ILTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Visto il ricorso n. 1407/2006 proposto da C. C., rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Lorenzo e Aldo Licci, elettivamente domiciliato in Lecce, via P. Micheli n. 36, presso lo studio di quest'ultimo; Contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento prot. n. MD GPREV 13 1 502673/A del Ministero della difesa, datato 22 maggio 2006, notificato il 28 giugno 2006, limitatamente alla parte in cui non riconosce il diritto del ricorrente all'indennita' speciale una tantum di cui all'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 738/1981 nonche' per la declaratoria del diritto dei Cap. C al riconoscimento della suddetta indennita' speciale una tantum cosi' come prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 738/1981; Visto il ricorso; Visti gli atti tutti della causa; Udito, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2008, il relatore ref. Silvia Cattaneo e udito, altresi', l'avv. Lorenzo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Il ricorrente - capitano pilota di elicotteri dell'Esercito italiano, attualmente in servizio presso la scuola di Cavalleria di Lecce - a far data dal febbraio 1996 e sino al mese di luglio dello stesso anno e' stato impiegato nella missione O.s.c.e. in Bosnia Erzegovina. Sottoposto a visita medica presso la Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) dell'ospedale di Bari, il capitano C e' stato giudicato affetto dalle seguenti patologie: 1) riscontro di corpi estranei metallici non asportabili (detriti di acciaio, particelle di rame, zinco e pimobo) nel tessuto epatico previo accertamento con microscopia elettronica e microanalisi a raggi x; 2) segni analitici di ipertiroidismo in soggetto con mancata visualizzazione scintigrafica della tiroide da verosimile blocco dei meccanismi di Trapping antonico; altre infermita' gia' SI riconosciute dipendenti da causa di servizio, 3) epatite cronica attiva da virus B mutante refrattaria alla terapia (mod. AB 3571 del 12 novembre 2003 MM Bari C.D.M. difesa del 30 giugno 2005). Tali infermita' sono state giudicate dipendenti da causa di servizio ed ascritte per cumulo alla 4ª cgt. Tab. A nella misura massima, come risulta dal verbale mod. AB n. 2203 della C.M.O. di Bari del 10 novembre 2005. Con provvedimento prot. n. M D GPREV 13 1 502673/A del 22 maggio 2006, il Ministero della difesa ha comunicato all'odierno ricorrente la concessione, con decreto n. 535 del 22 maggio 2006, dell'equo indennizzo ed il rigetto dell'istanza - presentata con raccomandata del 27 aprile 2006 - volta ad ottenere la corresponsione dell'indennita' speciale una tantum di cui all'art. 7, d.P.R. n. 738/1981. Avverso tale determinazione insorge, con il presente ricorso, il capitano C deducendone l'illegittimita', nella parte in cui non riconosce il diritto alla speciale indennita' una tantum, per il seguente motivo: illegittimita' costituzionale dell'art. 7, d.P.R. n. 738/1981 per violazione dell'art. 3 Cost. Il Ministero della difesa, pur regolarmente intimato, non si e' costituito in giudizio. Nell'udienza del 23 aprile 2008 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. D i r i t t o Il ricorso e' incentrato unicamente sul denunciato contrasto tra la previsione normativa di cui all'art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738 - in base alla quale «Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza. L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidita' a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennita' speciale una tantum proporzionata al grado di invalidita' accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo e' pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento. Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidita' da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2.» - e l'art.3 della Costituzione. La norma in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidita' una speciale indennita' una tantum, proporzionata al grado di invalidita' accertato, di importo pari all'equo indennizzo maggiorato del 20%. Con il provvedimento impugnato, il Ministero della difesa ha negato al ricorrente la corresponsione dell'indennita' speciale una tantum di cui all'art. 7, d.P.R. n. 738/1981 in quanto tale emolumento e' previsto unicamente a favore del personale non idoneo in modo parziale appartenente alle forze di polizia: in forza dell'art. 4, comma 5, legge 12 marzo 1999, n. 68, difatti, solamente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile. Ad avviso del ricorrente la norma di cui all'art. 7, d.P.R. n. 738/1981, viola il principio di cui all'art. 3 Cost., per ingiustificata disparita' di trattamento degli appartenenti alle forze armate rispetto agli appartenenti alle forze di polizia, a fronte di una medesima situazione di fatto, rappresentata dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermita' tali da determinare un comprovato stato di invalidita'. Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalita' prospettata sia rilevante e non manifestamente infondata. Per quanto attiene il primo profilo, e' agevole rilevare che la pretesa del ricorrente e' preclusa dalla norma in questione - che prevede la corresponsione dell'indennita' speciale una tantum a favore dei soli appartenenti alle forze di polizia - e che, dunque, la verifica della sua compatibilita' con la Costituzione risulta decisiva ai fini della definizione della controversia. Ne' incide sulla rilevanza della questione la circostanza che al ricorrente sia stato concesso, con decreto n. 535 del 22 maggio 2006, l'equo indennizzo: sebbene in forza dell'art. 7, d.P.R. n. 738/1981, l'indennita' speciale una tantum non e' cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo e, quindi, con l'equo indennizzo, la questione di costituzionalita' conserva rilievo ai fini della decisione della spettanza della differenza tra l'importo dell'indennita' speciale una tantum (pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento) e l'ammontare dell'equo indennizzo. Per quanto concerne invece la non manifesta infondatezza, si Osserva quanto segue. Il Collegio conosce l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui tra il personale delle Forze di Polizia, come individuato dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981, da una parte, ed il personale delle forze armate, dall'altra, sussistono differenziati regimi retributivi e normativi per cui non e' possibile operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza trattandosi di situazioni tra loro non omogenee e che quindi non sono confrontabili (ord. 15 marzo 1993, n. 91; sent. n. 191 del 1990 e ord. n. 583 del 1988). Si ritiene, tuttavia, che tale conclusione non si attagli al caso di specie in quanto: secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale l'istituto dell'equo indennizzo, e di conseguenza anche l'indennita' speciale in questione, non hanno natura retributiva ma indennitaria (Cons. Stato, sez. VV, 21 giugno 2007, n. 3391; Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio 2008,n. 3692); la concessione dell'equo indennizzo trova identica disciplina nel d.P.R. n. 686/1957 (in forza della disposizione di cui all'art. 3, legge 23 dicembre 1970, n. 1094) per quanto concerne sia il personale militare che per il personale della polizia di Stato, e cio' in virtu' del rinvio operato dall'art. 77, d.P.R. 24 aprile 1982,n. 335; non pare sussistere, pertanto, una disomogeneita' di situazioni tale da rendere impossibile una valutazione comparativa alla luce del principio costituzionale di uguaglianza. A fronte di un identico presupposto di fatto - dato dalla sussistenza di uno stato di invalidita' dovuto a una causa di servizio - la limitazione del beneficio di cui all'art. 7 d.P.R. n. 738/1981 alle sole forze di polizia, pare essere una discriminazione ingiustificata ed irrazionale, nei confronti dei militari. La denunciata difformita' della disciplina prevista per le forze di polizia, rispetto a quella propria del personale delle forze armate pare, difatti, configurare una scelta arbitraria del legislatore, ne' pare giustificarsi in considerazione della diversita' delle funzioni svolte dalle due categorie di personale (si consideri, al contrario, che oggi le forze di polizia sono un corpo smilitarizzato ex legge 1° aprile 1981 n. 121). Ne' sembra possibile, al Collegio, accedere ad una interpretazione della norma in esame che valga a fugare i dubbi di legittimita' costituzionale prospettati. In conclusione il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, d.P.R. n. 738/1981, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennita' speciale una tantum, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.