Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  208,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2006), promosso con ordinanza del 28  marzo  2008  dal  Tribunale  di
Siena nel procedimento  civile  vertente  tra  Costantino  Alberto  e
l'INAIL, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2008 e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di   Costantino   Alberto   e
dell'INAIL, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  13  gennaio  2009  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi l'avvocato Maurizio Cinelli  per  Alberto  Costantino,  gli
avvocati Michel Martone e Mattia Persiani per  l'INAIL  e  l'avvocato
dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del  Consiglio  dei
ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  promosso  dall'avv.  Alberto
Costantino nei confronti dell'Istituto Nazionale per  l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL),  per  il  riconoscimento  di
differenze retributive, il Tribunale di Siena, in funzione di giudice
del lavoro, con ordinanza del 28 marzo 2008, ha  sollevato  questione
di legittimita' costituzionale - in riferimento agli articoli 2, 3  e
39 della Costituzione -  dell'art.  1,  comma  208,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006),  secondo
cui  «Le  somme   finalizzate   alla   corresponsione   di   compensi
professionali comunque dovuti al  personale  dell'avvocatura  interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri  riflessi  a
carico del datore di lavoro». 
    Secondo il  rimettente,  detta  disposizione,  prevedendo  che  i
compensi comunque corrisposti al  personale  dell'avvocatura  interna
delle amministrazioni pubbliche debbano considerarsi «al lordo» degli
oneri contributivi a carico  del  datore  di  lavoro,  violerebbe  il
principio di solidarieta' di cui agli articoli 2 e 3 Cost., in quanto
l'intervento di contenimento della spesa pubblica operato dalla norma
censurata  colpirebbe,  irragionevolmente,  soltanto  una   ristretta
cerchia di pubblici  dipendenti,  come  gli  avvocati  interni  delle
amministrazioni pubbliche, e non il restante personale della medesima
amministrazione.   La   norma   censurata,   oltre    a    sottoporre
irragionevolmente alla medesima imposizione voci  del  tutto  diverse
della  retribuzione  (contemplate  dal  regolamento  INAIL   del   25
settembre 2003), comprime  la  sfera  riservata  alla  contrattazione
collettiva cui appartiene la disciplina del trattamento economico dei
dipendenti pubblici privatizzati,  in  coerenza  con  l'art.  69  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), in tal modo determinando una violazione dell'articolo  39
Cost. 
    In concreto - osserva il giudice a quo - l'Istituto convenuto sin
dal  primo  quadrimestre  dell'anno  2006,  avrebbe  illegittimamente
operato  una  trattenuta,  commisurata   all'aliquota   del   31,113%
(composta per il  22,020%  da  contributi  INPS,  per  lo  0,093%  da
contributi ENPDEP, per lo 0,5% da  contributi  INAIL,  e  per  l'8,5%
dall'IRAP), con conseguente decurtazione del complessivo «trattamento
retributivo» gia' goduto dal  ricorrente  (composto  dallo  stipendio
tabellare  e  da  onorari  legali  e  compensi  professionali   degli
avvocati). 
    Premessa la  «pacifica»  natura  retributiva  di  tali  quote,  e
l'entita' del prelievo retributivo contestato dal ricorrente,  rileva
il giudice a quo che la norma censurata, per una conclamata  esigenza
di contenimento  della  spesa  pubblica,  ha  introdotto  una  deroga
all'art. 2115 del codice civile, che prevede, in  via  di  principio,
per  l'imprenditore  ed  il  prestatore  di   lavoro   l'obbligo   di
contribuzione, in parti uguali, alle  istituzioni  di  previdenza  ed
assistenza, salvo diverse disposizioni di legge. 
    2. - Si e' costituito in  giudizio  il  ricorrente  il  quale  ha
invocato l'accoglimento della questione sollevata  dal  Tribunale  di
Siena. 
    3. - Si e' pure costituito l'INAIL il quale ha  concluso  per  la
manifesta inammissibilita' o infondatezza della questione. 
    Secondo  l'Istituto  la  norma  censurata  incide  sul  complesso
meccanismo retributivo  operante  all'interno  dell'Avvocatura  delle
amministrazioni  pubbliche,  e,  in  particolare,  sulla   componente
variabile della retribuzione aggiuntiva  rispetto  alla  retribuzione
«tabellare»  corrisposta  in  ragione  dei  procedimenti   conclusisi
favorevolmente per l'amministrazione. 
    Nel caso di specie tali compensi  (professionali,  o  «propine»),
distribuiti quadrimestralmente tra  gli  avvocati  dell'ente  secondo
quote  distinte  in  ragione  dell'anzianita'  di  servizio,  vengono
attinti  da  un  fondo  alimentato  sia  dal  100%  delle  competenze
effettivamente riscosse  dall'INAIL  e  gia'  poste  a  carico  delle
controparti per effetto di sentenza, ordinanza, decreto,  rinuncia  o
transazione, sia  dal  50%  delle  competenze  professionali  che  si
sarebbero  liquidate  nei  confronti  del  soccombente  in  caso   di
transazioni dopo sentenza favorevole, o di pronunciata  compensazione
delle spese, per  i  giudizi  nei  quali  l'amministrazione  non  sia
rimasta soccombente e che si siano conclusi con sentenze  passate  in
giudicato. 
    Prima dell'entrata  in  vigore  della  norma  censurata,  l'INAIL
sosteneva gli oneri «riflessi» previdenziali (quota di  contributi  a
carico del datore di lavoro)  e  fiscali  in  relazione  a  tutte  le
componenti  della  retribuzione  degli  avvocati,  ivi  comprese   le
«propine». 
    Su  queste   ultime,   pertanto,   gli   avvocati   dell'Istituto
sostenevano soltanto gli oneri contributivi  diretti,  corrispondenti
alla quota di contribuzione a carico del lavoratore. 
    Osserva l'Istituto che per  effetto  di  questo  sistema,  si  e'
assistito, per anni, ad un "deragliamento" di una quota del  bilancio
dell'ente previdenziale dai suoi fini istituzionali, dal momento  che
tale quota andava, in parte ad alimentare la posizione  previdenziale
di alcuni suoi dipendenti, in parte a fronteggiare i gravosi riflessi
fiscali dell'erogazione di consistenti compensi aggiuntivi. 
    A fronte di questa situazione, la norma in esame  ha  introdotto,
nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica, una  traslazione
del peso previdenziale dal datore di lavoro  al  lavoratore,  con  il
risultato che l'Istituto,  una  volta  entrata  in  vigore  la  norma
impugnata, ha iniziato a trattenere, oltre agli  oneri  previdenziali
posti a carico del lavoratore (oneri diretti), anche quelli  posti  a
carico del datore di lavoro (oneri «riflessi»). 
    Premesso quanto sopra, l'INAIL eccepisce anzitutto  la  manifesta
inammissibilita' della questione non avendo il rimettente cercato  di
fornire  una  interpretazione   costituzionalmente   coerente   della
disposizione censurata. 
    Quanto al preteso contrasto con l'art. 2 Cost.,  l'INAIL  osserva
che il giudice a quo ha voluto  ad  ogni  costo  porre  a  fondamento
dell'art.  2115  cod.  civ.   un   presidio   di   costituzionalita',
configurando l'integrale accollo dell'onere contributivo a carico del
dipendente quale violazione del principio di solidarieta'. 
    4. - Intervenuto in giudizio, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri - rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato  -  contesta  l'ammissibilita'   della   questione   difettando
nell'ordinanza una compiuta esposizione dei motivi di rilevanza della
questione: in particolare, improprio e'  il  riferimento  all'art.  2
Cost. in quanto non viene indicato, da parte  del  rimettente,  alcun
altro diritto fondamentale che non sia gia' ricompreso negli artt.  3
e 39 Cost. 
    Secondo la difesa erariale la questione e'  anche  infondata  nel
merito: la norma censurata si inserisce in un  quadro  di  interventi
tutti tesi al contenimento della spesa pubblica anche in  adempimento
degli obblighi comunitari che impongono vincoli di bilancio. 
    5. - In prossimita' dell'udienza sono  state  depositate  memorie
illustrative da parte del ricorrente, dell'Avvocatura dello  Stato  e
dell'INAIL. 
    Secondo il primo, la norma censurata non legittimerebbe l'INAIL a
«scaricare» sul lavoratore l'intero  peso  contributivo  afferente  i
compensi professionali, avendo essa la funzione di dettare regole  di
trasparenza e di  omogeneita'  nella  predisposizione  del  bilancio,
imponendo all'ente  pubblico  un  malinteso  «obbligo  di  prevedere,
dandone evidenza in bilancio, tutti gli oneri riflessi  destinati  ad
accedere alle erogazioni previste». Con la conseguenza che gli  oneri
riflessi relativi ai compensi professionali continuerebbero a gravare
sull'amministrazione pubblica. 
    Da parte sua, l'Avvocatura dello Stato rileva  che  il  principio
espresso dalla norma in questione non e'  stato  introdotto  soltanto
per le avvocature interne, ma anche per  i  profili  tecnici  interni
all'amministrazione nel caso di attivita' di progettazione:  infatti,
il comma 207 dell'art. 1 della legge n. 266  del  2005,  introducendo
una disposizione di  interpretazione  autentica  dell'art.  18  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro  in  materia  di  lavori
pubblici) disponeva che l'art. 18, comma 1, di quest'ultima legge che
prevedeva  «la  possibilita'  di  ripartire  una  quota   percentuale
dell'importo posto a base di  gara  tra  il  responsabile  unico  del
progetto e gli incaricati della redazione  del  progetto,  del  piano
della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche'
tra i loro collaboratori, si interpreta  nel  senso  che  tale  quota
percentuale  e'  comprensiva  anche  degli  oneri   previdenziali   e
assistenziali a carico dell'amministrazione»; norma il cui  contenuto
e' ripreso sostanzialmente dall'art.  92,  comma  5,  del  d.lgs.  12
aprile 2006, n 163 (Codice dei lavori pubblici), tuttora vigente. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale di Siena dubita, con l'ordinanza  in  epigrafe,
della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 208, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006),  secondo
cui  «Le  somme   finalizzate   alla   corresponsione   di   compensi
professionali comunque dovuti al  personale  dell'avvocatura  interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri  riflessi  a
carico del datore di lavoro». 
    Secondo il giudice a  quo  la  norma  censurata  comporta  che  i
compensi  professionali  corrisposti  al  personale   dell'avvocatura
interna delle  amministrazioni  pubbliche  debbano  considerarsi  «al
lordo» di tutti gli oneri  contributivi,  anche  di  quelli  posti  a
carico del datore di lavoro. In tal modo, la norma censurata  non  si
limita a derogare al principio di ripartizione paritaria contributiva
enunciato dall'art.  2115  cod.  civ.  (principio  modulabile  «salvo
diverse disposizioni di legge»), ma annulla del  tutto  il  principio
del riparto, attraverso una imposizione  soggettivamente  rovesciata,
tra datore di lavoro e lavoratore, con violazione  del  principio  di
solidarieta' enunciato dall'art. 2 della Costituzione cui  si  ispira
la citata disposizione del codice. 
    Il rimettente ravvisa anche una violazione dell'art. 3 Cost., sia
perche' l'intervento di contenimento  della  spesa  pubblica  operato
dalla  norma  censurata  colpisce,  irragionevolmente,  soltanto  una
ristretta cerchia di pubblici dipendenti, come gli  avvocati  interni
delle amministrazioni pubbliche, e non anche  il  restante  personale
della    medesima    amministrazione,    sia    perche'     sottopone
irragionevolmente alla medesima imposizione compensi  aventi  diversa
struttura e funzione, quali i compensi professionali posti  a  carico
delle  controparti  e  riscossi  dall'Ente  (si  veda  l'art.  3  del
regolamento INAIL del 25 settembre 2003) ed i compensi  professionali
a carico dell'Ente in caso di transazione  dopo  sentenza  favorevole
e/o compensazione delle spese in caso  di  soccombenza  (art.  4  del
regolamento). 
    Secondo il giudice a quo,  la  disposizione  censurata  si  pone,
altresi', in contrasto con l'art.  39  Cost.,  comprimendo  la  sfera
riservata alla contrattazione collettiva in materia di  retribuzione.
Infatti, mentre il regolamento procede  a  mezzo  di  vari  contratti
collettivi che si succedono nel tempo, la norma censurata si pone  in
contrasto con «specifiche  previsioni  contrattuali»,  e  quindi  con
l'art. 39 Cost. nel quale  trova  fondamento  la  generale  autonomia
collettiva. 
    Deve premettersi che la disciplina  del  trattamento  retributivo
degli avvocati dipendenti da enti pubblici non economici prevede  che
tutti i legali dipendenti di enti pubblici non  economici  fruiscono,
in aggiunta allo stipendio tabellare, di una  quota  di  retribuzione
quantificata sulla base della legge  e  delle  tariffe  professionali
forensi. 
    Per quanto riguarda,  in  particolare,  gli  avvocati  dipendenti
dagli enti «parastatali» (e  quindi  anche  dall'INAIL),  l'art.  26,
comma  4,  della  legge  20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
riordinamento degli enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del
personale  dipendente)  stabilisce   che   «Gli   accordi   sindacali
prevederanno  la  misura  percentuale  della   partecipazione   degli
appartenenti al ruolo professionale, per l'attivita' da essi  svolta,
alle competenze e agli  onorari  giudizialmente  liquidati  a  favore
dell'ente». 
    Con delibera del  Commissario  straordinario  dell'INAIL  del  25
settembre 2003, n. 788, e' stato approvato il  regolamento  attuativo
del verbale d'intesa con le organizzazioni sindacali  del  30  luglio
2003, ai sensi del quale  l'importo  delle  competenze  professionali
deve essere ripartito,  ogni  quattro  mesi,  tra  i  singoli  aventi
diritto, secondo i medesimi criteri gia' previsti  dall'art.  30  del
d.P.R. 29 maggio 1976, n. 411 (Disciplina del rapporto di lavoro  del
personale degli enti pubblici di cui alla legge  20  marzo  1975,  n.
70),  che  fanno  riferimento  all'anzianita'  di  servizio  ed  alla
eventuale  abilitazione  al  patrocinio  innanzi  alle  giurisdizioni
superiori. 
    Gli  importi  individuali  risultanti  dalla  ripartizione  «sono
soggetti alle contribuzioni previdenziali ed  assistenziali,  nonche'
alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni di  legge»
(art. 5). 
    2. - Cio' premesso, la questione non e' fondata. 
    3. - L'affermazione  contenuta  nell'ordinanza  del  collegamento
dell'art. 2 della Costituzione con il principio della  parita'  degli
oneri contributivi di cui all'art. 2115 cod. civ. non  e'  suffragata
da idonea argomentazione. E cio' a prescindere  dal  fatto  che,  nel
caso di specie, l'accollo contributivo posto ad integrale carico  del
lavoratore  riguarda  soltanto  la   parte   relativa   ai   compensi
professionali e non l'intera retribuzione complessiva. 
    Non ricorre alcuna violazione neppure  dell'art.  3  Cost.  sotto
entrambi  i  profili  enunciati.  Con  riferimento  alla  parita'  di
trattamento, il personale  dell'avvocatura  interna  delle  pubbliche
amministrazioni e'  il  solo  che  percepisce  i  suddetti  compensi,
sicche' manca un tertium comparationis su cui  operare  il  raffronto
con  il  trattamento  economico  riservato  agli   altri   dipendenti
dell'amministrazione. Ne' sussiste la manifesta irragionevolezza  che
si assume desunta dalla sottoposizione alla medesima  imposizione  di
compensi di diversa natura e funzione, perche'  -  nell'ottica  della
traslazione degli oneri previdenziali - e' del tutto  irrilevante  la
derivazione di quei compensi dalla condanna di controparte alle spese
del giudizio, piuttosto che dalla loro  compensazione  tra  le  parti
(secondo quanto precisato dagli artt. 2, 3 e 4 del citato regolamento
INAIL n. 788 del 25 settembre 2003). 
    Quanto alla dedotta violazione dell'art. 39 Cost., si rileva  che
la  norma  censurata  non  mira  ad  una  riduzione  del  trattamento
retributivo  complessivo  dell'avvocato  dipendente  previsto   dalla
contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto  la  distribuzione
del  carico  contributivo  tra  ente  pubblico-datore  di  lavoro   e
dipendente. E tale  materia  e'  estranea  all'ambito  dell'autonomia
negoziale collettiva.