Ricorso  della  Regione  siciliana,  in  persona  del  presidente
protempore,  rappresentato   e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
avvocati  Michele   Arcadipane   e   Sergio   Abbate,   elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio della  Regione  siciliana  in
Roma, via Marghera n. 36,  ed  autorizzato  a  proporre  ricorso  con
deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 21 novembre 2008. 
    Contro il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  protempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  Uffici
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3 del decreto legge 7 ottobre  2008,  n.
154 recante «Disposizioni urgenti per  il  contenimento  della  spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili  con  le  autonomie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  235  del  7
ottobre 2008 - Serie generale, e, in correlazione all'impugnato  art.
3 del  d.l.  n.  154/2008,  dell'articolo  4  del  decreto  legge  1°
settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di
istruzione e universita», convertito con legge 30  ottobre  2008,  n.
169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256  del
31 ottobre 2008, Serie generale, per violazione  degli  articoli  14,
lett. r), e 17, lett. d), dello Statuto regionale  e  delle  relative
norme di attuazione in materia di pubblica  istruzione  adottate  con
d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, degli articoli 117, terzo comma, e 118
della   Costituzione   in   relazione   all'art.   10   della   legge
costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3,   del   «principio   di
ragionevolezza», anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
del «principio di buon andamento dell'attivita'  amministrativa»,  di
cui all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 120 della  Costituzione
e del «principio di leale collaborazione». 
                              F a t t o 
    Il decreto legge 7 ottobre 2008, n.  154,  recante  «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria  e  in  materia  di
regolazioni contabili con le autonomie locali», all'art. 3, rubricato
«Definizione  dei  piani   di   dimensionamento   delle   istituzioni
scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni  e  degli  enti
locali», dispone: 
        «All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
          "6-bis. - I piani di  ridimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e  degli  enti
locali devono essere  in  ogni  caso  ultimati  in  tempo  utile  per
assicurare il  conseguimento  degli  obiettivi  di  razionalizzazione
della rete scolastica previsti dal presente comma, gia'  a  decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di
ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e gli enti locali inadempienti ad adottare,  entro  quindici  giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e  gestionali  idonei  a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete scolastica. Ove le regioni e  gli  enti  locali  competenti  non
adempiano alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
sentito il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina  un
commissario ad acta. Gli eventuali oneri  derivanti  da  tale  nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.». 
    L'articolo  64  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel
quale la disposizione in esame si inserisce) gia' aveva  previsto  la
rideterminazione della rete scolastica secondo parametri  e  principi
delineati nel medesimo  articolo  e  comunque  da  definire  mediante
regolamenti presidenziali, attuativi di  un  piano  programmatico  di
interventi    da    adottarsi    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  e  sentita  la  Conferenza  unificata
regioni-autonomie locali e previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.  Gli  stessi  regolamenti,  peraltro  vanno   anch'essi
adottati sentita la Conferenza unificata. 
    Il comma 6-bis, inserito con il d.l. n. 154/2008, disponendo  che
i  piani  di   ridimensionamento   delle   istituzioni   scolastiche,
rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono
essere in ogni  caso  ultimati  in  tempo  utile  per  assicurare  il
conseguimento  degli  obiettivi  di  razionalizzazione   della   rete
scolastica previsti dal «presente comma», gia' a decorrere  dall'anno
scolastico 2009/2010 e comunque non oltre  il  30  novembre  di  ogni
anno, stravolge l'impianto stesso dell'art. 64 del decreto  legge  n.
112/2008, dovendosi  necessariamente  prescindere  -  almeno  per  la
relativa attuazione per l'anno scolastico 2009-2010, e, quindi, entro
il 30 novembre 2008 - dai regolamenti attuativi e, persino, del piano
programmatico,  per  l'adozione   dei   quali   e'   assicurata   una
concertazione in sede di  Conferenza  unificata  ed  una  complessiva
ponderazione ai vari livelli istituzionali. 
    Peraltro  la  disposizione  in  questione,  disponendo   altresi'
l'attivazione  delle  procedure  di  controllo  sostitutivo  di   cui
all'art.  120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  nel  caso   di
inadempimento, con il commissariamento della regione in caso  di  non
adempimento alla diffida a provvedere entro il termine di 15  giorni,
costringe ad operare nei ristrettissimi tempi  intercorrenti  tra  la
pubblicazione del d.l. n. 154/2008 stesso  (7  ottobre  2008)  ed  il
termine  previsto  del  30  novembre  2008  (per  l'anno   scolastico
2009-2010). 
    Infine ne' la disposizione qui riguardata, ne' quella in  cui  si
inserisce il comma 6-bis limitano  la  relativa  applicabilita'  alle
sole regioni ad autonomia non differenziata. 
    Il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e universita», convertito con  legge
30 ottobre  2008,  n.  169,  all'articolo  4,  comma  1  dispone  che
«Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo
64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  nei  regolamenti
previsti dal comma  4  del  medesimo  articolo  64  e'  ulteriormente
previsto  che  le  istituzioni  scolastiche  della  scuola   primaria
costituiscono classi affidate ad un unico  insegnante  e  funzionanti
con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si  tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie,
di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola». 
    Il comma 2-bis dello stesso articolo prevede che  «La  disciplina
prevista dal presente articolo entra in vigore  a  partire  dall'anno
scolastico 2009/2010,  relativamente  alle  prime  classi  del  ciclo
scolastico». 
    Ancorche' dall'art. 4, comma 1, che ha disposto l'affidamento  ad
unico insegnante delle classi delle  istituzioni  scolastiche,  possa
derivare un pregiudizio nelle realta' socio-economiche siciliane,  va
tuttavia  osservato  che  lo  stesso  di  per   se'   non   lederebbe
autonomamente disposizioni statutarie o costituzionali, limitandosi a
stabilire che di tale previsione riduttiva si debba tener  conto  nei
regolamenti di cui all'art. 64 del d.l. n. 112/2008 bilanciando anche
le esigenze di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola. 
    Se l'art. 4 viene  considerato,  invece,  integralmente,  tenendo
conto della disposizione dell'art. 2-ter (introdotta dalla  legge  di
conversione) e in correlazione  all'impugnato  art.  3  del  d.l.  n.
154/2008, la previsione dell'affidamento ad unico  insegnante  impone
modalita'   di   esercizio   delle   competenze    regionali    sulla
programmazione scolastica sulla scorta di criteri e  presupposti  non
concertati e senza alcun raccordo  con  le  regioni  stesse  anziche'
attraverso i regolamenti concertati in sede di Conferenza  unificata,
sulla scorta del piano  programmatico  di  interventi,  previsti  dal
medesimo art. 64 d.l. n. 112/2008. 
    Va, infine, considerato che, ad oggi, a ridosso del  termine  del
30 novembre 2008, non risultano adottati ne' il  piano  programmatico
di interventi di cui al comma 3 dell'art. 64  del  d.l.  n.  112/2008
(convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133)  ne'  i  regolamenti
previsti dal comma 4 del medesimo articolo. 
    Le  richiamate  disposizioni   si   palesano   costituzionalmente
illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle  attribuzioni
proprie della  Regione  siciliana  quali  risultano  garantite  dalla
Costituzione e puntualmente sancite dallo Statuto e  dalle  correlate
norme di attuazione per le seguenti ragioni di 
                            D i r i t t o 
    Violazione degli articoli 14, lett. r), e  17,  lett.  d),  dello
Statuto regionale e delle relative norme di attuazione in materia  di
pubblica istruzione, adottate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246,  e/o
degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  118  della  Costituzione  in
relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3. 
    Le disposizioni dello Statuto della Regione  siciliana  assegnano
alla competenza esclusiva della  stessa  la  materia  dell'istruzione
elementare (art. 14, lett. r) ed a  quella  concorrente  l'istruzione
media e  universitaria  (art.  17,  lett.  d),  mentre  le  norme  di
attuazione statutaria in materia di istruzione, adottate  con  d.P.R.
14 maggio 1985,  n.  246,  attribuiscano  alla  regione  le  funzioni
amministrative  esercitate  dagli  organi  statali  in   materia   di
istruzione (art. 1), anche se riservano allo Stato (art.  4),  alcune
funzioni e determinazioni, tra cui l'ordinamento degli studi e  degli
esami, i programmi didattici, lo stato  giuridico  ed  economico  del
personale della scuola. 
    L'art. 6 delle predette norme di attuazione, pur riservando  allo
Stato «Le variazioni degli organici del personale statale  anche  nei
casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione  di  nuove
scuole o istituti di  ogni  ordine  e  grado»  tuttavia  prevede  che
l'assetto  delle  scuole  ed  istituzioni  scolastiche  statali   sia
deliberato «in base a piani predisposti dalla  Regione  d'intesa  con
l'amministrazione statale». 
    In base a tale disposizione, pertanto,  anche  la  programmazione
della rete scolastica spetta statutariamente alla regione, in base ai
piani predisposti dalla regione stessa. 
    Il quadro normativo costituzionale  va  completato  con  riguardo
all'assetto determinato dal riforma del Titolo V della  Costituzione,
in base al quale la  materia  istruzione  («salva  1'autonomia  delle
istituzioni scolastiche e con esclusione  della  istruzione  e  della
formazione professionale»)  forma  oggetto  di  potesta'  concorrente
(art. 117, terzo  comma,  Cost.),  mentre  allo  Stato  e'  riservata
soltanto la potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia  di  «norme
generali sull'istruzione» (art. 117, secondo comma, lettera n). 
    Sulla scorta di tale nuovo (per le regioni a  statuto  ordinario)
assetto, codesta Corte, con sentenza n. 13 del 2004, ha ritenuto  che
«il  riparto  imposto  dall'art.  117  postula  che,   in   tema   di
programmazione scolastica e di gestione amministrativa  del  relativo
servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi.  E
la distribuzione del personale tra le  istituzioni  scolastiche,  che
certamente  non  e'  materia  di  norme  generali  sulla  istruzione,
riservate  alla  competenza  esclusiva   dello   Stato,   in   quanto
strettamente connessa  alla  programmazione  della  rete  scolastica,
tuttora di  competenza  regionale,  non  puo'  essere  scorporata  da
questa». 
    Con la sentenza n. 34 del 2005, poi, codesta  Corte  ha  ribadito
tale orientamento, ritenendo costituzionalmente  compatibile  con  il
nuovo assetto costituzionale una  legge  regionale  che  ha  previsto
l'approvazione in sede  regionale  dei  criteri  per  la  definizione
dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi  i  parametri
dimensionali delle istituzioni scolastiche. 
    Sulla scorta di tale assetto costituzionale e statutario, quindi,
se compete allo Stato l'assegnazione  della  consistenza  complessiva
degli organici del personale scolastico e la sua ripartizione su base
regionale, spetta, di contro, alla regione la autonoma programmazione
della  rete  scolastica  e  la   parametrazione   per   la   relativa
organizzazione. 
    Stante il delineato assetto di competenze, pertanto, l'art. 3 del
d.l. n. 154/2008 appare in contrasto, sotto diversi aspetti,  con  le
prerogative regionali e con disposizioni di rango costituzionale. 
    Stabilendo  tout  court  un  obbligo  per  tutte  le  regioni  di
(sostanzialmente)  immediato  ridimensionamento   delle   istituzioni
scolastiche per conseguire gli obiettivi dell'art.  64  del  d.l.  n.
112/2008  (il  riferimento  al  «presente   comma»   deve   ritenersi
effettuato al «presente  articolo»,  e  determinato  da  un  evidente
refuso che verosimilmente verra' corretto in  una  futura  rettifica)
esso determina una lesione degli articoli 14, lett. r) e 17, lett. d)
dello Statuto, delle  relative  norme  di  attuazione  approvate  con
d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, e, ove non si ritenesse  compiutamente
gia' assegnata alla Regione siciliana la materia della programmazione
della rete scolastica in base  alle  disposizioni  statutarie,  degli
articoli 117, terzo comma, e  118,  primo  comma  (e  segnatamente  i
principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  ivi  contenuti)  della
Costituzione,  anche  in  dipendenza   dell'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
    Infatti l'imposizione  di  un  ridimensionamento  non  secondo  i
criteri e principi derivanti dagli atti previsti dall'art. 64 d.l. n.
112/2008 (piano e regolamenti) concertati  nella  sede  istituzionale
della Conferenza unificata e,  successivamente,  fatti  propri  dalla
regione ma,  sostanzialmente,  con  riguardo  al  mero  criterio  del
risparmio  di  spesa  per  il  bilancio  statale  (l'unico   criterio
immediatamente applicabile dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008  e'  nel
comma 6) lede le competenze regionali in  materia  di  programmazione
della rete scolastica regionale, peraltro gia'  esercitate  anche  in
base  alla  vigente  legislazione  regionale  nella  materia   (legge
regionale 24 marzo 2000, n. 6), quantomeno nella  prima  applicazione
relativa all'anno scolastico 2009-2010, dal momento che  la  relativa
programmazione va posta in essere nel corrente 2008 e, come  statuito
nella disposizione che si impugna, entro il 30 novembre. 
    Violazione  del  «principio   di   ragionevolezza»,   anche   con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, e del «principio  di  buon
andamento dell'attivita' amministrativa», di cui  all'art.  97  della
Costituzione. 
    Sotto  altro  profilo,  l'imposizione  di  adottare  i  piani  di
ridimensionamento in questione prescindendo  (quantomeno  per  l'anno
scolastico 2009-2010) dall'adozione degli atti (piano e  regolamenti)
previsti nel medesimo art. 64 del d.l. n. 112/2008 (in cui  il  comma
6-bis  si  inserisce)  determina  una  lesione  del   «principio   di
ragionevolezza», per incoerenza della disposizione stessa (introdotta
dall'art. 3 d.l. n. 154/2008) con il sistema normativo  dell'art.  64
del d.l. n. 112/2008 in cui si inserisce. 
    L'articolo  64  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel
quale la disposizione in esame si  inserisce)  prevede,  infatti,  la
rideterminazione della rete scolastica secondo parametri  e  principi
delineati nel medesimo  articolo  e  comunque  da  definire  mediante
regolamenti  presidenziali,  concertati   in   sede   di   Conferenza
unificata, ed attuativi  di  un  piano  programmatico  di  interventi
adottato sentita la Conferenza unificata regioni-autonomie  locali  e
previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 
    Con la previsione introdotta dall'art. 3 d.l. n. 154/2008  (comma
6-bis)  viene  scardinato  il   sistema   previsto   dalle   restanti
disposizioni dell'art. 64 d.l. n. 112/2008, imponendosi alle  regioni
l'adozione dei piani di dimensionamento della rete  scolastica  senza
principi di riferimento,  quantomeno  per  l'attivita'  da  porre  in
essere entro il 30 novembre 2008, per l'anno scolastico 2009-2010. 
    Ancora, sotto un diverso profilo viene leso anche il principio di
buon andamento dell'attivita'  amministrativa,  di  cui  all'art.  97
della Costituzione. 
    Infatti,   l'attivita'   complessa   e   delicata,   qual'e'   il
ridimensionamento delle istituzioni  scolastiche,  soprattutto  nella
prima globale attuazione da porre in  essere  entro  il  30  novembre
2008,  non   puo'   essere   effettuata   correttamente   nei   tempi
ristrettissimi (che di fatto vengono imposti dalla norma), se  non  a
costo di approssimazioni e sommarizzazioni che non connotano certo il
buon andamento cui ciascuna pubblica amministrazione deve tendere. 
    Violazione dell'art. 120, comma secondo, della Costituzione. 
    L'art.  120,  comma  secondo,  della  Costituzione   prevede   la
possibilita' del Governo di sostituirsi alle regioni, oltre  che  nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali oppure di
pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, «quando  lo
richiedono  la  tutela  dell'incolumita'  giuridica   o   dell'unita'
economica ed, in particolare, la tutela dei livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». 
    Trattasi di un potere straordinario, poiche' rivolto  a  tutelare
le esigenze unitarie menzionate  nella  disposizione  costituzionale:
interessi ritenuti «essenziali» per la Repubblica nel suo  complesso,
e la  cui  compromissione  potrebbe  causare  delle  vere  e  proprie
«emergenze istituzionali». 
    Nel contesto in cui e' previsto (a presidio del ridimensionamento
delle istituzioni scolastiche) tale intervento  sostitutivo  pertanto
e'  ictu  oculi  al  di  fuori  delle  condizioni   stabilite   dalla
Costituzione per l'attivazione dell'intervento statale. 
    Sotto altro aspetto,  codesta  Corte,  pur  ammettendo  che  tale
intervento possa aver  come  destinatarie  le  regioni  ad  autonomia
differenziata, circoscrive, tuttavia, tale potere  sostitutivo  quale
presidio  di  fondamentali  esigenze   di   eguaglianza,   sicurezza,
legalita' che il mancato o l'illegittimo esercizio  delle  competenze
attribuite,  negli  artt.  117  e  118  della  Costituzione  potrebbe
lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente  e  che  «fa  dunque
sistema con le norme costituzionali di allocazione delle  competenze,
assicurando comunque, nelle ipotesi  patologiche,  un  intervento  di
organi centrali a tutela di interessi unitari».  Pertanto  il  potere
sostitutivo per le maggiori competenze derivanti dagli articoli 117 e
118 della Costituzione potra' trovare  applicazione  anche  nei  loro
confronti per l'esercizio di tali maggiori competenze,  ma  «riguardo
alle   competenze   gia'   disciplinate   dai   rispettivi   statuti,
continueranno nel frattempo ad operare  le  specifiche  tipologie  di
potere  sostitutivo  in  essi   (o   nelle   norme   di   attuazione)
disciplinate». 
    Tuttavia, poiche' «il  concreto  trasferimento  alle  regioni  ad
autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo
V deve essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11 della
legge n. 131 del 2003, ossia con norme di  attuazione  degli  statuti
adottate su proposta delle commissioni paritetiche, ne segue che fino
a quando tali norme di attuazione non  saranno  state  approvate,  la
disciplina del potere sostitutivo di cui si contesta la  legittimita'
resta nei loro confronti  priva  di  efficacia  e  non  e'  idonea  a
produrre alcuna violazione delle  loro  attribuzioni  costituzionali»
(sent. n. 236 del 2004, resa sull'impugnativa di alcune  disposizioni
della legge 5 giugno 2003, n. 131). 
    Pertanto il prevedere il controllo sostitutivo nelle forme di cui
all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  anche  nei  confronti
della Regione siciliana  in  materia  ascritta  alla  sua  competenza
statutaria, viola oltre che l'art. 120 della  Costituzione  anche  ed
ancora lo Statuto regionale e le norme di attuazione  in  materia  di
pubblica istruzione (d.P.R. n. 246/1985)  che  non  prevedono  alcuna
forma di controllo sostitutivo. 
    Violazione del «principio di leale collaborazione». 
    Da quanto sin qui evidenziato, ovviamente leso risulta  anche  il
«principio  di  leale  cooperazione»,  dal  momento   che,   per   il
ridimensionamento previsto, si prescinde da  qualsiasi  confronto  ed
interlocuzione  con  la  regione,  quantomeno  nella  prima  (e  piu'
rilevante) applicazione. 
    Tutte le precedenti censure sono ovviamente estese all'articolo 4
del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con legge  30
ottobre 2008, n. 169. 
    La rideterminazione della rete scolastica, infatti, viene a dover
tener conto, nei termini e tempi di cui  si  e'  detto,  anche  della
circostanza che nelle istituzioni scolastiche della  scuola  primaria
devono  costituirsi  classi  affidate  ad  un  unico   insegnante   e
funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. 
    Ancorche'  sia  previsto  che  tale  previsione  dovrebbe   venir
inserita nei regolamenti di cui all'art. 64 del d.l. n. 112/2008, che
dovrebbero tenere anche e  comunque  in  debito  conto  le  esigenze,
correlate  alla  domanda  delle   famiglie,   di   una   piu'   ampia
articolazione del tempo-scuola, tuttavia, sia la previsione del comma
6-bis dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 (inserito con  l'art.  3  del
d.l. n. 154/2008) sia il comma 2-ter del  medesimo  art.  4,  che  ne
prevede l'entrata in vigore gia' con riferimento all'anno  scolastico
2009/2010, determinano che la programmazione  regionale  debba  tener
conto anche di  tale  disposizione  in  assenza  di  alcun  principio
derivante  dai  regolamenti  attuativi   e   dalle   previsioni   del
tempo-scuola che gli stessi dovrebbero contenere.