Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  20,  comma  2,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 9  maggio
2007 dal Giudice di pace di Montebelluna,  iscritta  al  n.  797  del
registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di  Montebelluna,  con  ordinanza
del 9 maggio 2007, ha sollevato - in riferimento agli  artt.  3,  24,
secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma  2,  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della  legge  24
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non  prevede,  a  pena  di
nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba
contenere l'avviso per l'imputato della possibilita'  di  determinare
l'estinzione del reato, secondo le disposizioni  dell'art.  35  dello
stesso  d.lgs.  n.  274  del  2000,  mediante  condotte   riparatorie
antecedenti all'udienza di comparizione; 
    che il rimettente,  dopo  aver  sommariamente  rilevato  che  per
diversi aspetti il procedimento penale innanzi  al  giudice  di  pace
sarebbe «piu' sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la  norma
censurata   non   prevede,   riguardo   alle   condotte   riparatorie
suscettibili di determinare  l'estinzione  del  reato,  l'avviso  che
sarebbe invece prescritto, per la citazione  a  giudizio  innanzi  al
tribunale, dall'art. 552, lettera f), del codice di procedura penale; 
    che,  sempre  a  parere  del  rimettente,   l'omessa   previsione
dell'avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra
elencati; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nel
giudizio con atto depositato in data 8 gennaio 2008, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata; 
    che  il  rimettente  avrebbe  trascurato,  in   particolare,   la
possibilita' per il giudice di  pace  di  disporre  in  apertura  del
dibattimento una sospensione  del  giudizio,  quando  l'imputato  non
abbia potuto dar luogo ad attivita' riparatorie per non essere  stato
informato della relativa disciplina; 
    che proprio in base a tale  circostanza  -  ricorda  l'Avvocatura
dello Stato - questioni analoghe a quella  odierna  sono  gia'  state
dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale  (sono
citate le ordinanze n. 225 del 2006, n. 333 del 2005, numeri 56 e  11
del 2004). 
    Considerato che il Giudice di pace di Montebelluna solleva con le
ordinanze indicate in epigrafe - in riferimento  agli  artt.  3,  24,
secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma  2,  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della  legge  24
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non  prevede,  a  pena  di
nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba
contenere l'avviso per l'imputato della possibilita'  di  determinare
l'estinzione del reato, secondo le disposizioni  dell'art.  35  dello
stesso  d.lgs.  n.  274  del  2000,  mediante  condotte   riparatorie
antecedenti all'udienza di comparizione; 
    che l'ordinanza di rimessione manca  di  un'adeguata  descrizione
della  concreta  fattispecie  sottoposta  a  giudizio   (ex   multis,
ordinanze n. 280 e 266 del 2008), ed inoltre difetta  di  motivazione
con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo ed
alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri
costituzionali invocati (da ultimo, ordinanza n. 381 del 2008); 
    che questa Corte ha piu' volte  rilevato,  affrontando  questioni
analoghe  a  quella  in  esame,  come  l'imputato,  in  apertura  del
dibattimento, venga necessariamente  in  contatto  con  un  difensore
tecnico, il quale puo' informarlo  dei  favorevoli  effetti  connessi
alle condotte riparatorie e della possibilita' di «dimostrare»  come,
in  mancanza  di  un  formale  avviso,  egli  non  abbia   avuto   la
possibilita' di provvedere alla riparazione  nella  fase  antecedente
del procedimento (ordinanza n. 11 del 2004 e, da ultimo, ordinanza n.
225 del 2006); 
    che, nella specie, il rimettente trascura  finanche  di  riferire
se, in apertura del dibattimento, l'omissione di condotte riparatorie
antecedenti  sia  stata  posta  in   relazione   con   la   pregressa
inconsapevolezza dell'imputato a proposito del  relativo  effetto  di
estinzione  del  reato,  e  comunque  se  l'interessato,  una   volta
informato  al  proposito,  abbia  chiesto  di  potersi  valere,   pur
tardivamente, dell'opportunita' riconosciutagli dalla legge; 
    che, quand'anche  si  dessero  per  acquisite  indicazioni  tanto
essenziali per il giudizio di  rilevanza  della  questione,  dovrebbe
constatarsi come il giudice a quo non abbia descritto in  alcun  modo
le ragioni per le quali non ha inteso disporre  una  sospensione  del
processo a norma dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, e
cio' sebbene la giurisprudenza sopra citata abbia da  tempo  chiarito
che, tra le cause ostative idonee a giustificare uno slittamento alla
fase dibattimentale  delle  condotte  riparatorie,  ben  puo'  essere
annoverata  una  conoscenza  tardiva,  da  parte  dell'imputato,  dei
relativi effetti di estinzione del reato; 
    che, per le  ragioni  indicate,  deve  dichiararsi  la  manifesta
inammissibilita' della questione sollevata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.