LA CORTE D'APPELLO 
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  d'appello
promossa da Baldassarri Luigi; 
    Contro Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. 
                          Rilevato in fatto 
    Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto  con  sentenza  del  25
gennaio 2005 la domanda proposta dall'odierna parte  appellante,  con
la quale questa,  premesso  di  essere  transitata  nei  ruoli  della
Amministrazione dello Stato ex  art.  8,  legge  n.  124/1999,  aveva
chiesto che le fosse riconosciuto il diritto alla attribuzione  della
anzianita' prestata presso l'ente  locale  di  provenienza,  ai  fini
della progressione economica e stipendiale nel comparto Scuola, e che
le fossero corrisposte le relative differenze economiche; 
    L'appellante   ha   impugnato   la   sentenza,   censurando    la
interpretazione data dal Giudice di primo grado alla norma  predetta,
nonche'  agli  Accordi   Sindacali   ed   ai   Decreti   Ministeriali
successivamente   intervenuti   in   materia,   ed   insistendo   per
l'accoglimento della propria domanda; 
    La  Amministrazione  appellata  ha  invocato,  nella  memoria  di
costituzione,  l'applicazione  dell'art.  1,  comma  218,  legge   n.
266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 8 legge n. 124/1999,
ed ha richiamato la pronunzia della Corte costituzionale n . 234/2007
che ha respinto l'eccezione di  illegittimita'  costituzionale  della
citata norma. 
    All'odierna udienza la parte appellante ha prospettato  questione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  218,  legge  n.
266/2005, sotto il profilo del contrasto con l'art.  6  CEDU,  ed  ha
richiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
                         Ritenuto in diritto 
    A) Rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale. 
    L'art. 1, comma 218, legge n. 266/2005 ha indubbiamente natura di
norma di interpretazione autentica,  poiche'  chiarisce,  con  regola
generale destinata ad essere applicata  anche  alle  controversie  in
corso, la portata della norma oggetto di interpretazione,  che  aveva
dato luogo ad ampio contenzioso ed  a  pronunzie  di  segno  diverso,
adottando uno  dei  possibili  significati  riferibili  ad  essa;  di
conseguenza, la disposizione denunziata trova necessaria applicazione
nel presente giudizio. 
    Ne' ricorrono i presupposti per la  disapplicazione  della  norma
denunziata per conflitto della stessa con la Direttiva 77/187 CEE  in
materia di trasferimento  di  azienda,  atteso  che  la  vicenda  del
trasferimento del personale degli enti locali nei ruoli del personale
ATA dello Stato, prevista dalla legge n. 124/1999, non  configura  un
trasferimento di azienda  ma  un  mero  passaggio  di  personale,  in
difetto   del   precedente   o    contestuale    conferimento    alla
Amministrazione  dello   Stato   di   una   attivita'   unitariamente
considerata v. Cass. 677/2008). 
    B) Non manifesta infondatezza. 
    Il dubbio di contrasto della norma denunziata con la Costituzione
deriva dal rilievo che l'art.  117  della  Costituzione  impone  allo
Stato legislatore il rispetto dell'obbligo internazionale assunto con
la sottoscrizione e ratifica della  CEDU,  il  cui  art.  6  comma  1
prescrive il diritto di ogni persona ad un giusto processo dinanzi ad
un giudice indipendente ed imparziale: il che comporterebbe l'obbligo
per il potere legislativo  di  non  ingerirsi  nella  amministrazione
della giustizia per influire sull'esito di una controversia o di  una
categoria di esse (sulla natura di «fonte interposta» della normativa
europea, idonea a fornire concretezza ai parametri costituzionali, v.
Corte cost. 348/2007). 
    L'art.6 comma 1 CEDU, come interpretata dalla sent.  della  Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo in causa Scordino c. Italia 36813/1997,
nel prescrivere il diritto al giusto processo,  se  da  un  lato  non
assicura nel processo civile l'immutabilita' della norma da applicare
per tutti i procedimenti in corso, obbliga dall'altro lo Stato a  non
esercitare  un'ingerenza  normativa  finalizzata  ad   ottenere   una
determinata  soluzione  delle  controversie  in  corso,   salvo   che
l'intervento retroattivo sia giustificato  da  «motivi  imperiosi  di
carattere generale». 
    Nel caso in esame  la  finalita'  di  influire  sull'esito  della
particolare categoria di controversie in corso -  finalita'  che  non
deve  necessariamente  essere  «esclusiva»  -  puo'   ragionevolmente
desumersi dalla circostanza che  lo  Stato  e'  anche  come  Stato  -
amministrazione, parte di tutti i procedimenti in corso (di rilevante
numero) nei quali la norma deve trovare applicazione, ed e' anche  la
parte in concreto  avvantaggiata  dalla  particolare  interpretazione
contenuta nella  norma  stessa:  vi  e',  in  sostanza  un'«incidenza
oggettiva» della norma denunziata sull'esito di cause pendenti in cui
lo Stato e' parte. 
    Quanto  alle  «imperiose  ragioni  di  carattere  generale»   che
potrebbero giustificare l'ingerenza  dello  Stato  legislatore  nella
soluzione delle controversie in corso, la necessita'  di  operare  il
riassetto  organizzativo  del  settore  ATA  e   di   uniformare   il
trattamento del personale occupato nelle relative funzioni non appare
configurare una  «imperiosa  ragione  di  carattere  generale»,tenuto
anche conto che nel procedimento legislativo  di  approvazione  della
norma non risulta indicata alcuna ragione della sua introduzione. 
    Il dubbio di illegittimita' costituzionale che  si  prospetta  in
questa sede non e' risolto dalla  sentenza  di  rigetto  Corte  cost.
234/2007 e dalla ordinanza di manifesta infondatezza Corte  cost.  n.
400/2007, entrambe relative al medesimo art. i  comma  218  legge  n.
226/2005, ma con riferimento a parametri  costituzionali  diversi  da
quello qui in esame. 
    Va ritenuta pertanto la rilevanza la non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
218,  legge  n.  226/2005  per  violazione  dell'art.  117  cost.  in
relazione all'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte  Europea  dei
Diritti dell'Uomo; va di conseguenza disposta la  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  costituzionale  e  la  sospensione  del   presente
giudizio.