IL TRIBUNALE 
    Nel procedimento n. 355/04 R.G. pendente tra Siboldi  Ermenegildo
e Siboldi Sirio, Siboldi  Rita,  Siboldi  Silvia,  Fienevoli  Enrica,
Riggieri Gianfranco, Ruggieri Giuseppe,  Pereni  Claudia,  avente  ad
oggetto scioglimento di comunione ereditaria. 
                           P r e m e s s o 
    Siboldi Ermenegildo conveniva in giudizio gli altri  coeredi  per
ottenere la divisione di alcuni beni immobili gia' di  proprieta'  di
suo padre Siboldi Anselmo, deceduto. 
    Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio, con  conseguente
dichiarazione della loro contumacia. 
    Per provvedere in ordine alla domanda di  divisione  veniva  dato
incarico a consulente tecnico d'ufficio. 
    Questi,  espletando  l'incarico,  evidenziava   la   non   comoda
divisibilita'   degli   immobili   compresi   nell'asse   ereditario,
menzionando, peraltro, l'avvenuto decesso, nelle  more,  di  uno  dei
condividenti, Siboldi Sirio. 
    Il  giudice  istruttore  predisponeva  progetto  di   divisione -
consistente   nella   vendita   all'incanto   dell'intero   compendio
immobiliare, con attribuzione a ciascun coerede del ricavato  secondo
la quota di spettanza - e fissava per la discussione l'udienza del  9
novembre 2006, mandando alla cancelleria di comunicare il decreto  ai
condividenti tutti, inclusi i contumaci. 
    La cancelleria  provvedeva  all'espletamento  dell'incombente  ai
sensi dell'art. 156 c.p.c. (nel testo  precedente  alla  novella  del
2005), avvalendosi dell'ufficiale giudiziario. 
    Questi, nella relazione di notificazione del decreto al convenuto
contumace Siboldi Sirio,  ne  dichiarava  l'avvenuto  decesso  (cosi'
come, peraltro, gia' evidenziato dal c.t.u.). 
                            O s s e r v a 
    Ai sensi dell'art. 300, comma 4,  c.p.c.  la  morte  della  parte
contumace determina l'interruzione del processo, oltre che  nel  caso
in cui il fatto  interruttivo  sia  notificato,  qualora  essa  venga
certificata   dall'ufficiale   giudiziario   nella    relazione    di
notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. 
    Simile disposizione prevede - con un'elencazione  tassativa  (sul
punto, da ultimo, cfr. Cass. 18154/03, Cass. 8162/03, Cass. 5057/03 e
Cass. 17557/02) arricchita da alcune pronunce  additive  della  Corte
costituzionale  (che  pare,  in  tal   modo,   aver   avvalorato   la
tassativita'  della  previsione) -  la  notifica  dell'ordinanza  che
ammette l'interrogatorio o il giuramento del contumace nonche'  delle
comparse contenenti  domande  nuove  o  riconvenzionali  (cui  si  e'
aggiunto il verbale in cui si da' atto della produzione di  scrittura
privata    per    effetto    delle     menzionate     pronunce     di
incostituzionalita'). 
    Non e' richiamato nell'art. 300, comma 4, c.p.c.  il  decreto  di
cui all'art. 789 c.p.c., che pure, alla stregua  dell'interpretazione
datane ormai in  via  prevalente  dalla  suprema  Corte  (cfr.  Cass.
1018/04,  Cass.  8441/97,  Cass.  1818/96,  Cass.  9305/93  e   Cass.
7751/90), deve essere comunicato alle parti contumaci. 
    Dubita questo giudice  della  legittimita'  costituzionale  della
mancata  previsione  da  parte  dell'art.  300,   comma   4,   c.p.c.
dell'interruzione del  processo  per  il  caso  in  cui,  avvalendosi
dell'ufficiale giudiziario nella comunicazione  del  decreto  di  cui
all'art. 789 c.p.c., nella relazione di notificazione questi dichiari
l'avvenuto decesso del destinatario contumace. 
    Poiche' l'elencazione di cui all'art. 292 c.p.c. e'  tassativa  e
poiche' simile tassativita' si  trasfonde  nell'art.  300,  comma  4,
c.p.c. in virtu' del rinvio  ivi  operato,  alla  stregua  di  quanto
stabilito dall'art. 14 delle disposizioni  sulla  legge  in  generale
premesse al codice civile nel caso di specie  non  e'  possibile,  in
applicazione  della  seconda  di   dette   disposizioni,   dichiarare
l'interruzione del processo. 
    Eppure, sembrano sussistere ragioni di assimilazione del  decreto
in parola agli atti di cui all'elenco contenuto nell'art. 292 c.p.c.,
confluito nell'alveo dell'art. 300, comma 4, c.p.c. 
    Infatti, la ratio sottesa alla necessita' di notifica degli  atti
da comunicare al contumace pare doversi identificare nell'esigenza di
rispetto del diritto al contraddittorio (cfr. Cass. 16101/03 e  Cass.
574/01),  quantomeno   con   riferimento   alle   domande   nuove   o
riconvenzionali, e nell'esigenza di rispetto del  diritto  di  difesa
(cfr. Corte cost. 250/1986 e Corte cost.  317/1989)  con  riferimento
agli altri atti per cui la notifica al contumace e' prevista. 
    Simili esigenze sembrano  sussistere  anche  con  riferimento  al
decreto di fissazione dell'udienza di  discussione  del  progetto  di
divisione, prodromica alla verifica dell'esistenza  di  contestazioni
ed all'eventuale adozione dell'ordinanza che  dichiara  esecutivo  il
progetto, provvedimento che, quand'anche non se ne volesse  ammettere
(questione  dibattuta  in  giurisprudenza)  il  carattere  decisorio,
incide su diritti  soggettivi  in  via  definitiva,  dunque  pone  la
necessita' di garantirne il contraddittorio (art. 111  Cost.)  ed  il
diritto di difesa (art. 24 Cost.) non diversamente da quanto assicura
l'art.  292  c.p.c.  con  la  comunicazione  dei  provvedimenti   ivi
annoverati. 
    Alla stregua di quanto precede, il mancato richiamo dell'art. 789
c.p.c. da parte dell'art.  300,  comma  4,  c.p.c.  sembra  porsi  in
contrasto con dette disposizioni di rango costituzionale e realizzare
un'irragionevole disparita' di trattamento (in violazione dell'art. 3
Cost.) rispetto al regime previsto nel  caso  in  cui  la  morte  del
contumace venga certificata nella relazione di notificazione  di  uno
degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., al quale, viceversa, rinvia la
disposizione della cui legittimita' si dubita. 
    La questione prospettata e' rilevante nel caso  di  specie,  come
emerge dalle premesse, perche' il decreto che menziona il progetto di
divisione e fissa l'udienza di discussione e' stato notificato  anche
al contumace Siboldi Sirio, il cui decesso e' stato dichiarato  nella
relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario ed,  a  seconda
della fondatezza o meno della questione, il  processo  dovra'  o  non
dovra' esser dichiarato interrotto.