Sentenza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
della deliberazione n. 4025 del  26  novembre  2007  della  Provincia
autonoma di Bolzano, recante «Preavviso ai  sensi  dell'art.  25  del
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni
per la produzione di energia elettrica», promosso con  ricorso  della
Provincia  autonoma  di  Trento  notificato  il  28   gennaio   2008,
depositato in cancelleria il 29 gennaio 2008 ed iscritto al n. 1  del
registro conflitti tra enti 2008. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  18  novembre  2008  il  giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    uditi gli avvocati Franco Mastragostino  e  Luigi  Manzi  per  la
Provincia autonoma di Trento. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 28 gennaio 2008  e  depositato  il
successivo  29  gennaio  la  Provincia  autonoma  di  Trento  propone
conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione n. 4025 del
26  novembre  2007  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  recante
«Preavviso ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933,  n.  1775
ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione  di  energia
elettrica», perche' sia dichiarato che «non spetta alla Provincia  di
Bolzano emanare  provvedimenti  amministrativi  ed  atti  dispositivi
attinenti alla concessione di grande derivazione d'acqua  pubblica  a
scopo idroelettrico, relativi all'impianto di San Floriano d'Egna»  e
conseguentemente sia dichiarata la nullita' ovvero sia annullata tale
deliberazione. 
    1.1. - Con la delibera impugnata la Provincia autonoma di Bolzano
preannuncia l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni inerenti
le concessioni rilasciate ad Enel S.p.a, in scadenza al  31  dicembre
2010, ricadenti nel proprio territorio e tra di esse  la  concessione
di San  Floriano  d'Egna,  posta  a  scavalco  fra  le  due  Province
autonome. 
    1.2. - La ricorrente Provincia autonoma di Trento  contesta  tale
deliberazione,  assumendo  la  propria  competenza  in  ordine   alla
concessione in questione ai sensi dell'art. 8,  numeri  3),  5),  6),
13), 15), 21) e 22) e dell'art. 9, numeri 9) e 10)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 14  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
in materia di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  marzo  1977,  n.  235  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di energia), degli artt. 117 e 118 della Costituzione,  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), e rilevando il contrasto della deliberazione censurata
con il principio di leale collaborazione e con l'art. 44 della  legge
della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della
Provincia autonoma di  Trento  -  legge  finanziaria  2008),  che  ha
disposto la proroga di dieci anni in capo agli attuali  concessionari
delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2010. 
    2. - La difesa della ricorrente  Provincia  autonoma  di  Trento,
dopo avere richiamato il decreto legislativo 7 novembre 2006, n.  289
(Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al  d.P.R.  26  marzo
1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua
a scopo idroelettrico), il quale,  alla  luce  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., come novellato dalla  legge  costituzionale  n.  3  del
2001, ha  previsto  che  le  grandi  derivazioni  di  acqua  a  scopo
idroelettrico sono disciplinate con legge provinciale,  nel  rispetto
degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dei  principi
fondamentali  delle  leggi  dello  Stato,  ricostruisce   il   regime
normativo vigente nel proprio territorio in materia di concessioni di
grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. 
    In particolare, la ricorrente, dopo avere  riepilogato  le  varie
leggi provinciali intervenute in materia, richiama  l'art.  44  della
propria legge  provinciale  n.  23  del  2007,  che  ha  disposto,  a
determinate condizioni, la proroga al 31 dicembre 2020  dei  rapporti
concessori in  atto,  ampliando  cosi'  di  dieci  anni  la  iniziale
proroga, fino al 31  dicembre  2010,  prevista  dall'art.  1-bis  del
d.P.R. n.  235  del  1977  (introdotto  dal  decreto  legislativo  11
novembre 1999, n. 463, recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  demanio
idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni  a
scopo  idroelettrico,   produzione   e   distribuzione   dell`energia
elettrica»). 
    La difesa provinciale richiama, poi, il regime normativo, affatto
differente, vigente nel territorio alto-atesino  in  materia  ed,  in
particolare, la legge della Provincia autonoma di Bolzano  11  aprile
2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in  materia  di  concessioni  di
grandi derivazioni a  scopo  idroelettrico),  come  sostituita  dalla
legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  20  luglio  2006,  n.  7
(Disposizioni in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario
2006 e per il triennio  2006-2008),  la  quale  non  prevede  nessuna
ulteriore proroga dei rapporti concessori in atto ed,  anzi,  prevede
che in vista della  scadenza  delle  concessioni  alla  data  del  31
dicembre  2010  sia  possibile  la  presentazione  di  nuove  domande
corredate dai  progetti  di  massima  delle  opere  da  eseguire  per
l'utilizzo delle acque, da valutarsi secondo le procedura di cui agli
artt. 7, 8 e 9 del r.d. n. 1775 del 1933,  disciplinando  cosi'  «una
sorta di gara, sulla base pero' delle procedure e dei criteri che  il
R.D. del 1933 riserva alle normali derivazioni di acqua». 
    2.1. - La ricorrente Provincia di Trento,  rilevata  la  assoluta
diversita' delle discipline provinciali in materia, rimarca  come  la
individuazione della autorita' competente in ordine alla  concessione
di San Floriano d'Egna sia necessaria al fine di  identificare  quale
sia il regime giuridico applicabile alla concessione in questione. 
    Al riguardo la difesa della Provincia autonoma di Trento  afferma
la propria competenza amministrativa  (e,  in  ragione  di  essa,  la
competenza legislativa) in ordine alla  concessione  in  questione  e
sostiene che le determinazioni della Provincia autonoma di Bolzano in
ordine all'impianto di San Floriano d'Egna, assunte da tale Provincia
«sull'evidente  presupposto»  della  propria   competenza   e   della
applicabilita' della propria disciplina normativa, violino la propria
sfera di attribuzione. 
    2.2. - La lesione dei parametri costituzionali, statutari e delle
norme di  attuazione  statutaria  sopra  richiamati  si  paleserebbe,
specificamente, in ragione della violazione dell'art. 14 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, come modificato  dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n.  463  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di demanio idrico, di opere idrauliche e  di  concessioni  di  grandi
derivazioni a scopo  idroelettrico,  produzione  e  distribuzione  di
energia elettrica), in quanto da tale disposizione si evincerebbe  la
competenza amministrativa della sola Provincia  autonoma  di  Trento,
essendo la Provincia autonoma di Bolzano (ai sensi del secondo  comma
dello stesso  art.  14)  unicamente  destinataria  di  un  terzo  dei
proventi  economici   della   concessione,   in   ragione   del   suo
cointeressamento all'impianto in questione. 
    L'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 prevede tre diversi  criteri
per la individuazione della Provincia competente, identificandoli: a)
nel territorio ove e' sita, in tutto o in parte, l'opera di presa; b)
nel territorio ove e'  sita  l'opera  di  prima  presa,  in  caso  di
impianti a catena o in serie; c) nel territorio ove ricade il massimo
rigurgito a monte determinato dalla presa stessa. 
    Secondo la difesa della ricorrente Provincia autonoma di Trento i
tre criteri sarebbero riferiti a due diverse tipologie di impianto ed
a tre diverse possibili situazioni.  Il  massimo  rigurgito  a  monte
riguarderebbe   gli   impianti   idroelettrici   realizzati    previo
sbarramento del corso d'acqua, dacche' la diga sarebbe il presupposto
fattuale della formazione del rigurgito. Mentre  i  criteri  riferiti
all'opera di presa (o, nel caso di piu' impianti in serie o a catena,
all'opera di prima presa) sarebbero riferiti agli impianti  ad  acqua
fluente,  nei  quali,  non  sussistendo  uno  sbarramento,   non   si
formerebbe un lago artificiale e non vi sarebbe  alcun  rigurgito  di
acqua a monte dell'opera di presa. 
    La difesa provinciale  esclude,  poi,  che  possano  esservi  due
autorita' entrambe competenti in ordine  alla  stessa  concessione  e
ritiene che tali tre criteri indicati  siano  tra  loro  alternativi,
dovendosi escludere, pertanto, che il criterio  dell'opera  di  presa
possa  trovare  applicazione,  la'  dove  l'impianto  sia  un  invaso
idroelettrico. 
    L'impianto cui si riferisce la concessione di San Floriano d'Egna
realizza  uno  sbarramento  del  torrente  Avisio  e  forma  il  lago
artificiale di Stramentizzo,  interamente  ricadente  nel  territorio
Provinciale trentino (con conseguente riferibilita' a tale territorio
del criterio del massimo rigurgito a monte  dell'impianto),  sicche',
secondo la ricorrente, a nulla rileverebbe  la  circostanza  che  nel
territorio alto atesino siano siti l'opera  di  presa  e  gli  stessi
impianti, dovendosi  comunque  riconoscere  la  esclusiva  competenza
della Provincia autonoma di Trento. 
    3. -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano   si   e'   costituita
tardivamente, con un controricorso nel quale chiede  che  il  ricorso
sia dichiarato inammissibile, improcedibile  e,  comunque,  infondato
nel merito. 
    4. - In prossimita' dell'udienza pubblica la  Provincia  autonoma
di Bolzano ha  depositato  una  memoria,  nella  quale  argomenta  la
inammissibilita' e la infondatezza del ricorso. 
    4.1. - Per  la  resistente,  il  ricorso  sarebbe  inammissibile,
anzitutto,  in  quanto  teso  a  censurare  non  una  lesione   delle
attribuzioni costituzionali della Provincia ricorrente, ma  solo  una
falsa ed erronea applicazione di una norma di legge.  Per  la  difesa
provinciale di Bolzano, in  particolare,  «la  lesione  lamentata  si
esaurisce nella  presunta  erronea  interpretazione  ed  applicazione
della legge nella delibera impugnata, senza che quest'ultima, per  il
suo contenuto, appaia idonea ad arrecare  da  sola  (e  non  gia'  in
quanto esecuzione errata  della  legge)  pregiudizio  alla  sfera  di
competenza costituzionale della Provincia Autonoma di Trento». 
    4.2. - Il ricorso sarebbe, poi, inammissibile o improcedibile, in
quanto la lesione lamentata dalla ricorrente  Provincia  autonoma  di
Trento sarebbe gia' insita nella pubblicazione in  data  24  febbraio
2006  sul  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Trentino   Alto
Adige/Südtirol n. 8, parte III (annunzi legali), ai sensi e  per  gli
effetti di cui alla citata legge provinciale n.  1  del  2005,  della
domanda  di  rinnovo  presentata  dalla  societa'  SEL   s.p.a.   per
l'impianto di San Floriano d'Egna. 
    Posto che tale atto, presupposto di quello oggetto di  conflitto,
dovrebbe ritenersi gia' interamente lesivo delle  attribuzioni  della
ricorrente  Provincia  autonoma  di  Trento,  quest'ultima,  avendovi
prestato acquiescenza, sarebbe decaduta dal potere  di  impugnare  un
atto meramente consequenziale. 
    4.3. - Il ricorso sarebbe, infine, inammissibile per  carenza  di
interesse, in quanto con  convenzione  del  12  maggio  1986  le  due
Province autonome avrebbero concordato per  l'applicazione  del  solo
criterio della opera di presa per determinare l'autorita'  competente
in via amministrativa e normativa in ordine alle derivazioni di acqua
di interesse comune. 
    Tale convenzione, conclusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616
(Attuazione della delega di cui all'art.  1  della  legge  22  luglio
1975, n. 382), riguarderebbe tutte le derivazioni di acqua, anche  le
grandi derivazioni a scopo idroelettrico,  nonostante  queste  ultime
fossero  al  momento  della  sua  conclusione  (e  fino  al   decreto
legislativo n. 463 del 1999)  di  esclusiva  competenza  statale,  in
quanto, ancor prima della  delega  e  poi  della  attribuzione  della
relativa competenza alle Province  autonome,  queste  erano  comunque
titolari di taluni diritti statutari di partecipazione ed  intervento
in materia. 
    4.4. - Nel merito la Provincia autonoma di Bolzano, che condivide
la tesi della ricorrente sulla necessaria  unicita'  della  autorita'
amministrativa   competente   e   che   dubita   della   legittimita'
costituzionale e  della  conformita'  al  diritto  comunitario  della
disciplina legislativa della Provincia di Trento in materia di grandi
derivazioni idroelettriche, argomenta la  infondatezza  del  ricorso,
sostenendo una diversa interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381
del 1977. 
    Ad opinione della resistente, questa disposizione  di  attuazione
statutaria detterebbe due  criteri  successivi  e  non  (come  invece
sostenuto dalla ricorrente Provincia autonoma di Trento) due  criteri
alternativi per la individuazione della autorita' competente, con  la
conseguenza  che  la  regola   del   massimo   rigurgito   troverebbe
applicazione solo laddove il criterio dell'opera di presa  non  fosse
sufficiente a determinare la  competenza,  cosa  che  avverrebbe,  in
specie, laddove l'opera di presa fosse in comune tra le due  Province
autonome. 
    Posto  che  l'opera  di  presa,  al  pari  dell'intero   impianto
idroelettrico  e  del  canale  di  restituzione,  e'  sita  nel  solo
territorio alto atesino, da tale lettura  deriverebbe  la  competenza
della Provincia autonoma di Bolzano in  ordine  alla  concessione  in
questione e la applicazione ad essa della sua legislazione. 
    4.5. - La difesa della Provincia autonoma di Bolzano assume, poi,
la infondatezza del ricorso, sostenendo che sarebbe in contrasto  con
«i piu' basilari principi» che la Provincia autonoma di Trento  possa
regolare una concessione relativa ad un impianto  idroelettrico  sito
nel territorio  alto  atesino  e  sostiene  che  la  posizione  della
ricorrente  sarebbe,  infine,  «ingiustificata»,  su  un  piano  piu'
generale, in quanto il territorio e la  popolazione  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano  sarebbero  quelli   che   sopporterebbero   le
conseguenze negative dell'impianto. 
    5. - In prossimita' dell'udienza  pubblica  anche  la  ricorrente
Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, nella  quale,
in via preliminare rileva  la  tardivita'  della  costituzione  della
resistente Provincia autonoma di  Bolzano  e  specifica  che  tra  le
stesse parti e in ordine alla stessa vicenda pende  giudizio  davanti
al Tribunale regionale delle acque pubbliche. 
    5.1. - La difesa della Provincia  autonoma  di  Trento  sostiene,
anzitutto, che il ricorso sarebbe  teso  a  tutelare  una  competenza
amministrativa e normativa e non  solo  a  denunciare  un  errore  di
diritto. 
    5.2. - La ricorrente afferma, poi, che  il  ricorso  non  sarebbe
tardivo, in quanto la lesione lamentata si  sarebbe  concretata  solo
con la adozione della impugnata delibera  n.  4025  del  26  novembre
2007, essendo l'elenco delle domande pubblicato  dalla  Provincia  di
Bolzano nel febbraio 2006  accompagnato  dalla  precisazione  che  si
trattava di istanze di soggetti privati  non  ancora  vagliate  dalla
amministrazione provinciale di Bolzano e, come tale, del tutto  privo
di lesivita'. 
    5.3. - La Provincia autonoma di Trento sostiene, inoltre, che  la
convenzione del 12 maggio 1986 non sarebbe in alcun  modo  riferibile
alle grandi concessioni di acqua a scopo idroelettrico.  E  cio'  per
varie ragioni. 
    Anzitutto  perche',  a  quella  data,   non   sussisteva   alcuna
competenza provinciale in  materia  di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico (essendo questa sopravvenuta con il decreto legislativo
n. 463 del 1999). 
    Poi perche' nelle premesse della  convenzione  si  specifica  che
essa e' volta a disciplinare una fattispecie non  regolata.  Ipotesi,
questa, che non potrebbe riferirsi se non  alle  piccole  derivazioni
poste a scavalco tra i due territori provinciali, dato che, a  quella
data, l'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1977 gia'  regolava  le  grandi
concessioni idroelettriche a scavalco. 
    Infine perche' l'art. 6 della convenzione prevede la  risoluzione
di diritto dell'accordo  in  caso  di  mutamento  della  legislazione
provinciale in materia. Ipotesi, questa, cui sarebbe assimilabile,  a
fortiori, la intervenuta norma di attuazione statutaria del 1999. 
    5.4 - Nel merito la Provincia autonoma di Trento ribadisce la sua
interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1977, ma  sostiene
che, anche qualora si ritenesse che i due criteri  previsti  da  tale
disposizione fossero non  alternativi  (come  da  essa  proposto)  ma
successivi   (come   sostenuto   dalla   resistente),   dovrebbe   da
riconoscersi la propria competenza amministrativa e  normativa.  Cio'
in quanto in un impianto a diga, quale quello in  questione,  l'opera
di presa  non  sarebbe  la  bocca  di  derivazione  dell'acqua  nella
condotta forzata, bensi' la diga  stessa.  Ed  essendo  la  linea  di
confine tra le due Province autonome  proprio  a  meta'  della  diga,
questo imporrebbe l'applicazione quantomeno  in  via  successiva  (ma
comunque)  del  criterio   del   massimo   rigurgito   (che   avviene
completamente in territorio trentino). 
    La difesa della Provincia autonoma di Trento  sostiene,  inoltre,
che e' il territorio trentino (e non quello alto atesino)  ad  essere
il   piu'   gravato   dalle   conseguenze   negative    dell'impianto
idroelettrico di San Floriano d'Egna e ricorda, infine, di avere pure
impugnato in via principale l'art. 13 della legge della Provincia  di
Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in  vari
settori ed altre disposizioni), che prevede la  competenza  di  detta
Provincia in ordine alle concessioni che interessino un'altra Regione
o Provincia autonoma, salva l'intesa con l'ente territoriale finitimo
coinvolto,  sottolineando  come  la  adozione  di   tale   previsione
normativa  sia  una  perpetuazione  del  medesimo  comportamento   di
violazione delle proprie  competenze  e  della  proprie  attribuzioni
costituzionali e statutarie. 
                       Considerato in diritto 
    1. -  La  Provincia  autonoma  di  Trento  propone  conflitto  di
attribuzione in relazione alla deliberazione n. 4025 del 26  novembre
2007 della Provincia autonoma di Bolzano, recante «Preavviso ai sensi
dell'art. 25 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai  concessionari  di
grandi derivazioni per la produzione di energia  elettrica»,  perche'
sia dichiarato che «non spetta  alla  Provincia  di  Bolzano  emanare
provvedimenti  amministrativi  ed  atti  dispositivi  attinenti  alla
concessione  di  grande  derivazione   d'acqua   pubblica   a   scopo
idroelettrico,  relativi  all'impianto  di  San  Floriano  d'Egna»  e
conseguentemente sia dichiarata la nullita' ovvero sia annullata tale
deliberazione. 
    2. -  Deve  preliminarmente  essere  rilevata  la  tardivita'  e,
conseguentemente, dichiarata la inammissibilita'  della  costituzione
della resistente Provincia  di  Bolzano,  in  quanto  effettuata  con
memoria depositata il 20 febbraio 2008, oltre  il  termine  stabilito
dagli artt. 41 e 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87
(Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte),  e  dagli
articoli 3 e 26 delle norme integrative per i  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale vigenti a quella data. 
    3. - Il ricorso e' inammissibile,  non  essendo  ravvisabile  nel
caso di specie alcun conflitto di attribuzioni, bensi'  soltanto  una
controversia di natura "patrimoniale"  tra  i  due  enti  provinciali
coinvolti. 
    Con la delibera impugnata,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
preannunciando l'intenzione  di  immettersi  nel  possesso  dei  beni
inerenti le concessioni rilasciate ad Enel S.p.a., in scadenza al  31
dicembre 2010, e tra esse di  quella  relativa  all'impianto  di  San
Floriano d'Egna, da'  per  scontata  la  sua  titolarita'  dei  beni,
esercitando una potesta' (l'immissione nel possesso) che rientra  nei
poteri dominicali, i quali sono certamente poteri diversi dai  poteri
concessori di grandi derivazioni di acque a  scopo  idroelettrico.  I
primi, infatti,  hanno  il  loro  fondamento  nella  titolarita'  del
demanio idrico, mentre i  secondi  hanno  il  loro  fondamento  nella
competenza amministrativa dell'Ente concedente. 
    D'altro canto, il ricorso della Provincia autonoma di Trento, pur
contestando  la  lesione  della  propria  competenza  statutaria   ad
emettere dette concessioni, richiama la disposizione di cui  all'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.  381
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica  ed  opere  pubbliche),
mettendo in risalto che  nel  caso  di  specie  «si  discute  di  una
derivazione di acqua pubblica  pertinente  al  demanio  idrico  della
Provincia di Trento». 
    Si tratta,  dunque,  di  una  mera  rivendicazione  di  beni  non
rientrante  nella  giurisdizione  di  questa  Corte.  Infatti,   come
quest'ultima ha piu' volte chiarito, la rei vindicatio o la pretesa a
contenuto esclusivamente patrimoniale che  non  coinvolgano,  neppure
mediatamente, l'accertamento della violazione di norme attributive di
competenza di rango costituzionale, sono estranee  alla  materia  dei
conflitti di attribuzione tra Stato e regioni  e  tra  regioni  (cfr.
sentenza n. 302 del 2005, ma anche sentenze numeri 179 del  2004,  95
del 2003, 213 del 2001, 444 del 1994, 211 del 1994, 309 del 1993, 111
del 1976).