Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della  strada),  come  modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b),
del  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in
materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito, con modificazioni,
dall'art.  1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso
con  ordinanza del 31 marzo 2008 dal Giudice di pace di Montefiascone
nel   procedimento   civile   vertente   tra  B.A.  e  il  Comune  di
Montefiascone,  iscritta  al  n. 248  del  registro  ordinanze 2008 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie
speciale, dell'anno 2008;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
   Ritenuto che il Giudice di pace di Montefiascone ha sollevato - in
riferimento  agli  articoli  3 e 24 della Costituzione - questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  126-bis,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  come  modificato  dall'art.  2,  comma 164, lettera b), del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria  e  finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
     che  il  remittente  premette  di  essere  investito  - ai sensi
dell'art.  22  della  legge  24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al
sistema  penale)  -  della richiesta di annullamento di un verbale di
contravvenzione   amministrativa   elevato   dalla   locale   polizia
municipale, con il quale si e' contestata, al ricorrente nel giudizio
a  quo,  la  violazione  dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della
strada,   avendo   costui   omesso   di  comunicare,  in  assenza  di
«giustificato e documentato motivo», i dati personali e della patente
di  guida  del  soggetto  resosi  in precedenza responsabile, a bordo
della  vettura  di  proprieta'  di  esso ricorrente, della violazione
dell'art. 142 dello stesso codice;
     che,  sempre  in  punto  di  fatto,  il remittente deduce che la
sanzione  pecuniaria prevista dal censurato comma 2 dell'art. 126-bis
risulta  essere  stata  irrogata,  nel  caso  di  specie,  sebbene il
proprietario  del  veicolo  avesse tempestivamente dichiarato «di non
essere  responsabile  dell'infrazione e di non essere nel contempo in
grado  di  fornire  il nominativo del conducente, giacche' il veicolo
suddetto era in uso a tutti i componenti della sua famiglia (moglie e
due  figli), con conseguente impossibilita' di risalire all'effettivo
trasgressore»;
     che,  cio'  premesso,  il  giudice  a  quo  rammenta che in base
all'attuale  formulazione  della  norma censurata il proprietario del
veicolo (ovvero altro obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 196
del medesimo codice della strada) «deve fornire all'organo di polizia
che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale
di  contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento  della  commessa  violazione», allorche' quest'ultimo non sia
stato identificato in occasione dell'accertamento di taluna di quelle
infrazioni stradali per le quali e' prevista l'applicazione, a titolo
di  sanzione accessoria, anche della decurtazione del punteggio dalla
patente di guida;
     che,   inoltre,   a  carico  del  proprietario  del  veicolo  (o
dell'obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria),
il  quale  ometta,  «senza  giustificato  e  documentato  motivo», di
fornire  i  dati richiesti, e' prevista l'applicazione della sanzione
amministrativa  costituita  dal  pagamento di una somma da euro 250 a
euro 1.000;
     che  nell'ordinanza  di  rimessione  si evidenzia che il vigente
testo  del  comma 2 dell'art. 126-bis costituisce il risultato di una
modifica  introdotta  dal  legislatore (con il gia' ricordato art. 2,
comma  164,  lettera  b, del decreto-legge n. 262 del 2006, nel testo
risultante  dalla relativa legge di conversione, n. 286 del 2006) per
adeguarsi  alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 27 del 2005;
     che  prima,  infatti,  dell'intervento  della  Corte la norma in
contestazione  prevedeva  che, in caso di mancata identificazione del
conducente  responsabile  di un'infrazione stradale, «la segnalazione
della perdita dei punti di patente dovesse essere effettuata a carico
del  proprietario  del  veicolo,  salvo  comunicazione  da  parte  di
quest'ultimo,  da  effettuarsi  entro  trenta  giorni dalla richiesta
dell'organo  di  polizia  che  procede,  dei  dati  personali  e  del
conducente  al  momento  della  commessa  violazione»,  prevedendosi,
inoltre,  che l'omessa comunicazione fosse anche sanzionata sul piano
pecuniario  con l'irrogazione della medesima sanzione prevista per la
violazione dell'art. 180, comma 8, del codice della strada;
     che,  tuttavia, la riconosciuta «natura personale della sanzione
della  decurtazione  dei  punti  di  patente»  -  osserva  ancora  il
remittente  -  ha  indotto  la  Corte  a  ritenere  irragionevole  la
originaria  scelta  legislativa di addossare la stessa ad un soggetto
diverso dall'effettivo responsabile dell'infrazione stradale;
     che  alla parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale
della  norma  suddetta ha fatto seguito l'intervento del legislatore,
il  quale  ha limitato sul piano patrimoniale gli effetti del mancato
adempimento  dell'obbligo  di comunicazione e li ha anche subordinati
alla  condizione  che  l'omissione  non  dipenda da un «documentato e
giustificato motivo»;
     che  il  remittente  reputa,  pero',  che la scelta compiuta dal
novellato testo del comma 2 dell'art. 126-bis, consistente nell'avere
«subordinato   l'esonero   dalla   sanzione  alla  ricorrenza  di  un
giustificato   e  documentato  motivo»,  abbia  comunque  determinato
«un'eccessiva   compressione  del  diritto  di  difesa  spettante  ai
soggetti  su  cui  grava  l'obbligo  di  trasmissione  dei dati», con
conseguente  violazione  dell'art.  24  Cost.,  giacche'  costoro «si
trovano  nella difficile situazione di dover documentare a posteriori
la  sussistenza  di una circostanza giustificatrice in relazione alla
commissione  di  un  illecito  amministrativo  di  cui,  prima  della
notifica del verbale, possono senza colpa non aver avuto notizia»;
     che  il proprietario del veicolo, dunque, «si trova costretto» -
secondo  il  giudice  a  quo  -  «a  doversi  procurare ex post e per
iscritto  la  prova  dell'esimente  in relazione ad un evento fino ad
allora legittimamente ignorato»;
     che e' dedotta, inoltre, la violazione dell'art. 3 Cost., atteso
che  la  disposizione  censurata, irragionevolmente, riserverebbe «ai
destinatari   dell'obbligo   di   trasmissione  dati  un  trattamento
ingiustificatamente  piu' severo rispetto a quello previsto dall'art.
180, comma 8», del medesimo codice della strada;
     che, difatti, quest'ultima disposizione (richiamata, oltretutto,
dal  testo  originario dall'art. 126-bis, comma 2, proprio al fine di
individuare la sanzione pecuniaria applicabile all'infrazione da esso
prevista)  stabilisce  «l'esonero  dalla  sanzione» - da irrogare nel
caso   della   «mancata  ottemperanza»  all'invito  dell'autorita'  a
presentarsi,  entro  il  termine  stabilito nell'invito medesimo, «ad
uffici  di  polizia  per  fornire informazioni o esibire documenti ai
fini  dell'accertamento  delle violazioni amministrative previste dal
codice»  - in presenza «di un giustificato motivo, senza alcun dovere
di allegazione documentale»;
     che  tale differente trattamento appare al remittente, oltre che
contrario  al  principio  di eguaglianza, anche «illogico», specie in
considerazione  del  contenuto  -  a  suo dire «identico» - delle due
disposizioni,  come  confermerebbe  la  circostanza  che, prima della
riforma  operata  nel  2006,  l'art.  180,  comma 8, del codice della
strada  era  espressamente richiamato dall'art. 126-bis, comma 2, del
medesimo  codice  nel  fissare  l'entita'  della  sanzione pecuniaria
irrogabile in caso di omessa comunicazione dei dati personali e della
patente del conducente;
     che,  d'altra  parte, la scelta del legislatore neppure potrebbe
ritenersi  giustificata ipotizzando che essa abbia inteso «compensare
la maggiore gravosita' dell'onere giustificativo introdotta a seguito
della  modifica  con  una  sanzione  pecuniaria  d'importo piu' lieve
rispetto  a  quella  inflitta in precedenza» (per effetto proprio del
riferimento  all'art. 180, comma 8), giacche' il piano relativo «alle
modalita'  di  esercizio  del diritto di difesa» e quello concernente
«il  quantum  della  pretesa  sanzionatoria»  non  dovrebbero  essere
«confusi»;
     che  su tali basi, quindi, il Giudice di pace di Montefiascone -
ritenuta  la  questione  sollevata  «rilevante ai fini del decidere»,
giacche'  l'applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della
strada,    nel    caso   di   specie,   «comporterebbe   il   rigetto
dell'opposizione»,  dal  momento  che  il ricorrente si e' limitato a
dichiarare,  «sia  pure  per  iscritto  e  nel termine previsto dalla
norma»,  di  «non  essere in grado di ricordare» chi fosse alla guida
della  propria  autovettura,  «senza  documentare  in alcun modo tale
circostanza»   -  ha  chiesto  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della norma censurata.
   Considerato che il Giudice di pace di Montefiascone ha sollevato -
in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  126-bis,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  come  modificato  dall'art.  2,  comma 164, lettera b), del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria  e  finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
     che,   secondo   il  remittente,  la  disposizione  censurata  -
subordinando  alla  ricorrenza  di  un  «giustificato  e  documentato
motivo» l'esonero dalla sanzione pecuniaria, prevista a carico di chi
non  comunichi  «i  dati  personali  e  della patente del conducente»
(responsabile  di  taluna  di quelle infrazioni stradali assoggettate
anche alla sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di
guida)  -  determinerebbe  «un'eccessiva  compressione del diritto di
difesa  spettante  ai soggetti su cui grava l'obbligo di trasmissione
dei  dati»,  con  conseguente violazione dell'art. 24 Cost., giacche'
costoro «si trovano nella difficile situazione di dover documentare a
posteriori  la  sussistenza  di  una  circostanza  giustificatrice in
relazione  alla  commissione  di  un  illecito amministrativo di cui,
prima  della notifica del verbale, possono senza colpa non aver avuto
notizia»;
     che   essa,   inoltre,   riserverebbe,   irragionevolmente,  «ai
destinatari   dell'obbligo   di   trasmissione  dati  un  trattamento
ingiustificatamente  piu' severo rispetto a quello previsto dall'art.
180,   comma   8»,   del   medesimo   codice,  giacche'  quest'ultima
disposizione - richiamata, oltretutto, dal testo originario dall'art.
126-bis,  comma  2,  proprio  al  fine  di  individuare  la  sanzione
pecuniaria  applicabile  all'infrazione da esso prevista - stabilisce
«l'esonero   dalla   sanzione»,  da  irrogare  in  caso  di  «mancata
ottemperanza   all'invito  dell'autorita'  di  presentarsi  entro  il
termine  stabilito  nell'invito  medesimo  ad  uffici  di polizia per
fornire  informazioni  o  esibire documenti ai fini dell'accertamento
delle violazioni amministrative previste dal codice», in presenza «di
un   giustificato   motivo,   senza   alcun   dovere  di  allegazione
documentale»;
     che  questa  Corte - nel vagliare la legittimita' costituzionale
della  norma  censurata,  innanzitutto  in  relazione  al secondo dei
profili  appena indicati, presentando lo stesso carattere chiaramente
pregiudiziale  -  deve  ribadire  che,  anche  con  riferimento  alla
disciplina   della  circolazione  stradale,  «l'individuazione  delle
condotte  punibili  e  la  scelta e la quantificazione delle relative
sanzioni rientrano nella discrezionalita' del legislatore» (cosi', da
ultimo,  e  con  specifico  riferimento  proprio  alla sanzione della
decurtazione del punteggio della patente di guida, l'ordinanza n. 204
del 2008);
     che,  pertanto,  «tale  discrezionalita'  puo' essere oggetto di
censura,  in  sede di scrutinio di costituzionalita', soltanto ove il
suo  esercizio  ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da
confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza» (ex
multis, ordinanza n. 169 del 2006);
     che  tale  evenienza, pero', deve escludersi nel caso di specie,
solo  che si abbia riguardo alla centralita' che il censurato comma 2
dell'art. 126-bis riveste nel sistema della c.d. «patente a punti»;
     che,  difatti, questa Corte ha gia' sottolineato come «l'obbligo
di comunicazione posto a carico del proprietario del veicolo tende ad
assicurare   l'irrogazione  di  una  sanzione  (la  decurtazione  del
punteggio dalla patente di guida) nei confronti del conducente resosi
responsabile   di  un'infrazione  stradale»,  presentando,  pertanto,
«carattere  strumentale»  alla  soddisfazione  di  un  interesse - la
repressione,   appunto,   delle   infrazioni   stradali   -  «il  cui
collegamento con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e'
stato  a  piu'  riprese  ribadito dalla giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 165 del 2008);
     che quest'ultima, difatti, ha ripetutamente evidenziato come «la
disciplina contenuta nel codice della strada, specie quella di natura
sanzionatoria»,  sia diretta «a soddisfare "l'esigenza, connessa alla
strutturale   pericolosita'  dei  veicoli  a  motore,  di  assicurare
l'incolumita'   personale   dei   soggetti   coinvolti   nella   loro
circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)"» (sentenze n. 165 del
2008 e n. 428 del 2004; ordinanza n. 247 del 2005);
     che  e'  di  tutta  evidenza come un ruolo preminente, in questa
prospettiva,  il  legislatore  abbia  inteso  assegnare  proprio alla
sanzione  delle  decurtazione  del  punteggio dalla patente di guida,
atteso  che  la  sua applicazione tende a garantire che - a fronte di
ripetute  (e  gravi)  violazioni  del  codice  della  strada  - possa
giungersi  all'adozione  di  una  misura  destinata  ad incidere «sul
profilo  della  legittimazione  soggettiva  alla  conduzione  di ogni
veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione, a
seguito  dell'accertata  trasgressione  di  regole  di  comportamento
afferenti  alla  sicurezza  della  circolazione»  (sentenza n. 27 del
2005);
     che  tali  rilievi, pertanto, danno conto del particolare rigore
con  il  quale  il  legislatore  ha  disciplinato  la prova idonea ad
esonerare  da responsabilita' il proprietario (ovvero, l'obbligato in
solido  ai  sensi dell'art. 196 del medesimo codice della strada), il
quale  ometta  di  comunicare  «i  dati personali e della patente del
conducente  al  momento  della  commessa  violazione»,  giacche' tale
contegno  impedisce  l'identificazione  proprio del soggetto a carico
del  quale  dovrebbe  essere comminata la sanzione della decurtazione
del punteggio dalla patente di guida;
     che,   d'altra   parte,   la   scelta   legislativa  di  esigere
l'allegazione  di  un  «giustificato  e documentato motivo», idoneo a
dare   conto   dell'omessa   comunicazione,   oltre   a   non  essere
irragionevole,  per  i  motivi gia' indicati, non presenta neppure il
paventato profilo di contrasto con l'art. 24 Cost.;
     che,  invero,  il  remittente  propone  una  lettura della norma
censurata viziata da un evidente meccanicismo;
     che,  difatti,  non e' corretto affermare che la disposizione in
contestazione  costringe  i  soggetti  tenuti  alla  comunicazione «a
doversi  procurare  ex  post  e per iscritto la prova dell'esimente»,
giacche'  l'onere di documentazione, su di essi gravante, non investe
l'impossibilita'  di comunicare, bensi' semplicemente - come ritenuto
anche   dalla   giurisprudenza   di   merito   formatasi   in  ordine
all'applicazione  della  norma  de  qua - quelle circostanze fattuali
idonee  a  rivelare  la non esigibilita', nel singolo caso di specie,
dell'obbligo di trasmissione dei dati;
     che,   del   resto,   questa   Corte   -  gia'  con  riferimento
all'interpretazione  del testo originario dell'art. 126-bis, comma 2,
del  codice  della  strada  - non solo ha affermato «la necessita' di
distinguere  il  comportamento di chi si disinteressi della richiesta
di  comunicare  i  dati personali e della patente del conducente, non
ottemperando,  cosi',  in  alcun modo all'invito rivoltogli (contegno
per  cio'  solo  meritevole  di  sanzione) e la condotta di chi abbia
fornito  una  dichiarazione di contenuto negativo», ma anche posto in
luce  come  la  ricorrenza  di  tale  seconda  ipotesi  debba  essere
accertata «sulla base di giustificazioni, la idoneita' delle quali ad
escludere  la  presunzione  relativa  di responsabilita' a carico del
dichiarante  dovra'  essere  vagliata dal giudice comune, di volta in
volta,   anche   alla   luce   delle  caratteristiche  delle  singole
fattispecie  concrete  sottoposte al suo giudizio» (cosi' la sentenza
n. 165  del  2008;  ma  si  vedano  anche,  in  termini  analoghi, le
ordinanze n. 282 del 2008, n. 434 del 2007 e n. 244 del 2006);
     che,  pertanto,  la  questione  sollevata dal Giudice di pace di
Montefiascone  e' manifestamente infondata in relazione ad entrambi i
parametri evocati.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.