Ricorso della Regione Siciliana,  in  persona  del  presidentepro
tempore on. Raffaele Lombardo, autorizzato  a  proporre  il  presente
ricorso con delibera della Giunta regionale n. 305  del  12  dicembre
2008, rappresentato e difeso, giusta procura a margine  del  presente
atto, dagli avv. Paolo  Chiapparrone  e  Marina  Valli,  dell'Ufficio
legislativo e legale della Presidenza della regione, ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso l'Ufficio della  Regione  Siciliana,  via
Marghera, 36; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  Uffici
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per  la  risoluzione  del  conflitto  di
attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato per  effetto
della nota del Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza
delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX del 24 ottobre 2008,  n.
0111774, con la quale viene affermata la spettanza allo  Stato  delle
entrate relative alle  operazioni  di  motorizzazione  effettuate  in
Sicilia  e  richieste  in  via  telematica  utilizzando  il   sistema
informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici)
quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se  riconosciuti
ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei
trasporti e delle comunicazioni. 
                              F a t t o 
    L'Assessorato  regionale  del  turismo,  dei  trasporti  e  delle
comunicazioni  ha  realizzato  nell'ambito   di   un   programma   di
informatizzazione degli uffici  della  Sicilia,  iniziative  volte  a
semplificare e migliorare le procedure di pagamento  ed  accertamento
delle   entrate   dei   diritti   di   motorizzazione   mediante   la
«smaterializzazione» dei bollettini di conto corrente  postale;  tali
«diritti» sono incamerati  dalla  regione  su  appositi  capitoli  di
entrata mediante (cfr.  decreto  Assessorato  del  bilancio  e  delle
finanze 8 febbraio 2008  recante  la  ripartizione  in  capitoli  del
unita' revisionali di base del bilancio di previsione  della  regione
per l'anno finanziario 2008 - su G.U.R.S. 29 febbraio 2008, n.  10  -
ai capitoli nn. 1983 e 1984 dello stato di previsione  delle  entrate
dell'Assessorato regionale, rubrica Dipartimento trasporti, titolo  I
entrate correnti). 
    Anche il Ministero dei trasporti  -  Dipartimento  dei  trasporti
terrestri ha avviato un analogo  percorso  di  informatizzazione  del
sistema di pagamento stipulando  una  convenzione  in  esclusiva  con
Poste italiane S.p.A., convenzione  alla  quale  la  regione  non  ha
aderito. 
    A settembre ed a novembre del 2007 l'amministrazione regionale ha
invitato  il  Ministero  dei  trasporti  a   fornire   il   programma
applicativo per la connessione al sistema infotelematico nazionale di
quello  regionale.  Senonche'  a  seguito  dell'invio  della  nota  8
febbraio  2008,  n.  320,  con  cui  1'amministrazione  regionale  ha
richiesto l'accertamento delle entrate riscosse nel territorio  della
regione, lo stesso Ministero, con nota 14 febbraio 2008,  n.  0014656
ha comunicato di ritenere spettanti allo Stato quelle  relative  alle
operazioni  effettuate  in  via  telematica  utilizzando  il  sistema
informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici)
quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se  riconosciuti
ed   autorizzati   ad   operare    dall'amministrazione    regionale,
prospettando in caso di disaccordo l'interruzione  dei  collegamenti.
Tale orientamento, a seguito di  opposto  avviso  della  regione,  e'
stato oggetto di ulteriore esame da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze che con la nota oggi impugnata  ha  invece  affermato
che alla Regione Siciliana spettano le imposte di bollo riscosse  nel
suo territorio per l'effettuazione delle operazioni ma  non  anche  i
«diritti» costituenti corrispettivo di un servizio reso  dallo  Stato
per mezzo dei soggetti privati convenzionati. 
    Per meglio chiarire i termini del contendere, mentre  attualmente
gli utenti versano i diritti con c/c postale o versamento  telematico
al Banco di Sicilia su capitoli della regione il  Ministero  minaccia
di  interrompere  il  servizio  ove  detti  versamenti  non   vengano
effettuati sul conto corrente postale intestato al Ministero stesso. 
    La pretesa statale  riguarda  la  titolarita'  dei  corrispettivi
relativi a operazioni svolte da soggetti diversi  da  quelli  di  cui
all'art. 2, comma 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113. 
    L'art. 2 della legge 16 febbraio 1967,  n.  14  dispone  che  «in
materia  di  veicoli  a  motori  e  della  loro  guida,  di  navi   e
galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono
tenuti a corrispondere i diritti specificati nella tabelle da 1  a  6
annesse al presente decreto, comprensivi delle spese  per  moduli  di
domanda e  stampati,  nonche'  di  ogni  altra  spesa  e  prestazione
relative alle operazioni richieste». Il successivo art. 3 prevede che
«detti diritti,  unitamente  alle  imposte  di  bollo  inerenti  alle
domande   ed   ai   documenti,   sono   pagati   dagli    interessati
anticipatamente, mediante  versamento  in  conto  corrente  postale».
L'art. 4, comma 171 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha  previsto
un processo di  semplificazione  delle  procedure  e  adempimenti  di
competenza  del  Ministero  dei  trasporti  attraverso  una  gestione
informatizzata di tutti i  pagamenti  su  conto  corrente  postale  a
qualsiasi titolo dovuti, processo da  attuarsi  mediante  convenzione
con Poste italiane S.p.A. e attraverso la realizzazione,  gestione  e
sviluppo di  infrastrutture  tecnologiche,  procedure  applicative  e
informazione dell'utenza. Nel maggio 2004  la  convenzione  e'  stata
conclusa ed approvata e i bollettini vengono corrisposti in tutto  il
territorio con modalita' telematica. 
    Per quanto riguarda la Regione Siciliana, le norme di  attuazione
dello statuto (v. art. 2-bis del  decreto  legislativo  n.  296/2000)
prevedono che per assicurare il piu' efficace  coordinamento  tra  le
attivita' dell'amministrazione  statale  e  di  quella  regionale  in
ordine alle funzioni trasferite di cui al comma 2 del precedente art.
1 dello stesso decreto  legislativo,  ed  allo  scopo  di  conseguire
l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto
stabilito  dal  codice  della  strada  in  materia  di  attrezzature,
operazioni tecniche  e  di  effettuazione  di  esami  di  guida,  «e'
costituito presso la Regione Siciliana un comitato  di  coordinamento
composto da due funzionari designati dal Presidente della  regione  e
da un esperto della materia, che funge da  presidente,  designato  di
comune accordo dal Ministro e dal Presidente della regione». 
    L'art. 2-ter dispone che  al  fine  di  garantire  la  necessaria
uniformita' operativa per  quanto  attiene  le  funzioni  svolte  con
l'ausilio dell'informatica, gli  uffici  periferici  trasferiti  alla
regione utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero e i  protocolli  di  trasmissione  compatibili  con  lo
stesso. 
    In  forza  dell'art.  2-quater  la  determinazione  dei  rimborsi
spettanti alla regione per le spese sostenute in ordine all'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, viene effettuata di intesa
tra il Governo e la regione, al netto dei  proventi  derivanti  dalle
operazione  svolte  dagli  uffici   regionali   e   che   affluiscono
direttamente agli uffici trasferiti. 
    Da tale complesso di  disposizioni  il  Ministero  ricava  che  i
corrispettivi relativi alle operazioni  svolte  da  soggetti  diversi
dagli uffici periferici trasferiti alla Regione Siciliana e cioe' dai
cosiddetti Sportelli telematici dell'automobilista e  dai  centri  di
revisione,  in  quanto  effettuate  nell'ambito  di  un'attivita'  di
impresa grazie al collegamento telematico col CED del Ministero e che
con quest'ultimo interagiscono per ottenere gli  elementi  e  i  dati
necessari per l'emissione dei  documenti  di  circolazione,  svolgano
«attivita' a tutti  gli  effetti  assimilabili  a  quelle  esercitate
presso gli  uffici  provinciali  della  motorizzazione  passati  alle
dipendenze della Regione nell'ambito del territorio siciliano». 
    Contraddittoriamente, pur assimilando le attivita' effettuate dai
soggetti privati a quelle svolte dagli uffici pubblici, il  Ministero
conclude che alla regione competono  soltanto  i  proventi  derivanti
dalle operazioni svolte dagli uffici della motorizzazione trasferiti. 
    Il Ministero dei trasporti viene in sostanza identificato come il
soggetto erogatore del servizio e tale affermazione  e'  di  per  se'
idonea a ledere le  attribuzioni  conferite  costituzionalmente  alla
Regione Siciliana. 
                             M o t i v i 
1) Violazione e falsa  applicazione  degli  artt.  1,  2-bis,  2-ter,
2-quater  del  d.P.R.  17  dicembre  1953,  n.  1113   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
    La  pretesa  ministeriale  sui  «diritti»  viola,  le  norme   di
attuazione  in  materia  di  comunicazione  e  trasporti  (d.P.R.  17
dicembre 1953, n. 1113 modificato e integrato  con  d.P.R.  6  agosto
1981, n. 458 ed, in ultimo, con d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296). 
    La regione, ai sensi dell'art. 17, lettera a)  dello  statuto  ha
una competenza legislativa concorrente in  materia  di  trasporti  di
interesse  regionale,  esercitata  «al  fine   di   soddisfare   alle
condizioni particolari ed agli interessi propri  della  regione».  Ai
sensi dell'art. 20 dello  statuto,  il  presidente  e  gli  assessori
regionali  svolgono  nella  regione  anche  funzioni   amministrative
proprie nelle materie di cui agli artt. 14, 15  e  17  e  secondo  le
direttive del Governo nelle altre materie non comprese  nei  predetti
articoli. 
    Orbene, nell'ambito delle  norme  di  attuazione  in  materia  di
trasporti l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive
modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs.  n.  296/2000)
ha  attribuito  alla  regione  tutte  le  attribuzioni  degli  organi
centrali e periferici  dello  Stato  «nelle  materie  concernenti  le
comunicazioni ed i trasporti regionali»; il  comma  2  ha  attribuito
alla regione, nell'ambito  del  proprio  territorio,  l'esercizio  di
tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in  materia
di motorizzazione. 
    L'art. 2 delle citate norme di attuazione,  per  l'esercizio  del
trasferimento  delle  funzioni  di  cui  al  precedente  articolo  ha
previsto il passaggio alle  dipendenze  della  regione  degli  uffici
periferici del Ministero dei trasporti  (salvo  i  centri  prova  dei
veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 10 dicembre 1986, n.
870). L'art. 2-quater ha poi previsto il  sistema  di  determinazione
dei rimborsi spettanti  alla  regione  per  l'esercizio  delle  spese
sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni (quelle di cui al su
richiamato art. 1, comma 2), spese  dalle  quali  vanno  sottratti  i
«proventi» direttamente  percepiti  dagli  uffici  trasferiti  e  che
affluiscono alla regione. 
    L'introduzione a livello nazionale (d.P.R. 19 settembre 2000,  n.
358) dello  Sportello  telematico  dell'automobilista  in  regime  di
contestualita', ha comportato che imposte  e  diritti  relativi  alle
operazioni di motorizzazione espletabili mediante procedura S.T.A. ed
indicati nella circolare ministeriale 6  maggio  2003,  n.  1670/M360
vengano  dagli  operatori  privati,  autorizzati  ad  avvalersi   del
servizio, direttamente versati allo Stato  e  non  piu'  agli  uffici
periferici regionali e per essi, all'Istituto cassiere. 
    A tale nuovo sistema si pretende  far  conseguire  l'attribuzione
allo Stato di tale gettito che perviene alla regione in  forza  delle
su indicate norme di attuazione. 
    Affermazione che non puo' essere condivisa. 
    In primo luogo la legge  istitutiva  dello  Sportello  unico  non
avrebbe mai  potuto  modificare  le  norme  statutarie  e  quelle  di
attuazione che attribuiscono alla regione tutti i  diritti  spettanti
per le operazioni svolte dagli uffici di  motorizzazione  trasferiti,
operazioni alle quali vanno assimilate dai centri privati autorizzati
dalla stessa regione. 
    A diverso avviso non puo' condurre l'art. 2-quater delle norme di
attuazione che disciplina il rimborso  delle  spese  sostenute  dalla
regione per le funzioni de quibus e che  prevede  l'afflusso  diretto
alle casse regionali delle sole entrate direttamente percepite  dagli
uffici trasferiti. Tale disposizione non consente pero' di  sottrarre
artatamente le funzioni trasferite agli uffici regionali  attribuendo
allo Stato i servizi affidati in concessione a  soggetti  privati  ma
che  andrebbero  svolti  dagli  uffici  aventi  sede  nella   Regione
Siciliana. In ogni caso le  entrate  direttamente  riscosse  da  tali
uffici regionali non costituiscono un  mero  «acconto»  del  rimborso
dovuto dallo Stato alla regione per il loro funzionamento ma spettano
alla ricorrente ancorche' vadano poi computate al fine di determinare
l'entita' del rimborso dovuto dallo Stato. La tesi  ministeriale,  se
ritenuta per ipotesi fondata, condurrebbe ad una onerosa ed  illogica
partita di giro in  quanto  diminuendo  le  entrate  derivanti  dalle
operazioni direttamente svolte dagli uffici pubblici comporterebbe la
necessaria e  proporzionale  variazione  in  aumento  del  contributo
statale  di  cui  all'art.  2-quater  del  d.P.R.  n.  1113/  1953  e
successive modifiche. 
    Peraltro  la  tesi  del  Ministero  e'  basata  su  una  speciosa
attribuzione  allo  Stato  del  servizio  enfatizzando   il   momento
«informatico» senza tener conto del fatto  che  se  il  soggetto  che
effettua la digitazione dell'operazione non e'  un  dipendente  degli
uffici della motorizzazione della Sicilia, non va  trascurato  che  a
fronte di  tale  minima  circostanza  rimangono  invece  in  capo  ai
suddetti uffici tutte  le  attivita'  antecedenti  e  consequenziali,
previste dalla legge, quali (a solo titolo esemplificativo): 
        il  rilascio  delle  autorizzazioni  e   la   stipula   delle
convenzioni coi privati; 
        l'acquisizione, i controlli  e  la  successiva  archiviazione
della documentazione inerente  la  singola  operazione  di  revisione
effettuata dalle imprese di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 285/1992  e
s.m.i.; 
        i controlli sia tecnici che  amministrativi  sulle  revisioni
effettuate da tali imprese; 
        la gestione delle richieste di documentazione e  di  verifica
avanzate dagli organi di polizia, l'archiviazione e la  tenuta  degli
archivi, ecc.; 
        per   quel   che    riguarda    lo    Sportello    telematico
dell'automobilista, i  controlli  previsti  dal  medesimo  d.P.R.  n.
358/2000, la vigilanza ed i controlli di cui alla circolare n.  85582
del 18 settembre 2007  D.T.T.,  tutte  le  attivita'  riguardanti  le
verifiche amministrative, quelle  incrociate  con  il  PRA,  Pubblico
Registro  Automobilistico,  con  gli  organi  di  polizia,  ecc,  ivi
compresa  l'archiviazione  e  la  custodia   almeno   decennale   dei
fascicoli. Appare allora evidente come la semplice  informatizzazione
delle procedure non possa  costituire  pretesto  per  sottrarre  agli
uffici regionali i diritti di motorizzazione per le operazioni svolte
in Sicilia dai soggetti privati che con  detti  uffici  mantengono  i
rapporti di controllo e vigilanza.