Ordinanza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n. 209  (Codice delle assicurazioni
private),  promossi  con  ordinanze del 5 gennaio 2008 dal Giudice di
pace  di Arezzo nel procedimento civile vertente tra D'Amato Simona e
La Penta Patrizio ed altra e del 14 marzo 2008 dal Giudice di pace di
Anzio  nel procedimento civile vertente tra Speranza Anna Franca e la
Fondiaria  Sai  Assicurazioni  s.p.a.,  iscritte ai nn. 129 e 207 del
registro  ordinanze  2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2008;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
   Ritenuto che nel corso di giudizio promosso da D. S. nei confronti
di  L.  P.  P. e Fondiaria Sai Assicurazioni, per il risarcimento del
danno  subito  il  giorno  12  giugno  2006, in un incidente stradale
avvenuto  mentre  la D. era trasportata sull'autoveicolo condotto dal
L.  P.,  il  Giudice di pace di Arezzo, con ordinanza depositata il 5
gennaio  2008  (reg. ord. n. 129 del 2008), ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  141 d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209  (Codice  delle  assicurazioni  private), per violazione degli
artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui prevede in caso di lesioni
subite dal terzo trasportato la risarcibilita' a carico della impresa
di   assicurazione   del   vettore,  a  prescindere  dalla  possibile
responsabilita' del conducente dell'altra auto;
     che  il  rimettente  riferisce  che i resistenti, contestando la
responsabilita'  del  L.  P.  nell'accaduto  -  giacche'  a loro dire
l'incidente sarebbe stato ascrivibile alla condotta del conducente di
altra  vettura - hanno chiesto di sollevarsi la suddetta questione di
costituzionalita';
     che  il  Giudice  di pace di Arezzo osserva: a) che non e' stato
rispettato il termine di un anno per l'esercizio del potere delegato;
b)  che  la  norma  censurata  ha sovvertito i canoni tradizionali di
ricerca  della  responsabilita'  per  colpa,  creando  un  sistema di
responsabilita'    oggettiva    (ripudiata    dalla    giurisprudenza
costituzionale) che vincola il trasportato a chiedere il risarcimento
in  un'unica direzione, senza accertamento di responsabilita'; c) che
la norma denunciata non e' conforme alla legge 29 luglio 2003, n. 229
(Interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione, riassetto
normativo  e  codificazione. - Legge di semplificazione 2001), che si
limitava  a  pretendere  un  mero  riassetto, al quale e' sicuramente
estraneo   un   sistema   che   sovverte   i   principi  in  tema  di
responsabilita';  d)  che  la  legge delega in nessun punto si occupa
specificatamente  del  merito  del  risarcimento  dei  danni  e nella
liquidazione dei sinistri;
     che  il  legislatore  ha  inteso  tutelare  il consumatore ed il
contraente  piu' debole e non certo modificare i principi generali di
risarcimento dei danni;
     che  il terzo trasportato non e' ne' contraente ne' consumatore,
ma  e'  semplicemente  il  danneggiato  dalla  condotta  di  un altro
soggetto  -  col  quale  non  vi e' nessun rapporto contrattuale - il
quale,  commettendo  un fatto illecito, ha causato dei danni ingiusti
che  secondo i principi debbono essere risarciti ai sensi degli artt.
2043 e 2054 del codice civile;
     che  il  Codice  delle  assicurazioni  ha  ridotto  i doveri dei
responsabili dei sinistri stradali, poiche' costoro non dovranno piu'
neppure  essere  convenuti  in  giudizio  e non saranno piu' tenuti a
rispondere in solido del danno cagionato, dal momento che l'art. 141,
comma  3,  prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta
nei  soli confronti dell'impresa di assicurazione del vettore che poi
potra' rivalersi contro la compagnia del civile responsabile;
     che, in tal modo, volendosi tutelare i consumatori, si e' finito
per  agevolare i responsabili dei sinistri e modificare i diritti dei
danneggiati,  con  uno  stravolgimento  del  principio  generale  del
neminem laedere;
     che  si  e' anche violato il diritto comunitario la' dove si e',
con  il  risarcimento  diretto, disattesa la Direttiva del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio 2005/14/Ce (art. 4-quinquies), che obbliga
gli  Stati  a  prevedere  l'azione  diretta contro l'assicuratore del
responsabile del sinistro;
     che,    ove    la    norma    denunciata    venisse   dichiarata
incostituzionale,   l'azione  risarcitoria  potrebbe  essere  rivolta
contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione;
     che,  secondo  il giudice a quo, sussiste altresi' la violazione
dell'art.  3  Cost., derivante dalla diversa tutela del trasportato e
del  trasportante,  che  abbiano  entrambi  subito danni per colpa di
terzi;
     che ulteriore discriminazione e' ravvisabile ove il sinistro sia
ascrivibile alla responsabilita' esclusiva di un soggetto non coperto
da  assicurazione,  o  qualora  la  responsabilita'  sia  ascrivibile
all'ente gestore della strada;
     che,  sotto  il  profilo  dell'art.  24  Cost.,  il  primo comma
dell'art.   141   del   Codice   delle   assicurazioni   afferma  che
l'assicuratore  del  vettore  e'  tenuto  ad  indennizzare  il  terzo
trasportato «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito»;
     che  il caso fortuito comprende anche il fatto del terzo, con la
conseguenza  che  la responsabilita' dell'assicuratore del vettore e'
esclusa quando il sinistro e' dovuto sia a cause naturali sia a colpa
di altro conducente;
     che   -  al  di  la'  della  contraddizione  in  termini  insita
nell'affermare che l'assicuratore risponde «salvo il caso fortuito» e
nell'aggiungere che tale responsabilita' «prescinde dall'accertamento
della  responsabilita'  di  altri  conducenti»  -  vi  e' lesione del
diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore, la
quale  non  potra' efficacemente tutelarsi non disponendo di elementi
idonei    a   dimostrare   l'esclusiva   responsabilita'   dell'altro
conducente,  dal  momento  che  detto altro conducente, qualora operi
l'art.  149  Codice  assicurazioni,  viene  risarcito  dalla  propria
compagnia;
     che  la compagnia del vettore avra' cosi' notevoli difficolta' a
dimostrare  la  colpa esclusiva dell'altro conducente ed far scattare
l'inoperativita' dell'art. 141;
     che  nel  giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    deducendo
l'inammissibilita'  della  questione  sollevata,  senza  che  ne  sia
adeguatamente  valutata  e  motivata  la rilevanza, e, nel merito, la
infondatezza della stessa;
     che  il Giudice di pace di Anzio, con ordinanza depositata il 14
marzo  2008  (reg.  ord.  n. 207  del 2008) ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  141  del  d.lgs. 7 settembre
2005,  n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9 del
d.P.R.  18  luglio  2006,  n. 254 (Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a  norma  dell'art.  150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice
delle  assicurazioni  private),  per  violazione  dell'art. 76 Cost.,
nella   parte  in  cui  prevedono  che  il  danno  subito  dal  terzo
trasportato  sia  risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo
del  vettore,  a  prescindere dall'accertamento della responsabilita'
dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
     che  l'art.  141  del  Codice  delle  assicurazioni  prevede che
l'impresa   assicuratrice   del   veicolo   sul  quale  viaggiava  il
trasportato  lo  risarcisca indipendentemente dall'accertamento della
responsabilita'  del  conducente,  configurando  dunque un'ipotesi di
responsabilita'  oggettiva, e cosi' assecondando un trend legislativo
diretto  a  potenziare la tutela nei confronti di soggetti che creano
situazioni di pericolo per i terzi;
     che    il    rimettente   dichiara   di   non   dubitare   della
costituzionalita' del sistema configurato, che non lede il diritto di
adire  gli  organi  giurisdizionali, e non crea discriminazioni nella
tutela di soggetti «deboli», ma comunque crea «un diverso criterio di
allocazione dei danni rispetto al tradizionale fondato sulla colpa»;
     che, sotto il profilo della rilevanza, il rimettente osserva che
la  pronuncia non puo' essere adottata prescindendo dalla risoluzione
della  questione  sollevata,  dal  momento  che l'incostituzionalita'
della  disposizione  determinerebbe  l'applicazione  del tradizionale
criterio  fondato  sulla colpa con domanda di accertamento e condanna
al risarcimento da rivolgersi nei confronti del responsabile civile e
non   dell'impresa  assicuratrice  del  mezzo  su  cui  viaggiava  il
trasportato;
     che  nel  giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura    generale   dello   Stato,   argomentando
l'inammissibilita'   e  l'infondatezza  nel  merito  della  questione
sollevata.
   Considerato che il Giudice di pace di Arezzo (reg. ord. n. 129 del
2008)  e  il  Giudice  di  pace  di Anzio (reg. ord. n. 207 del 2008)
dubitano  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 141 d.lgs. 7
settembre  2005,  n. 209  (Codice  delle  assicurazioni private), la'
dove,  disciplinando  l'azione  diretta  del  terzo  trasportato  nei
confronti  dell'impresa  di  assicurazione  del  vettore, non prevede
l'accertamento  della responsabilita' del conducente nella produzione
del  sinistro,  per  violazione  dell'art.  76 della Costituzione, in
quanto  eccede  la delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge
29 luglio 2003, n. 229;
     che   il   Giudice  di  pace  di  Anzio  dubita  altresi'  della
legittimita' costituzionale dell'art. 9 d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
(Regolamento  recante  disciplina  del risarcimento diretto dei danni
derivanti  dalla  circolazione  stradale,  a  norma dell'art. 150 del
d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione dell'art. 76 Cost.;
     che  il  Giudice  di  pace  di Arezzo deduce, con riferimento al
citato art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la violazione dell'art. 3
Cost.  in  quanto  il  terzo  trasportato e' discriminato rispetto ad
altri  danneggiati  dalla  circolazione,  che  si  rivolgono  a  piu'
debitori  solidali;  nonche'  dell'art.  24  Cost.,  per  le notevoli
difficolta'  della  compagnia  del  vettore  di  dimostrare  la colpa
esclusiva  dell'altro  conducente  al  fine dell'inoperativita' della
stessa norma;
     che, proponendo le due ordinanze le medesime censure, v
     a
disposta  la  riunione dei giudizi perche' siano decisi con la stessa
pronuncia;
     che  il  Giudice  di  pace  di Anzio omette la descrizione della
fattispecie,  mancando  nell'ordinanza qualsiasi riferimento al fatto
al  quale  sarebbero  applicabili  le  norme  della  cui legittimita'
costituzionale egli dubita, sconoscendosi financo le pretese di parte
attrice in quel giudizio;
     che  anche  l'ordinanza  del  Giudice  di pace di Arezzo risulta
carente  nella  descrizione  degli elementi di fatto in base ai quali
attribuire  la  responsabilita' per il fatto lesivo, dal momento che,
come  sottolineato  dalla  intervenuta  Avvocatura  dello  Stato,  la
censura  sarebbe priva di rilevanza ove l'incidente risultasse almeno
in  parte  addebitabile al conducente del veicolo su cui viaggiava la
parte danneggiata;
     che  entrambi  i rimettenti omettono qualsiasi motivazione sulla
rilevanza  della  questione  limitandosi  ad affermare che, avendo le
parti  attrici  promosso  azione  di  risarcimento  diretto contro la
propria compagnia, ove la norma impugnata fosse ritenuta in contrasto
con  la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta
contro  il  responsabile  del danno e la relativa compagnia, senza in
alcun  modo  riferirsi  alla  specifica incidenza di una decisione di
accoglimento  sui  rispettivi  procedimenti,  all'interno  dei  quali
appare  escluso  che  la  domanda  possa  essere estesa, pur dopo una
dichiarazione d'incostituzionalita', a questi ultimi soggetti;
     che,  sulla  base degli anzidetti rilievi, le questioni proposte
con   riguardo   all'art.   141  del  d.lgs.  n. 209  del  2005  sono
manifestamente  inammissibili  per omessa specifica motivazione sulla
rilevanza    sia    in   riferimento   all'incidenza   dell'eventuale
accoglimento  della  questione  sul  processo  a  quo  (ex  plurimis:
ordinanze  n. 82  del 2008; n. 12 del 2007; n. 179 del 2006), sia per
l'omessa   descrizione  della  fattispecie  (ex  plurimis:  ordinanze
n. 248, n. 217 e n. 24 del 2008; n. 353 del 2007);
     che,   peraltro,   i  giudici  rimettenti  non  hanno  adempiuto
l'obbligo   di   ricercare   una  interpretazione  costituzionalmente
orientata della norma impugnata, nel senso, cioe', che essa si limita
a  rafforzare  la  posizione  del  trasportato,  considerato soggetto
debole,  legittimandolo  ad  agire  direttamente  anche nei confronti
della  compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli
la  possibilita'  di  fare  valere  i  diritti derivanti dal rapporto
obbligatorio  nato dalla responsabilita' civile dell'autore del fatto
dannoso;
     che  tale  interpretazione  avrebbe  consentito  di  superare  i
prospettati dubbi di costituzionalita';
     che  la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la
normativa  impugnata  in  modo conforme a Costituzione costituisce un
ulteriore  motivo  di  manifesta  inammissibilita' della questione di
legittimita'  costituzionale  (negli  stessi termini ordinanza n. 205
del 2008);
     che  anche le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
9 del d.P.R. n. 254 del 2006, devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili in quanto la natura regolamentare della norma impugnata
ne  comporta la sottrazione al sindacato di costituzionalita' (v., da
ultimo, ordinanze n. 197, n. 48 e n. 20 del 2008).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.