LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
    Ha emesso  la  seguente  ordinanza  sull'istanza  di  sospensione
dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 331/08,  depositato  il  6
febbraio  2008,  avverso  ingiunzione  di  pagamento   n.   1572/2006
pubblicita', contro  Comune  di  Genova,  proposto  dalla  ricorrente
I.M.C. s.n.c. di Fabrizio  Pinna  e  Luigi  Vezzosi,  riassunzione  a
seguito sent.1983/07 Trib. civ. Genova - Sez. 1, corso Sardegna n. 54
A/2 - 16142 Genova, difeso da Mauceri Corrado,  via  Palestro  2/3  -
16100 Genova. 
                            O s s e r v a 
    Il Comune di Genova - Direzione tributi, con l'atto  indicato  in
epigrafe, ingiungeva alla  s.n.c.  IMC  di  Fabrizio  Pinna  e  Luigi
Vezzosi, ai sensi degli artt. 8, 11,  18  della  legge  n.  689/1981;
dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 58 dello statuto del
Comune di Genova, il pagamento della somma di  complessivi  24.775,00
euro, oltre spese di notifica, a titolo  di  sanzione  amministrativa
per violazione di norme, artt. 62, comma 2, lett. e)  del  d.lgs.  n.
446/1997  e  29  del  vigente  regolamento  comunale  approvato   con
deliberazione di C.C. n. 132 del 16  dicembre  2003,  in  materia  di
effettuazione della pubblicita',  sull'applicazione  del  canone  per
istallazione di mezzi pubblicitari, anno 2004. 
    Avverso questo atto di ingiunzione la I.M.C. International  Media
Company s.n. c. di Fabrizio Pinna e  Luigi  Vezzosi  in  persona  del
socio nonche' legale rappresentante pro tempore sig.  Pinna  Fabrizio
ha proposto ricorso, per riassunzione  del  giudizio,  gia'  promosso
nanti il Tribunale civile di Genova,  dichiaratosi  incompetente  con
sentenza n. 1983/2007, notificandolo,  mezzo  ufficiale  giudiziario,
addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Genova, al
Comune di Genova. 
    Con l'unico e complesso motivo deduce  l'illegittimita  dell'atto
impugnato  perche'   non   avrebbe   mai   effettuato   installazione
pubblicitaria di cui  all'atto  impugnato  (fondato  su  un  cartello
pubblicitario monofacciale, illuminato da faretti,  della  superficie
di mq. 108, con dicitura «Sorridi  c'e'  il  sole  New  Beetle  ecc.»
installato sulla parte del condominio di p.zza Paolo da Novi,  civico
1, lato c.so Buenos Aires), ne' avrebbe mai avuto  la  disponibilita'
dell'immobile su  cui  tale  installazione  e'  stata  effettua,  ne'
avrebbe   la   proprieta'   del   materiale   pubblicitario   oggetto
dell'installazione  medesima,  ne'  sarebbe  titolare  del  contratto
pubblicitario in esame. 
    Precisa che l'installazione  in  argomento  e'  stata  effettuata
dalla Trend Promotion s.r.l., con sede in  Milano,  via  Ludovico  di
Breme, n.  79,  la  quale  aveva  la  disponibilita'  della  facciata
dell'edificio di p.zza Paolo da Novi 1, in conseguenza del  contratto
di affitto stipulato tra la stessa e il condominio di p.zza Paolo  da
Navi, 1. La quale sarebbe, inoltre, stata  proprietaria  dei  teli  e
delle  relative  strutture  di  supporto,  cosi'  come  titolare  dei
relativi  contratti  pubblicitari  con  i  soggetti  reclamizzati  ed
avrebbe,  infine,  sempre,  corrisposto  al  Comune  di  Genova,  per
l'affissione in questione, la pertinente imposta di pubblicita'. 
    Chiede, pertanto, l'annullamento  dell'impugnata  ingiunzione  di
pagamento, con vittoria di spese, previa sua cautelare sospensione. 
    Si e' costituito, per la riassunzione del giudizio gia'  pendente
nanti il Tribunale civile di Genova, dichiaratosi incompetente con la
sentenza sopraccitata, il Comune di Genova in persona dei sindaco pro
tempore, prof. Marta Vincenzi, rappresentato e difeso dal dott. Ennio
Dina, e in sua  sostituzione  dalla  dott.ssa  D'Amore  e  dal  dott.
Domenico Finocchietti, in forza dell'ordinanza n. 20 del  31  gennaio
2007, autorizzato con delibera di Giunta. 
    Con  l'atto  di  costituzione  in  giudizio   e   controdeduzioni
depositato il 20 marzo 2008, il  Comune,  evidenziato  la  violazione
dell'art. 8 del Regolamento comunale, nonche' dell'art. 62, comma  2,
del d.lgs. n. 446/1997, afferma la  sussistenza  della  giurisdizione
delle commissioni tributarie ai sensi dell'art.  2,  ultimo  periodo,
del d.lgs. n. 546/1992 come modificato dall'art.  3-bis  del  decreto
legge n. 203/2005 e chiede il rigetto dell'istanza di sospensione per
mancanza del periculum in mora e del fumus boni iuris; e, nel merito,
il rigetto del ricorso poiche' infondato in fatto e in  diritto.  Con
vittoria di spese ed onorari di giudizio. 
    Nell'odierna camera di consiglio, per la trattazione dell'istanza
di  sospensione  dell'atto  impugnato,  le  parti   presenti,   hanno
insistito nei rispettivi assunti. 
                       Motivi della decisione 
    In  via   preliminare   occorre   sollevare   la   questione   di
costituzionalita' dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta  nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato  dall'art.
3-bis, comma l, lettera b), del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni  urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con  modificazioni,
dall'art, 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n.  248  -,  nella
parte in cui  si  stabilisce  che  «Appartengono  alla  giurisdizione
tributaria ....  le  controversie  attinenti  ....  il  canone  sulla
pubblicita'...»,  in  riferimento  all'art.   102,   secondo   comma,
Costituzione,  considerato  che  la  decisione  sulla   controversia,
oggetto di ricorso, postula che la stessa abbia natura  tributaria  e
che il relativo difetto e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
del processo, a norma dell'art. 3, d.lgs. n. 546/1992. 
    La controversia sottoposta all'attenzione di  questa  Commissione
tributaria ha ad oggetto non gia' il pagamento di  un  tributo  quale
era certamente l'imposta sulla pubblicita', disciplinata dal  Capo  I
del  d.lgs.  n.  507/1993,  ma   il   pagamento   del   «canone   per
l'istallazione di mezzi pubblicitari»  -  relativo  all'anno  2004  -
introdotto con l'art. 62 del d.lgs. n. 15 dicembre 1997, n.  446,  in
sede  di  riordino  della  disciplina  dei  tributi   locali,   quale
corrispettivo,    in    base    a    tariffa,     dell'autorizzazione
all'installazione del mezzo pubblicitario. 
    Questo canone  rientrando  nel  novero  delle  entrate  pubbliche
patrimoniali, non ha piu' natura tributo. 
    Ne  consegue  che  ogni   controversia   al   riguardo   dovrebbe
appartenere non gia' alla giurisdizione tributaria  bensi'  a  quella
del giudice ordinario. 
    Tanto  si  ricava  dalla  sentenza   n.   64/2008   della   Corte
costituzionale, che ha  dichiarato  «L'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 2, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203  (Misure  di
contrasto all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui
si stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione  tributaria  anche
le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive  modificazioni"»  proprio  per
contrasto con l'art. 102, secondo comma Costituzione,  poiche'  prive
di natura tributaria. 
    Ne vale a far ritenere manifestamente infondata la  questione  di
costituzionalita'  che  si  intende  qui  sollevare  evocare   quanto
gia' sostenuto in sede di legittimita', sia pure in materia  di  TIA,
per affermare  la  riconducibilita'  del  canone  che  qui  interessa
nell'ambito della materia  tributaria,  indipendentemente  dal  nomen
iuris utilizzato dalla normativa  che  l'ha  introdotto  -  «riordino
della disciplina dei tributi locali» - trattandosi di' fattispecie in
qualche misura simile a quella che in precedenza rivestiva indiscussa
natura tributaria. 
    Siffatto argomentare si scontra innanzi tutto  con  il  principio
affermato del Giudice delle leggi con la  sentenza  n.  64/2008:  «il
difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente
venir meno  il  fondamento  costituzionale  della  giurisdizione  del
giudice tributario, con la  conseguenza  che  l'attribuzione  a  tale
giudice della  cognizione  della  suddetta  controversia  si  risolve
inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente  vietata,  di  un
"nuovo" giudice speciale». 
    Esso si pone  poi  in  netto  contrasto  con  il  chiaro  dettato
dell'art.  62,  comma  1,  d.lgs.  n.  446/1997   che   ha   previsto
l'altrenativita' tra «imposta comunale sulla  pubblicita»  e  «canone
per l'installazione dei mezzi pubblicitari», in base a tariffa, quale
corrispettivo della relativa autorizzazione. 
    Se fosse sostanzialmente identica la natura giuridica  delle  due
entrate (imposta e canone) non si comprende la ragione per  la  quale
il legislatore nel riordinare la disciplina dei tributi locali  abbia
attribuito  ai  comuni  la  potesta'  regolamentare   «di   escludere
l'applicazione nel proprio  territorio  dell'imposta  comunale  sulla
pubblicita' di cui al Capo I del d.lgs. 15  novembre  1993,  n.  507,
sottoponendo le  iniziative  pubblicitari  che  incidono  sull'arredo
urbano o sull'ambiente, ad un regime autorizzatorio e assoggettandolo
al pagamento di un canone in base a tariffa». 
    Il persistere, sia  pure  in  via  alternativa,  di  «imposta»  e
«canone» sulla pubblicita', depone per la differente  «natura»  delle
due   entrate   ancorche'   pubbliche:   «tributaria»    la    prima,
«patrimoniale» la seconda. 
    Tanto  basta   a   rendere   non   manifestamente   infondata   e
giuridicamente  rilevante  nel  caso  di  specie,  la  questione   di
legittimita' costituzionale dall'art. 2,  comma  2, secondo  periodo,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  -  come  modificato
dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 2 dicembre  2005,  n.  248  -,  nella  parte  in  cui  si
stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione  tributaria  ....  le
controversie attinenti ..... il canone sulla pubblicita'  .....»,  in
riferimento all'art. 102, secondo comma, Costituzione.