IL GIUDICE DI PACE 
    Ha emesso la seguente ordinanza. 
    Letto il ricorso depositato in cancelleria il 4  marzo  2008  dai
sigg. Cavini Francesco e Fiorenza Bianca in opposizione al verbale di
contestazione n. 739217618 emesso dalla Regione Carabinieri Toscana -
Stazione di Reggello in data 4 febbraio 2008 per violazione dell'art.
187, comma 8, c.d.s.; nonche' il ricorso depositato in cancelleria in
data 21 marzo 2008 avverso ordinanza di sospensione della patente  di
guida prot. n. 3958/2008 emessa dal Prefetto di Firenze  in  data  22
febbraio 2008 ai sensi degli artt. 187, commi 8 e 218 c.d.s.; 
    Esaminata la richiesta  della  difesa  dei  ricorrenti,  volta  a
provocare la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  per
vedere riconosciuta: 
        1)  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  187,  comma  8
c.d.s. Nella parte in cui  sanziona  il  rifiuto  del  conducente  di
sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o  5,  per  violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana; 
        2)  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  187,  comma  3
c.d.s. nella parte in cui non indica i  casi  e  i  modi  in  cui  la
liberta'  personale  del  conducente   puo'   essere   legittimamente
compressa  e  sottrae  al  controllo  dell'autorita'  giudiziaria  la
valutazione se sottoporre  o  meno  costui  ad  accertamenti  urgenti
aventi finalita' probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13  della
Costituzione italiana; 
        3) illegittimita' costituzionale degli artt. 196, commi  1  e
187 c.d.s. nella  parte  in  cui  non  escludono  la  responsabilita'
solidale  del  proprietario  dell'autovettura  nell'ipotesi  di   cui
all'art. 187, comma 8 c.d.s., per violazione degli artt. 3 e 27 della
Costituzione italiana; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
sollevata eccezione di legittimita' costituzionale per le motivazioni
esposte dai ricorrenti; 
    Rilevato inoltre che la sollevata eccezione  riguarda  anche  una
norma rilevante per la decisione del ricorso.