Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  11,
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), promosso con  ordinanza  del  7
febbraio 2008 dal Giudice di pace  di  Alessandria  nel  procedimento
civile  vertente  tra  Garipoli  Barbara  e  Telecom  Italia  s.p.a.,
iscritta al n. 233 del registro ordinanze  2008  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio  2009  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Alessandria, con ordinanza del
7   febbraio   2008,   ha   sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,  n.
249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo),  in
riferimento agli artt. 3, 24, 25  e  102  della  Costituzione  ed  in
relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 
        che il giudice rimettente premette di essere stato  adito  da
una utente che agiva nei confronti  di  Telecom  Italia  s.p.a.,  per
ottenere il rimborso della somma risultante a suo credito da  fattura
inviata  dalla  medesima  Telecom  a  seguito  della  cessazione  del
contratto telefonico; 
        che il medesimo  rimettente  premette,  altresi',  che  parte
attrice  nel  giudizio  principale  aveva  sollevato   eccezione   di
illegittimita' costituzionale della predetta disposizione nella parte
in cui stabilisce che, per le controversie tra utenti o categorie  di
utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario  di  licenze  oppure
tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro, non  puo'
proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a  che  non  sia  stato
esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'autorita'; 
        che il Giudice di pace di Alessandria ritiene rilevante e non
manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 1,  comma  11,  della  legge  n.  249  del  1997,  proposta
dall'attrice; 
        che detta norma, ad avviso del rimettente, violerebbe  l'art.
3 della Costituzione in quanto determinerebbe una diseguaglianza  fra
utenti  ed  operatori  che  controvertono  con   gli   organismi   di
telecomunicazione  ed  utenti  ed  operatori  che  controvertono  con
organismi erogatori  di  altri  servizi  di  pubblica  utilita',  non
assoggettati all'obbligo del tentativo di conciliazione; 
        che la norma in esame  sarebbe,  inoltre,  in  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione sotto  altro  profilo,  non  prescrivendo
l'obbligatorieta' del tentativo di conciliazione anche a carico delle
aziende nei confronti dei singoli utenti; 
        che, secondo il rimettente, il citato art. 1, comma 11, della
legge n. 249 del 1997 sarebbe, altresi', in contrasto: con l'art.  24
della Costituzione il  quale  recita,  al  comma  1,  che:  «tutti  i
cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri  diritti
ed interessi legittimi»; con l'art. 25 della  Costituzione  il  quale
«garantisce  quale  diritto  inviolabile  che  nessuno  puo'   essere
distolto dal giudice naturale precostituito per  legge»;  con  l'art.
102  della  Costituzione,  con  il  quale  «viene  fatto  divieto  di
costituire giudici speciali o straordinari al di fuori delle  ipotesi
degli organi giudiziari ordinari, se non come  sezioni  specializzate
degli stessi»; infine con l'art. 6 della CEDU,  il  quale  «riconosce
come inviolabili il diritto dell'individuo a ricorrere ai  tribunali,
vietando  espressamente  di  designare   procedure   di   definizione
extragiudiziale delle controversie». 
    Considerato che il Giudice di pace di  Alessandria  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  11,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  e  norme  sui  sistemi   delle   telecomunicazioni   e
radiotelevisivo),  nella  parte  in  cui  stabilisce   che   per   le
controversie  fra  utenti  o  categorie  di  utenti  ed  un  soggetto
autorizzato o destinatario di licenze oppure fra soggetti autorizzati
o destinatari di licenze fra loro, «non puo' proporsi ricorso in sede
giurisdizionale fino a  che  non  sia  stato  esperito  un  tentativo
obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta  giorni  dalla
proposizione  dell'istanza»  all'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni, in riferimento agli  artt.  3,  24,  25  e  102  della
Costituzione  nonche'  in  relazione  all'art.  6  della  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; 
        che le censure sollevate in riferimento agli artt. 24,  25  e
102 della Costituzione, nonche' in relazione all'art.  6  della  CEDU
sono  formulate  in  maniera  apodittica,  essendosi  il   rimettente
limitato  a  richiamare  il  contenuto  delle  norme  evocate   quali
parametri,  senza  spiegare  affatto  per  quale  ragione  la   norma
censurata  configurerebbe  una   lesione   dei   principi   in   esse
contemplati, cosicche' le relative questioni devono essere dichiarate
inammissibili (fra le tante, ordinanze n. 344 e n. 249 del 2008); 
        che, quanto alla denunciata disparita' di trattamento operata
dalla norma  censurata  nei  confronti  degli  utenti  e  degli  enti
erogatori di servizi di telecomunicazione rispetto ad utenti ed  enti
erogatori di altri servizi di pubblica utilita',  non  sottoposti  al
tentativo obbligatorio di conciliazione,  cosi'  come  nei  confronti
degli organismi di  telecomunicazione  che  agiscono  contro  singoli
utenti,  i  quali  pure  non   soggiacciono   al   previo   tentativo
obbligatorio di conciliazione, il  rimettente  muove  da  un  erroneo
presupposto interpretativo  secondo  il  quale  la  prescrizione  del
predetto tentativo costituirebbe un aggravio per l'utente; 
        che, a tal proposito, questa Corte  ha  gia'  affermato  che,
viceversa,  «la  previsione  di  uno  strumento  quale  il  tentativo
obbligatorio di conciliazione  [...]  e'  finalizzata  ad  assicurare
l'interesse  generale  al  soddisfacimento   piu'   immediato   delle
situazioni  sostanziali   realizzato   attraverso   la   composizione
preventiva della lite rispetto  a  quello  conseguito  attraverso  il
processo» (sentenza n. 403 del 2007); 
        che, pertanto, l'istituto in esame costituisce uno  strumento
volto ad assicurare  un  piu'  «elevato  livello  di  protezione  dei
consumatori e  promuovere  la  fiducia  dei  consumatori»,  in  linea
peraltro  con  le  indicazioni  di  cui  alla  raccomandazione  della
Commissione CE del 4  aprile  2001  (Sui  principi  applicabili  agli
organi extragiudiziali che partecipano alla  risoluzione  consensuale
delle controversie in materia di consumo); 
        che, pertanto, la questione avente ad oggetto l'art. 1, comma
11,  della  legge  n.  249   del   1997,   deve   essere   dichiarata
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.