Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della  legge  24  dicembre  1969,  n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore  e dei natanti), promosso con ordinanza del 31 ottobre 2007
dal   Tribunale  di  Milano  nel  procedimento  civile  vertente  tra
Iordachescu  Bogdan  Alexandru  e  la  GE  Capital Servizi Finanziari
s.p.a.  ed  altri,  iscritta  al  n. 74 del registro ordinanze 2008 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie
speciale, dell'anno 2008.
   Visti gli atti di costituzione di Iordachescu Bogdan Alexandru, di
Allianz  s.p.a. (gia' Riunione Adriatica di Sicurta' s.p.a.), nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  settembre  2008 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
   Uditi  gli avvocati Andrea Manzi per Iordachescu Bogdan Alexandru,
Giorgio  Spadafora  per  la  Allianz  s.p.a. e l'avvocato dello Stato
Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
   Ritenuto  che,  con ordinanza del 31 ottobre 2007, il Tribunale di
Milano,  nel  corso  di  un giudizio promosso per il risarcimento dei
danni   subiti  a  seguito  di  incidente  stradale  da  un  soggetto
trasportato,   ha   sollevato,   in   riferimento  all'art.  3  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
terzo  comma,  della  legge  24  dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui
non  prevede l'estensione della copertura assicurativa anche ai terzi
trasportati  consenzienti,  ma  inconsapevoli  del carattere illegale
della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro;
     che  il  rimettente riferisce che il trasportato aveva subito un
gravissimo   incidente  stradale  imputabile  al  conducente  di  una
autovettura  rubata,  a bordo della quale si trovava come trasportato
volontario,   ma   inconsapevole   della   origine  delittuosa  della
disponibilita' del mezzo;
     che  il  danneggiato  aveva  proposto azione di risarcimento dei
danni  nei  confronti del conducente e della societa' presso la quale
il veicolo era coperto da polizza assicurativa per la responsabilita'
civile;
     che  la compagnia di assicurazioni aveva negato di essere tenuta
al  risarcimento  dei  danni  poiche'  il  predetto veicolo era stato
rubato e l'art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969 stabiliva
l'obbligo   dell'assicuratore  all'indennizzo  dei  danni  subiti  da
trasportati su veicoli circolanti contro la volonta' del proprietario
solo  nel  caso in cui il trasporto fosse avvenuto contro la volonta'
dei trasportati;
     che,  secondo  il  giudice  a  quo,  la  disposizione  contenuta
nell'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  n. 990  del  1969  non e'
suscettibile   di   interpretazione   estensiva   o  di  applicazione
analogica;
     che,  ratione  temporis,  non sarebbe applicabile l'art. 283 del
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle
cose  anche  ai  terzi  trasportati  che  siano  inconsapevoli  della
circolazione illegale;
     che,  ad  avviso del giudice a quo, l'art. 1, terzo comma, della
legge n. 990 del 1969 si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. perche'
distingue irragionevolmente tra il trasportato contro la sua volonta'
ed  il  trasportato  consenziente,  la cui volonta' sia pero' viziata
dall'ignoranza  circa  la  circolazione  illegale  del  veicolo,  pur
essendo  entrambe situazioni soggettive incolpevoli caratterizzate da
buona fede e dalla non adesione alla circolazione illegale;
     che  la  circostanza  che  la  norma denunciata sia di carattere
eccezionale  ed emanata per venire incontro alle legittime pretese di
indennizzo  delle  vittime  di  sequestro di persona non eliminerebbe
quel  vuoto di tutela determinato dalla non ammissione all'indennizzo
di  persone  rimaste  del  tutto  estranee  alla condotta di illegale
sottrazione del veicolo;
     che  detto  vuoto  di  tutela  non  sarebbe  conciliabile con il
principio  di  eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui
all'art.  3  Cost., dato che detto principio deve essere interpretato
nel  senso  che  a situazioni simili devono corrispondere trattamenti
giuridici conformi e comunque adeguati alle fattispecie concrete;
     che  la questione di legittimita' costituzionale sarebbe inoltre
sicuramente  rilevante,  nel  giudizio  a quo, sussistendo allo stato
congrui  ed  univoci  elementi  per  ritenere  che il trasportato non
conoscesse  la  provenienza furtiva della vettura, alla stregua delle
dichiarazioni scagionatorie rese dal conducente dell'auto rubata;
     che  si  e'  costituito in giudizio detto trasportato, chiedendo
l'accoglimento della questione proposta;
     che  si  e'  altresi'  costituita la compagnia di assicurazioni,
chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione poiche' non
vi sarebbe violazione del principio di uguaglianza quando, come nella
specie,  situazioni diverse sono state regolate in maniera difforme e
perche'   vi   e'   completa  discrezionalita'  del  legislatore  nel
determinare   l'estensione   della   copertura   assicurativa,   come
sottolineato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 6893 del 2005;
     che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri   per  il  tramite  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo di dichiarare inammissibile la questione proposta in quanto
il  rimettente,  affermando  che  sussistono  allo  stato  congrui ed
univoci  elementi  per  ritenere che il trasportato non conoscesse la
provenienza  furtiva della vettura, avrebbe evidenziato una rilevanza
solo eventuale della questione;
     che  comunque la questione sarebbe nel merito infondata, perche'
l'art.  1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969 avrebbe carattere
eccezionale    -   in   quanto   prevederebbe   una   responsabilita'
dell'assicuratore    pur    in   assenza   di   una   responsabilita'
dell'assicurato  -  e  non  potrebbe  pertanto  essere  assunta quale
tertium  comparationis, mentre il fatto che con il nuovo codice delle
assicurazioni  sia  ora  prevista una tutela a favore dei trasportati
ignari  della  provenienza  furtiva dell'auto troverebbe la sua unica
giustificazione  nell'accentuazione  della  finalita' di solidarieta'
sociale  dell'assicurazione,  essendo  l'obbligo  di risarcimento del
danneggiato  posto  a  carico  non  dell'assicuratore ma del Fondo di
garanzia;
     che,  nell'imminenza  della  udienza pubblica, il trasportato ha
depositato  memoria,  con  la  quale insiste per l'accoglimento della
proposta questione.
   Considerato  che  il  Tribunale  di  Milano dubita, in riferimento
all'art.  3  della  Costituzione,  della  legittimita' costituzionale
dell'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  24  dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte
in cui, circoscrivendo l'operativita' della garanzia assicurativa, in
caso  di  circolazione  del  veicolo  avvenuta contro la volonta' del
proprietario,  a  favore  dei  soli  terzi non trasportati ovvero dei
terzi   trasportati   contro   la   propria   volonta',  non  prevede
l'estensione  della  detta  copertura  assicurativa  anche  ai  terzi
trasportati  consenzienti,  ma  inconsapevoli  del carattere illegale
della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro;
     che  per  il  giudice a quo la norma in questione determinerebbe
un'irragionevole  discriminazione tra colui che e' trasportato contro
la  sua  volonta' ed il trasportato consenziente, la cui volonta' sia
pero'  viziata  dall'ignoranza  circa  la  circolazione  illegale del
veicolo,  in  quanto  in  entrambi  i casi il trasportato non avrebbe
espresso una adesione alla circolazione illegale, e, si troverebbe in
una situazione soggettiva incolpevole caratterizzata da buona fede;
     che  il  rimettente chiede un intervento additivo in una materia
rimessa  alla  discrezionalita' del legislatore e che pertanto non e'
costituzionalmente  obbligato (ordinanze n. 183, n. 299, e n. 333 del
2008),    tanto    e'    vero    che,    allo   scopo   di   superare
l'incostituzionalita'  denunciata,  e'  astrattamente  possibile  sia
l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario
della    norma   impugnata,   con   la   soppressione   dell'aggiunta
(«limitatamente  alla  garanzia  per  i  danni  causati  ai terzi non
trasportati  o  trasportati  contro  la  propria  volonta'») disposta
dall'art.  1  del d.l. 23 dicembre 1976, n. 867, convertito con legge
26  febbraio  1077,  n. 39 (Conversione in legge del decreto-legge 23
dicembre   1976,   n. 857,   concernente  modifica  della  disciplina
dell'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sia
la   previsione  di  una  disposizione  analoga  a  quella  contenuta
nell'art.  283  del  d.lgs.  7  settembre  2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni  private),  mediante  l'inserimento,  fra i destinatari
della  garanzia  assicurativa,  anche  dei  trasportati inconsapevoli
della circolazione illegale del mezzo;
     che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.