IL TRIBUNALE 
    Nel procedimento RG 8030/2008, promosso da  Teruzzi  Gerardo  nei
confronti  di  New   Impianti   S.r.l.,   in   persona   del   legale
rappresentante, il g.i., a scioglimento della riserva; letti gli atti
ed i documenti di causa, ha pronunziato la seguente ordinanza. 
    Premesso che con atto di citazione notificato il 16  giugno  2008
il sig. Teruzzi Gerardo  proponeva  opposizione  avverso  il  decreto
ingiuntivo n. 1446 emesso da questo tribunale  il  31  marzo  2008  e
notificatole il 7 maggio 2008, fissando udienza di prima comparizione
al 1° ottobre 2008; 
    l'opponente si costituiva in giudizio  e  iscriveva  la  causa  a
ruolo il 26 giugno 2008, dieci giorni  dopo  il  perfezionarsi  della
notifica dell'opposizione, avvenuta il 16 giugno 2008; 
    il termine a comparire assegnato dall'opponente  e'  superiore  a
sessanta giorni, ma inferiore ai novanta giorni previsti dal  vigente
art. 163-bis c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale; 
    secondo il  consolidato.  orientamento  della  giurisprudenza  di
legittimita', l'abbreviazione,  anche  involontaria,  dei  termini  a
comparire determina la dimidiazione del termine per  la  costituzione
in giudizio dell'opponente, che scende da dieci a cinque giorni, onde
la costituzione dell'opponente e l'iscrizione a ruolo della  presente
causa sono tardive; 
    sempre alla stregua del costante orientamento  della  Cassazione,
la tardiva costituzione dell'opponente  e'  equiparata  alla  mancata
costituzione e rende improcedibile l'opposizione ed  irrevocabile  il
decreto ingiuntivo opposto (Cass. 5039/2005; Cass. 16117/2006;  Cass.
18942/2006; Cass. 13252/2006); 
    quest'orientamento  costituisce  «diritto  vivente»,  ma  suscita
talune perplessita', perche': 
    1) L'art. 645 c.p.c. fa riferimento alla  riduzione  a  meta' dei
termini a comparire, ma non anche dei termini  di  costituzione;  non
e', invero, scontata la possibilita' di applicare  all'opposizione  a
d.i. la dimidiazione del termine di costituzione  prevista  dall'art.
165  c.p.c.,  allorche'  l'attore  abbia  chiesto  e   ottenuto   dal
Presidente di abbreviare il termine  a  comparire  «nelle  cause  che
richiedono  pronta  spedizione».  Si  consideri  che  l'opponente  e'
convenuto in senso  sostanziale  e  non  sussiste  per  lui  l'onere,
sotteso all'art. 165 c.p.c.  di  dare  al  creditore  opposto  pronta
contezza dei documenti offerti  in  comunicazione,  affinche'  questo
possa predisporre per tempo le proprie difese. 
    L'opposto, attore in senso sostanziale, conosce gia'  la  materia
del contendere, poiche' e' lui stesso ad introdurre la lite,  tant'e'
che,  quando  l'opponente  profitti  dell'opposizione  per   proporre
domanda riconvenzionale, la citazione in  opposizione  sara',  quanto
alla  riconvenzionale,  eventualmente  nulla  per  insufficienza  del
termine a comparire inferiore al minimo legale, ma non improcedibile,
qualora l'iscrizione  a  ruolo  avvenga  dopo  i  cinque  giorni:  si
attiveranno,  insomma,  i  meccanismi  di  sanatoria  della  nullita'
diseiplinati dall'art. 164 c.p.c., ma la  riconvenzionale  non  sara'
affetta da improcedibilita'. 
          2) L'oggetto del giudizio di opposizione e' determinato dal
ricorso monitorio, non dall'atto di  opposizione  e  la  facolta'  di
dimidiare i termini a comparire  con  l'atto  di  opposizione  appare
coerente con  le  caratteristiche  del  procedimento  monitorio,  che
vedono  l'inversione  delle  parti  e  il   succedersi,   alla   fase
strettamente monitoria, dell'iniziativa impugnatoria  dell'opponente,
volta a instaurare un  giudizio  ordinario  di  cognizione.  Percio',
ratio  della  facolta'  di  dimidiare  il  termine  a  comparire   e'
l'innestarsi dell'opposizione sul pregresso  procedimento  monitorio,
che si conclude con  la  notifica  del  decreto  ingiuntivo,  da  cui
decorre il termine di quaranta giorni per  promuovere  l'opposizione,
laddove la ratio della dimidiazione prevista dall'art. 163-bis, comma
2, c.p.c. consiste nella pronta spedizione della causa e richiede  il
vaglio del Presidente sulla sussistenza del  presupposto  applicativo
della norma. A tutt'altro scopo risponde l'art. 645, comma 2,  ultima
frase c.p.c., che lascia all'attore la libera facolta' di ridurre  il
termine a comparire, proprio in considerazione del fatto che, a) egli
non e' attore in senso sostanziale,  b)  l'oggetto  del  giudizio  di
opposizione e' gia' stato predeterminato con il ricorso monitorio dal
creditore intimante e c) l'opposizione s'innesta su  un  procedimento
giurisdizionale composito la cui pendenza ad ogni effetto si  produce
e determina, a  livello  prodromico,  con  il  deposito  del  ricorso
monitorio e, sul piano della produzione degli effetti  sostanziali  e
processuali  dalla  domanda  giudiziale,  con  la  notificazione  del
decreto ingiuntivo. 
    D'altronde, e' nozione  di  comune  esperienza  che  al  debitore
ingiunto non interessi la «pronta spedizione» della causa: sicche' la
dimidiazione del  termine  a  comparire  da  fissare  con  l'atto  di
opposizione si connette alle peculiarita' e alla natura composita del
procedimento  monitorio,  piuttosto  che  alla  previsione  di'   cui
all'art. 163-bis, comma 2, c.p.c. 
    Alla stregua delle  esposte  considerazioni,  appare  discutibile
l'estensione  all'opponente  della  dimidiazione   del   termine   di
costituzione dell'attore prevista dall'art. 165 c.p.c. per  le  cause
che richiedono «pronta spedizione»: ma  questo,  come  detto,  e'  il
diritto vivente sancito dalla Suprema Corte con unanime  orientamento
e diviene  indispensabile  sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale di seguito svolta. 
    3) L'equiparazione della costituzione tardiva  alla  costituzione
mancata,  laddove  l'art.  647  c.p.c.  fa  riferimento  soltanto   a
quest'ultima, non e' affatto scontata, ne' puo' discendere tout court
dalla natura impugnatoria dell'opposizione. Gli artt. 348, 369 e  399
c.p.c. contemplano  espressamente  la  sanzione  di  improcedibilita'
dell'impugnazione per tardiva costituzione dell'impugnante. Non cosi'
l'art.  647  c.p.c.,  che  disciplina  il  solo  caso  della  mancata
costituzione dell'opponente e non quello della tardiva  costituzione.
Una  sanzione  d'improcedibilita'  deteriore  rispetto  ai   consueti
meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione della  causa  a  ruolo
del processo di prime  cure,  qual  e'  pur  sempre  il  giudizio  di
opposizione  a  decreto  ingiuntivo   (art.   307   c.p.c.),   appare
incompatibile con i principii del  «giusto  processo  regolato  dalla
legge», poiche' tale sanzione, a differenza delle suddette regole  in
materia d'impugnazioni, non  e'  espressamente  sancita  dalle  norme
processuali e, in difetto di cio', non puo' essere  forgiata  in  via
interpretativa. Vi  e'  una  riserva  di  legge  la  quale  impedisce
all'interprete di proporre  una  lettura  integrativa  o  anche  solo
analogica della disciplina legale, dovendosi preservare il valore, di
rilevanza costituzionale, di stretta disciplina legale delle forme  o
delle garanzie del processo, con speciale riguardo  a  preclusioni  e
decadenze poste a carico delle parti,  cioe'  dei  cittadini  che  si
avvalgono delle tutele processuali approntate  dall'ordinamento.  Nel
giusto   processo   non   puo'   essere   consentito   all'interprete
un'attivita' «nomopoietica» di creazione di preclusioni e decadenze a
carico delle parti, che ne subiscano effetti pregiudizievoli,  talora
irreversibili. 
    4) Le precedenti pronunce della Consulta  che  si  sono  occupate
della  compatibilita'   costituzionale   del   ridotto   termine   di
costituzione dell'opponente in ipotesi di abbreviazione del termine a
comparire (Corte cost. n. 239/ 2000, Corte cost. n.  154/2005)  hanno
fatto costante riferimento a una scelta consapevole dell'opponente  e
alla conseguente necessita' (vieppiu' accentuata nel nuovo regime  di
anticipazione per il notificante degli effetti  della  notificazione,
introdotta con la sentenza della Corte cost. n  477/2002)  di  curare
con  diligenza  la  tempestiva  costituzione  in   giudizio,   semmai
iscrivendo la causa a ruolo con la cosidetta  «velina»,  secondo  una
prassi  ampiamente  ammessa  e  riconosciuta  dalle  cancellerie  dei
tribunali. La Consulta non risulta, invece, avere  mai  esaminato  il
problema della «dimidiazione inconsapevole» del termine a  comparire,
giusta  il  caso  verificatosi   nella   specie,   susseguente   alla
novellazione del termine minimo a comparire di cui  all'art.  163-bis
c.p.c.,  elevato  da  sessanta  a  novanta  giorni.   Qui,   infatti,
l'opponente ebbe ad osservare  il  vecchio  termine  a  comparire  di
sessanta giorni, ma non il nuovo di novanta giorni e cio' per  chiara
distrazione,  non  avendo  considerato  la  sospensione  feriale  dei
termini. 
    5) Purtuttavia, nonostante l'assegnazione del termine a comparire
in misura inferiore ai novanta  previsti  dal  vigente  art.  163-bis
c.p.c.  sia  chiaramente  involontaria,  il  diritto  vivente   della
Cassazione la equipara ad una scelta  volontaria  dell'opponente,  su
cui grava l'onere di osservare il  dimidiato  termine  anche  per  la
costituzione  in  giudizio,  pur  con  le  «forzature»   ermeneutiche
criticate nelle  righe  che  precedono.  Senza  dare  rilievo  alcuno
all'atteggiamento soggettivo dell'opponente, sempre la norma  vivente
nella giurisprudenza  della  suprema  Corte  sanziona  del  pari  con
l'improcedibilita' l'opposizione iscritta a ruolo cinque giorni  dopo
la notifica dell'atto. 
    Questo essendo il quadro dei  problemi  suscitati  dal  combinato
disposto degli artt. 645, comma 2, ultima frase, 165,  647,  comma  1
(seconda ipotesi) c.p.c., ben puo' dubitarsi della  conformita'  agli
artt. 111, 24, primo comma e 3 Cost. della  norma  che,  nel  diritto
vivente,  rende  improcedibile  l'opposizione  a  decreto  ingiuntivo
iscritta a ruolo oltre cinque giorni (ma entro  dieci  giorni)  dalla
notificazione, sia nell'ipotesi in cui l'assegnazione di un termine a
comparire  inferiore  a  quello   ordinario   sia   volontaria,   sia
nell'ipotesi in cui tale assegnazione sia inconsapevole. 
    La contrarieta' al principio del giusto processo «regolato  dalla
legge»  (art.  111  Cost.)  si  coglie  nella  creazione,   per   via
giurisprudenziale,  con  ragionamento  analogico,  di  una   sanzione
d'improcedibilita' dell'opposizione che l'art. 647 c.p.c. primo comma
(seconda  ipotesi)  commina  soltanto  per   il   caso   di   mancata
costituzione  dell'opponente,  ma  non  per  quello  di  costituzione
tardiva  ed  emerge   altresi'   nell'estensione,   sempre   in   via
interpretativa, e senza  che  sussista  il  presupposto  della  eadem
ratio, del dimidiato termine di costituzione  sancito  dall'art.  165
c.p.c. per le cause che, richiedendo pronta spedizione, a seguito  di
esplicita autorizzazione presidenziale, siano state instaurate con un
ridotto termine a comparire. 
    Questa sanzione d'improcedibilita' dell'opposizione  tardivamente
iscritta a ruolo, in  caso  di  dimidiazione  anche  inavvertita  del
termine  a  comparire,  viola  altresi'  il   diritto   alla   tutela
giurisdizionale (art. 24  Cost)  e  il  principio  di  ragionevolezza
perche' grava l'opponente  di  un  onere  che  appare  inutilmente  e
irragionevolmente  contrario  alla  struttura   bifasica   del   rito
monitorio e all'inversione della posizione processuale  delle  parti,
specialmente se si considera che l'opposizione a  decreto  ingiuntivo
instaura pur sempre un processo di primo grado e si raffronta  questa
disciplina con quella riservata alle ipotesi di tardiva iscrizione  a
ruolo di una causa di primo grado.