Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80,  comma  19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2001), e dell'art. 9, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), come modificato dall'art. 9 della legge 30  luglio  2002,
n. 189, in relazione all'art.  1,  legge  11  febbraio  1980,  n.  18
(Indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi  civili   totalmente
inabili), promosso dal Tribunale di Voghera nel  procedimento  civile
vertente tra M. F. nella qualita'  di  madre  esercente  la  potesta'
genitoriale del figlio minore M. C. e il Ministero delle  finanze  ed
altri, con ordinanza dell'11 luglio 2007,  iscritta  al  n.  235  del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'Istituto  nazionale   della
previdenza sociale (INPS); 
    Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre  2008  il  giudice
relatore Francesco Amirante. 
    Ritenuto che,  nel  corso  di  una  controversia  in  materia  di
assistenza  obbligatoria  promossa  da  una  cittadina  albanese,  il
Tribunale di Voghera, con ordinanza dell'11 luglio 2007  pervenuta  a
questa Corte il 20 giugno 2008, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo  comma,
e 117, primo comma, della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma  19,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001),
e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello  straniero),  come
modificato dall'art. 9  della  legge  30  luglio  2002,  n.  189,  in
relazione all'art. 1, legge 11 febbraio 1980, n.  18  (Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte
in cui subordina  al  possesso  della  carta  di  soggiorno  e  della
relativa   condizione   reddituale   il   diritto    del    cittadino
extracomunitario,  legalmente  soggiornante  in  Italia,  di   fruire
dell'indennita' di accompagnamento; 
        che la ricorrente - riferisce il remittente  -  residente  in
Italia dal 1999 e munita del permesso di  soggiorno  dal  15  gennaio
2003 (nel quale risulta iscritto anche il figlio  minorenne),  il  15
marzo 2003 ha presentato domanda amministrativa  per  la  concessione
dell'indennita' di accompagnamento in  favore  del  figlio  minorenne
suddetto; 
        che,  nella  seduta  del  1°  luglio  2003,   la   competente
Commissione medica ha riconosciuto la totale e permanente  inabilita'
di  quest'ultimo  con   necessita'   di   assistenza   continua,   ma
successivamente, con comunicazione del 3 ottobre 2003, la  ASL  della
Provincia di Pavia ha richiesto all'istante  la  presentazione  della
carta di soggiorno, quale documento  necessario  per  la  concessione
della suddetta provvidenza; 
        che,  conseguentemente,  l'interessata,  nella  qualita'   di
tutore dell'invalido, ha presentato ricorso al Tribunale di  Voghera,
nei  confronti  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  e  della
suddetta ASL, per  ottenerne  la  condanna  alla  corresponsione  del
beneficio,  previo  accoglimento  dell'eccezione  di   illegittimita'
costituzionale della suddetta normativa; 
        che il remittente sottolinea,  quanto  alla  rilevanza  della
questione, come l'accoglimento della domanda  sia  precluso  soltanto
dal  mancato  possesso  della  carta  di  soggiorno  da  parte  della
ricorrente, essendo sussistenti tutti gli altri  requisiti  stabiliti
dalla legge, ivi compresa la titolarita', in capo alla  stessa  nella
sua qualita' di madre esercente la potesta' sul figlio minorenne,  di
un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi
dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998; 
        che, quanto al merito  della  questione,  il  giudice  a  quo
ritiene la normativa impugnata  contrastante,  in  primo  luogo,  con
l'art. 2 Cost., perche', in violazione del principio di  solidarieta'
sociale, comporta la subordinazione del riconoscimento di un  diritto
fondamentale della  persona  di  carattere  universale  (come  quello
all'accesso alle prestazioni di assistenza sociale) alla  titolarita'
di un determinato reddito; 
        che, in secondo luogo, sarebbe violato l'art. 3, primo comma,
Cost.,  in  quanto  la  disparita'  di  trattamento   tra   cittadini
extracomunitari, regolarmente soggiornanti sul territorio  nazionale,
fondata  sulla  sola  base  del  titolo  legittimante  il   soggiorno
risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, almeno per
la parte in cui fa riferimento al possesso  di  una  certa  capacita'
reddituale, trattandosi di un  elemento  non  pertinente,  ed,  anzi,
contrario  alla  ratio  di  sostentamento  sottesa  al  beneficio  in
argomento; 
        che, inoltre, si prospetta il contrasto con l'art. 38,  primo
comma, Cost., per l'assoluta incongruita',  rispetto  alla  finalita'
perseguita da tale disposizione, della scelta di  limitare  l'accesso
alle  provvidenze  assistenziali  a   favore   dei   soli   cittadini
extracomunitari che siano in possesso di un certo reddito; 
        che, infine, vi sarebbe  anche  la  violazione  del'art.  10,
primo e secondo comma, e dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto
la suddetta normativa si pone in contrasto con l'art. 14 della CEDU e
con l'art. 1 del relativo Protocollo addizionale,  come  interpretati
dalla Corte europea per la tutela dei diritti dell'uomo; 
        che - precisa da ultimo il remittente - la modifica dell'art.
9 del d.lgs. n. 286 del 1998  ad  opera  del  decreto  legislativo  8
gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva  2003/109/CE  relativa
allo status  di  cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo
periodo), non  ha  alcuna  incidenza  sulla  sollevata  questione  in
quanto,  da  un  lato,  nella  fattispecie,  almeno  per  il  periodo
anteriore all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, opera
il richiamo alla suddetta  norma  nella  precedente  formulazione  e,
d'altra parte, i requisiti reddituali per il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  sono  sostanzialmente
coincidenti con quelli gia' previsti per il rilascio della  carta  di
soggiorno; 
        che  si  e'  costituito  in  giudizio  l'INPS,  chiedendo  la
dichiarazione di inammissibilita' della questione, in quanto, con  la
sopravvenuta sentenza n.  306  del  2008,  questa  Corte  ha  accolto
analoga questione. 
    Considerato che il Tribunale di Voghera,  con  ordinanza  dell'11
luglio 2007 pervenuta a questa Corte il 20 giugno  2008,  dubita,  in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo  comma,
38, primo comma,  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art.  80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  - legge
finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), come modificato dall'art. 9 della legge 30  luglio  2002,
n. 189, in relazione  all'art.  1  legge  11  febbraio  1980,  n.  18
(Indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi  civili   totalmente
inabili), nella parte in cui subordina al  possesso  della  carta  di
soggiorno e della  relativa  condizione  reddituale  il  diritto  del
cittadino extracomunitario, legalmente  soggiornante  in  Italia,  di
fruire dell'indennita' di accompagnamento; 
        che questa Corte, con la sentenza n. 306 del 2008, successiva
alla pronuncia dell'attuale ordinanza di  rimessione,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dei suddetti art. 80, comma 19, della
legge n. 388 del 2000 e art. 9, comma 1, del decreto  legislativo  n.
286 del 1998 - come modificato dall'art. 9, comma 1, della  legge  n.
189 del 2002 e poi sostituito  dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 3 del 2007  (Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE
relativa allo status di cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di
lungo periodo) - nella parte in cui  escludono  che  l'indennita'  di
accompagnamento, di cui all'art. l della legge n. 18 del 1980,  possa
essere attribuita agli  stranieri  extracomunitari  soltanto  perche'
essi  non  risultano  in  possesso  dei  requisiti  di  reddito  gia'
stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto  del
d.lgs.  n.  3  del  2007,  per  il  permesso  di  soggiorno  CE   per
soggiornanti di lungo periodo; 
        che per effetto di tale pronuncia la questione sollevata  dal
remittente Tribunale di Voghera e' divenuta priva di oggetto e  deve,
quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze  n.
19 del 2004 e n. 269 del 2008). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.