Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  33,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate),
promosso con ordinanza del 9 aprile 2008 dal Tribunale di Savona  nel
procedimento civile vertente tra G.M. e l'Istituto Nazionale  per  la
Previdenza Sociale (INPS), iscritta al n. 245 del registro  ordinanze
2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª
serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'INPS,  nonche'  l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  13  gennaio  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi l'avvocato Patrizia Tadris per l'INPS  e  l'avvocato  dello
Stato Maria  Letizia  Guida  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale di Savona, in funzione di  giudice  del
lavoro, con ordinanza del 9 aprile 2008, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate), nella parte in cui  non  prevede
il convivente more uxorio fra i  soggetti  beneficiari  del  permesso
mensile retribuito, riservandolo  in  via  esclusiva  ai  parenti  ed
affini entro il terzo grado del disabile; 
        che il giudizio a quo ha ad oggetto la  domanda  proposta  da
G.M., convivente di P.C., disabile in  condizioni  di  gravita',  nei
confronti dell'Istituto Nazionale per la Previdenza  Sociale  (INPS),
per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire,  per  l'anno
2007, dei permessi mensili di cui al citato art. 33, comma  3,  della
legge n. 104 del 1992, riconosciuti nei termini anzidetti; 
        che e' intervenuto l'INPS, chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata infondata; 
        che, secondo l'INPS, l'esclusione dei conviventi more  uxorio
dall'elenco  dei  soggetti  beneficiari   dei   permessi   retribuiti
troverebbe  una  ragionevole  giustificazione  nel  fatto  che  detto
beneficio deve essere riconosciuto «a categorie di persone legate  da
solidi e certi legami familiari che non  possono  essere  che  quelli
derivanti dall'appartenere alla cerchia dei familiari legittimi»; 
        che,  in  particolare,  il  beneficio  in  questione,  avente
«carattere meramente patrimoniale», non puo' essere  ascritto  tra  i
diritti fondamentali dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost., ne' dal  suo
mancato riconoscimento potrebbe conseguire la violazione del  diritto
alla salute del disabile, perche' del suddetto  beneficio  potrebbero
comunque usufruirne parenti ed affini, circostanza  quest'ultima  non
accertata nel caso di specie; 
        che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; 
        che, a parere della difesa erariale, la norma  censurata  non
sarebbe  irragionevole,  posto  che,  da  un  lato,  «l'attivita'  di
assistenza viene prestata in base a specifici obblighi  giuridici,  e
non solo  in  base  a  vincoli  di  affetto  e  di  solidarieta»,  e,
dall'altro, alla  luce  della  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
«distinta considerazione costituzionale della convivenza more  uxorio
e del rapporto coniugale» comporta l'impossibilita'  di  «configurare
come  costituzionalmente  necessaria  una  tutela  del  rapporto   di
convivenza che conduca ad una identita' delle due posizioni». 
    Considerato che il Tribunale di  Savona  dubita,  in  riferimento
agli  artt.  2,  3  e  32  della  Costituzione,  della   legittimita'
costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate), nella parte in cui  non  prevede
il convivente more uxorio fra i  soggetti  beneficiari  del  permesso
mensile retribuito; 
        che il giudice a quo chiede un ampliamento  della  sfera  dei
beneficiari dei permessi retribuiti di cui al citato art.  33,  comma
3, della legge n. 104 del 1992,  con  l'inserimento  tra  questi  del
convivente more uxorio del disabile, al fine di garantirne la  tutela
e favorirne l'assistenza; 
        che il  Tribunale  rimettente  omette  di  fornire  ulteriori
precisazioni circa la consistenza del nucleo familiare del disabile e
di riferire se questi abbia parenti o affini  entro  il  terzo  grado
conviventi  ed  idonei  a  provvedere  alla  sua  assistenza   ed   a
garantirgli il diritto alla salute; 
        che,  inoltre,  sotto  quest'ultimo   profilo,   il   giudice
rimettente non  ha  adeguatamente  motivato  in  merito  all'asserita
violazione degli artt. 2 e 32 Cost.; 
        che la carente  descrizione  della  fattispecie  oggetto  del
giudizio a quo, comportando un difetto di motivazione in ordine  alla
rilevanza, preclude l'esame nel merito della  presente  questione  di
legittimita' costituzionale; 
        che, pertanto, la  questione  deve  ritenersi  manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.