LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2209/06 depositato
il 7 dicembre 2006:
     avverso  avv.recupero  n. 804CR0300045/06  rec.credito.imp 2001,
contro Agenzia Entrate - Ufficio Cagliari 1, proposto dal ricorrente:
Edichem  S.r.l., via Sonnino n. 33 - 09100 Cagliari, difeso da: Landi
Roberto, via Alghero n. 51 - 09100 Cagliari;
     avverso  avv.recupero  n. 804CR0300045/06  rec.credito.imp 2002,
contro Agenzia Entrate - Ufficio Cagliari 1, proposto dal ricorrente:
Edichem  S.r.l., via Sonnino n. 33 - 09100 Cagliari, difeso da: Landi
Roberto, via Alghero n. 51 - 09100 Cagliari;
     avverso  avv.recupero  n. 804CR0300045/06  rec.credito.imp 2003,
contro Agenzia Entrate - Ufficio Cagliari 1, proposto dal ricorrente:
Edichem  S.r.l., via Sonnino n. 33 - 09100 Cagliari, difeso da: Landi
Roberto, via Alghero n. 51 - 09100 Cagliari;
     avverso  avv.recupero  n. 804CR0300045/06  assente  e  sanzioni,
contro Agenzia Entrate - Ufficio Cagliari 1, proposto dal ricorrente:
Edichem  S.r.l., via Sonnino n. 33 - 09100 Cagliari, difeso da: Landi
Roberto, via Alghero n. 51 - 09100 Cagliari.
   Oggetto   della   domanda:   annullamento   avviso   di   recupero
n. 804CR0300045/2006  dell'Ufficio  Primo  di  Cagliari  dell'Agenzia
delle Entrate, concernente recupero credito d'imposta.
                      Svolgimento del processo
   Con ricorso a questa Commissione, rubricato al n. 2209/06, Edichem
S.r.l.  in persona del legale rappresentante impugna il provvedimento
sopra  indicato  con  il  quale  le  e' stato imposto il pagamento di
€  6.853,74,  oltre  a  sanzioni  pari  ad  e € 2.056,10 ed
interessi per € 1.088,45, per decadenza dal diritto all'utilizzo
del  credito  d'imposta  ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, negli anni 2001, 2002 e 2003 a causa del mancato invio
della  documentazione telematica, imposta dall'art. 62 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
   Sostiene  che  la  norma della cui applicazione si discute viola i
principi  stabiliti  dalla  legge  27  luglio  2000, n. , 212; chiede
quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
   Con deduzioni in termini l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso.
                       Motivi della decisione
   La  controversia  si fonda interamente sull'applicazione dell'art.
62, primo comma, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   La  vicenda  riguardante  i contribuenti che, avendo utilizzato un
credito  d'imposta ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  non hanno poi trasmesso i dati necessari all'amministrazione
per  la  corretta  verifica dell'utilizzo, come imposto dall'art. 62,
primo  comma,  lettera  a),  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha
piu' volte interessato questa sezione.
   Nella giurisprudenza di merito - non constano pronunce della Corte
di cassazione - sono emersi, sostanzialmente tre orientamenti.
   Talune   Commissioni   hanno   ritenuto   che  l'art.  62,  appena
richiamato,  non  consenta  interpretazioni  adeguatici;  altre hanno
ritenuto  che l'applicazioni letterale della disposizione dia luogo a
conseguenze irragionevoli.
   Fra   queste   ultime,   talune   hanno   sollevato  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ritenendo  irragionevole  il regime sanzionatorio ivi indicato; altre
hanno condiviso tale giudizio, peraltro ritenendo di poterlo superare
sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata.
   Questa sezione ha seguito, fino ad ora, quest'ultimo orientamento.
   Il  recente  intervento  della  Corte costituzionale con ordinanza
n. 124   in   data   24  marzo  2006,  che  ha  dichiarato  in  parte
inammissibile  ed  in  parte manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  del  richiamato  art.  62  impone di rivedere tale
orientamento.
   La  Corte,  infatti, negando l'incostituzionalita' della norma, ha
escluso  che  la  stessa  possa  essere  oggetto  di  interpretazione
adeguatrice,    avendo    disconosciuto    l'esistenza   di   valori,
costituzionalmente tutelati, che potrebbero essere pregiudicati dalla
sua lettura letterale.
   Peraltro,  osserva la sezione che le ordinanze che hanno provocato
l'intervento  della  Corte  hanno  trascurato  alcuni  aspetti  della
problematica.
   La  Corte  ha  infatti  confermato  la  correttezza  dell'impianto
legislativo   in   quanto   preordinato   ad   ottenere  informazioni
indispensabili  per  l'amministrazione,  per  cui  ha  affermato  che
giustamente  l'adempimento  di cui si tratta e' stato assistito dalla
comminatoria di sanzione per la violazione del relativo obbligo.
   La  sezione  condivide  tale impostazione, ma rileva che una volta
ammessa   la   correttezza   dell'assoggettamento   a   sanzione  del
comportamento  di cui si tratta, resta da risolvere il problema della
proporzionalita'    della   sanzione   prevista   in   relazione   al
comportamento da reprimere.
   Al  riguardo,  osserva  il  collegio  che  l'art. 62, primo comma,
lettera  a),  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha introdotto un
adempimento  a  carico di quanti avevano gia' utilizzato il beneficio
di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, perfezionando
gli  adempimenti  richiesti  da  quest'ultima disposizione; in taluni
casi,  anzi,  il  contribuente  si era gia' integralmente avvalso del
beneficio,  per  cui  il  relativo  rapporto  alla data di entrata in
vigore della nuova normativa poteva essere considerato esaurito.
   La  nuova  legge, quindi, ha imposto un adempimento anche a carico
di  quanti  si erano gia' avvalsi del beneficio e ritenevano di avere
integralmente assolto a quanto loro richiesto.
   Ritiene  il collegio che in tale situazione il contribuente faccia
legittimo  affidamento  nella  conclusione  degli  adempimenti  a suo
carico,    ed    attenda    eventuali    iniziative    di   controllo
dell'amministrazione   finanziaria,  omettendo  quindi  di  acquisire
ulteriori informazioni circa nuovi adempimenti a suo carico.
   Deve  essere  sottolineato come la legge non abbia disciplinato il
procedimento   di   applicazione   della   sanzione,  prevedendo  una
preventiva fase di contestazione nella quale al contribuente sia data
la  possibilita'  di  porre  rimedio  all'omissione,  fornendo i dati
richiesti.
   Puo'  essere osservato anche come l'omissione potesse anche essere
sanzionata   con   l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa,
eventualmente  di  importo  proporzionale  all'importo  del beneficio
utilizzato.
   Il   legislatore   ha   invece   sanzionato  allo  stesso  modo  i
comportamenti  di  quanti  abbiano utilizzato il beneficio in assenza
dei  necessari  presupposti  e  di  quanti  abbiano  solo  omesso  la
trasmissione dei dati.
   Ad  avviso  della  sezione  il  legislatore  ha,  in  questo modo,
trattato  in  maniera  identica  situazioni  ben differenti sul piano
sostanziale.
   Giova    osservare,   inoltre,   come   la   predetta   disciplina
sanzionatrice  abbia  colpito  in  gran  numero  -  questa  e' almeno
l'esperienza  della  sezione  -  piccoli  imprenditori, i quali hanno
evidentemente  maggiori  difficolta'  a  seguire  con  la  necessaria
tempestivita' i vari adempimenti fiscali.
   In  altri  termini,  i  principi  di chiarezza e trasparenza delle
disposizioni  tributarie,  informazioni  del contribuente, conoscenza
degli  atti  e  semplificazione,  dettati  dagli artt. 2, 5 e 6 della
legge  27  luglio  2000, n. 212, statuto del contribuente, sono stati
derogati   in   una   situazione   nella  quale  proprio  il  piccolo
contribuente   aveva  una  particolare  difficolta'  a  conoscere  la
volonta' del legislatore.
   Sulla  base  di  tali  osservazioni,  la  Commissione dubita della
conformita' alla Costituzione della disciplina in esame.
   Dubita,  infatti,  della  conformita'  dell'art.  62, primo comma,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai principi dettati
dall'art.  3  della  costituzione,  in  quanto assoggetta alla stessa
sanzione situazioni nelle quali il contribuente ha posto in essere un
adempimento dalla valenza esclusivamente formale ed altre nelle quali
il  contribuente  ha  indebitamente  usufruito  dell'agevolazione  in
parola.
   Dubita,  inoltre,  della conformita' della medesima norma all'art.
97  della  costituzione,  in  quanto  deroga alla disciplina generale
dettata  dagli  artt.  2,  5  e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
statuto  del  contribuente,  in  relazione  a  situazioni nelle quali
soprattutto il contribuente minore ha piu' difficolta' d'accesso alla
norma tributaria.
   Ritenuta,   in   conclusione,   rilevante   e  non  manifestamente
infondata,  sulla base delle Osservazioni che precedono, la questione
di  costituzionalita'  appena  riassunta,  sospende  il  giudizio,  e
rimette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale ai sensi dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87.