Sentenza 
nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  26,  comma
4-septies, del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159  (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007,  n.
222, promosso con ricorso della Regione Siciliana  notificato  il  28
gennaio 2008, depositato  in  cancelleria  il  1°  febbraio  2008  ed
iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2008  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi gli avvocati Michele  Arcadipane  e  Marina  Valli  per  la
Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - La Regione siciliana, con ricorso notificato  al  Presidente
del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2008, ha sollevato, con
riferimento agli artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed  n),  e  17,
lettera b), dello statuto di autonomia  e  alle  correlate  norme  di
attuazione  e  con  riferimento  agli  artt.  3,  97  e   118   della
Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  26,  comma  4-septies,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222. 
    In  particolare,  la  Regione  riferisce  che   la   disposizione
censurata  ha  previsto  che,  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, su proposta del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti
locali interessati, siano  istituiti  quattro  parchi  nazionali:  il
Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie,  il
Parco dell'isola di Pantelleria e il Parco degli Iblei. 
    La disposizione censurata prevede altresi' che sia  l'istituzione
che il primo avviamento dei Parchi siano finanziati, per l'anno 2007,
nella misura di 250.000 euro per ciascuno di essi. 
    2. - Tanto premesso, la Regione, ricordato di avere con la  legge
regionale 6 maggio 1981,  n.  98  (Norme  per  la  istituzione  nella
Regione siciliana di parchi e riserve  naturali),  gia'  disciplinato
l'istituzione nel territorio regionale di parchi e riserve  naturali,
in  cio'  prevenendo  la  normativa  statale,  rileva  che   l'ambito
materiale cui attribuire la disciplina dei  parchi  e  delle  riserve
naturali « -  se  oggi  viene  genericamente  ascritto  alla  materia
dell'"ambiente", specificamente contemplata  dall'art.  117,  secondo
comma, lett. s), della Costituzione, nel testo attualmente vigente  a
seguito della riforma operata con  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3 - all'atto dell'approvazione  dello  Statuto  regionale  e
delle relative norme di attuazione restava gia' interamente  compreso
nell'ambito delle diverse materie attribuite alla  Regione  siciliana
dagli  articoli  14  e  17  dello  Statuto  (agricoltura  e  foreste;
bonifica; urbanistica;  miniere,  cave,  torbiere  e  saline;  acque;
caccia e pesca; tutela del paesaggio; igiene e sanita')». 
    Solamente col decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di  cui  all'articolo  1  della
legge 22 luglio 1975, n. 382), «si inizio' a considerare partitamente
la tutela dell'ambiente e la  protezione  della  natura»;  in  specie
l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 trasferi' alle regioni ordinarie
gli interventi concernenti le riserve e i parchi naturali,  rinviando
ad altra legge la disciplina del riparto di competenze  fra  Stato  e
Regioni riguardo ai parchi nazionali  gia'  esistenti  e  conservando
allo Stato la potesta' di individuare i territori  per  l'istituzione
di parchi aventi carattere interregionale. 
    L'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977 precisava altresi' -  sempre
secondo la ricostruzione  della  ricorrente  -  che  le  funzioni  in
questione riguardavano  l'«urbanistica»,  materia  questa  attribuita
dall'art. 14, lettera f), dello statuto di autonomia alla  competenza
esclusiva della Regione siciliana e trasferita alla medesima,  quanto
alle correlative attribuzioni amministrative, dall'art. 1 del  d.P.R.
30 luglio 1950, n. 878  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della
Regione siciliana in materia di opere pubbliche). 
    Peraltro, continua la ricorrente, va anche ricordato che  con  la
legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero  dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale), erano  stati  trasferiti  al
Ministero dell'ambiente i compiti gia' attribuiti, in tema di  parchi
nazionali e di individuazione delle zone di importanza  naturalistica
nazionale ed internazionale, all'allora Ministero dell'agricoltura  e
delle foreste, ma che, quanto alla  Regione  siciliana,  gli  aspetti
della disciplina dei parchi correlati alla  materia  dell'agricoltura
dovevano e  continuano  ad  intendersi  ricadenti  nell'ambito  della
competenza legislativa esclusiva regionale  ai  sensi  dell'art.  14,
lettera a), dello statuto. 
    Ad analoga conclusione si deve giungere, per gli aspetti connessi
alla tutela del paesaggio e delle antichita', in ordine ai  quali  la
competenza legislativa e' assegnata alla Regione dalla lettera n) del
citato art. 14 dello statuto.  Per  gli  altri  aspetti  che  possano
interessare i valori ambientali, la ricorrente rivendica  la  propria
competenza invocando l'art. 14, lettera b), dello statuto in  materia
di bonifica, l'art. 14, lettera h),  in  materia  di  miniere,  cave,
torbiere e saline,  l'art.  14,  lettera  i),  in  materia  di  acque
pubbliche, l'art. 14, lettera l), in materia di caccia  e  pesca,  e,
infine, l'art. 17, lettera b), in materia di igiene e sanita'. 
    3. - Tale essendo - a suo giudizio - l'assetto  delle  competenze
nella materia in questione, la Regione siciliana riferisce  di  avere
dettato, con la citata legge regionale n. 98  del  1981,  un'organica
disciplina per la  istituzione  di  parchi  e  riserve  naturali  sul
proprio territorio, istituendo  quattro  parchi  e  numerose  riserve
naturali, senza che lo Stato abbia mai interferito con propri atti. 
    A questo proposito, la  ricorrente  osserva  che  la  distinzione
operata, all'art. 2, dalla legge  6  dicembre  1991,  n.  394  (Legge
quadro sulla aree protette),  fra  aree  protette  nazionali  e  aree
protette  regionali,  «va   correlata   con   le   norme   di   rango
costituzionale che assegnano alla Regione [...] le funzioni» relative
alla  conservazione  e  tutela  di  tali  aree;  d'altra  parte,  pur
contemplando la legge n. 394  del  1991  fra  le  aree  di  interesse
l'Etna, lo Stato non ha mai rivendicato a  se'  il  Parco  dell'Etna,
sebbene esso, gia' previsto dalla citata legge regionale  n.  98  del
1981, sia stato istituito con decreto del  Presidente  della  Regione
nel 1987. 
    Soggiunge la ricorrente che la  circostanza  che  nel  territorio
della Sicilia non e' dato distinguere fra parchi nazionali -  altrove
riservati alla competenza statale - e parchi  regionali  -  riservati
alla competenza della Regione - in quanto ivi  tutta  la  materia  e'
devoluta alla competenza della Regione, non e' smentita dal fatto che
lo Stato abbia istituito delle riserve marine, non insistendo  queste
sul territorio regionale ma, bensi', sul mare territoriale. 
    Ne' ha rilievo la circostanza  che  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. riservi  alla  legislazione  esclusiva  statale  la
«tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei   beni   culturali»;
infatti, per un  verso,  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), se garantisce alle Regioni ad  autonomia  speciale  le
piu' ampie competenze ordinariamente previste dal «novellato Titolo V
della Costituzione», non consente la compressione  delle  prerogative
di cui esse gia' godevano, mentre, per altro verso, la giurisprudenza
della Corte  successiva  alla  riforma  costituzionale  del  2001  ha
evidenziato che la «tutela dell'ambiente» non e' una materia in senso
stretto, ma costituisce un  valore  trasversale  che,  ove  coinvolga
competenze regionali, attribuisce allo  Stato  solo  «il  compito  di
fissare  standard   di   tutela   uniformi   sull'intero   territorio
nazionale». 
    Ne',  infine,  quanto  alle  dedotte  violazioni  statutarie,  e'
ravvisabile nell'adozione della disposizione censurata la cura di  un
interesse  di   carattere   unitario,   potendo   questo   ricorrere,
nell'ambito in questione, solo in caso di parchi aventi un'estensione
territoriale ultraregionale o internazionale. 
    4. - La Regione deduce altresi' la violazione degli artt. 3 e  97
Cost.. L'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge n. 159 del  2007
sarebbe infatti irragionevole in quanto i nuovi parchi nazionali, sia
per estensione che per valenza dell'area territoriale di istituzione,
sarebbero recessivi  rispetto  a  gia'  esistenti  parchi  regionali;
peraltro, afferendo essi ad aree gia' tutelate dalle Regione,  ovvero
ad aree di interesse comunitario,  la  loro  istituzione,  stante  la
sovrapposizione sia di territorio che di competenze  fra  i  relativi
enti di gestione, inciderebbe negativamente sul buon andamento  della
attivita' amministrativa e gestionale. 
    La norma censurata, secondo la ricorrente, violerebbe, ancora,  i
principi di sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost.  a
causa del radicarsi di funzioni amministrative a livello  statale  in
assenza di esigenze di esercizio unitario delle medesime, nonche'  il
principio di leale collaborazione, in quanto - in spregio dell'art. 8
della legge n. 394 del 1991, il  quale  prevede  che,  ove  il  parco
interessi il territorio di una regione a statuto speciale, si proceda
tramite intesa con essa, la quale deve  avere  ad  oggetto  anche  la
preliminare individuazione dei relativi  confini  territoriali  -  la
norma censurata ha riservato la fase di concertazione con la  Regione
siciliana alla sola concreta istituzione dei  Parchi,  essendo  stata
posta in essere  autonomamente  dallo  Stato,  ancorche'  in  via  di
massima, la determinazione dei relativi territori. 
    5. -  Si  e'  costituito  in  giudizio,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. 
    5.1. - La difesa erariale, premesso che  la  materia  dei  parchi
rientra in quella della  protezione  ambientale,  contesta  l'assunto
della ricorrente, secondo il quale la  materia  ambientale,  pur  non
specificamente contemplata nello statuto di autonomia,  apparterrebbe
alla competenza legislativa regionale, risultando dalla  «sommatoria»
di altre materie rientranti in detta competenza. 
    Osserva la Avvocatura  che,  successivamente  alla  adozione  del
d.P.R. n. 616 del 1977, la giurisprudenza della Corte  costituzionale
ha  tracciato  i  caratteri  generali  della  disciplina  dei  parchi
naturali anche con riferimento al riparto di competenza fra  Stato  e
Regioni. 
    Posto che tale  disciplina  va  distinta  da  quelle  concernenti
l'urbanistica,  il  turismo,  la  caccia,  la  pesca  e  la  sanita',
riferendosi, invece, alla materia della  «protezione  della  natura»,
attribuita, ex art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977  alle  Regioni,  la
Corte ha precisato che comunque restava  allo  Stato  il  compito  di
assicurare l'unitarieta' delle strutture  e  del  loro  funzionamento
tramite la adozione di una legge quadro i  cui  contenuti  essenziali
dovevano essere: la determinazione delle strutture tipo  dei  parchi;
la indicazione  del  nucleo  di  poteri  spettanti  all'autorita'  di
governo  dei  parchi  e  la  fissazione  dei  principi  relativi   al
funzionamento ad all'attivita' di tali strutture; la  predisposizione
degli strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento e  delle
forme di raccordo fra Stato e Regioni; la predisposizione di forme di
controllo e vigilanza. 
    Era,  altresi',  di  competenza  statale  la  individuazione  del
territorio sul quale sarebbero stati «istituiti dalle Regioni  parchi
e riserve naturali di carattere interregionale  e  Parchi  e  riserve
naturali di interesse nazionale»; nell'esercizio di  tale  competenza
lo  Stato  avrebbe  dovuto   rispettare   il   canone   della   leale
collaborazione, si' da garantire l'interesse inerente alle materie di
competenza regionale coinvolte. 
    Aggiunge la difesa erariale  che  la  disciplina  dei  meccanismi
collaborativi e' corollario della questione preliminare  relativa  al
«dimensionamento degli interessi»; in questo modo viene introdotto il
«concetto di interregionalita», il quale deve costituire il  criterio
di riferimento del riparto di competenze. 
    Tale  concetto,  originariamente  inteso   in   senso   meramente
geografico,  e'   stato   successivamente   interpretato   in   senso
qualitativo, non potendosi escludere l'esistenza di  aree,  quale  ne
sia la dimensione territoriale, dotate di tale importanza naturale da
coinvolgere  l'interesse  dell'intera  collettivita'  nazionale.   In
questo senso sarebbe significativa la legge n. 394 del 1991, la quale
avrebbe richiamato, all'art. 2, sia il  criterio  della  collocazione
territoriale degli interessi che quello del loro rilievo. 
    5.2. - La costituita parte resistente prosegue,  con  riferimento
alla giurisprudenza della Corte costituzionale,  osservando  che,  in
base ad essa, da lungo tempo l'esigenza di tutelare l'ambiente, quale
bene primario, e' stata fatta derivare dagli  artt.  9  e  32  Cost.,
sicche' si inferisce la infondatezza dell'assunto secondo il quale la
competenza  legislativa   statale   in   tale   materia   deriverebbe
esclusivamente dall'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.,  come
introdotto a seguito della revisione  costituzionale  del  2001.  Fin
dalle prime sentenze successive a tale riforma, la Corte ha  comunque
chiarito che la materia della tutela dell'ambiente  non  puo'  essere
considerata tale in senso tecnico, non configurando essa una sfera di
competenza   statale   rigorosamente   circoscritta   e   delimitata,
intrecciandosi, invece, con altri interessi e  competenze;  trattasi,
pertanto, di un valore costituzionalmente protetto  che  delinea  una
sorta  di  materia  trasversale  rispetto  ad  ambiti  di  competenza
regionale, tale  da  non  eliminare  la  preesistente  pluralita'  di
competenze anche regionali, volte, queste  ultime,  a  soddisfare  le
esigenze ulteriori rispetto a quelle unitarie di competenza statale. 
    5.3. - Con  specifico  riferimento  alla  Regione  siciliana,  la
difesa   statale,   richiamando   la   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale,  esclude  che  questa  possa  fondare  su  specifiche
disposizioni dello statuto di  autonomia  la  propria  competenza  in
materia di ambiente e di conservazione del paesaggio. 
    Riguardo alla disposizione impugnata, la difesa erariale conferma
che essa, in linea con la legge  quadro  n.  394  del  1991,  non  ha
imposto  alcuna  decisione  statale  alla  Regione,  posto  che  ogni
decisione inerente le sue concrete modalita' attuative e' rimessa  ad
una intesa tra Stato e Regione siciliana,  sentiti  gli  enti  locali
interessati. In tal modo viene assicurato il rispetto  del  principio
di leale collaborazione, essendo la forma dell'intesa  espressiva  di
una collaborazione ragionevolmente adeguata rispetto  ad  ipotesi  di
competenze statali interferenti con competenze di altri  enti  dotati
di autonomia speciale. 
    Quanto, infine, alle censure relative alla violazione degli artt.
3, 97  e  118  Cost.,  ritiene  la  Avvocatura  dello  Stato  che  la
previsione della intesa fra Stato e Regione valga anche  a  risolvere
le «prospettate problematiche» concernenti la ubicazione  dei  parchi
in zone gia' sottoposte a disciplina protezionistica. 
    6. - Nell'imminenza della udienza pubblica, la Regione  siciliana
ha  depositato  una  breve  memoria  illustrativa,  nella  quale   ha
precisato di non rivendicare una  generalizzata  competenza  riguardo
alla tutela dell'ambiente, avendo solo rilevato che i vari aspetti  e
valori  che  sono  coinvolti,  ai  fini  della  loro  tutela,   dalla
istituzione  di  un  parco  naturale,  sono  compresi  nelle  materie
statutariamente assegnate alla propria competenza legislativa. 
    Cio', in particolare, ove si consideri che fra queste si trova la
«tutela del paesaggio», che «qualifica particolarmente la materia dei
parchi sotto il profilo  della  tutela  ambientale  nel  suo  aspetto
visivo». 
    Aggiunge la ricorrente che la legge quadro in materia  di  parchi
(legge n. 394 del 1991) prevede, gia' in seno al  procedimento  volto
alla individuazione delle aree  di  interesse  nazionale,  una  forte
intesa con le Regioni  a  statuto  differenziato,  sede  nella  quale
dovrebbe  emergere  l'interesse  unitario  tale  da  legittimare   la
competenza statale. 
    Da quanto sopra,  secondo  la  ricorrente  Regione,  risulterebbe
rafforzata,  con  riferimento  alla  fattispecie  e  fermi   comunque
restando anche gli altri  profili  di  illegittimita'  costituzionale
dedotti nel ricorso, la ipotesi di contrasto col principio  di  leale
collaborazione. 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Regione siciliana  ha  sollevato,  con  riferimento  agli
artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera  b),  dello
statuto di autonomia e alle  correlate  norme  di  attuazione  e  con
riferimento agli artt. 3, 97 e 118  della  Costituzione,  nonche'  al
principio  di  leale  collaborazione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 26, comma 4-septies,  del  decreto-legge  1°
ottobre   2007,   n.   159    (Interventi    urgenti    in    materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, nella
parte in cui, come la Regione riferisce, prevede, tramite  successivo
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la  Regione  e  sentiti  gli  enti  locali  interessati,
l'istituzione di quattro parchi  nazionali  ricadenti  in  territorio
siciliano: rispettivamente  il  Parco  delle  Egadi  e  del  litorale
trapanese, il Parco delle Eolie, il Parco dell'isola di Pantelleria e
il Parco degli Iblei. 
    1.1. - Secondo la Regione ricorrente detta previsione  violerebbe
i principi in materia di riparto di competenza legislativa tra  Stato
e Regione, in quanto, essendo la disciplina relativa alla istituzione
dei   parchi   naturali   sussumibile   all'interno   delle   materie
relativamente alle  quali  essa,  secondo  i  termini  dell'art.  14,
lettere a), b), f), h), i) ed n), dello statuto di autonomia, gode di
autonomia legislativa esclusiva o, comunque, secondo  i  termini  del
successivo art. 17, lettera b), dello stesso  statuto,  di  autonomia
legislativa concorrente, non  rientrava  nella  potesta'  legislativa
statale la adozione della disciplina censurata. 
    1.2. - Ad avviso della ricorrente, la normativa censurata sarebbe
anche in contrasto con parametri direttamente rinvenibili nella Carta
costituzionale; in  particolare:  con  l'art.  3  Cost.  poiche',  in
maniera irragionevole ed arbitraria, prevede la istituzione di parchi
nazionali che, per estensione e valenza territoriale, sono di portata
inferiore ai gia' esistenti parchi regionali siciliani; con l'art. 97
Cost. poiche' prevede la costituzione di parchi  naturali  in  ambiti
territoriali gia'  oggetto  di  tutela  a  livello  regionale,  cosi'
violando, stante la sovrapposizione di competenze amministrative,  il
principio di buon andamento della  amministrazione;  con  l'art.  118
della Costituzione, poiche', attraverso la  costituzione  dei  parchi
tramite   organi   statali,   determina   l'esercizio   di   funzioni
amministrative  a  livello  statale  in  assenza  di  un'esigenza  di
carattere  unitario  che  lo  giustifichi;  col  principio  di  leale
collaborazione espresso dall'art. 120 Cost., in quanto prevede che la
fase di intesa fra Stato e Regione intervenga solo in occasione della
effettiva successiva istituzione dei singoli parchi e non anche, come
invece previsto dall'interposto  parametro  costituito  dall'art.  8,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette),   allorche'   debba   essere   operata   la    preliminare
individuazione di massima del territorio ove essi insisteranno. 
    2. - Le articolate censure in parte sono inammissibili, in  parte
non sono fondate. 
    2.1. - Inammissibile e' la censura di incostituzionalita'  svolta
della Regione siciliana con riferimento alla pretesa violazione degli
artt. 3 e 97 Cost. 
    Per costante giurisprudenza di questa Corte,  infatti,  non  sono
ammissibili le censure prospettate dalle Regioni rispetto a parametri
di costituzionalita' diversi dalle norme che operano  il  riparto  di
competenze con lo  Stato,  qualora  queste  non  si  risolvano  nella
deduzione di  lesioni  delle  competenze  regionali  stabilite  dalla
Costituzione o, la' dove, come nel caso in questione,  si  tratti  di
Regioni ad autonomia speciale, dallo statuto  di  autonomia  (fra  la
piu' recenti, sentenze n. 326, n. 216, n. 190, n. 142 e  n.  133  del
2008). 
    La Regione siciliana si  limita  a  dedurre  la  irragionevolezza
della legge dello  Stato,  la  quale  avrebbe  istituito  dei  parchi
nazionali aventi caratteristiche tali da poter essere considerati  di
«portata minore» rispetto a preesistenti parchi o  ad  aree  protette
regionali, ed il suo contrasto col principio di buon andamento  della
amministrazione, date le inefficienze che  deriverebbero  -  a  causa
dell'ambito territoriale di riferimento, che in  parte  coinciderebbe
con quello di altre aree protette regionali -  dalla  sovrapposizione
tra enti di gestione nazionali e regionali. Poiche'  le  censure  non
implicano violazioni di competenze legislative regionali -  dato  che
la disposizione impugnata non contiene norme che  si  indirizzino  ai
parchi o alle aree protette regionali  -  i  prospettati  profili  di
incostituzionalita' non sono ammissibili. 
    2.2. - Le restanti censure non sono fondate. 
    2.3. - In particolare, con riguardo a quella avente ad oggetto la
affermata   violazione   degli   ambiti   materiali   di   competenza
legislativa, principalmente esclusiva e in parte concorrente,  propri
della Regione siciliana, si rileva che essa si fonda  su  una  errata
rappresentazione del riparto di competenze fra Stato e Regione  nella
materia dell'ambiente e dell'ecosistema,  pacificamente  riconosciuta
come  materia  di  riferimento  in  tema  di  istituzione  di  parchi
(sentenze n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002). 
    Ancora di recente questa Corte ha riscontrato la  fallacia  della
tesi, ora riproposta dalla ricorrente Regione, secondo  la  quale  la
materia  dell'ambiente  sarebbe  compresa   in   alcune   di   quelle
rinvenibili nello statuto regionale. Nella sentenza n. 380  del  2007
si  afferma,  infatti,  «che  non  trova  fondamento  la  tesi  della
ricorrente circa una competenza legislativa in  materia  di  ambiente
che  deriverebbe  da  specifiche  disposizioni   dello   statuto   di
autonomia». Quanto allora precisato con  specifico  riferimento  alle
lettere f), i) e n) dell'art. 14 ed  alla  lettera  b)  dell'art.  17
vale, ora, con riferimento alle lettere a), b),  f),  h),  i)  ed  n)
dell'art. 14 (relative, rispettivamente, alle materie a  legislazione
esclusiva    dell'agricoltura    e    foreste,    della     bonifica,
dell'urbanistica, delle miniere, cave, torbiere e saline, delle acque
pubbliche, della tutela del paesaggio) e alla lettera b) dell'art. 17
(relativa alla materia  di  legislazione  concorrente  dell'igiene  e
sanita'). 
    Si puo', pertanto, sottolineare che non trova  fondamento  quanto
affermato dalla ricorrente circa la competenza legislativa in materia
di ambiente che  le  deriverebbe  da  specifiche  disposizioni  dello
statuto di autonomia, che, pur aventi ad oggetto  importanti  settori
afferenti all'ambiente, certamente non lo esauriscono. 
    Dato, quindi,  che  nello  statuto  speciale  non  si  rinvengono
disposizioni  che  prevedono,  in  materia,   considerata   nel   suo
complesso, di ambiente  ed  ecosistema,  una  disciplina  derogatoria
rispetto a quella stabilita, in  via  generale,  dal  secondo  comma,
lettera s), dell'art. 117 Cost., e che neppure piu'  ampie  forme  di
autonomia possono derivare dall'applicazione dell'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  Titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) (sentenza n. 380 del 2007), occorre
fare riferimento alla normativa di carattere generale per valutare la
fondatezza della prospettata censura. 
    Giova sottolineare che questa  Corte,  nel  delineare  i  confini
della materia «tutela dell'ambiente», ha piu' volte affermato che  la
relativa competenza legislativa - pur potendo avere effetti ulteriori
su  altri  interessi  relativi  a  materie  di  competenza  regionale
concorrente - tuttavia,  rientra  nella  competenza  esclusiva  dello
Stato. 
    In particolare, si e' precisato che  «la  disciplina  unitaria  e
complessiva del bene ambiente inerisce ad un  interesse  pubblico  di
valore costituzionale  "primario"  (sentenza  n.  151  del  1986)  ed
"assoluto" (sentenza  n.  641  del  1987),  e  deve  garantire  (come
prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela,  come
tale  inderogabile  dalle  altre  discipline  di  settore.  Si   deve
sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene  giuridico  ambiente  in
senso unitario, possono coesistere altri  beni  giuridici  aventi  ad
oggetto componenti  o  aspetti  del  bene  ambiente,  ma  concernenti
interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla,  in  proposito,
dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo  stesso
oggetto  insistono  interessi  diversi:  quello  alla   conservazione
dell'ambiente  e  quelli  inerenti  alle  sue  utilizzazioni»  (vedi,
ancora, la sentenza n.  378  del  2007).  In  tali  circostanze,  «la
disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente,  rimessa
in via esclusiva allo Stato, viene  a  prevalere  su  quella  dettata
dalle Regioni o dalle Province autonome,  in  materia  di  competenza
propria, che riguardano  l'utilizzazione  dell'ambiente,  e,  quindi,
altri interessi. Cio' comporta che  la  disciplina  statale  relativa
alla tutela dell'ambiente "viene a funzionare  come  un  limite  alla
disciplina che le Regioni e le Province  autonome  dettano  in  altre
materie di loro competenza", salva la facolta' di  queste  ultime  di
adottare norme di tutela ambientale piu'  elevate  nell'esercizio  di
competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a  contatto  con
quella dell'ambiente» (sentenza n. 104 del 2008). 
    E' evidente che quando ci si riferisce all'ambiente,  cosi'  come
attribuito alla competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  dalla
lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost.,  le  considerazioni
attinenti a tale materia si intendono riferite  anche  a  quella,  ad
essa strettamente correlata, dell'«ecosistema». Peraltro, anche se  i
due  termini  esprimono  valori  molto  vicini,   la   loro   duplice
utilizzazione,  nella  citata  disposizione  costituzionale,  non  si
risolve  in  un'endiadi,  in  quanto  col  primo  termine  si  vuole,
soprattutto, fare riferimento a cio'  che  riguarda  l'habitat  degli
esseri  umani,  mentre  con  il  secondo  a  cio'  che  riguarda   la
conservazione della natura come valore in se'. 
    Le  finalita'  dell'istituzione  delle   aree   protette,   quali
configurate dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 1  della  relativa
legge quadro (e cioe' la «conservazione di specie animali o vegetali,
di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche,  di
formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di  biotopi,  di
valori scenici e  panoramici,  di  processi  naturali,  di  equilibri
idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici»),  fanno  ritenere
che per i parchi naturali nazionali, per i quali «l'intervento  dello
Stato» e' richiesto, ai sensi del comma 1 dell'art. 2, «ai fini della
loro conservazione per  le  generazioni  presenti  e  future»,  debba
considerarsi prevalente la specifica competenza legislativa esclusiva
statale relativa all'ecosistema. 
    In  ogni  caso,  rientrando  l'istituzione  di  parchi  nazionali
nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in  materia  di
ambiente ed ecosistema, non e' fondata la censura  della  ricorrente,
che lamenta una violazione di sue competenze normative in materia. 
    2.4. - In considerazione  di  quanto  innanzi  affermato,  nessun
significato ha la circostanza che la Regione abbia, con propria legge
(e cioe' con la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante  «Norme
per  l'istituzione  nella  Regione  siciliana  di  parchi  e  riserve
naturali»), disciplinato l'istituzione di parchi naturali: si  tratta
all'evidenza  della  normativa  emanata   -   peraltro   cosi'   come
successivamente fatto, in applicazione della legge-quadro n. 394  del
1991, da diverse altre Regioni - al fine di regolare  la  istituzione
dei parchi naturali di rilevanza regionale. 
    3. -  Alla  infondatezza  della  censura  avente  ad  oggetto  la
violazione da parte della legislazione  dello  Stato  dell'ambito  di
competenza della Regione ricorrente, consegue, al di la' di una certa
genericita'  di  formulazione,  l'infondatezza  anche  della  censura
articolata sulla base della dedotta violazione  dell'art.  118  Cost.
per avere lo Stato attratto a se' funzioni amministrative in  assenza
di esigenze che potessero giustificare il loro esercizio unitario. 
    Infatti,  la  competenza  esclusiva  dello  Stato  in   tema   di
istituzione di parchi naturali  di  rilevanza  nazionale  esclude  il
presupposto stesso della censura in  questione.  Tra  l'altro,  nella
Regione siciliana permane, in virtu' dello statuto di  autonomia,  il
principio del parallelismo tra  funzioni  amministrative  e  funzioni
legislative. 
    4. - Riguardo, infine, alla asserita violazione del principio  di
leale collaborazione, a causa della mancata attivazione di  forme  di
concertazione con la  Regione  gia'  nella  fase  -  precedente  alla
concreta  delimitazione  degli  ambiti  spaziali  di  pertinenza  dei
singoli istituendi parchi naturali - di individuazione di massima dei
relativi territori, e' innanzitutto  da  osservare  che,  secondo  la
giurisprudenza   di   questa   Corte,   «l'esercizio   dell'attivita'
legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione»  (sentenze
n. 371 e n. 222 del 2008 e n. 401 del 2007), tanto piu' ove lo  Stato
abbia competenze esclusive. Si aggiunga  che  questa  Corte  ha  gia'
precisato che «la competenza in ordine alla  decisione  iniziale  per
l'attivazione delle procedure in vista della  istituzione  di  Parchi
nazionali appartiene allo Stato, in quanto cura di un  interesse  non
frazionabile» (sentenza n. 422 del 2002). Infine,  coerentemente  con
quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 394 del 1991 - e
anche in adesione ai  principi  ricavabili  dalla  giurisprudenza  di
questa Corte relativamente alla  fase  di  attuazione  di  discipline
normative  riguardanti  materie  che  possano  coinvolgere  interessi
affidati alle cure sia dello Stato che delle Regioni (sentenze n.  50
del 2008 e n. 133 del 2006) - il legislatore  nazionale  ha  previsto
che i decreti presidenziali coi quali  si  procedera'  alla  concreta
istituzione dei ricordati parchi nazionali  siano  adottati  d'intesa
con la Regione e sentiti gli enti locali  interessati.  In  tal  modo
viene prevista, con lo strumento piu' pregnante per cio' che riguarda
il coinvolgimento della Regione, una adeguata forma di collaborazione
con i soggetti sul cui territorio gli  interventi  sono  destinati  a
realizzarsi (sentenza n. 62 del 2005).