ILTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di rimessione alla Corte
costituzionale.
   Visto  il  ricorso n. 1407/2006 proposto da C. C., rappresentato e
difeso   dagli  avv.  Danilo  Lorenzo  e  Aldo  Licci,  elettivamente
domiciliato  in  Lecce,  via  P.  Micheli  n. 36, presso lo studio di
quest'ultimo;
   Contro  Ministero  della  difesa,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore,   non  costituitosi  in  giudizio,  per  l'annullamento  del
provvedimento  prot.  n. MD  GPREV  13 1 502673/A del Ministero della
difesa,  datato  22  maggio  2006,  notificato  il  28  giugno  2006,
limitatamente  alla  parte  in  cui  non  riconosce  il  diritto  del
ricorrente  all'indennita'  speciale  una  tantum  di cui all'art. 7,
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 738/1981 nonche' per la
declaratoria  del diritto dei Cap. C al riconoscimento della suddetta
indennita'  speciale  una  tantum cosi' come prevista dall'art. 7 del
d.P.R. n. 738/1981;
   Visto il ricorso;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito,  nella  Camera di consiglio del 23 aprile 2008, il relatore
ref. Silvia Cattaneo e udito, altresi', l'avv. Lorenzo;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   Il  ricorrente  -  capitano  pilota  di  elicotteri  dell'Esercito
italiano,  attualmente  in servizio presso la scuola di Cavalleria di
Lecce  -  a far data dal febbraio 1996 e sino al mese di luglio dello
stesso  anno  e'  stato  impiegato  nella missione O.s.c.e. in Bosnia
Erzegovina.
   Sottoposto   a   visita   medica   presso  la  Commissione  medica
ospedaliera  (C.M.O.)  dell'ospedale  di Bari, il capitano C e' stato
giudicato  affetto  dalle  seguenti  patologie: 1) riscontro di corpi
estranei metallici non asportabili (detriti di acciaio, particelle di
rame,  zinco  e  pimobo)  nel tessuto epatico previo accertamento con
microscopia  elettronica e microanalisi a raggi x; 2) segni analitici
di   ipertiroidismo   in   soggetto   con   mancata   visualizzazione
scintigrafica  della  tiroide  da verosimile blocco dei meccanismi di
Trapping  antonico;  altre infermita' gia' SI riconosciute dipendenti
da  causa  di  servizio, 3) epatite cronica attiva da virus B mutante
refrattaria  alla  terapia (mod. AB 3571 del 12 novembre 2003 MM Bari
C.D.M. difesa del 30 giugno 2005).
   Tali  infermita'  sono  state  giudicate  dipendenti  da  causa di
servizio  ed  ascritte  per  cumulo  alla 4ª cgt. Tab. A nella misura
massima,  come  risulta  dal  verbale mod. AB n. 2203 della C.M.O. di
Bari del 10 novembre 2005.
   Con  provvedimento  prot. n. M D GPREV 13 1 502673/A del 22 maggio
2006,  il Ministero della difesa ha comunicato all'odierno ricorrente
la  concessione,  con  decreto  n. 535  del 22 maggio 2006, dell'equo
indennizzo  ed  il rigetto dell'istanza - presentata con raccomandata
del   27   aprile   2006   -  volta  ad  ottenere  la  corresponsione
dell'indennita'  speciale  una  tantum  di  cui  all'art.  7,  d.P.R.
n. 738/1981.
   Avverso  tale  determinazione insorge, con il presente ricorso, il
capitano  C  deducendone  l'illegittimita',  nella  parte  in cui non
riconosce  il  diritto  alla  speciale  indennita' una tantum, per il
seguente  motivo:  illegittimita'  costituzionale dell'art. 7, d.P.R.
n. 738/1981 per violazione dell'art. 3 Cost.
   Il  Ministero  della  difesa, pur regolarmente intimato, non si e'
costituito in giudizio.
   Nell'udienza  del 23 aprile 2008 la causa veniva discussa e quindi
trattenuta in decisione.
                            D i r i t t o
   Il  ricorso  e' incentrato unicamente sul denunciato contrasto tra
la  previsione normativa di cui all'art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981
n. 738  - in base alla quale «Al personale di cui al presente decreto
continuano  ad  applicarsi  le  norme  sullo  stato  giuridico  e  il
trattamento  economico  previsti  per  le  carriere  di appartenenza.
L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidita' a
norma  degli  articoli  precedenti ha diritto alla corresponsione, su
domanda  da  presentare  entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di
una   indennita'  speciale  una  tantum  proporzionata  al  grado  di
invalidita'   accertato,   non   cumulabile   con   altre  specifiche
provvidenze  corrisposte  o  da corrispondersi allo stesso titolo, il
cui  importo  e'  pari  a  quello dell'equo indennizzo previsto dalle
vigenti  disposizioni maggiorato del venti per cento. Si applicano le
disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49,
secondo  e  terzo  comma,  del  d.P.R.  3  maggio  1957,  n. 686.  La
maggiorazione  del  venti  per  cento  viene  corrisposta a titolo di
anticipo  dopo  il  riconoscimento  dell'invalidita'  da  parte delle
commissioni  mediche  di cui al precedente art. 2.» - e l'art.3 della
Costituzione.
   La  norma  in  questione riconosce agli appartenenti alle forze di
polizia  che  abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidita' una
speciale indennita' una tantum, proporzionata al grado di invalidita'
accertato, di importo pari all'equo indennizzo maggiorato del 20%.
   Con  il  provvedimento  impugnato,  il  Ministero  della difesa ha
negato  al  ricorrente la corresponsione dell'indennita' speciale una
tantum   di  cui  all'art.  7,  d.P.R.  n. 738/1981  in  quanto  tale
emolumento  e'  previsto unicamente a favore del personale non idoneo
in  modo  parziale  appartenente  alle  forze  di  polizia:  in forza
dell'art.  4, comma 5, legge 12 marzo 1999, n. 68, difatti, solamente
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  ottobre  1981,  n. 738,  si applicano anche al
personale militare e della protezione civile.
   Ad  avviso  del  ricorrente  la  norma  di  cui all'art. 7, d.P.R.
n. 738/1981,  viola  il  principio  di  cui  all'art.  3  Cost.,  per
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  degli  appartenenti alle
forze  armate  rispetto  agli  appartenenti  alle forze di polizia, a
fronte  di  una  medesima  situazione  di  fatto,  rappresentata  dal
riconoscimento  della  dipendenza  da causa di servizio di infermita'
tali da determinare un comprovato stato di invalidita'.
   Il   Collegio   ritiene  che  la  questione  di  costituzionalita'
prospettata sia rilevante e non manifestamente infondata.
   Per  quanto  attiene  il primo profilo, e' agevole rilevare che la
pretesa  del  ricorrente  e'  preclusa dalla norma in questione - che
prevede  la  corresponsione  dell'indennita'  speciale  una  tantum a
favore  dei  soli appartenenti alle forze di polizia - e che, dunque,
la  verifica  della  sua  compatibilita'  con la Costituzione risulta
decisiva ai fini della definizione della controversia.
   Ne'  incide  sulla rilevanza della questione la circostanza che al
ricorrente sia stato concesso, con decreto n. 535 del 22 maggio 2006,
l'equo  indennizzo: sebbene in forza dell'art. 7, d.P.R. n. 738/1981,
l'indennita'   speciale  una  tantum  non  e'  cumulabile  con  altre
specifiche  provvidenze  corrisposte  o da corrispondersi allo stesso
titolo   e,   quindi,   con   l'equo   indennizzo,  la  questione  di
costituzionalita'  conserva  rilievo  ai  fini  della decisione della
spettanza della differenza tra l'importo dell'indennita' speciale una
tantum  (pari  a  quello  dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti
disposizioni  maggiorato del venti per cento) e l'ammontare dell'equo
indennizzo.
   Per  quanto  concerne  invece  la  non  manifesta infondatezza, si
Osserva quanto segue.
   Il  Collegio  conosce  l'orientamento  della  Corte costituzionale
secondo cui tra il personale delle Forze di Polizia, come individuato
dall'art.  16  della  legge  n. 121  del  1981,  da  una parte, ed il
personale  delle  forze  armate, dall'altra, sussistono differenziati
regimi  retributivi  e normativi per cui non e' possibile operare una
comparazione alla stregua del principio di eguaglianza trattandosi di
situazioni  tra loro non omogenee e che quindi non sono confrontabili
(ord.  15  marzo 1993, n. 91; sent. n. 191 del 1990 e ord. n. 583 del
1988).
   Si  ritiene, tuttavia, che tale conclusione non si attagli al caso
di specie in quanto:
     secondo  il prevalente orientamento giurisprudenziale l'istituto
dell'equo indennizzo, e di conseguenza anche l'indennita' speciale in
questione, non hanno natura retributiva ma indennitaria (Cons. Stato,
sez. VV, 21 giugno 2007, n. 3391; Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio
2008,n. 3692);
     la  concessione  dell'equo  indennizzo trova identica disciplina
nel  d.P.R.  n. 686/1957 (in forza della disposizione di cui all'art.
3,  legge  23  dicembre  1970,  n. 1094)  per  quanto concerne sia il
personale  militare  che  per  il personale della polizia di Stato, e
cio'  in  virtu'  del  rinvio  operato dall'art. 77, d.P.R. 24 aprile
1982,n. 335;
     non  pare sussistere, pertanto, una disomogeneita' di situazioni
tale da rendere impossibile una valutazione comparativa alla luce del
principio costituzionale di uguaglianza.
   A  fronte  di  un  identico  presupposto  di  fatto  -  dato dalla
sussistenza  di  uno  stato  di  invalidita'  dovuto  a  una causa di
servizio  -  la  limitazione  del  beneficio di cui all'art. 7 d.P.R.
n. 738/1981   alle   sole   forze   di   polizia,   pare  essere  una
discriminazione  ingiustificata  ed  irrazionale,  nei  confronti dei
militari.
   La  denunciata  difformita' della disciplina prevista per le forze
di  polizia,  rispetto  a  quella  propria  del personale delle forze
armate   pare,   difatti,   configurare  una  scelta  arbitraria  del
legislatore,   ne'   pare   giustificarsi   in  considerazione  della
diversita' delle funzioni svolte dalle due categorie di personale (si
consideri,  al  contrario, che oggi le forze di polizia sono un corpo
smilitarizzato ex legge 1° aprile 1981 n. 121).
   Ne' sembra possibile, al Collegio, accedere ad una interpretazione
della  norma  in  esame  che  valga  a fugare i dubbi di legittimita'
costituzionale prospettati.
   In  conclusione  il  giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno
trasmessi  alla  Corte  costituzionale,  apparendo  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  7,  d.P.R.  n. 738/1981, nella parte in cui non prevede la
corresponsione  agli  appartenenti  alle forze armate dell'indennita'
speciale una tantum, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
   Ogni  ulteriore  statuizione  in  rito, in merito e in ordine alle
spese resta riservata alla decisione definitiva.