IL TRIBUNALE
   A  scioglimento  della  riserva  che  precede,  ha  pronunciato la
seguente ordinanza.
                          Rilevato in fatto
   Con  ricorso  depositato  in  data  30 maggio 2008 Corsini Lorenza
esponeva che:
     I)  quale  dirigente  scolastico alle dipendenze della Provincia
autonoma  di  Trento  aveva  ricevuto, con determinazione adottata in
data 8 agosto 2006 sub n. 106 dal dirigente generale del Dipartimento
istruzione  del  medesimo ente territoriale, «l'incarico dirigenziale
di preposizione al Liceo scientifico G. Galilei di Trento a decorrere
dal 1° settembre 2006 e fino al 31 agosto 2008».
     II)  con  lettera  del  27  marzo 2007 il dirigente generale del
Dipartimento istruzione le aveva comunicato che aveva l'onere, avendo
raggiunto  un'anzianita'  contributiva  di  40  anni  e  8  mesi,  di
presentare, se interessata alla prosecuzione del rapporto, domanda di
trattenimento in servizio entro il 31 maggio 2007;
     III)  con  lettera  del  25  maggio  2007  la  ricorrente  aveva
presentato  domanda di trattenimento in servizio, la quale, tuttavia,
era  stata  rigettata  dalla  Giunta provinciale con la deliberazione
n. 1461  del 6 luglio 2007 adottata «… visto l'art. 102, comma
2,  della  legge  provinciale  7  agosto  2006, n. 5 che demanda alla
Giunta  provinciale  l'individuazione dei casi e delle condizioni che
consentono  la  prosecuzione  del  rapporto di lavoro nell'ipotesi di
trattenimento  in  servizio dopo il sessantacinquesimo anno di eta' o
dopo  quarant'anni  di  servizio, vista la deliberazione della Giunta
provinciale  n. 53  del  19 gennaio 2007, con cui sono state adeguate
alle intervenute modifiche legislative e contrattuali le modalita' ed
i  criteri  per  ... l'individuazione dei casi e delle condizioni che
consentono  la  prosecuzione  del  rapporto di lavoro nell'ipotesi di
trattenimento  in  servizio dopo il sessantacinquesimo anno di eta' o
dopo  quarant'anni  di  servizio,  considerato che tale provvedimento
prevede  che  e'  facolta'  della  Giunta  provinciale  accogliere  o
respingere  la  domanda  di  trattenimento in servizio presentata dei
dirigenti  scolastici  che abbiano raggiunto i 65 anni di eta' o i 40
anni di servizio …».
   La   ricorrente  chiedeva  venisse  accertato  il  suo  diritto  a
«concludere  fino  alla  naturale  scadenza  l'incarico  dirigenziale
assegnatole in data 8 agosto 2006 e comunque ad essere trattenuta nel
ruolo  dei  dirigenti  quanto meno fino al compimento del 65° anno di
eta'»,  con  conseguente  condanna della Provincia autonoma di Trento
alla  reintegrazione  nell'incarico  dirigenziale o in altra mansione
equivalente  nonche'  al  reinserimento  e mantenimento nel ruolo dei
dirigenti quanto meno fino al compimento del 65° anno di eta'.
   In  primo luogo la ricorrente sosteneva che alla luce del disposto
ex art. 102 comma 2, l. p. n. 5/2006 («La Provincia …individua
i  casi e le condizioni che consentono alla prosecuzione del rapporto
di   lavoro   nell'ipotesi  di  trattenimento  in  servizio  dopo  il
sessantacinquesimo  anno  di  eta'  o  dopo quarant'anni di servizio,
subordinandola  in  ogni  caso  alla  vacanza  del  posto») la Giunta
provinciale  non aveva il potere di far cessare il rapporto di lavoro
del  dirigente  scolastico (nel caso in esame alla data del 31 agosto
2007)  prima  della scadenza dell'incarico a suo tempo conferito (nel
caso  in esame alla data del 31 agosto 2008); diversamente, ad avviso
della ricorrente, «non avrebbe … alcun senso il subordinare il
trattenimento  in  servizio alla vacanza del posto: se il rapporto di
lavoro   del  dirigente  divenuto  ultrasessantacinquenne  nel  corso
dell'anno  scolastico  cessasse  automaticamente  per  tale fatto, il
posto  che  egli  occupava  -  e con la richiesta di trattenimento in
servizio  vorrebbe  mantenere  -  non potrebbe che essere vacante» di
talche'  la  suddetta  norma  farebbe  riferimento  al dirigente che,
raggiunti  i  suddetti  limiti  di  anzianita',  voglia  chiedere  il
conferimento  di un nuovo incarico ai sensi del primo comma dell'art.
102  cit.  («La  provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell'albo
dei  dirigenti  delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite
dei   posti   vacanti   e  disponibili  e  della  dotazione  organica
complessiva,  incarichi a tempo determinato di durata non superiore a
cinque  anni  e comunque rinnovabili, per la copertura delle seguenti
posizioni  funzionali: a) preposizione alle istituzioni scolastiche e
formative provinciali …»); inoltre la ricorrente ricordava che
l'art.  40 C.C.P.L. 2002-2005 dei dirigenti scolastici della scuola a
carattere  statale  della  Provincia autonoma di Trento, stipulato in
data  31  ottobre  2006,  faceva  «salva  la  durata  degli incarichi
attribuiti prima della stipula definitiva di questo contratto» (tra i
quali   rientrava   anche  quello  della  ricorrente,  essendo  stato
conferito in data 8 agosto 2006).
   In  secondo  luogo  la  ricorrente  sosteneva  la  nullita'  - per
violazione del principio di non discriminazione riferita all'eta', in
base  sia  alla  normativa  nazionale (art. 15 St.Lav.), sia a quella
comunitaria  (direttiva  2000/78/CE)  -  di  «qualunque  disposizione
normativa, amministrativa o contrattuale che prevedesse la cessazione
del   rapporto   sulla   sola   base   del  raggiungimento  dell'eta'
pensionabile».
   Da ultimo la ricorrente riteneva «ingiusta e priva di motivazione»
la  delibera n. 1461 del 6 luglio 2007, con cui la Giunta provinciale
aveva rigettato la domanda di trattenimento in servizio.
   Costituendosi   in  giudizio,  la  Provincia  autonoma  di  Trento
chiedeva il rigetto del ricorso.
   Sosteneva  di  avere  «ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  d.P.R.
n. 405/1988   competenza   legislativa   primaria   ed  esclusiva  di
disciplinare  lo  stato giuridico del personale insegnante-ispettivo,
dirigente e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare
secondaria  della  Provincia autonoma di Trento»; tale competenza era
stata  delegata,  con  l'art.  102,  comma  2,  l.p.  n. 5/2006,  dal
legislatore   provinciale  all'organo  esecutivo,  il  quale  l'aveva
esercitata  con  la deliberazione n. 53/2007; richiamava la pronuncia
della  Corte  costituzionale  n. 162  del  1997,  che aveva negato la
natura  di  principio fondamentale delle leggi dello Stato alla norma
ex  art.  16,  d.lgs.  n. 503/1992,  la  quale  aveva  attribuito  ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il diritto alla
permanenza  in servizio per un biennio oltre il limite di eta' per il
collocamento a riposo.
   In   ordine   alla   presunta  violazione  del  principio  di  non
discriminazione  riferita  all'eta',  affermava che nel caso in esame
l'eta'   era   presa   in  considerazione  quale  condizione  per  il
perfezionamento del diritto alla pensione.
                         Ritenuto in diritto
   Viene   sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  102,  comma  2,  l. p. 7 agosto 2006, n. 5
(«Sistema  educativo  di istruzione e formazione del Trentino») nella
parte  in  cui  dispone  -  in violazione degli articoli 9 n. 2 e 107
d.P.R.  31  agosto  1972, n. 670 («Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige») nonche' dell'art. 2, comma 4, d.P.R. 15 luglio
1988,  n. 405  («Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la
Regione  Trentino-Alto  Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Trento») - che «la provincia … individua i casi e
le  condizioni  che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro
nell'ipotesi  di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo
anno di eta' o dopo quaranta anni di servizio».
Sulla rilevanza nel giudizio a quo.
   Il  giudizio  in  corso non puo' essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
   Applicando la norma impugnata le domande proposte dalla ricorrente
dovrebbero essere rigettate.
   Appare  incontestato  che  la  ricorrente, alla data del 31 agosto
2007  (nella  quale il suo rapporto di lavoro e' cessato per volonta'
dell'amministrazione  provinciale),  aveva  superato  i  40  anni  di
servizio.
   La  deliberazione  n. 1461  d.d.  6 luglio 2007, con cui la Giunta
provinciale  ha rigettato la domanda di trattenimento in servizio, e'
stata   adottata  in  conformita'  alle  previsioni  contenute  nella
deliberazione  n. 53  del 19 gennaio 2007, con cui l'organo esecutivo
ha  esercitato  i  poteri  ad essa attribuiti dall'art. 102. comma 2,
l.p.  n. 5/2006 in tema di individuazione dei casi e delle condizioni
che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di
trattenimento  in servizio dopo il 65° anno di eta' o dopo 40 anni di
servizio.
   Infondato  appare  l'assunto  di  parte ricorrente, secondo cui la
condizione,  apposta  dal medesimo art. 102, comma 2, l.p. n. 5/2006,
alla  prosecuzione del rapporto e costituita dalla vacanza del posto,
escluderebbe  necessariamente  il  potere della Giunta provinciale di
far  cessare il rapporto di lavoro del dirigente scolastico (nel caso
in  esame  alla  data  del  31  agosto  2007)  prima  della  scadenza
dell'incarico  a suo tempo conferito (nel caso in esame alla data del
31  agosto 2008); in proposito la difesa della ricorrente ritiene che
«non  avrebbe  ...  alcun  senso  il  subordinare il trattenimento in
servizio  alla  vacanza  del  posto:  se  il  rapporto  di lavoro del
dirigente   divenuto   ultrasessantacinquenne   nel  corso  dell'anno
scolastico cessasse automaticamente per tale fatto, il posto che egli
occupava  -  e con la richiesta di trattenimento in servizio vorrebbe
mantenere  -  non potrebbe che essere vacante» di talche' la suddetta
norma  farebbe  unicamente  riferimento al dirigente che, raggiunti i
suddetti  limiti di anzianita', voglia chiedere il conferimento di un
nuovo  incarico;  tuttavia  e' agevole rilevare che la delibera n. 53
del  19  gennaio 2007 fa salvo il diritto del dirigente scolastico di
proseguire   il   rapporto   fino  alla  fine  dell'anno  scolastico;
conseguentemente   la  domanda  del  dirigente  scolastico  volta  al
trattenimento  in servizio viene valutata non gia' nel corso, ma alla
fine  dell'anno scolastico ossia in un momento in cui il posto da lui
fino ad allora ricoperto non e' necessariamente vacante.
   Quanto  alla circostanza che la contrattazione collettiva (art. 40
C.C.P.L.  2002-2005 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere
statale  della  Provincia  autonoma  di  Trento, stipulato in data 31
ottobre  2006)  abbia disposto diversamente (facendo «salva la durata
degli  incarichi  attribuiti prima della stipula definitiva di questo
contratto»),  essa  non  consente,  per cio' solo, di disapplicare un
atto  amministrativo  di per se' immune da vizi in quanto costituente
la  corretta  applicazione di una norma di legge (l'art.102, comma 2,
l.p. n. 5/2006).
   Neppure   merita   accoglimento  l'eccezione  di  nullita'  -  per
violazione  del  principio  di non discriminazione riferita all'eta',
alla  luce  sia  della  normativa nazionale (art. 15 St.Lav.), sia di
quella   comunitaria   (direttiva   2000/78/CE)   -   di   «qualunque
disposizione  normativa, amministrativa o contrattuale che prevedesse
la  cessazione  del  rapporto  sulla  sola  base  del  raggiungimento
dell'eta' pensionabile».
   Appare,  infatti,  evidente  che i parametri normativi invocati si
riferiscono  esclusivamente  all'eta'  anagrafica,  mentre il rigetto
della   domanda,  proposta  dalla  ricorrente,  di  trattenimento  in
servizio  (di  cui  alla  delibera della Giunta provinciale di Trento
n. 1461  del 6 luglio 2007) trova fondamento in una disciplina (quale
risultante  dall'art.  102,  comma 2, l.p. n. 5/2006 e dalla delibera
della  Giunta  provinciale  di  Trento n. 53 dd. 19 gennaio 2007) che
dispone la cessazione del rapporto «nel caso di raggiungimento dei 65
anni  di eta' o dei 40 anni di servizio», con evidente riferimento ai
requisiti  necessari  ai  fini  della  maturazione  del  diritto alla
pensione di vecchiaia o di anzianita'.
   Orbene risulta pacifico che il principio di non discriminazione si
riferisce  solamente  all'eta'  anagrafica  e non gia' anche all'eta'
pensionabile:
     secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentt.  475/1993,  374/1992, 90/1992, 491/1991, 490/1991 e 440/1991)
la  disciplina  legislativa  sul trattenimento in servizio, al di la'
del limite d'eta' fissato per il collocamento a riposo, rientra nella
sfera di discrezionalita' del legislatore, sempre che non sia violato
il canone di razionalita';
     inoltre   non   risulta   siano  mai  stati  espressi  dubbi  di
incostituzionalita'  dell'art.  4,  comma  2,  legge  11 maggio 1990,
n. 108,  laddove  esclude l'applicabilita' di entrambe le tutele (sia
reale  sia  obbligatoria)  contro  i  licenziamenti  illegittimi «nei
confronti  dei  lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti
pensionistici  sempre  che non abbiano optato per la prosecuzione del
rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 22 dicembre
1981,  n. 791  convertito  con  modificazioni dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54.».
   Da  ultimo  le  censure  formulate  dalla ricorrente nei confronti
della  delibera  n. l461  d.d.  6  luglio  2007,  con  cui  la Giunta
provinciale  ha  rigettato  la domanda di trattenimento in servizio e
che  viene  ritenuta  «ingiusta  e  priva  di  motivazione», esulano,
concernendo  il  merito  e  non  gia'  la legittimita' dell'atto, dal
sindacato  consentito  al giudice ordinario (art. 64, d.lgs. 30 marzo
2001,  n. 165, quanto agli atti amministrativi; artt. 1418 segg. cod.
civile quanto agli atti di gestione del rapporto di lavoro).
   In   definitiva   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  nel  presente  giudizio  appare  rilevante  in  quanto, se
fondata,  potrebbe  portare  all'accoglimento della domanda, proposta
dal ricorrente, di trattenimento in servizio fino al 65° anno di eta'
o, quantomeno, inficerebbe gli elementi su cui la Giunta provinciale,
nella deliberazione n. 1461 d.d. 6 luglio 2007, ha fondato il rigetto
dell'istanza della ricorrente volta al trattenimento in servizio fino
alla  scadenza  dell'incarico  in  precedenza conferitogli (31 agosto
2008).
   Appare  opportuno  evidenziare  che  la  rilevanza della questione
permane  nonostante  lo  ius  superveniens,  costituito dall'art. 72,
ultimo  comma,  d.l. 25 giugno 1988, n. 112, conv. con legge 6 agosto
2008,  n. 133,  il quale ha attribuito alle pubbliche amministrazioni
ex  art.  1,  comma  2,  d.lgs. n. 165/2001 il potere di risolvere il
rapporto  di  lavoro,  con  un  preavviso  di  6  mesi,  «nel caso di
compimento  dell'anzianita'  massima  contributiva  di  40  anni  del
personale dipendente»; si tratta, infatti, di una facolta' attribuita
ex  novo  e,  quindi,  diversa da quella esercitata nel caso in esame
dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento in applicazione della
norma provinciale qui impugnata.
Sulla non manjfesta infondatezza.
   L'art.  9,  n. 2, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 («Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»)  attribuisce  alle Province
autonome di Trento e di Bolzano la potesta' legislativa in materia di
«istruzione  elementare  e  secondaria (media, classica, scientifica,
magistrale,  tecnica professionale e artistica.)» da esercitarsi «nei
limiti  indicati  dall'art.  5» ossia, oltre che nei limiti stabiliti
dall'art.  4  per la cd. competenza legislativa primaria o esclusiva,
anche  «nei  limiti … dei principi stabiliti dalle leggi dello
Stato» (cd. competenza legislativa concorrente).
   L'art.   107,   d.P.R.   n. 670/1972,  dispone  che  «con  decreti
legislativi  saranno  emanate  le  norme  di  attuazione del presente
statuto  …»; si tratta di atti legislativi che nella gerarchia
delle  fonti  si  collocano, come ha evidenziato autorevole dottrina,
«ad un livello ultraprimario» nel senso che le leggi ordinarie, siano
esse  statali  o  regionali  o  provinciali,  sono tenute a prestarvi
osservanza, pena la loro illegittimita' costituzionale.
   L'art.  2,  comma  4,  d.P.R.  15  luglio  1988, n. 405 («Norme di
attuazione  dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
in  materia  di  ordinamento  scolastico  in  provincia di Trento») -
prescrive  che  «gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non
riservati  alla  legge  secondo  i  principi recati dall'art. 2 della
legge  23  ottobre  1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui
all'art.  4  dello  statuto,  sentito  il  Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da contratti collettivi provinciali
volti   al   perseguimento  degli  obiettivi  posti  dall'ordinamento
scolastico  e  al  perseguimento  delle  finalita' di cui al comma 3,
garantendo   il   rispetto  del  trattamento  economico  fondamentale
previsto  dai  rispettivi  contratti collettivi nazionali, nonche' il
rispetto  delle  qualifiche  e del trattamento di previdenza previsto
dalle vigenti normative …».
   Orbene,  secondo  l'art.  2,  comma l, lett. c), legge n. 421/1992
«sono   regolate   con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge  o
nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa posti, con atti normativi o
amministrativi, le seguenti materie:
     1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
     2)  gli  organi,  gli  uffici,  i  modi  di  conferimento  della
titolarita' dei medesimi;
     3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
     4)  i  procedimenti  di  selezione  per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
     5)  i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza
complessiva.  Le  dotazioni  complessive  di  ciascuna qualifica sono
definite    previa   informazione   alle   organizzazioni   sindacali
interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
     6)  la  garanzia  della  liberta'  di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca;
     7)  la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita'
tra  l'impiego  pubblico  ed  altre  attivita' e i casi di divieto di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici; ».
   Appare  evidente  che  nessuna  delle  materie elencate attiene ai
limiti  massimi  di  eta'  pensionabile  ai fini del trattenimento in
servizio, i quali, quindi, non potevano essere disciplinati con legge
provinciale,  ma, eventualmente, con contratto collettivo provinciale
nei limiti previsti dall'art. 4 delle statuto di autonomia.
   A  diversa conclusione non puo' condurre l'art. 2, comma 3, d.P.R.
n. 405/1988,  il  cui disposto (« La provincia disciplina con proprie
leggi,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  delle leggi dello
Stato,  lo stato giuridico del personale …») trova un evidente
limite nella previsione contenuta nel comma successivo, di talche' la
potesta'  legislativa  concorrente della provincia autonoma in ordine
allo  stato giuridico del personale insegnante-ispettivo, direttivo e
docente  delle  scuole  di  istruzione  elementare e secondaria della
provincia  di  Trento  non  puo'  esercitarsi  nelle materie che, non
essendo  state  riservate  alla legge dall'art. 2, legge n. 421/1992,
devono  essere  disciplinate,  per  volonta' espressa dal legislatore
nelle  norme  di  attuazione  dello Statuto, dal contratto collettivo
provinciale.
   D'altronde la locuzione «gli istituti e le materie del rapporto di
lavoro   non   riservati   alla   legge  secondo  i  principi  recati
dall'articolo   2   della   legge   23  ottobre  1992,  n. 421,  sono
disciplinati  nei limiti di cui all'articolo 4 dello statuto …
da  contratti  collettivi  provinciali  …» non puo' non essere
ritenuta  attributiva  di  una riserva in favore della contrattazione
collettiva  provinciale  in  quanto,  altrimenti,  non  solo la norma
avrebbe  contenuto principalmente descrittivo (essendo gia' stabilito
dall'art.  2,  comma 1, lett. a), d.lgs. n. 421/1992 il principio per
cui  i  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni
pubbliche   sono   «regolati   mediante   contratti   individuali   e
collettivi».), ma, soprattutto, se si ritenesse che la stessa materia
possa  essere disciplinata sia dal legislatore provinciale, sia dalla
contrattazione   collettiva,   cio'  avverrebbe  paradossalmente  con
l'assoggettamento  a  limiti diversi, nel primo caso a quelli ex art.
2,  comma  3, d.P.R. n. 405/1988 (con evidente riferimento all'art. 9
n. 2  dello  statuto  di  autonomia),  nel secondo caso, per espressa
indicazione  contenuta  nell'art.  2,  comma 4, d.P.R. n. 405/1988, a
quelli ex art. 4 del medesimo statuto.
   Ne  consegue  logicamente  che l'art. 102, comma 2, l. p. 7 agosto
2006,  n. 5  («Sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  del
Trentino»),  prevedendo  che  «la provincia..., individua i casi e le
condizioni  che  consentono  la  prosecuzione  del rapporto di lavoro
nell'ipotesi  di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo
anno di eta' o dopo quaranta anni di servizio», disciplina un aspetto
del  rapporto  di  lavoro dei dirigenti scolastici, quello dei limiti
massimi  di  eta' pensionabile ai fini del trattenimento in servizio,
che,   non  afferendo  alle  materie  riservate  dall'art.  2,  legge
n. 421/1992  alla  legge,  puo'  essere  disciplinato, in forza della
norma  di  attuazione  dello statuto di autonomia ex art. 2, comma 4,
d.P.R. n. 405/1988, unicamente da un contratto collettivo provinciale
nei limiti previsti dall'art. 4 dello statuto medesimo.