Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,
ottavo capoverso, e dell'art.  4,  comma  1,  tredicesimo  capoverso,
della legge della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14 (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.  19  recante:
Norme per la tutela, governo e uso del territorio «Legge  urbanistica
della Calabria»), promosso con ricorso del Presidente  del  Consiglio
dei ministri notificato il 5 febbraio 2007, depositato in cancelleria
il 6 febbraio 2007 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2007. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  16  dicembre  2008  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Silvio  Crapolicchio  per  la
Regione Calabria. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso,  notificato  il  5  febbraio  2007,
depositato il successivo 6 febbraio, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita'  costituzionale  in  via
principale dell'art. 2, comma 1, ottavo  capoverso,  e  dell'art.  4,
comma 1, tredicesimo capoverso, della legge della Regione Calabria 24
novembre 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge  regionale
16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del
territorio «Legge urbanistica della Calabria»), in  riferimento  agli
artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione; 
        che il ricorrente ha censurato il predetto art. 2,  comma  1,
ottavo capoverso, della legge regionale n. 14 del 2006,  nella  parte
in cui, modificando l'art. 17 della legge regionale 16  aprile  2002,
n. 19 (Norme per la tutela, governo e  uso  del  territorio  -  Legge
urbanistica della Calabria), definisce i contenuti pianificatori  del
Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), in quanto ritiene  che  detta
norma, cosi' disponendo,  non  terrebbe  conto  di  quanto  stabilito
dall'art. 143 del decreto legislativo 22  gennaio  2004  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137), relativamente all'oggetto della  pianificazione
paesistica e allo sviluppo procedimentale per la sua attuazione,  ne'
delle forme di coordinamento o collaborazione con gli organi  statali
competenti, prescritte dall'art. 5, comma  6,  del  predetto  Codice,
attraendo peraltro la pianificazione paesaggistica nel sistema  della
pianificazione  complessiva  del  territorio,  in  violazione   della
competenza statale esclusiva  in  materia  di  tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali; 
        che l'art. 4, comma 1, tredicesimo  capoverso,  della  citata
legge regionale n. 14 del 2006, nella parte in  cui,  aggiungendo  il
comma 2 all'art. 48 della legge regionale n. 19 del 2002, attribuisce
ad un provvedimento regionale (Disciplinare  per  gli  interventi  di
recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio  storico)
le  funzioni  di  recupero,  conservazione   e   valorizzazione   del
patrimonio storico, senza distinguere il patrimonio rispetto ai  beni
culturali, ne' richiamare la loro specifica  disciplina  codicistica,
violerebbe gli artt. 117, secondo comma,  lettera  s),  e  118  della
Costituzione, non operando alcuna differenziazione tra la tutela  dei
beni culturali, di competenza statale, e la salvaguardia del restante
patrimonio edilizio di valenza storica, non qualificata in termini di
interesse culturale, di competenza delle regioni,  in  contrasto  con
l'art. 4, comma 1, del Codice; 
        che, con memoria depositata il 5 marzo 2007, si e' costituita
in giudizio la Regione  Calabria,  chiedendo  che  il  ricorso  venga
respinto perche' palesemente infondato; 
        che, con ordinanza istruttoria adottata  all'udienza  dell'11
dicembre 2007, questa Corte disponeva che il Presidente del Consiglio
dei  ministri  ricorrente  depositasse,  entro  trenta   giorni,   la
relazione del Ministro degli affari regionali allegata alla  delibera
del Consiglio dei ministri di promovimento del ricorso, relazione che
era stata depositata solo in parte; 
        che, nell'imminenza della  successiva  udienza  pubblica,  la
Regione depositava memoria con la quale chiedeva che fosse dichiarata
la cessazione della materia del contendere, in  considerazione  delle
intervenute modifiche, apportate dalla legge della  Regione  Calabria
28 dicembre 2007, n. 29 (Modifiche alla  legge  regionale  16  aprile
2002, n. 19, recante:  Norme  per  la  tutela,  governo  ed  uso  del
territorio «Legge urbanistica della Calabria») alle norme  impugnate,
satisfattive delle pretese del ricorrente; 
        che, con atto depositato il 2 dicembre  2008,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso,  essendo  venute
meno le ragioni del ricorso a seguito delle modifiche apportate  alle
norme impugnate con la citata legge n. 29 del 2007; 
        che, nel corso dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2008, il
difensore della  Regione  Calabria  ha  dichiarato  di  accettare  la
rinuncia. 
    Considerato che, successivamente alla proposizione  del  ricorso,
la Regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre 2007,  n.  29
(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante: Norme
per la tutela, governo ed uso del territorio «Legge urbanistica della
Calabria») e' intervenuta a modificare la  disciplina  oggetto  delle
censure, espressamente  richiamando  quanto  stabilito,  in  tema  di
pianificazione paesistica, dalla normativa statale di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137),
ed in specie all'art. 143 (art. 17,  comma  4-bis),  introducendo  la
previsione di forme di coordinamento e collaborazione con gli  organi
statali competenti, nelle procedure relative  alla  formazione  degli
strumenti di pianificazione (artt. 25 e 25-bis), ed infine precisando
che  la  funzione  assegnata  dall'art.  48,  comma  2,  della  legge
regionale n. 19 del 2002, al provvedimento della Giunta (Disciplinare
per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa  in  sicurezza
del patrimonio edilizio e urbanistico) e' solo quella  di  «garantire
la  compatibilita'  paesaggistico  ambientale  e  storico-insediativa
degli interventi di valorizzazione relativi agli insediamenti  urbani
e del patrimonio edilizio e  urbanistico  del  territorio  regionale»
(art. 1, comma 6); 
        che, proprio  in  considerazione  delle  modifiche  apportate
dalla Regione alle norme impugnate, il ricorrente  ha  rinunciato  al
ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito
le censure proposte; 
        che la difesa della Regione Calabria ha dichiarato in udienza
di accettare  la  rinuncia  senza  depositare  una  deliberazione  di
accettazione della Giunta regionale; 
        che la materia della  legittimazione  all'accettazione  della
rinuncia al ricorso nel giudizio costituzionale e' regolata dall'art.
25  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale,  il  quale  stabilisce  che  tale  accettazione  deve
provenire dalla parte, escludendo  che  essa  rientri  fra  i  poteri
propri del difensore; 
        che,  pertanto,  la  menzionata  accettazione  da  parte  del
difensore della Regione Calabria non ha effetto, non avendo questi il
relativo potere; 
        che, tuttavia, la rinuncia non regolarmente  accettata  dalla
controparte, pur non  comportando  l'estinzione  del  processo,  puo'
fondare,  unitamente  ad  altri  elementi,   una   dichiarazione   di
cessazione della materia del contendere (ordinanze n. 418  e  n.  320
del 2008); 
        che, nella specie, non risulta che le norme impugnate abbiano
avuto medio tempore applicazione; 
        che  il  suindicato  intervento  normativo   puo'   ritenersi
totalmente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso,  anche
tenuto conto dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia; 
        che sono, percio', venute meno le ragioni della controversia,
con conseguente cessazione della materia del contendere.