferiore ad euro
46,00  per  ricetta,  non si applica alcuno sconto, in considerazione
del fatto che, in tali casi, il fatturato delle aziende per i servizi
sanitari e' uguale a zero;
     f)  per  le  prestazioni  erogate  a  soggetti  non esenti dalla
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  e  con  valore,  a tariffa
vigente  per  il  Friuli-Venezia  Giulia, superiore ad euro 46,00 per
ricetta,  l'importo  da  fatturare,  da  parte dei soggetti erogatori
privati,  alle  aziende  per  i  servizi  sanitari  e' pari al valore
economico  delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia
diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e
c) ed ulteriormente diminuito dell'importo del ticket incassato (euro
46,00 per ciascuna ricetta);
     g) per le prestazioni erogate nel periodo 1° gennaio-28 febbraio
2007  si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti, tenuto
conto  che  il  sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, in
vigore  prima  dell'adozione della d.g.r. n. 235/2007, cit. (ticket +
quota  fissa) comporta per i non esenti la presenza di un fatturato a
partire  da prestazioni con valore tariffato superiore a 46,00 €
a  ricetta; nelle situazioni in cui l'introito (ticket e quota fissa)
eccede  il  valore  della  prestazione  non si applica lo sconto e la
quota eccedente il valore della prestazione va rimborsata all'Azienda
di residenza del paziente;
     h)  il  riferimento  per  la  fatturazione  definitiva  sara' il
Sistema  informativo  regionale  specialistica ambulatoriale (SIASA),
che   sara'  adeguato  ai  fini'  dell'applicazione  degli  algoritmi
derivanti dal presente provvedimento;
     i)  nel  caso  in cui siano in vigore, tra singole azienda per i
servizi sanitari e soggetti erogatori' privati, accordi che prevedono
la  fornitura  di  pacchetti  articolati  di  servizi,  dei  quali le
prestazioni ambulatoriali siano solo una parte dell'accordo medesimo,
il  presente  provvedimento  puo' essere applicato limitatamente alle
prestazioni che vengono registrate nel SIASA;
   Rilevato  che  si configura uno scostamento tra il fatturato delle
prestazioni  storicamente  effettuate  dai  singoli erogatori privati
accreditati  ed il budget economico complessivo come loro definito ed
assegnato    nella    d.g.r.    n. 1508/2006,   cit.,   per   effetto
dell'applicazione:
     della  surrichiamata  legge  n. 296/2006,  in quanto la quota di
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  sostenuta dai cittadini ed
incassata dai soggetti erogatori privati viene aumentata sin dal mese
di  gennaio  2007  e  tale  incremento,  sebbene in misura minore, e'
confermato   dalla  d.g.r.  n. 235/2007,  cit.,  relativa  al  ticket
sanitario;
     del  presente  provvedimento,  che comporta, indirettamente, una
riduzione del tariffato;
   Precisato che la d.g.r. n. 288/2007, cit., prevede che, in caso di
mancato  rispetto  dei  tempi  massimi  di attesa ivi previsti, venga
attivata, tra le altre previste, l'iniziativa dell'aumento del volume
delle   prestazioni   erogate,   la   quale   richiede   un  adeguato
finanziamento regionale;
   Ritenuto  che il valore economico del descritto scostamento tra il
fatturato  degli  erogatori privati ed il budget loro assegnato debba
essere  utilizzato, al fine di dare concreta risposta alle criticita'
dei  tempi di attesa, da parte delle aziende per i servizi sanitari e
fino  al  raggiungimento  del  budget  specifico  gia' definito con i
singoli erogatori privati, realizzando volumi aggiuntivi di attivita'
ambulatoriale, da definirsi con specifici, successivi, accordi;
   Su  proposta  dell'Assessore  alla salute e protezione sociale, la
Giunta regionale, all'unanimita' delibera:
     1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 796, lettere o) e p) della
legge  27  dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), gli sconti
sono  calcolati  e  applicati,  dal  1°  gennaio  2007  e le quote di
partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti erogatori privati,
sono gestite con le seguenti modalita':
      a)  per  la determinazione del valore economico dello sconto si
utilizzano  gli importi tariffari per le prestazioni ambulatoriali di
cui al d.m. 22 luglio 1996, cit.;
      b)  per  le  prestazioni presenti nel tariffario vigente per la
Regione   Friuli-Venezia   Giulia   che  non  trovano  corrispondenza
nell'elenco  di  cui  al  d.m.  22  luglio  1996,  cit., lo sconto e'
applicato  alle  vigenti  tariffe  regionali  diminuite  della  quota
percentuale  pari  alla  differenza,  calcolata  sulle  tariffe delle
prestazioni  che  coincidono,  tra le tariffe regionali medesime e le
tariffe di cui al decreto ministeriale in argomento;
      c)  per  le  prestazioni  afferenti alla branca del laboratorio
analisi,  il  valore economico dello sconto, per singola prestazione,
e'  pari  al  20 per cento della relativa tariffa di cui sub a) e b),
mentre   per   le   prestazioni   afferenti  alle  altre  prestazioni
specialistiche   il   valore  economico  dello  sconto,  per  singola
prestazione, e' pari al 2 per cento delle relative tariffe di cui sub
a) e b);
      d)   per   le  prestazioni  erogate  a  soggetti  esenti  dalla
compartecipazione   alla   spesa   sanitaria  (ticket)  l'importo  da
fatturare,  da parte dei soggetti erogatori privati, alle aziende per
i  servizi sanitari e' pari al valore economico delle tariffe vigenti
per  la  Regione Friuli-Venezia Giulia diminuito del valore economico
(sconto) come determinato sub a), b) e c);
      e)  per  le  prestazioni  erogate  a  soggetti non esenti dalla
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  e  con  valore,  a tariffa
vigente  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  uguale o inferiore ad euro
46,00  per  ricetta,  non si applica alcuno sconto, in considerazione
del fatto che, in tali casi, il fatturato delle aziende per i servizi
sanitari e' uguale a zero;
      f)  per  le  prestazioni  erogate  a  soggetti non esenti dalla
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  e  con  valore,  a tariffa
vigente  per  il  Friuli-Venezia  Giulia, superiore ad euro 46,00 per
ricetta,  l'importo  da  fatturare,  da  parte dei soggetti erogatori
privati,  alle  aziende  per  i  servizi  sanitari  e' pari al valore
economico  delle tariffe vigenti per la Regione Friuli-Venezia Giulia
diminuito del valore economico (sconto) come determinato sub a), b) e
c) ed ulteriormente diminuito dell'importo del ticket incassato (euro
46,00 per ciascuna ricetta);
      g)  per  le  prestazioni  erogate  nel  periodo  1°  gennaio-28
febbraio   2007   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  punti
precedenti,  tenuto  conto  che  il sistema di compartecipazione alla
spesa   sanitaria,   in   vigore  prima  dell'adozione  della  d.g.r.
n. 235/2007, cit. (ticket + quota fissa) comporta per i non esenti la
presenza  di  un  fatturato  a  partire  da  prestazioni  con  valore
tariffato superiore a 46,00 € a ricetta; nelle situazioni in cui
l'introito  (ticket e quota fissa) eccede il valore della prestazione
non  si  applica  lo  sconto  e  la  quota  eccedente il valore della
prestazione va rimborsata all'Azienda di residenza del paziente;
      h)  il  riferimento  per  la  fatturazione  definitiva sara' il
Sistema  informativo  regionale  specialistica ambulatoriale (SIASA),
che   sara'   adeguato  ai  fini  dell'applicazione  degli  algoritmi
derivanti dal presente provvedimento;
      i)  nel  caso in cui siano in vigore, tra singole aziende per i
servizi  sanitari e soggetti erogatori privati, accordi che prevedono
la  fornitura  di  pacchetti  articolati  di  servizi,  dei  quali le
prestazioni ambulatoriali siano solo una parte dell'accordo medesimo,
il  presente  provvedimento  puo' essere applicato limitatamente alle
prestazioni che vengono registrate nel Sistema in formativo regionale
dell'assistenza specialistica ambulatoriale (SIASA).
     2.   Il  valore  economico  del  descritto  scostamento  tra  il
fatturato  degli  erogatori  privati  ed  il budget loro assegnato e'
utilizzato,  al  fine  di  dare concreta risposta alle criticita' dei
tempi di attesa, da parte delle aziende per i servizi sanitari e fino
al  raggiungimento  del  budget specifico gia' definito con i singoli
erogatori   privati,   realizzando  volumi  aggiuntivi  di  attivita'
ambulatoriale, da definirsi con specifici, successivi, accordi».
   Questo  il testo della impugnata deliberazione giuntale n. 704 del
2007.
   Come  si  e'  visto  sopra,  a sostegno del gravame le ricorrenti,
appartenenti  alla  categoria  dei «soggetti erogatori privati» hanno
dedotto sei mezzi.
   Esse  lamentano,  innanzitutto, la violazione e falsa applicazione
della  normativa  regionale  riguardante  l'assetto organizzativo del
Servizio   sanitario   regionale,  connotato,  coerentemente  con  le
previsioni di riordino del Servizio sanitario regionale tracciate dal
d.lgs.   n. 502/1992   e   dalle   successive   leggi   di   riforma,
dall'equiparazione  tra  strutture private e pubbliche: strutture che
concorrerebbero, su un piano di parita', a garantire l'erogazione dei
livelli  ordinamentali  di  assistenza  in  un  sistema peculiarmente
caratterizzato  dalla liberta' del cittadino di scegliere il soggetto
erogatore delle prestazioni richieste.
   Questo  sistema  verrebbe ad essere vulnerato nelle sue direttrici
fondamentali  dall'imposizione  alle  strutture private di uno sconto
percentuale  sulla  remunerazione  complessiva  loro  corrisposta per
l'erogazione  delle  prestazioni  assistenziali e sanitarie richieste
dal  S.S.R.  In  particolare, le ricorrenti lamentano che il suddetto
sconto percentuale sia stato determinato sulla base del tariffario di
cui  al  decreto  ministeriale  22  luglio  1996,  i cui importi sono
reputati  dalle ricorrenti medesime non in linea con l'attuale valore
economico  delle  prestazioni,  oltre  che  calcolati  sulla  base di
criteri ritenuti incongrui dalla giurisprudenza.
   Denunciano,  altresi',  le  istanti  il vizio di eccesso di potere
sotto  il profilo della disparita' di trattamento, contraddittorieta'
ed  ingiustizia manifesta per le scelte ravvisate discriminatorie nei
confronti delle strutture private.
   Da   ultimo,  le  ricorrenti  assumono  l'illegittimita'  derivata
dell'impugnata    deliberazione    giuntale    n. 704/2007,    stante
l'incostituzionalita'  della  disposizione  di  cui all'art. 1, comma
796,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
asseritamente  violativa  di  diverse norme costituzionali: di qui la
richiesta    di   sollevare   la   questione   innanzi   alla   Corte
costituzionale.
   Il  Collegio rileva, in linea generale, che la deliberazione della
Giunta  regionale  del Friuli-Venezia Giulia n. 704 del 29 marzo 2007
da'  puntuale applicazione sul territorio regionale alle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 796, lettere o) e p) della legge finanziaria
2006;  quanto ai moduli gestionali istituiti per l'applicazione degli
sconti  sulla remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture
sanitarie   private   a  carico  del  Servizio  sanitario  regionale,
anch'essi  si appalesano in linea con le prescrizioni contenute nella
normativa della legge finanziaria.
   Cio' precisato, i dubbi di costituzionalita' sollevati dalle parti
ricorrenti  in  ordine  all'art.  1,  comma 796, lett. o) della legge
statale  n. 296/2006  sono rilevanti: infatti, l'oggetto del giudizio
e'  costituito  dalla  deliberazione  della  Giunta regionale recante
specificamente:  «legge  n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettere o) e
p):   norme   per   l'applicazione  degli  sconti  sulle  prestazioni
ambulatoriali e per la gestione della quota di compartecipazione alla
spesa  sanitaria  da  parte dei soggetti erogatori privati», cioe' la
deliberazione  regionale  che  ha  dato  specifica attuazione a detta
disposizione,    con   l'effetto   che   l'eventuale   illegittimita'
costituzionale   di  quest'ultima  si  tradurrebbe  in  un  vizio  di
illegittimita'  derivata  dell'atto  impugnato  e che il Collegio non
puo'  decidere il ricorso in esame prescindendo dalla soluzione della
questione di costituzionalita'.
   L'art.  1,  comma  796,  lett.  o) della legge statale n. 296/2006
prevede  che «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento
dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla  presente  lettera,  a  partire dalla data di entrata in vigore
della  presente legge le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale,  praticano  uno  sconto  pari al 2 per cento degli importi
indicati  per  le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro
della  sanita'  22  luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150  alla  Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari
al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le  prestazioni di
diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto».
   Detta  norma,  ad  avviso  del  Collegio,  solleva  dei  dubbi  di
legittimita' costituzionale che appaiono non manifestamente infondati
nei termini che saranno di seguito esposti.
   Occorre  premettere  che  il  rapporto  di  accreditamento  con il
Servizio  sanitario  regionale  (art.  8-quater  e  s.s.  del  d.lgs.
n. 502/1992 e s.m.i.) presuppone:
     la  fissazione da parte dell'Azienda sanitaria locale competente
per  territorio  nei  confronti  delle strutture accreditate dei c.d.
tetti  di  spesa  annuali,  i  quali  esprimono  il limite massimo di
prestazioni  che  l'amministrazione  sanitaria  ritiene di acquistare
dagli  operatori  privati  nell'anno di riferimento, nei limiti delle
risorse  assegnate  dalla  regione  ed  in  conformita'  alle vigenti
disposizioni normative nazionali e regionali;
     la    remunerazione    di    queste    prestazioni   a   tariffa
(art.8-quinquies, lett. d) e art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992).
   Con d.m. 22 luglio 1996 il Ministero della sanita' aveva stabilito
le   tariffe  massime  relative  alle  prestazioni  di  specialistica
ambulatoriale    che    le   regioni   erano   libere   di   recepire
pedissequamente,  o, al contrario, di prendere a base per un'autonoma
determinazione  dei  corrispettivi  dovuti  alle  strutture  private,
sopportando pero' gli eventuali costi differenziali.
   La  deliberazione  giuntale  n. 704 del 2007 qui gravata, in piena
applicazione   dell'art.   1,   comma   796,  lett.  o)  della  legge
n. 296/2006,  determinerebbe  la remunerazione delle prestazioni rese
nel  2007  dalle strutture private convenzionate, odierne ricorrenti,
in  base  alle  tariffe  fissate dal d.m. 22 luglio 1996, sulle quali
dovrebbe  altresi' applicarsi uno sconto del 2% per le prestazioni di
specialistica  e  del  20%  per  le  prestazioni  di  diagnostica  di
laboratorio.
   Il  risultato  della applicazione di tale deliberazione, che viene
impugnata  davanti  a  questo  tribunale amministrativo regionale con
l'odierno   ricorso,   sarebbe   costituita   dal   pagamento   delle
prestazioni,   rese   nel   2007   dalle   strutture   in  regime  di
accreditamento,  in  misura  assai  ridotta  rispetto  alle legittime
aspettative  ed  insufficiente  a  coprire  i  costi,  con il rischio
verosimile di cessazione dell'attivita' per esposizione debitoria.
   Vero e' che la Corte costituzionale (cfr., tra le piu' recenti, le
sentenze  nn.  111/2005  e  257/2007)  ha ritenuto costituzionalmente
legittima   la  scelta  discrezionale  di  politica  sanitaria  e  di
contenimento della spesa pubblica volta ad ancorare l'ammontare della
spesa  sanitaria  a  dati storici relativi agli stanziamenti previsti
per  gli  anni  precedenti;  tuttavia,  nel  caso di cui alla attuale
controversia  la  questione  non attiene al volume quantitativo delle
prestazioni  sanitarie  che possono essere acquistate dalle strutture
convenzionate,   ovvero   all'importo   complessivo  della  spesa  da
sostenere,  ma  alla  remunerazione  di tali prestazioni ad un prezzo
manifestamente inadeguato a coprirne i costi, per essere ragguagliato
a tariffe di dieci anni prima.
   Detto  questo,  ritiene  il  Collegio  che siano stati violati gli
artt.  24 e 113 della Carta costituzionale, nella parte in cui l'art.
1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria
2007)   stabilisce  l'applicazione  del  d.m.  del  22  luglio  1996,
annullato  in  via  definitiva  dal  Consiglio di Stato con decisione
della IV sezione del 29 marzo 2001 , n. 1839.
   L'annullamento  era  stato  motivato  con  la  circostanza  che le
tariffe  per  la  remunerazione delle prestazioni erano state fissate
senza una previa ed adeguata valutazione della loro congruita'.
   A  distanza  di  dieci  anni  il legislatore recepisce le tariffe,
obliterando  un  giudicato  e senza offrire una traccia argomentativa
delle  ragioni  per le quali dette tariffe avrebbero potuto mantenere
un qualche valore remunerativo delle prestazioni indicate.
   Al riguardo - osserva il Collegio - e' di evidente applicazione il
principio  (cfr.  Corte  cost.,  sentenza 15 luglio 2005, n. 282) per
cui,  tra  i  limiti  posti  al legislatore vi e' quello del rispetto
delle  funzioni  costituzionalmente  riservate al potere giudiziario,
essendo  comunque  precluso  al legislatore stesso di intervenire con
norme aventi portata tale da annullare gli effetti di un giudicato.
   Non solo.
   La  disposizione di legge sospettata di incostituzionalita' sembra
impingere  negativamente anche sul principio di ragionevolezza insito
nel  paradigma  dell'art.  3  Cost.,  nella  parte in cui finisce con
l'imporre  tariffe non remunerative rispetto ai costi di produzione a
quelle  strutture  che,  in  forza  di  un  impegno  contrattuale con
l'amministrazione  sanitaria, si sono vincolate a fornire agli utenti
del  Servizio  sanitario nazionale un certo numero di prestazioni: e'
di  intuitiva  percezione  il  pregiudizio che verrebbero a subire le
strutture  in  parola,  le  cui prestazioni, rese nel 2007, sarebbero
remunerate con importi gia' ritenuti inadeguati nel 1996, a fronte di
un  aumento  consistente dei costi e del valore della moneta in dieci
anni.
   Il solco argomentativo sin qui svolto porta a concludere anche per
la  violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione,  in relazione sia alle strutture private che forniscono
identici  servizi  a cittadini paganti, che alle strutture pubbliche,
le   quali   continuerebbero   a   essere   remunerate  senza  alcuna
decurtazione.
   Inutile aggiungere che la applicazione di tariffe cosi' risalenti,
gia'  giudicate  inadeguate nel 1996 e appesantite da uno sconto, per
alcune, del 20%, per altre, del 2%, non puo' essere giustificata solo
con  la  esigenza di razionalizzare la spesa pubblica: il meccanismo,
in    realta',    non   si   sottrae,   quindi,   alla   censura   di
incostituzionalita'  per  violazione del diritto di libera iniziativa
economica privata di cui all'art. 41 Cost.
   E'  inconfutabile l'irragionevolezza di tale previsione - peraltro
non  assistita da una puntuale istruttoria - alla luce dell'oggettivo
diminuito potere d'acquisto della moneta.
   La  disposizione  di  cui  all'art.  1,  comma  796,  della  legge
n. 296/2006  si  appalesa,  altresi',  violativa  dell'art. 32 Cost.,
ossia  del  diritto  alla  salute,  sotto  il  versante del diritto a
ottenere  le prestazioni sanitarie e sotto quello della libera scelta
degli assistiti.
   Ed  invero,  il  meccanismo  legislativo  de quo, che costringe le
strutture  private  convenzionate  a  fornire prestazioni sanitarie a
prezzi insufficienti a coprire i costi, e' suscettivo di pregiudicare
l'erogazione di quelle prestazioni che - pacificamente - le strutture
pubbliche non sono in grado di fornire o non sono in grado di fornire
con  quel livello di eccellenza che, invece, sono in grado di fornire
determinate strutture private.
   Sotto  l'aspetto  piu'  propriamente  istruttorio,  poi, e' d'uopo
ricordare che l'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, ai commi 5 e 6,
prevede  espressamente che: «...5. Il Ministro della sanita', sentita
l'Agenzia   per   i  servizi  sanitari  regionali,  d'intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, ai sensi dell'art. 120,
comma  1,  lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con  apposito  decreto  individua  i  sistemi  di classificazione che
definiscono  l'unita'  di  prestazione  o di servizio da remunerare e
determina   le   tariffe  massime  da  corrispondere  alle  strutture
accreditate,  in  base  ai  costi  standard  di produzione e di quote
standard  di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo
di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri
di  efficienza, appropriatezza e qualita' della assistenza. Lo stesso
decreto  stabilisce  i  criteri  generali in base ai quali le regioni
adottano  il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per
classi  di  strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e
di  attivita',  verificati  in sede di accreditamento delle strutture
stesse.
   6.   Con   la  procedura  di  cui  al  comma  5,  sono  effettuati
periodicamente  la  revisione  del  sistema  di classificazione delle
prestazioni  e  l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto
della  definizione  dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e
delle  relative  previsioni  di spesa, dell'innovazione tecnologica e
organizzativa,   nonche'  dell'andamento  del  costo  dei  principali
fattori produttivi...».
   Ora   -   osserva   il   Collegio -  l'art.  8-sexies  del  d.lgs.
n. 502/1992,  ai  commi  5  e  6, fa leva, nella determinazione delle
tariffe,  sui costi di produzione, o, nello spirito della tariffa, su
di  una  quota  di  essi, contemplando un preciso modulo istruttorio,
incentrato  sulla  rilevazione  periodica  dei  costi  nonche'  sulla
revisione  dei  c.d.  LEA  -  Livelli  Essenziali  di  Assistenza) ed
ispirato a criteri di logicita'.
   Come  gia'  si e' accennato sopra, l'obliterazione di una compiuta
istruttoria,  o,  tampoco,  la  non menzione della sua effettuazione,
vulnera l'art. 97 Cost., non avendo l'Autorita' procedente dato conto
dell'iter   procedimentale   seguito   al   fine  di  pervenire  alle
determinazioni adottate.
   In   conclusione,  ritenendo  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  per violazione da parte dell'art. 1, comma 796, lett.
o)  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296 degli artt. 3, 41, 32, 97
della  Costituzione, sia rilevante e non manifestamente infondata, il
Collegio  sospende  il  giudizio  e,  riservata ogni altra decisione,
rimette alla Corte costituzionale la questione stessa.
   Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese di causa.