LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Condominio «Parco della Piscina», sito in Ercolano (Napoli) via Marconi 62, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 7, presso l'avv. Mario Perone, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Giancone giusta delega a margine del ricorso, ricorrente; Contro GO.RI. Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; intimata per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Portici n. 445 del 2006; Preso atto che nessuno e' presente per le parti; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 1° luglio 2008 dal Consigliere dott. Raffaele Botta; Lette le conclusioni scritte dal sostituto Procuratore generale dott. Massimo Fedeli, il quale chiede che le sezioni unite della Corte di cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino l'inammissibilita' del ricorso. Svolgimento del processo La controversia concerne la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di servizio depurazione e fognatura svolta innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Portici, dal Condominio dell'edificio denominato Parco «La Piscina» sito in Ercolano nei confronti della societa' G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., per inesistenza dell'effettivita' delle opere di depurazione e fognature. La societa' convenuta nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario, appellandosi alla disposizione introdotto con l'art. 3-bis, d.l. n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005. Il tribunale adito, con ordinanza pronunciata fuori udienza, fissava l'udienza della precisione delle conclusioni, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Condominio ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. La societa' intimata non si e' costituita. Motivi della decisione Preliminarmente deve valutarsi l'ammissibilita' del regolamento preventivo, avendo il p.g. nelle sue conclusioni scritte rilevato il carattere ostativo della pronuncia sulla giurisdizione che il tribunale avrebbe emesso con l'ordinanza pronunciata fuori udienza, con la quale e' stato deciso: «rilevato che nel caso de quo vi e' difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente la commissione tributaria ... ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del ...». Il ricorso per regolamento deve nella specie essere ritenuto ammissibile atteso che l'ordinanza in questione, per sua natura sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilita' del mezzo preventivo (v. Cass. s.u. n. 307 del 2005; 6581 del 2006). Passando a valutare il merito va rilevato che il Condominio ricorrente pone in luce la circostanza che i canoni relativi al servizio di depurazione e fognatura la cui debenza e' contestata in giudizio concernono praticamente nella loro interezza il periodo che va dal 3 ottobre 2000 - data di entrata in vigore del d.lgs. n. 258 del 2000 e dalla quale si applica l'innovazione introdotta dall'art. 31, comma ventottesimo, della legge n. 448 del 1998, la quale, abrogando l'art 17, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976, ha stabilito che il canone in questione e' una quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico (v. Cass. s.u. n. 11188 del 2003) -, al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 248 del 2005, di conversione del d.l. n. 203 del 2005, legge che con l'art. 3-bis ha devoluto alla giurisdizione tributaria i canoni de quibus. Il ricorso non e' fondato. Invero la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al tempo della domanda e non vi e' dubbio nel caso di specie che a norma della legge vigente al tempo della domanda la giurisdizione fosse devoluta al giudice tributario ai sensi dell'art. 3-bis, d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005. Cio' dovrebbe comportare la dichiarazione, da parte di queste sezioni unite, della giurisdizione del giudice tributario e la conseguente translatio iudicii: ma il fatto che i canoni relativi al servizio di depurazione e fognatura successivamente al 3 ottobre 2000 siano stati normativamente qualificati, a norma dall'art. 31, comma ventottesimo, della legge n. 448 del 1998, come quote tariffarie, componenti del corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico, non e' irrilevante. Infatti, la dichiarata natura non tributaria di siffatti canoni rende dubbia la rispondenza ai principi costituzionali della norma di cui all'art. 3-bis, d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005 nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. Proprio esaminando all'art. 3-bis, d.l. n. 203 del 2005, nella parte in cui ha devoluto alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997, la Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione in contrasto con l'art. 102 Cost. (sent. n. 64 del 2008), affermando che «l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria (come non lo sono quelle che concernono la c.d. COSAP) comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali»: e per la verifica della natura non tributaria della COSAP la Corte costituzionale ha fatto richiamo a numerose sentenze di queste sezioni unite (ex multis, Cass. s.u. nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003) che hanno precisato la diversita' ontologica, sotto il profilo strettamente giuridico, del COSAP (canone) rispetto al TOSAP (tributo) in luogo del quale puo' essere applicato ed il fatto che il legislatore abbia concepito il canone «come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici». Secondo il giudice delle leggi, tali decisioni della corte di legittimita' «circa la natura non tributaria del COSAP, che - per il numero elevato, la sostanziale identita' di contenuto e la funzione nomofilattica dell'organo decidente - costituiscono diritto vivente, prospettano una ricostruzione plausibile dell'istituto, non in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie». Allo stesso modo numerose sentenze di queste sezioni unite hanno precisato che i canoni per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, maturati successivamente al 3 ottobre 2000 - data di entrata in vigore del d.lgs. n. 258 del 2000 e dalla quale si applica l'innovazione introdotta dall'art. 31, comma ventottesimo, della legge n. 448 del 1998 - hanno ex lege natura di quota tariffaria e non di tributo (v. Cass. s.u. n. 11188 del 2003; 12877 del 2004; 4881 del 2005; 9605 del 2006): sicche' appare non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005 nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue per contrasto con l'art. 102, comma 2, Costituzione. La questione e' rilevante nel presente giudizio, trattandosi di stabilire a quale giudice sia devoluta la giurisdizione sulle controversie relative alla debenza dei canoni de quibus, che la norma sospetta di incostituzionalita' espressamente attribuisce al giudice tributario, per cui queste sezioni unite, dovendo applicare la legge, non avrebbero altra possibilita' che dichiarare nel caso la giurisdizione del giudice tributario. Non vi e' spazio, infatti, stante il carattere esplicito della disposizione de qua, per una interpretazione della stessa che sia costituzionalmente orientata, perche' siffatto tipo di interpretazione si tradurrebbe nel caso di specie in una vera e propria interpretatio abrogans che esula dai poteri di questo giudice.