I titoletti relativi all'ordinanza n. 413 R.O. 2008 riportati sia nel sommario (pagg.16-17) che alla pag. 128 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, I serie speciale, n. 53 del 24 dicembre 2008, sono rettificati come segue: Lavoro e occupazione - Prevista possibilita' di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro - Abrogazione della previgente disciplina che consentiva l'apposizione della clausola del termine, per ragioni sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla condizione che fossero indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione - Eccesso di delega - Violazione di vincoli derivanti dal diritto comunitario. - Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, comma 1, e 11. - Costituzione, artt. 76, 77 e 117, primo comma. Lavoro e occupazione - Apposizione illegittima di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato - Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dall'ultima retribuzione globale di fatto - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto di azione e di difesa - Indebita interferenza sul potere giudiziario. - Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-bis, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 [recte: art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133]. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 101, 102, comma secondo, 104, comma secondo, e 117, primo comma.