IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 4361/04 r.g. n.r. Procura di Torino n. 14127/04 r.g. G.i.p. Tribunale Torino nei confronti di: Poglio Pietro, nato a Torino il 12 dicembre 1970; residente in Torino, via Loira, 6; difeso di fiducia dall'avv. Alberto De Sanctis del foro di Torino, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Torino, corso Galileo Ferraris, 16; ha emesso la seguente ordinanza ai sensi degli articoli 1, legge n. 1/1948, 23 legge n. 87/1953; con la quale rimette alla Corte costituzionale per la sua decisione, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel presente giudizio dal difensore dell'imputato, relativa all'art. 186 c.d.s. (d.l.gs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato dal d.l. n. 151/2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214/2003, in relazione all'art. 187 c.d.s., per violazione dell'art. 3 della Costituzione. I n f a t t o In data 10 maggio 2004 il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino depositava alla Sezione G.i.p.-G.u.p. del Tribunale di Torino una richiesta di emissione di decreto penale nei confronti dell'imputato sopra indicato per i seguenti reati: A) di cui all'art. 186, comma 2, d.l.gs. n. 285/1992 (c.d.s.) perche' si poneva alla guida dell'autoveicolo HONDA CRV tg. CF422TP in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche; B) di cui all'art. 186, comma 7, d.l.gs. n. 285/1992 (c.d.s.) perche', quale conducente del veicolo di cui al capo che precede rifiutava di sottoporsi all'accertamento di cui al comma 4 dell'art. 186, c.d.s., come richiestogli dagli agenti operanti della Questura di Torino che avevano motivo di ritenere che si trovasse in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza di bevande alcoliche. Reati accertati in Torino il 31 gennaio 2004. In data 15 maggio 2004 la richiesta veniva assegnata a questo giudice, che emetteva in data 16 agosto 2004 (depositato il 17 agosto 2004), in conformita' alla richiesta del p.m., decreto penale di condanna del Poglio alla pena finale di € 522,79 di ammenda. Il decreto penale (n. 2103/04) veniva notificato all'imputato ed al suo difensore di fiducia in data 24 marzo 2006. Nel termine di cui all'art. 461 c.p.p., in data 5 aprile 2006, l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, depositava opposizione allo stesso decreto penale, chiedendo di essere ammesso all'oblazione ex art. 162-bis c.p., allegando all'atto di opposizione fotocopia di un assegno circolare di complessivi € 2.604,00, di cui € 1291,00 per il reato sub A), € 1291,00 per il reato sub B), € 22,00 per le spese di procedimento; con lo stesso atto di opposizione sollevava questione di legittimita' costituzionale «dell'attuale disciplina sanzionatoria delineata dall'art. 186, comma 2, cosi' come modificata per effetto del d.l. n. 151/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2003, in relazione all'art. 187 c.d.s., per violazione dell'art. 3 della Costituzione»; in subordine, chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato. Il p.m. esprimeva in data 20 aprile 2006 «parere contrario, rilevato che rientra nell'ambito della liberta' del legislatore - non suscettibile di censura ex art. 3 Cost. - una diversita' di disciplina normativa per le condotte di guida in stato di ebbrezza alcolica o intossicazione da stupefacenti. I n d i r i t t o 1. - Rilevanza. I reati ascritti a Poglio Pietro sono stati accertati in data 31 gennaio 2004, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 214/2003, che ha convertito il d.l. n. 151/2003, con il quale il legislatore, all'art. 5 (che ha sostituito interamente l'art. 186 c.d.s.) ha disposto che «per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale» (v. primo comma). Con la conseguenza che, essendo i reati ascritti a Poglio (di cui all'art. 186, secondo comma c.d.s. - «chiunque guida in stato di ebbrezza» - e di cui all'art. 186, settimo comma c.d.s. «in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4, 5») delle contravvenzioni punite «con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da € 258 a € 1.032» (v. secondo comma), non e' possibile per l'imputato Poglio definirli mediante oblazione (gli articoli 162 e l62-bis c.p. prevedono infatti la possibilita' di oblazionare le sole contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda ovvero con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda). Poglio, come si e' gia' sopra indicato, ha invece chiesto, contestualmente all'atto di opposizione al decreto penale di condanna, di essere ammesso all'oblazione calcolandola (v. sopra) in base al combinato disposto dell'art. 52, secondo comma, lettera c) d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace: che prevede, in caso di contravvenzione punita con arresto e ammenda, il pagamento di un'ammenda da € 774 a € 2.582, ovvero la pena della permanenza domiciliare) e dell'art. 162-bis c.p. (che prevede il pagamento di «meta' del massimo dell'ammenda»). Questo giudice ritiene, per quanto appena esposto, che la richiesta di oblazione formulata dal Poglio dovrebbe, secondo la normativa in vigore, essere dichiarata inammissibile in radice, senza entrare nella valutazione di merito della stessa. 2. - Non manifesta infondatezza. Non solo l'art. 186, c.d.s. e' stato interamente sostituito dal d.l. n. 151/2003, poi convertito nella legge n. 214/2003, bensi' anche l'art. 187, c.d.s. (v. art. 6 citata legge), contravvenzione a carico del conducente che si ponga alla guida «in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope». L'attuale art. 187, c.d.s. prevede per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (v. settimo comma), oltre che per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento (v. ottavo comma) le stesse pene comminate dall'attuale art. 186, c.d.s., tanto che i citati settimo ed ottavo comma dell'art. 187, c.d.s. rimandano al secondo comma dell'art. 186, c.d.s. Il legislatore non stabilisce pero', nel caso delle contravvenzioni di cui all'art. 187, c.d.s., la «competenza del tribunale», cosicche' permane la competenza del giudice di pace in forza della lettera q) del secondo comma dell'art. 4 d.lgs. n. 274/2000. Con la conseguenza che, in caso di violazione dell'art. 187, c.d.s., l'imputato ha il diritto di chiedere, secondo il regime sanzionatorio-previsto dall'art. 52, secondo comma lettera c) del citato d.lgs. n. 274/2000, la definizione delle stesse contravvenzioni - punite con l'arresto congiunto all'ammenda - mediante il pagamento di una ammenda «da € 774 a € 2.582». Ne deriva, ad avviso di questo giudice e come correttamente sostenuto dal difensore del foglio, una disparita' di trattamento che viola l'art. 3 della Costituzione tra l'imputato cui sono ascritte la o le contravvenzioni ex art. 186, c.d.s. e l'imputato cui sono ascritte la o le contravvenzioni ex art. 187, c.d.s.; disparita' che, se deriva da una norma processuale - quella sulla competenza - ha pero' immediati effetti sostanziali in quanto si riverbera sulla pena da applicare, con un trattamento peggiorativo per l'imputato del o dei reati di cui all'art. 186 c.d.s. che non ha diritto di richiedere la definizione tramite il pagamento di una ammenda a titolo di oblazione. Disparita' di trattamento a fronte di fattispecie - la guida in stato di ebbrezza e la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - che appaiono del tutto analoghe, trattandosi di reati di pericolo la cui ratio consiste nel punire chi compie una attivita' di per se' rischiosa - quale la conduzione di un veicolo - in condizioni fisio-psichiche alterate da sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, ponendo a repentaglio l'incolumita' altrui e propria; assoluta analogia del resto confermata dal legislatore che le sanziona con identica pena, salvo poi la differente definizione determinata solo dalla disposizione sulla competenza. Sottolineando, ad ulteriore conferma della assoluta equivalenza delle contravvenzioni, che sino al citato d.l. n. 151/2003 la competenza era del giudice di pace sia per la contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 186, c.d.s., sia per la contravvenzione di cui al sesto (ora settimo) comma dell'art. 186, c.d.s., sia per la contravvenzione di cui al quarto (ora settimo) comma dell'art. 187, c.d.s., sia per la contravvenzione di cui al quinto (ora ottavo) comma dell'art. 187, c.d.s., come previsto dall'art. 4, secondo comma lettera q) del d.lgs. n. 274/2000. Aggiungendo che le differenze (gia' sottoposte al vaglio della Corte costituzionale: v. ordinanze n. 306/2001 e n. 277/2004) riscontrabili nei due articoli sono relative esclusivamente alle «modalita» di accertamento dello stato di ebbrezza e dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti e psicotrope, ma non incidono sulla individuazione della fattispecie da punire ne' sulla sua gravita'. Ritiene pertanto questo giudice che, nel caso di specie, la discrezionalita' nel determinare qualita' e quantita' delle sanzioni e quindi la congruita' della pena rispetto alla gravita' del reato sia stata dal legislatore esercitata in modo distorto, in quanto contrastante con il canone della ragionevolezza; il legislatore infatti, pur prevedendo la stessa pena per entrambe le contravvenzioni, modificando solo per una di esse la competenza, sottrae a chi viola l'art. 186, c.d.s. un diritto - quello di chiedere la definizione del giudizio con il pagamento di una oblazione - spettante invece a chi viola l'art. 187, c.d.s.