LA CORTE DI CASSAZIONE 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
proposto da: Condominio  «Parco  della  Piscina»,  sito  in  Ercolano
(Napoli) via Marconi 62, in persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 7, presso
l'avv. Mario Perone, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Giancone
giusta delega a margine del ricorso, ricorrente; 
    Contro  GO.RI.  Gestione  Ottimale  Risorse  Idriche  S.p.A.,  in
persona  del  legale  rappresentante  pro   tempore;   intimata   per
regolamento preventivo di  giurisdizione  in  relazione  al  giudizio
pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione
distaccata di Portici n. 445 del 2006; 
    Preso atto che nessuno e' presente per le parti; 
    Udita la relazione della causa svolta nella Camera  di  consiglio
il 1° luglio 2008 dal Consigliere dott. Raffaele Botta; 
    Lette le conclusioni scritte dal sostituto  Procuratore  generale
dott. Massimo Fedeli, il quale chiede  che  le  sezioni  unite  della
Corte   di   cassazione,   in   Camera   di   consiglio,   dichiarino
l'inammissibilita' del ricorso. 
                      Svolgimento del processo 
    La controversia concerne la domanda di restituzione  delle  somme
pagate a titolo di servizio depurazione e fognatura svolta innanzi al
Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Portici,  dal  Condominio
dell'edificio denominato Parco «La  Piscina»  sito  in  Ercolano  nei
confronti della societa' G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche
S.p.A., per inesistenza dell'effettivita' delle opere di  depurazione
e fognature.  La  societa'  convenuta  nel  costituirsi  in  giudizio
eccepiva preliminarmente il  difetto  di  giurisdizione  del  giudice
ordinario  a  favore  del  giudice  tributario,   appellandosi   alla
disposizione introdotto con l'art.  3-bis,  d.l.  n.  203  del  2005,
convertito con legge n. 248 del 2005. 
    Il tribunale adito,  con  ordinanza  pronunciata  fuori  udienza,
fissava l'udienza della precisione delle  conclusioni,  rilevando  il
difetto di giurisdizione del  giudice  ordinario.  Il  Condominio  ha
proposto ricorso per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione.  La
societa' intimata non si e' costituita. 
                       Motivi della decisione 
    Preliminarmente deve valutarsi l'ammissibilita'  del  regolamento
preventivo, avendo il p.g. nelle sue conclusioni scritte rilevato  il
carattere  ostativo  della  pronuncia  sulla  giurisdizione  che   il
tribunale avrebbe emesso con l'ordinanza pronunciata  fuori  udienza,
con la quale e' stato deciso: «rilevato che nel caso  de  quo  vi  e'
difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente  la
commissione tributaria ... ritenuta la causa matura per la decisione,
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del ...». 
    Il ricorso per regolamento  deve  nella  specie  essere  ritenuto
ammissibile atteso che  l'ordinanza  in  questione,  per  sua  natura
sempre modificabile  e  revocabile  dallo  stesso  giudice  che  l'ha
emessa, non costituisce la decisione finale  del  giudizio  di  primo
grado,  unico  elemento  ostativo  alla  proponibilita'   del   mezzo
preventivo (v. Cass. s.u. n. 307 del 2005; 6581 del 2006). 
    Passando a valutare il  merito  va  rilevato  che  il  Condominio
ricorrente pone in luce la  circostanza  che  i  canoni  relativi  al
servizio di depurazione e fognatura la cui debenza e'  contestata  in
giudizio concernono praticamente nella loro interezza il periodo  che
va dal 3 ottobre 2000 - data di entrata in vigore del d.lgs.  n.  258
del 2000 e dalla quale si applica l'innovazione introdotta  dall'art.
31, comma ventottesimo, della  legge  n.  448  del  1998,  la  quale,
abrogando l'art 17, ultimo comma, della legge n.  319  del  1976,  ha
stabilito che  il  canone  in  questione  e'  una  quota  tariffaria,
componente del corrispettivo dovuto dall'utente  al  servizio  idrico
(v. Cass. s.u. n. 11188 del 2003) -, al  3  dicembre  2005,  data  di
entrata in vigore della legge n. 248 del  2005,  di  conversione  del
d.l. n. 203 del 2005, legge che con l'art.  3-bis  ha  devoluto  alla
giurisdizione tributaria i canoni de quibus. 
    Il ricorso non e' fondato. Invero la giurisdizione  si  determina
in base alla legge vigente al tempo della domanda e non vi e'  dubbio
nel caso di specie che a norma della legge  vigente  al  tempo  della
domanda la giurisdizione fosse  devoluta  al  giudice  tributario  ai
sensi  dell'art.  3-bis,  d.l.  n.  203  del  2005,  convertito   con
modificazioni con legge n. 248 del 2005. Cio' dovrebbe comportare  la
dichiarazione, da parte di queste sezioni unite, della  giurisdizione
del giudice tributario e la conseguente  translatio  iudicii:  ma  il
fatto che i canoni relativi al servizio di  depurazione  e  fognatura
successivamente  al  3  ottobre  2000  siano   stati   normativamente
qualificati, a norma dall'art. 31, comma ventottesimo, della legge n.
448 del 1998, come quote  tariffarie,  componenti  del  corrispettivo
dovuto dall'utente al servizio idrico, non e' irrilevante. 
    Infatti, la dichiarata natura non tributaria di  siffatti  canoni
rende dubbia la rispondenza ai principi costituzionali della norma di
cui  all'art.  3-bis,  d.l.  n.  203   del   2005,   convertito   con
modificazioni con legge n. 248 del 2005 nella parte  in  cui  devolve
alla giurisdizione del giudice tributario  le  controversie  relative
alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione  delle  acque
reflue. 
    Proprio esaminando all'art. 3-bis, d.l. n. 203  del  2005,  nella
parte  in  cui  ha  devoluto   alla   giurisdizione   tributaria   le
controversie relative alla debenza del canone  per  l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche previsto dall'art.  63,  d.lgs.  n.  446  del
1997,  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  la  disposizione   in
contrasto con l'art. 102 Cost. (sent. n. 64 del 2008), affermando che
«l'attribuzione alla giurisdizione  tributaria  di  controversie  non
aventi natura tributaria (come non lo sono quelle che  concernono  la
c.d. COSAP) comporta la  violazione  del  divieto  costituzionale  di
istituire giudici speciali»: e  per  la  verifica  della  natura  non
tributaria della COSAP la Corte costituzionale ha  fatto  richiamo  a
numerose sentenze di queste sezioni unite (ex multis, Cass. s.u.  nn.
25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005;  n.
5462 del 2004; n. 12167 del 2003) che hanno precisato  la  diversita'
ontologica,  sotto  il  profilo  strettamente  giuridico,  del  COSAP
(canone) rispetto al TOSAP (tributo) in luogo del quale  puo'  essere
applicato ed il fatto che il legislatore abbia  concepito  il  canone
«come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di
occupazione  abusiva),  dell'uso  esclusivo  o   speciale   di   beni
pubblici». Secondo il giudice delle leggi, tali decisioni della corte
di legittimita' «circa la natura non tributaria del COSAP, che -  per
il numero  elevato,  la  sostanziale  identita'  di  contenuto  e  la
funzione nomofilattica dell'organo decidente - costituiscono  diritto
vivente, prospettano una ricostruzione plausibile dell'istituto,  non
in  contrasto  con   i   criteri   elaborati   dalla   giurisprudenza
costituzionale per individuare le entrate tributarie». 
    Allo stesso modo numerose sentenze di queste sezioni unite  hanno
precisato che i canoni per lo scarico e la  depurazione  delle  acque
reflue, maturati successivamente al 3 ottobre 2000 - data di  entrata
in vigore del d.lgs. n.  258  del  2000  e  dalla  quale  si  applica
l'innovazione introdotta  dall'art.  31,  comma  ventottesimo,  della
legge n. 448 del 1998 - 
    hanno ex lege natura di quota tariffaria e  non  di  tributo  (v.
Cass. s.u. n. 11188 del 2003; 12877 del 2004; 4881 del 2005; 9605 del
2006): sicche' appare non manifestamente infondata  la  questione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, d.l. n. 203 del  2005,
convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005 nella parte in
cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie
relative alla debenza del canone per  lo  scarico  e  la  depurazione
delle  acque  reflue  per  contrasto  con  l'art.   102,   comma   2,
Costituzione. 
    La questione e' rilevante nel presente giudizio,  trattandosi  di
stabilire  a  quale  giudice  sia  devoluta  la  giurisdizione  sulle
controversie relative alla debenza dei canoni de quibus, che la norma
sospetta di incostituzionalita' espressamente attribuisce al  giudice
tributario, per cui queste sezioni unite, dovendo applicare la legge,
non  avrebbero  altra  possibilita'  che  dichiarare  nel   caso   la
giurisdizione del giudice tributario.  Non  vi  e'  spazio,  infatti,
stante il carattere esplicito della  disposizione  de  qua,  per  una
interpretazione della stessa che  sia  costituzionalmente  orientata,
perche' siffatto tipo di interpretazione si tradurrebbe nel  caso  di
specie in una vera e propria interpretatio  abrogans  che  esula  dai
poteri di questo giudice.