Sentenza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
dei punti 1, 2 e 3 della deliberazione  della  Giunta  della  Regione
Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri  per  l'ammissione  di
specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi  ai  fini  di
coordinamento per la protezione del patrimonio  ittico  regionale  ai
sensi dell'art. 3 della legge regionale del 28 aprile 1998,  n.  19),
promosso con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
notificato il 29 maggio 2008, depositato in cancelleria il  3  giugno
2008 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  16  dicembre  2008  il  giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Paola Malasoma per la Regione
Veneto. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 29 maggio  2008  e  depositato  il
successivo  3  giugno  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
proposto conflitto di attribuzione  avverso  la  deliberazione  della
Giunta della  Regione  Veneto  4  marzo  2008,  n.  439  (recte  438)
(Ulteriori criteri per le ammissioni di specie  ittiche  nelle  acque
interne  regionali.  Indirizzi  ai  fini  di  coordinamento  per   la
protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale 28 aprile 1998, n. 19), con riferimento ai punti 1, 2
e 3. 
    1.1. - Il  provvedimento  regionale  impugnato,  che  integra  la
deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 212, avente
analogo oggetto, prevede: 
        al punto 1, che «ai sensi e per i fini  di  cui  all'art.  3,
comma 1, della legge regionale n. 19/1998, si da' atto che le  specie
ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota
iridea  (Oncorhynchus  mykiss)  e  lavarello  (Coregonus   lavaretus)
debbono essere  considerate  "specie  para-autoctone"  in  quanto  da
parecchi decenni utilizzate in ambito regionale sia ai fini di  pesca
sportiva (carpa, pesce gatto, lavarello e trota iridea) sia  ai  fini
di pesca professionale in ambito lacustre (lavarello)»; 
        al punto 2, che «anche per  l'utilizzo  delle  specie  carpa,
pesce gatto, trota iridea e lavarello i piani di immissione approvati
dalle competenti Amministrazioni provinciali dovranno essere valutati
sotto i profili dei possibili inquinamenti genetici delle  specie  di
interesse conservazionistico  nel  caso  in  cui  sia  possibile  una
riproduzione in natura dei soggetti immessi»; 
        al punto 3, che «in relazione a quanto disposto al precedente
punto  2,  le  parole  "per  quanto  concerne  l'utilizzo  di  specie
autoctone" di  cui  al  punto  1,  lett.  d)  del  dispositivo  della
Delib.G.R. 12 febbraio 2008, n. 212 sono sostituite dalle parole "per
quanto concerne l'utilizzo di specie autoctone e para-autoctone"». 
    1.2. - Con tali previsioni ed, in specie, con  la  qualificazione
delle  quattro   specie   ittiche   sopra   indicate   quali   specie
para-autoctone e con la loro equiparazione  a  quelle  autoctone,  la
Regione  Veneto  autorizza   i   piani   provinciali   a   prevederne
l'immissione, ai fini di pesca sportiva  o  professionale  e  con  le
cautele prescritte, nelle acque di competenza regionale. 
    2. - Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri  ritiene
che tale  deliberazione  regionale  leda  le  competenze  statali  in
materia di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e che sia,  sotto
altro profilo, in  contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione  e,  «comunque»  con  l'art.  118  della   Costituzione,
trattandosi di  fattispecie  che  involgono  la  tutela  di  esigenze
unitarie. 
    2.1. - La difesa erariale specifica  tali  censure,  evidenziando
che il provvedimento impugnato incide su  un  ambito  materiale  gia'
regolato da fonti comunitarie e statali. 
    In  particolare,  l'articolo   22   della   direttiva   92/43/CEE
(Direttiva del  Consiglio  relativa  alla  conservazione  di  habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche): 
        alla lettera a) demanda agli Stati membri la  valutazione  in
ordine alla opportunita' di reintrodurre  specie  autoctone,  qualora
questa misura possa contribuire alla loro conservazione,  sempre  che
da una indagine conoscitiva condotta sulla  scorta  delle  esperienze
acquisite  in  altri  Stati  membri  o  altrove,  risulti  che   tale
reintroduzione contribuisce  in  modo  efficace  a  ristabilire  tali
specie in uno stato di conservazione  soddisfacente  e  purche'  tale
reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione delle parti
interessate; 
        alla lettera b) impegna gli Stati membri a  regolamentare  ed
eventualmente vietare le introduzioni di specie alloctone che possano
arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle  specie
autoctone. 
    L'art. 12 del  d.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione di habitat naturali e  seminaturali  e  della  flora  e
della fauna selvatiche), modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n.  120
(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8  settembre
1997,  n.  357,  concernente  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione di  habitat  naturali  e  seminaturali  e
della flora e  della  fauna  selvatiche),  dando  attuazione  a  tale
disposizione comunitaria: 
        al comma 2 consente la reintroduzione delle specie autoctone,
sulla  base  delle  linee  guida  che  dovranno  essere  emanate  dal
Ministero dell'Ambiente, previa  acquisizione,  tra  gli  altri,  del
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); 
        al   comma   3   vieta   espressamente   la   reintroduzione,
l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e  popolazioni
non autoctone. 
    2.2. - La difesa erariale  rileva  che,  pur  non  essendo  state
ancora emanate le linee guida ministeriali di  cui  all'art.  12  del
d.P.R. n. 357 del 1997, vi e' gia' uno studio dell'INFS  in  materia,
intitolato «Linee guida per l'immissione  di  specie  faunistiche»  e
pubblicato a cura dello stesso Ministero dell'Ambiente. 
    Tale studio definisce, anzitutto, quali specie  autoctone  quelle
«naturalmente presenti sul territorio nazionale o su parte  di  esso,
nel quale si siano originate o vi  siano  giunte  senza  l'intervento
diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo». 
    In esso, inoltre, a dire  dell'Avvocatura,  «a  temperamento  del
divieto di introdurre specie alloctone», si  prevede  «una  sorta  di
equiparazione tra le specie autoctone e quelle definite parautoctone»
ovvero  quelle  che,  pur  non  essendo  originarie  del   territorio
italiano, vi siano giunte  per  intervento  diretto,  intenzionale  o
involontario, dell'uomo e quindi naturalizzate anteriormente al 1500. 
    La difesa erariale  spiega  che  tale  discrimine  temporale  non
sarebbe arbitrario, ma servirebbe a distinguere tra le  varie  specie
importate nel territorio nazionale quelle provenienti dalle americhe,
che si sarebbero  evolute  in  maniera  indipendente  sin  da  epoche
preistoriche. 
    2.3.  - La impugnata deliberazione regionale  n.  438  del  2008,
equiparando le specie ittiche notoriamente alloctone della carpa, del
pesce gatto, della trota iridea e del lavarello a  quelle  autoctone,
secondo  la  difesa  erariale,  si  porrebbe  in  contrasto  con   la
previsione dell'art. 12 del d.P.R. 357 del  1997,  dettata  a  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, e verrebbe, pertanto,  a  ledere  la
sfera di attribuzione costituzionale dello Stato. Ne', d'altra parte,
essa sarebbe giustificabile alla luce dello studio INFS,  dacche',  a
parte la mancata approvazione  formale  di  esso  quale  linee  guida
ministeriali,  non  sarebbe  comunque  possibile  fare  rientrare  le
quattro specie ittiche in questione nel concetto  di  para-autoctonia
considerato in tale  studio,  posto  che  queste  specie  sono  state
introdotte successivamente al 1500 e che tre di  esse  (pesce  gatto,
trota iridea e lavarello) sono di origine americana. 
    2.4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, pertanto,
che sia dichiarato che non spetta alla Regione Veneto  stabilire  che
le specie ittiche della carpa, del pesce gatto, della trota iridea  e
del lavarello siano para-autoctone e che venga annullata la  delibera
della Giunta regionale n. 438 del 2008. 
    3. - La Regione Veneto si e' costituita con  una  memoria,  nella
quale  eccepisce  l'inammissibilita'  del  conflitto   proposto   per
tardivita' del ricorso, la nullita' della notifica dello stesso e  la
«palese» inidoneita' lesiva dell'atto impugnato. 
    3.1. - Il  ricorso  sarebbe  intempestivo,  dacche'  la  notifica
sarebbe avvenuta il 29  maggio  2008,  oltre  il  termine  di  giorni
sessanta dalla  pubblicazione  (in  data  25  marzo  2008)  dell'atto
impugnato, a nulla rilevando  la  circostanza  che  la  consegna  del
ricorso all'ufficiale giudiziario sia avvenuta, nel rispetto di  tale
termine, il 24 maggio 2008, «non risultando  applicabile  alla  Corte
Costituzionale   la   normativa   degli   atti    processuali    alle
amministrazioni   pubbliche,   escludendosi   anche   la    sanatoria
dell'invalidita' dell'atto  in  conseguenza  della  costituzione  del
resistente». 
    3.2. - La notificazione del  ricorso  sarebbe,  poi,  affetta  da
nullita', in quanto effettuata a persona diversa dal  destinatario  e
non seguita dall'invio della raccomandata. Cio'  in  quanto,  per  la
difesa regionale, dall'art. 36, commi 2-quater e  2-quinquies,  della
legge  28  febbraio  2008,  n.  31   (Conversione   in   legge,   con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  recante
proroga  di  termini   previsti   da   disposizioni   legislative   e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), sarebbe  desumibile  il
principio secondo cui «tutte le notifiche a  mezzo  posta  effettuate
dal 1° marzo 2008 a persona diversa dal destinatario, per le quali e'
stato omesso l'invio della raccomandata, sono da considerarsi  nulle»
e dovrebbe ritenersi effettuata a persona  diversa  dal  destinatario
una notifica effettuata ad un impiegato della  Regione  addetto  alla
ricezione della corrispondenza. 
    3.3. - Nel merito il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto  il
provvedimento impugnato rappresenterebbe un indispensabile intervento
di gestione attiva della risorsa  ittica,  avente  rilievo  non  solo
sotto i profili che attengono alle  tematiche  faunistico-ambientali,
bensi'  anche  sotto  i  profili  socio-economici  della  pesca   non
professionale. 
    La difesa regionale sottolinea che tale intervento gestionale  si
e' imposto a fronte del perdurante, gravissimo ritardo del competente
ministero nell'emanazione delle linee guida in materia di immissione,
reintroduzione e ripopolamento, tenuto conto dello  studio  dell'INFS
che  «affronta  l'importante  tematica  rappresentata  dallo   status
para-autoctono   attribuibile   a   specie   alloctone    da    tempo
naturalizzate». 
    Al riguardo la difesa regionale ritiene  che  la  identificazione
dell'anno 1500 come discrimine tra le specie para-autoctone e  quelle
alloctone contenuta in tale studio sia non  condivisibile  sul  piano
scientifico e che sia possibile fonte di gravi e negative conseguenze
socio-economiche per il settore della pesca sportiva. E sostiene,  al
contempo, che la elaborazione da  parte  dell'INFS  dello  status  di
specie  para-autoctona  non  sia  altro  che  il  riconoscimento   di
situazioni non risolvibili mediante il binomio  autoctonia-alloctonia
nonche' la attestazione dell'inapplicabilita' del regime  di  divieto
cosi' come introdotto dal d.P.R. n. 357 del 1997. 
    La   Regione   Veneto   chiede,   pertanto,   «una   applicazione
"intelligente"» di tale divieto, basato «sullo sviluppo coerente  del
concetto di para-autoctonia in termini rapportati  alle  peculiarita'
dei  singoli   territori»,   vedendosi,   altrimenti,   costretta   a
«reclamare,  nelle  competenti  sedi  nazionale  e  comunitaria,   un
adeguamento del d.P.R. n. 357/1997  all'ordinamento  comunitario  che
[...] prevede  la  possibilita'  di  introdurre  specie  alloctone  a
determinate condizioni». 
                       Considerato in diritto 
    1.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di
attribuzione avverso la deliberazione della Giunta regionale 4  marzo
2008,  n.  439  (recte  438),  recante  «Ulteriori  criteri  per   le
ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi
ai fini di coordinamento per  la  protezione  del  patrimonio  ittico
regionale ai sensi dell'art. 3 legge regionale  28  aprile  1998,  n.
19», con riferimento ai punti 1, 2 e 3. 
    1.1. - Il  provvedimento  regionale  impugnato,  che  integra  la
deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 212, avente
analogo oggetto, prevede: 
        al punto 1, che «ai sensi e per i fini  di  cui  all'art.  3,
comma 1, della legge regionale n. 19/1998, si da' atto che le  specie
ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota
iridea  (Oncorhynchus  mykiss)  e  lavarello  (Coregonus   lavaretus)
debbono essere  considerate  "specie  para-autoctone"  in  quanto  da
parecchi decenni utilizzate in ambito regionale sia ai fini di  pesca
sportiva (carpa, pesce gatto, lavarello e trota iridea) sia  ai  fini
di pesca professionale in ambito lacustre (lavarello)»; 
        al punto 2, che «anche per  l'utilizzo  delle  specie  carpa,
pesce gatto, trota iridea e lavarello i piani di immissione approvati
dalle competenti Amministrazioni provinciali dovranno essere valutati
sotto i profili dei possibili inquinamenti genetici delle  specie  di
interesse conservazionistico  nel  caso  in  cui  sia  possibile  una
riproduzione in natura dei soggetti immessi»; 
        al punto 3, che «in relazione a quanto disposto al precedente
punto  2,  le  parole  "per  quanto  concerne  l'utilizzo  di  specie
autoctone" di  cui  al  punto  1,  lett.  d)  del  dispositivo  della
Delib.G.R. 12 febbraio 2008, n. 212 sono sostituite dalle parole "per
quanto concerne l'utilizzo di specie autoctone e para-autoctone"». 
    1.2. - Con tali disposizioni ed, in specie, con la qualificazione
delle  quattro   specie   ittiche   sopra   indicate   quali   specie
para-autoctone e con la loro equiparazione  a  quelle  autoctone,  la
Regione  Veneto  autorizza   i   piani   provinciali   a   prevederne
l'immissione, ai fini di pesca sportiva  o  professionale  e  con  le
cautele prescritte, nelle acque di competenza regionale. 
    1.3. -  Il  ricorrente  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ritiene  che  tali  disposizioni,  equiparando  le   specie   ittiche
notoriamente alloctone della carpa,  del  pesce  gatto,  della  trota
iridea e del lavarello a quelle autoctone, siano lesive  degli  artt.
117, primo e secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione,  in
relazione all'art. 22, lettera b), della  dir.  92/43/CEE  (Direttiva
del Consiglio relativa  alla  conservazione  di  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), che impegna gli
Stati membri a regolamentare ed eventualmente vietare le introduzioni
di  specie  alloctone   che   possano   arrecare   pregiudizio   alla
conservazione degli habitat o delle specie autoctone, ed all'articolo
12  del  d.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357  (Regolamento   recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla  conservazione  di
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora  e  della  fauna
selvatiche), come  modificato  dal  d.P.R.  12  marzo  2003,  n.  120
(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8  settembre
1997,  n.  357,  concernente  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione di  habitat  naturali  e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche). Infatti, il comma 3 del citato
art. 12 vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione  ed  il
ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. 
    2. - Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso,  riferito  ad
un atto pubblicato  il  25  marzo  2008  e  consegnato  all'ufficiale
giudiziario il 24 maggio 2008  (ultimo  giorno,  ma  comunque  giorno
utile), e' tempestivo, posto che la notifica  si  perfeziona  per  il
notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario (art.
149, comma 3, cod. proc. civ. e sentenza n. 477 del  2002).  E  deve,
altresi',  rilevarsi,  a  parte  ogni  considerazione  sulla  confusa
argomentazione della difesa regionale  veneta  sul  punto,  che  tale
notifica ha raggiunto lo scopo (art. 156, comma 3, cod. proc.  civ.),
sicche' ogni questione sulla sua validita', in quanto  effettuata,  a
dire della resistente, «a persona diversa  dal  destinatario»  e  non
seguita dall'invio della raccomandata, e' irrilevante. 
    3. - Nel merito il ricorso e' fondato. 
    3.1. - La disciplina dell'introduzione,  della  reintroduzione  e
del  ripopolamento  di  specie  animali   rientra   nella   esclusiva
competenza statale di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, trattandosi di regole di tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema  e  non  solo  di  discipline  d'uso  della   risorsa
ambientale-faunistica. 
    3.2. - In  linea  generale   puo'   osservarsi   che   lo   Stato
nell'esercizio di  tale  sua  competenza  esclusiva,  nell'apprestare
cioe' una  «tutela  piena  ed  adeguata»,  capace  di  assicurare  la
conservazione  dell'ambiente  per  la  presente  e  per   le   future
generazioni, puo' porre limiti invalicabili di tutela (cfr.  sentenza
n. 378 del 2007). 
    A  tali  limiti  le  Regioni  devono  adeguarsi  nel  dettare  le
normative d'uso dei beni ambientali,  o  comunque  nell'esercizio  di
altre proprie competenze, rimanendo libere, pero',  se  lo  ritengono
opportuno,  di  determinare,  nell'esercizio  della   loro   potesta'
legislativa, limiti di tutela dell'ambiente  anche  piu'  elevati  di
quelli statali. 
    3.2. - Nello specifico ambito della introduzione,  reintroduzione
e ripopolamento di specie animali e'  da  richiamare,  anzitutto,  la
direttiva  92/43/CEE   (Direttiva   del   Consiglio   relativa   alla
conservazione di habitat naturali e  seminaturali  e  della  flora  e
della fauna selvatiche), che demanda agli Stati membri la valutazione
in ordine alla opportunita' di reintrodurre specie autoctone, qualora
questa misura possa contribuire alla  loro  conservazione  (art.  22,
lettera  a),  ed  impegna  gli  Stati  membri  a   regolamentare   ed
eventualmente vietare le introduzioni di specie alloctone che possano
arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle  specie
autoctone (art. 22, lettera b). 
    Lo Stato italiano ha esercitato la sua competenza con  il  d.P.R.
n. 357 del 1997  (come  modificato  dal  d.P.R.  n.  120  del  2003),
consentendo  (art.  12,  comma  2)  la  reintroduzione  delle  specie
autoctone, sulla base  di  linee  guida  da  emanarsi  dal  Ministero
dell'Ambiente,  previa  acquisizione,  tra  gli  altri,  del   parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica  (INFS)  e  (art.  12,
comma  3)  vietando   espressamente   (ed   in   via   generale)   la
reintroduzione, l'introduzione  ed  il  ripopolamento  in  natura  di
«specie e popolazioni non autoctone». 
    Il suddetto d.P.R.  ha  provveduto  a  definire  il  concetto  di
autoctonia,  prevedendo  che  debba  considerarsi  (art.  2,  lettera
o-quinquies)  autoctona  la  popolazione  o  specie  che  per  motivi
storico-ecologici e' indigena  del  territorio  italiano  e  (lettera
o-sexies) non autoctona  quella  non  facente  parte  originariamente
della fauna indigena italiana. 
    3.3. -  Tale  disciplina  ed,  in  particolare,   quella   recata
dall'art. 12 del  d.P.R.  n.  357  del  1997  detta,  dunque,  limiti
inderogabili alla competenza normativa regionale e  questi  risultano
violati dalla deliberazione impugnata, stante la non autoctonia,  nel
senso descritto, delle quattro specie ittiche di  cui  si  discute  e
considerato che il provvedimento regionale impugnato deroga in  senso
peggiorativo ad un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione
e tutela dell'ecosistema. 
    3.4.  - Ne' ha pregio il riferimento del ricorrente alla  mancata
adozione da parte del Ministero dell'ambiente delle cosiddette «linee
guida». 
    Tali «linee» riguardano, infatti, le specie autoctone, non quelle
alloctone, sicche' la loro mancata adozione e'  comunque  irrilevante
nel caso di specie.  Cosi'  come  e'  irrilevante  che  l'INFS  abbia
proposto al Ministero (che non le ha ancora  approvate)  delle  linee
guida che introducono,  oltre  il  binomio,  specie  autoctona/specie
alloctona, la categoria delle  specie  para-autoctone  ovvero  quelle
che, pur non essendo originarie del  territorio  italiano,  vi  siano
giunte per intervento diretto, intenzionale o involontario, dell'uomo
e quindi naturalizzate anteriormente al 1500, posto che, a parte ogni
questione  sulla  compatibilita'  della  categoria  proposta  con  il
parametro normativo vigente, in essa non rientrerebbero  comunque  le
quattro specie in questione, le quali, per pacifica ammissione  delle
parti, sono state introdotte nel territorio italiano  successivamente
a tale data.