Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 165, 645,
secondo  comma,  e  647,  primo comma, del codice di procedura civile
promosso  con  ordinanza del 5 maggio 2007 dal Tribunale di Monza nel
procedimento  civile  vertente  tra  la  Helpware  Studi  s.r.l. e la
Helpware  Aziende  s.r.l.,  iscritta  al n. 42 del registro ordinanze
2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª
serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
   Ritenuto  che,  nel  corso  del  giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo  proposto  da Helpware Studi s.r.l., il Tribunale di Monza
ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale del combinato
disposto  degli  artt.  645,  secondo comma, ultima frase, 165 e 647,
primo  comma  (seconda  ipotesi), del codice di procedura civile, per
violazione degli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in
cui,  secondo il diritto vivente, prevede che l'opposizione a decreto
ingiuntivo  e'  improcedibile  se  iscritta  a  ruolo dopo il termine
dimidiato  di  cinque  giorni, allorche' l'opponente abbia assegnato,
anche  involontariamente,  all'opposto  un termine inferiore a quello
previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ.;
     che   il  giudice  rimettente  espone  che  avverso  il  decreto
ingiuntivo,  ottenuto  da  Helpware  Azienda  s.r.l.  e  notificato a
Helpware  Studi  s.r.l.  il  12  settembre  2006,  quest'ultima aveva
proposto  opposizione, notificata il 10 novembre 2006, e aveva citato
la  ricorrente  a  comparire  per  l'udienza  del  23  gennaio  2007,
assegnando un termine di comparizione superiore a giorni sessanta, ma
inferiore  ai  novanta,  previsti  dal nuovo testo dell'art. 163-bis,
primo  comma,  cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2, comma 1,
della  legge  28  dicembre  2005,  n. 263),  e che l'opponente si era
costituita  in  giudizio,  iscrivendo la causa a ruolo il 17 novembre
2006,   sette   giorni   dopo   il   perfezionarsi   della   notifica
dell'opposizione;
     che  ne  era  conseguita  la  tardivita' dell'iscrizione a ruolo
sulla    base    dell'orientamento   giurisprudenziale   consolidato,
costituente  diritto vivente, secondo cui nel giudizio di opposizione
a  decreto  ingiuntivo,  la  riduzione  alla  meta'  del  termine  di
costituzione  dell'opponente,  ai sensi dell'art. 645, secondo comma,
cod.  proc.  civ.,  consegue automaticamente al fatto obiettivo della
concessione   pur   inconsapevole   all'opposto   di  un  termine  di
comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc.
civ., e che la tardiva costituzione dell'opponente e' equiparata alla
mancata       costituzione,      determinando      l'improcedibilita'
dell'opposizione;
     che, secondo il giudice a quo, il richiamato diritto vivente non
puo' essere seguito;
     che  l'art. 645 cod. proc. civ. - rileva il rimettente - prevede
la  riduzione  dei  termini  di  comparizione, non anche di quelli di
costituzione;
     che   e'   discutibile,   secondo  il  rimettente,  l'estensione
all'opponente   della   dimidiazione   del  termine  di  costituzione
dell'attore,  prevista dall'art. 165 cod. proc. civ. per le cause che
richiedono «pronta spedizione»;
     che l'equiparazione della costituzione tardiva alla costituzione
mancata  non e' affatto, secondo il giudice a quo, scontata, ne' puo'
discendere tout court dalla natura impugnatoria dell'opposizione;
     che  le  precedenti  pronunce  della Corte costituzionale che si
sono occupate della compatibilita' costituzionale del ridotto termine
di  costituzione  dell'opponente,  in  ipotesi  di  abbreviazione del
termine  a  comparire  (ordinanze n. 239 del 2000 e n. 154 del 2005),
hanno   fatto   costante   riferimento   a   una  scelta  consapevole
dell'opponente;
     che  la  Corte  costituzionale  non ha mai esaminato il problema
della «dimidiazione inconsapevole» del termine a comparire;
     che, nella specie, l'opponente ha Osservato il vecchio termine a
comparire  di sessanta giorni, ma non il nuovo di novanta giorni, per
chiara distrazione;
     che, nonostante l'assegnazione del termine a comparire in misura
di  soli  pochi  giorni  inferiore ai novanta previsti dal nuovo art.
163-bis,   primo   comma,  cod.  proc.  civ.  sia  stata  chiaramente
involontaria,  il diritto vivente della cassazione la equipara ad una
scelta  volontaria  dell'opponente, su cui grava l'onere di osservare
il  dimidiato  termine  anche  per la costituzione in giudizio, senza
dare  rilievo  alcuno  all'atteggiamento soggettivo dell'opponente, e
sanziona  del  pari  con  l'improcedibilita' l'opposizione iscritta a
ruolo cinque giorni dopo la notifica dell'atto;
     che,  alla  luce del combinato disposto degli artt. 645, secondo
comma,  ultima  frase,  165 e 647, primo comma (seconda ipotesi) cod.
proc.  civ., ben puo' dubitarsi della conformita' agli artt. 111, 24,
primo  comma,  e 3 cost. della norma che, in base al diritto vivente,
rende  improcedibile  l'opposizione  a  decreto ingiuntivo iscritta a
ruolo   oltre   cinque   giorni   (ma   entro   dieci  giorni)  dalla
notificazione, sia nell'ipotesi in cui l'assegnazione di un termine a
comparire   inferiore   a   quello   ordinario  sia  volontaria,  sia
nell'ipotesi in cui tale assegnazione sia inconsapevole;
     che  la  contrarieta' al principio del giusto processo «regolato
dalla  legge»  (art.  111  Cost.)  si coglie nella creazione, per via
giurisprudenziale,   con  ragionamento  analogico,  di  una  sanzione
d'improcedibilita'  dell'opposizione  che l'art. 647 cod. proc. civ.,
primo  comma  (seconda  ipotesi),  commina  soltanto  per  il caso di
mancata   costituzione   dell'opponente,   ma   non   per  quello  di
costituzione  tardiva,  ed emerge altresi' nell'estensione, sempre in
via  interpretativa  e  senza che sussista il presupposto della eadem
ratio,  del  dimidiato  termine di costituzione sancito dall'art. 165
cod.  proc.  civ.  per le cause che, richiedendo pronta spedizione, a
seguito   di  esplicita  autorizzazione  presidenziale,  siano  state
instaurate con un ridotto termine a comparire;
     che    la    sanzione   di   improcedibilita'   dell'opposizione
tardivamente   iscritta  a  ruolo,  in  caso  di  dimidiazione  anche
inavvertita  del  termine a comparire, violerebbe altresi' il diritto
alla  tutela  giurisdizionale  (art.  24  Cost.)  e  il  principio di
ragionevolezza,  gravando  l'opponente  di  un  onere  inutilmente  e
irragionevolmente   contrario   alla   struttura  bifasica  del  rito
monitorio  e  all'inversione della posizione processuale delle parti,
specialmente  se  si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo
instaura  pur sempre un processo di primo grado e si raffronti questa
disciplina  con quella riservata alle ipotesi di tardiva iscrizione a
ruolo di una causa di primo grado;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o,  comunque, per
l'infondatezza della questione, rilevando che il rimettente non offre
alcuna dimostrazione del fatto che nel caso di specie la dimidiazione
del  termine  a  comparire  sia  stata  effettivamente inconsapevole,
trattandosi di mera congettura, neppure avvalorata da un'eccezione di
parte;
     che,   nel   merito,   non   risultano   prospettate  -  osserva
l'Avvocatura  - argomentazioni nuove o diverse rispetto a quelle gia'
esaminate  e  disattese  dalla  giurisprudenza  costituzionale che ha
dichiarato la questione manifestamente infondata.
   Considerato  che  il  Tribunale di Monza dubita della legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma,
ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di
procedura  civile,  nella  parte  in cui, secondo il diritto vivente,
prevede  che  l'opposizione  a decreto ingiuntivo e' improcedibile se
iscritta  a  ruolo  dopo  il  termine  dimidiato  di  cinque  giorni,
allorche'    l'opponente    abbia    assegnato   all'opposto,   anche
inconsapevolmente,  un  termine inferiore a quello previsto dall'art.
163-bis cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111, 24 e 3 della
Costituzione;
     che il giudice rimettente propone due questioni e, precisamente,
quella  della  automatica  dimidiazione  del  termine di costituzione
dell'opponente  ove la concessione del termine a comparire, inferiore
ai  giorni  novanta  di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc.
civ.,  sia  stata involontaria, e quella della configurabilita' della
sanzione   della  improcedibilita',  anche  nel  caso  della  tardiva
costituzione;
     che  lo  stesso  giudice  non  spiega  il  rapporto  tra  le due
questioni,  ponendo  due  quesiti  indipendenti  tra  loro,  ne'  da'
indicazioni  riguardo ad una priorita' o subordinazione logica tra di
essi;
     che,  secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non e'
consentita  la  proposizione  di  questioni  concernenti disposizioni
diverse  in  rapporto  di  alternativita'  irrisolta, con conseguente
manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  stesse  (ex  plurimis,
ordinanze nn. 296 e 62 del 2007; n. 128 del 2003; n. 107 del 2001);
     che,  inoltre,  a prescindere dalla fondatezza dell'opinione del
giudice a quo, secondo cui i precedenti scrutini di costituzionalita'
non  avrebbero  mai  preso  in  specifica considerazione l'ipotesi di
«inconsapevole  dimidiazione»  del  termine,  il  rimettente  -  come
rilevato  dalla  difesa erariale - non offre alcuna dimostrazione del
fatto  che nel caso di specie la dimidiazione del termine a comparire
sia stata effettivamente inconsapevole;
     che   cio',   in  assenza  di  motivazione  sul  punto,  neppure
avvalorata  da un'eccezione di parte, rappresenta una mera congettura
del  giudice  a  quo,  la  cui  ordinanza,  dunque, e' manifestamente
inammissibile  anche  per  insufficiente  motivazione sulla rilevanza
(ordinanze nn. 280, 227, 92 del 2007).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.