IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di I
Grado iscritta al n. 18020/2006 R.G. promossa da: Porisini Giuseppe,
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Rosa, opponente, contro Eventi
- Progetti Speciali s.n.c. di Michele Orsi & C., rappresentata e
difesa dall'avv. Giudice Nicola, opposta, in punto a: «Opposizione a
decreto ingiuntivo n. 4951/06».
Con atto notificato in data 24 novembre 2006 Porisini Giuseppe si
opponeva a decreto ingiuntivo, a suo dire «notificato a mezzo del
servizio postale in data 16 ottobre 2006», chiedendone la revoca e
altresi' chiedendo che fosse dichiarato l'inadempimento della parte
opposta con riduzione del corrispettivo pattuito tra le parti. Si
costituiva l'opposta Eventi Progetti Speciali s.n.c. di Michele Orsi
e C. eccependo la tardivita' della opposizione e nel merito ribadendo
la sua pretesa. Senza incombenti istruttori la causa, precisate le
conclusioni l'8 novembre 2007, era trattenuta all'esito di termini
difensivi.
La notificazione del decreto ingiuntivo e' stata effettuata ex
art. 140 c.p.c. e, in applicazione di tale norma, deve intendersi
perfezionata non il 16, bensi' il 14 ottobre 2006. Ne consegue che
l'opposizione e' stata notificata il 41° giorno ed e' quindi tardiva.
La parte opponente ha chiesto in tesi l'applicazione analogica
dell'art. 8, legge 1982, n. 890, nella parte in cui dispone che il
perfezionamento della notifica a mezzo posta si realizza il decimo
giorno successivo all'inoltro della raccomandata con la quale
l'ufficiale postale avvisa del deposito dell'atto presso l'ufficio
postale o, in precedenza, nel giorno del ritiro presso l'ufficio
postale. Cio' sarebbe fondato su una lettura costituzionalmente
orientata, adottata da una giurisprudenza di merito (Trib. Genova 3
novembre 2005; naturalmente in caso di applicazione analogica il
deposito avverrebbe presso la casa comunale).Peraltro l'applicazione
in via analogica, com'e' noto, e' ammissibile solo in ipotesi di
absentia juris (art. 12 prel.), e presuppone quindi che l'art. 140
c.p.c. non identifichi le modalita' e quindi il momento del
perfezionamento. Cio' non appare sostenibile alla luce di una
semplice lettura della norma.
In subordine, l'opponente solleva eccezione di illegittimita'
costituzionale rispetto agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 140 c.p.c.
nella parte in cui non prevede il perfezionamento della notifica
dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata di avviso o, se
anteriore, al ritiro della stessa, e dell'art. 48 att. c.p.c., nella
parte in cui non prevede che l'avviso ex art. 140 c.p.c. includa
l'avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi
dieci giorni dalla data del deposito.
Quanto all'eccezione sull'art. 48 att. c.p.c., si osserva che
l'avviso disciplinato da tale norma non e' l'avviso di ricevimento
della raccomandata, per cui, a tacer d'altro, l'eccezione e'
irrilevante nel presente giudizio. Al contrario l'altra eccezione -
fondata sull'asserto che il perfezionamento della notifica al
compimento delle formalita' come previsto dall'art. 140 c.p.c.,
avvenendo «in un momento comunque antecedente l'effettiva ricezione
dell'atto» dal destinatario, incide sui suoi termini a difesa (art.24
Cost.) e «viola il principio di uguaglianza» (art. 3 Cost.) rispetto
alla notifica a mezzo posta in quanto l'art. 8, legge 1982, n. 190,
stabilisce in questa il perfezionamento al decorso «del congruo
termine di dieci giorni» ovvero, se anteriore, all'effettivo ritiro
del piego - vi e' certamente rilevante, dato che se il
perfezionamento della notifica fosse stato al momento del ritiro
della raccomandata informativa l'opposizione sarebbe stata notificata
il 39° giorno, e quindi tempestivamente. Occorre pertanto vagliarne
il requisito della non manifesta infondatezza.
E' noto che la Corte costituzionale e' intervenuta piu' volte a
proposito dell'art. 140 c.p.c., sempre disattendendo le eccezioni di
illegittimita' prospettate in relazione al fatto che il
perfezionamento della notifica si verifica al compimento delle
formalita' della norma, e non alla ricezione della raccomandata: vale
a dire, essendo la spedizione della raccomandata l'ultimo degli
adempimenti costitutivi della notifica, il perfezionamento di questa
si ha alla spedizione della raccomandata. Proprio il perfezionamento
alla spedizione, anziche' alla ricezione, ha mosso tali eccezioni, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. A partire dalla sentenza n. 213
del 1975, cui hanno fatto seguito appunto altri interventi, la Corte
ha confermato la legittimita' della norma, in particolare ritenendo
che non vi fosse menomazione del diritto di difesa essendo
sufficiente a garantirlo che copia dell'atto pervenga nella sfera di
disponibilita' - ovvero conoscibilita' - del destinatario, al quale
la Corte ha del resto riconosciuto l'onere, in caso di
allontanamento, di predisporre in modo da essere avvertito delle
comunicazioni a lui dirette. La Corte ha altresi' affermato che, «nel
rispetto del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, non
esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalita'
delle notifiche siano diversamente disciplinate» (sentenza 213 cit.).
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, con la pronuncia 904 del
1988, in relazione proprio a una prospettata disparita' rispetto alla
notifica a mezzo posta nel rito civile, ha poi negato tale disparita'
sostenendo che «una volta realizzata la fondamentale esigenza
dell'immissione della copia dell'atto da notificare nella sfera di
disponibilita' del destinatario ulteriori correttivi in senso
garantista dipendono da scelte discrezionali del legislatore,
rispetto alle quali il parametro costituzionale di cui all'art. 3
Cost. e' inesattamente invocato». Anche l'ultimo intervento, del
giudice delle leggi, con ordinanza n. 97 del 2004, pur relativo a un
diverso profilo dell'art. 140, conferma in un obiter dictum che il
perfezionamento si ottiene alla spedizione anziche' alla ricezione
della raccomandata, qualificando cio' come «diritto vivente».
Il diritto vivente relativo all'art. 140 si evince ora da due
arresti delle sezioni unite, entrambi posteriori all'ultimo
intervento della Corte costituzionale. In primis l'ordinanza n. 458
del 2005, che ha affermato la nullita' della notifica ex art. 140
nell'ipotesi in cui non sia allegato l'avviso di ricevimento della
raccomandata all'originale dell'atto notificato. Frutto dell'ormai
acquisito principio della scissione tra il momento di perfezionamento
della notifica per il notificante e quello per il notificato -
principio generale introdotto dalla giurisprudenza costituzionale,
recepito pero' dal legislatore del 2005 significativamente solo nella
norma relativa alla notificazione a mezzo posta (art. 149, comma 3,
c.p.c.) -, distinzione sorta a tutela del notificante, tale arresto
delle sezioni unite affronta la norma che piu' di tutte e' stata ab
origine conformata dal legislatore in modo da tutelare quelle
esigenze del notificante che hanno poi giustificato la suddetta
scissione. Si tratta infatti di una norma che - in un quadro, come
evidenzia la suprema Corte, della notifica quale atto che crea una
presunzione di conoscibilita' legale - divarica nettamente lo scarto
tra conoscibilita' legale e conoscenza effettiva, perche' dettata in
modo tale che il compimento delle formalita' da essa previste,
qualunque ne sia l'esito sul piano appunto della effettivita',
perfezionerebbero la notifica. Eppure si tratta di formalita' che,
riconosce la stessa suprema Corte, non hanno affatto una reale
efficacia ai fini della tutela del destinatario, tranne, proprio,
quella che costituisce l'area di intersezione con la notifica a mezzo
posta, ovvero la spedizione della raccomandata (che nell'art. 140,
trattandosi di raccomandata informativa, ha peraltro un contenuto
diverso). Infatti il deposito nella casa comunale, «pur costituendo
formalita' essenziale del procedimento de quo, non e' idoneo da solo
a porre la copia dell'atto nella sfera di conoscibilita' del
destinatario, che non ha modo di essere informato del detto
adempimento»; d'altronde, l'informazione tramite l'affissione
costituisce a sua volta un adempimento che «non e' ritenuto dalla
legge sufficiente, stante la sua precarieta' che puo' tradursi nella
sottrazione o, comunque, nella dispersione dell'avviso». Il dettato
della norma, quindi, «realmente impone di ritenere» che il
perfezionamento si realizzi con la spedizione della raccomandata,
oltre che per la lettera della norma, «anche perche', essendo essa
diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di conoscibilita'),
sul piano logico e' ragionevole ritenere che il legislatore abbia
inteso ancorare tale effetto ad una data certa qual e' quella
derivante dalla spedizione della raccomandata stessa». (Non si puo'
non rilevare che in questo passaggio la suprema Corte e' incorsa in
una sintomatica incongruenza logica: la data certa, in effetti,
risulta dalla relata dell'ufficiale giudiziario anche quanto
all'effettuazione delle altre formalita'. Quello che invece puo' dare
come data certa soltanto la formalita' della raccomandata e' il
momento in cui il destinatario della notifica ha preso conoscenza del
procedimento notificativo - e comunque non dell'atto, a differenza
che nella notifica a mezzo posta). La suprema Corte allora coltiva
ulteriormente il principio della distinzione soggettiva dei momenti
di perfezionamento della notifica ex art. 140, affiancando
all'anticipatorio effetto per il notificante (che dovra' consolidarsi
al perfezionamento del procedimento di notifica, fino ad allora nel
diritto vivente identificabile con il perfezionamento per il
destinatario, sulla scorta di Corte cost. 2004 n. 107, per cui, come
ancora evidenziano le sezioni unite, «dal momento della consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante puo' compiere le
attivita' che presuppongono la notificazione dell'atto stesso, ma la
scadenza del termine finale per il compimento di queste attivita' si
continua a calcolare a far tempo dal perfezionamento della
notificazione nei confronti del destinatario») un ulteriore
anticipatorio e provvisorio effetto per il destinatario. Se appare
logico che, essendo il notificante il primo soggetto che entra nel
procedimento (attivandolo), l'effetto a lui rapportato sia
anticipatorio e dunque provvisorio, non poteva non destare
perplessita' ritenere tale anche l'effetto per il destinatario, che
ontologicamente dovrebbe concludere la sequenza procedurale.
Ma, appigliandosi tuttavia all'unica defaillance logica nel
castello di formalita' dell'art. 140, ovvero l'esigenza che la
raccomandata informativa sia dotata di avviso di ricevimento, le
sezioni unite, nel ribadire che «la notificazione si compie con la
spedizione della raccomandata, che come atto della sequenza del
processo perfeziona l'effetto di conoscibilita' legale nei confronti
del destinatario», lo qualificavano «effetto provvisorio o
anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione, all'originale
dell'atto, dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono
confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo».
Quindi, se la cartolina smentisceo non e' allegata la notificazione
e' nulla. Non si vede, peraltro, come sia possibile che un atto
perfezionato divenga successivamente nullo per non avere raggiunto il
suo scopo, che non dovrebbe essere un quid pluris esterno.
Una correzione di questo problematico profilo viene
dall'ordinanza 627 del 2008, con la quale le sezioni unite hanno
affermato che sia nel caso della notifica a mezzo posta sia in quello
ex art. 140 c.p.c. l'avviso di ricevimento non e' un elemento
costitutivo della notifica, bensi' esclusivamente una prova (come,
per la notifica a mezzo posta, stabilisce l'art. 4, comma 3, legge n.
1982/890) dell'intervenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e dunque dell'instaurazione del contraddittorio. La sua
mancata produzione, quindi, si pone ora su un piano probatorio
anziche' su quello della validita', per cui non sussiste piu' una
necessita' di consolidamento dell'effetto perfezionativo verso il
destinatario, che rimane la spedizione della raccomandata.
Se questo e' il «diritto vivente» dell'art. 140, appare del tutto
inequivoco che la norma e' da intendersi nel senso tradizionale
(giurisprudenziale, non dottrinale, si osserva per inciso) che la
spedizione della raccomandata e' il perfezionamento, inserendo l'atto
nella sfera di conoscibilita' del destinatario. Quel che si puo'
ricavare da questi recenti interventi del giudice di legittimita' e'
il riconoscimento che le ulteriori formalita' (deposito nella casa
comunale, affissione dell'avviso) non tutelano il destinatario. La
tutela si restringe, quindi, alla spedizione della raccomandata
informativa. Occorre peraltro comprendere come possa, a questo punto,
da sola la spedizione inserire l'atto nella sfera di conoscibilita',
se non fondandosi su una perfetta e drastica fictio juris. Sul piano
della verita' materiale, per cosi' dire infatti, e parimenti su
quello logico-razionale, sussiste conoscibilita' nel momento in cui
un atto entra nella sfera del destinatario, il che accade
successivamente al momento in cui viene spedito in tale direzione.
Cio' trova riscontro, sul piano sostanziale, proprio in una norma
giuridica quale l'art. 1335 cod. civ., che pone in essere la
«presunzione di conoscenza» (ovvero, la conoscibilita' giuridica)
degli atti recettizi «nel momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario», e non nel momento in cui sono spediti a tale
indirizzo.
Questa realta' logica e' alla radice della previsione,
nell'articolo 140 c.p.c., della raccomandata «con avviso di
ricevimento»; ed e' alla radice, altresi', delle considerazioni del
ruolo da attribuirsi a tale avviso nelle sopra citate ordinanze delle
sezioni unite. Qualunque sia, allora, il ruolo che si riconosce
all'avviso di ricevimento, cio' incide esclusivamente nell'ipotesi di
mancata costituzione del destinatario, senza pero' fornire alcuna
tutela al destinatario che si costituisce: in altre parole, se il
destinatario si costituisce, per legge egli ha avuto conoscenza non
quando la raccomandata informativa e' giunta al suo indirizzo, bensi'
quando vi e' stata spedita.
Cio' comporta, in effetti, una riduzione dei termini a difesa
(siano quelli per proporre una opposizione, siano quelli di
comparizione per una costituzione tempestiva) rispetto ai soggetti
che ricevono la notifica a mani proprie oppure a mezzo posta. Nel
complessivo sistema notificatorio civile, a ben guardare, nessuna
altra ipotesi di notificazione confligge cosi' evidentemente con il
principio della ricezione che, essendo ictu oculi l'ovvio strumento
di instaurazione del contraddittorio, e' tradizionalmente
riconosciuto come fondante nel sistema suddetto. E' vero che, sempre
tradizionalmente, tale principio e' stato identificato nella
conoscibilita' legale, anziche' nella cognizione effettiva (cfr. in
tal senso gia' s.u. 1948 n. 1782); non si puo' non osservare,
tuttavia, che appunto nelle uterriori norme del sistema notificatorio
(a parte la fattispecie sui generis ex art. 150 c.p.c.) non vi e'
altra norma che non identifichi il perfezionamento della notifica
nella ricezione dell'atto, tranne l'art. 143 c.p.c., che peraltro a
sua volta non identifica il perfezionamento nel compimento delle
formalita', ma concede uno spatium successivo a tutela del
destinatario. Questo introduce all'analisi della fictio juris che
integra evidentemente l'art. 140: e' vero che il legislatore
ordinario ha discrezionalita', e in particolare l'ha di istituire
diversi tipi di notificazione, ma e' altrettanto vero che la fictio
juris trova confine nel rispetto dei diritti costituzionali. La
formalita' giuridica, infatti, non puo' essere autoreferente rispetto
alla sostanza valoriale della Costituzione, dovendola al contrario
tutelare in un'ottica di equilibrio complessivo della fattispecie.
Nel caso in questione, la legittimita' costituzionale della
fictio juris rappresentata dall'ingresso nella sfera di
conoscibilita' legale tramite la mera spedizione della raccomandata e
non il pervenimento di questa all'indirizzo, non puo' non essere
vagliata - si rileva d'ufficio - non piu' soltanto in riferimento al
generale principio della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.,
nonche' all'art. 24 Cost., ma deve confrontarsi con il novellato
testo dell'art. 111 Cost., che ai primi due commi, partendo
significativamente dall'ottica della «giustizia» del processo,
costituzionalizza il principio del contraddittorio come elemento
costitutivo di «ogni processo». La tutela del contraddittorio,
quindi, assume un valore primario e calibrante gli eventuali
conflitti con altri interessi costituzionalmente rilevanti. A
fortiori dunque una fictio juris che incide sulla instaurazione del
contraddittorio nel senso di identificare il momento in cui questo si
realizza (con le ovvie ricadute sulle facolta' difensive ad esso
conseguenti) dovra' essere ancorata a specifici motivi di
ragionevolezza e comunque non incidere effettivamente sulla sostanza
dialettica del processo.
Nel caso in esame, a differenza di quando la Corte costituzionale
in precedenza intervenne ex professo sull'art. 140, la ragionevolezza
della fictio non puo' piu' supportarsi sulla tutela del diritto di
azione del notificante, che, mentre all'epoca non godeva di alcun
effetto anticipatorio, per cui poteva essere pregiudicato da una
artefatta irreperibilita' del destinatario, ora non patirebbe alcun
significativo detrimento se la notifica si perfezionasse al momento
della ricezione della raccomandata informativa o, in difetto di
questa, decorso il breve termine di dieci giorni dalla spedizione.
Ne' d'altronde appare oramai incensurabile sul profilo della
ragionevolezza l'asserto, di cui si avvalse la precedente
giurisprudenza, che il soggetto destinatario che si allontana
temporaneamente dal luogo in cui potrebbe essergli fatta notifica a
mani proprie debba predisporre sempre e subito per una presenza
sostitutiva, dato che, affinche' scatti la fattispecie ex art. 140,
e' sufficiente un'assenza anche del tutto momentanea; l'asserto
suddetto, inoltre, potrebbe accordarsi a un concetto di minima
diligenza per quanto concerne le persone giuridiche, ma non per le
persone fisiche, considerata anche la notoria evoluzione sociale che
vede incrementarsi il numero di famiglie composte da un solo
individuo.
D'altronde, non sarebbe rispettoso del valore costituzionalizzato
del contraddittorio porre come presupposto per avvalersene in pieno
oneri gravosi, senza che cio' sia giustificato dalla tutela di altri
soggetti. Una simile scelta, invero, andrebbe a confliggere con quel
principio della effettivita' del contraddittorio che e' stato
riconosciuto come racchiuso, appunto, nel novellato art. 111/2 Cost.
proprio dalla suprema Corte (da ultimo, cfr. la citata ordinanza s.u.
627 del 2008; e non privo di significato e' il fatto che la stessa
pronuncia abbia perseguito ermeneuticamente una disciplina parallela
per le due ipotesi di raccomandata con avviso di ricevimento che si
riscontrano nel sistema delle notifiche, cogliendo l'oggettiva
connessione che collega, per tale adempimento, gli artt. 149 e 140
c.p.c.
In conclusione, identificare, qualora il processo sia avviato con
notifica ex art. 140 c.p.c., l'instaurazione del contraddittorio con
il momento perfezionativo della notifica dal punto di vista solo del
notificante, senza tenere conto del momento in cui l'atto informativo
entra (che e' cosa diversa dall'esservi spedito) nella sfera di
conoscibilita' (si noti, non conoscenza effettiva: non si censura
infatti il meccanismo consolidativo della compiuta giacenza) del
notificato, significa da un lato configurare il contraddittorio come
mero simulacro e non in modo effettivo - il che contrasta con l'art.
111, secondo comma, Cost. nella parte in cui impone l'effettivita'
del contraddittorio in ogni processo -, dall'altro far prevalere la
posizione del notificante su quella del notificato senza che cio' sia
supportato da una ragionevole esigenza di tutela del notificante - il
che contrasta sia con il principio della parita' delle parti sempre
dettato dalla stessa norma costituzionale, sia con l'ancor piu'
generale principio della «giustizia» del processo, rinvenibile
nell'art. 111, primo comma, Cost. A cio' si aggiunge che
l'insussistenza di motivi di ragionevolezza alla base della fictio
juris che identifica l'instaurazione del contraddittorio ex art.140
c.p.c. contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost., nella sua
accezione di tutela della ragionevolezza come confine della
discrezionalita' del legislatore ordinario. Infine, la
«retrocessione» del contraddittorio, che l'art. 140 c.p.c. impone
tramite fictio juris, lede l'art. 24 Cost., nella parte in cui, al
comma 2, tutela il diritto di difesa come inviolabile in ogni stato
del processo, e quindi anche al momento dell'instaurazione del
contraddittorio: i termini di difesa che il legislatore concede a
seguito della in jus vocatio sono infatti ridotti per chi subisce la
notifica ex art. 140 c.p.c. in misura superiore a quella necessaria
per rendere attuabile in tempi ragionevoli il perfezionamento della
notifica (ovvero tutelare il diritto di difesa della controparte).
Sotto i suddetti profili deve pertanto ritenersi, oltre che
rilevante, non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 140.
In conclusione, dovendosi ritenere rilevante e non manifestamente
infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 140
c.p.c., in relazione agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo
comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che
il contraddittorio si instauri all'atto della consegna al
destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa, o,
qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della
compiuta giacenza della suddetta raccomandata, gli atti vanno rimessi
alla Corte costituzionale e il presente giudizio va sospeso ai sensi
di legge.