IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Letto il ricorso depositato in cancelleria il 4 marzo 2008 dai sigg. Cavini Francesco e Fiorenza Bianca in opposizione al verbale di contestazione n. 739217618 emesso dalla Regione Carabinieri Toscana - Stazione di Reggello in data 4 febbraio 2008 per violazione dell'art. 187, comma 8, c.d.s.; nonche' il ricorso depositato in cancelleria in data 21 marzo 2008 avverso ordinanza di sospensione della patente di guida prot. n. 3958/2008 emessa dal Prefetto di Firenze in data 22 febbraio 2008 ai sensi degli artt. 187, commi 8 e 218 c.d.s.; Esaminata la richiesta della difesa dei ricorrenti, volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta: 1) illegittimita' costituzionale dell'art. 187, comma 8 c.d.s. Nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana; 2) illegittimita' costituzionale dell'art. 187, comma 3 c.d.s. nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la liberta' personale del conducente puo' essere legittimamente compressa e sottrae al controllo dell'autorita' giudiziaria la valutazione se sottoporre o meno costui ad accertamenti urgenti aventi finalita' probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione italiana; 3) illegittimita' costituzionale degli artt. 196, commi 1 e 187 c.d.s. nella parte in cui non escludono la responsabilita' solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui all'art. 187, comma 8 c.d.s., per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione italiana; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di legittimita' costituzionale per le motivazioni esposte dai ricorrenti; Rilevato inoltre che la sollevata eccezione riguarda anche una norma rilevante per la decisione del ricorso.