IL TRIBUNALE 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  nella  causa  civile  di  I
Grado iscritta al n. 18020/2006 R.G. promossa da: Porisini  Giuseppe,
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Rosa, opponente, contro Eventi
- Progetti Speciali s.n.c. di Michele  Orsi  &  C.,  rappresentata  e
difesa dall'avv. Giudice Nicola, opposta, in punto a: «Opposizione  a
decreto ingiuntivo n. 4951/06». 
    Con atto notificato in data 24 novembre 2006 Porisini Giuseppe si
opponeva a decreto ingiuntivo, a suo dire  «notificato  a  mezzo  del
servizio postale in data 16 ottobre 2006», chiedendone  la  revoca  e
altresi' chiedendo che fosse dichiarato l'inadempimento  della  parte
opposta con riduzione del corrispettivo pattuito  tra  le  parti.  Si
costituiva l'opposta Eventi Progetti Speciali s.n.c. di Michele  Orsi
e C. eccependo la tardivita' della opposizione e nel merito ribadendo
la sua pretesa. Senza incombenti istruttori la  causa,  precisate  le
conclusioni l'8 novembre 2007, era trattenuta  all'esito  di  termini
difensivi. 
    La notificazione del decreto ingiuntivo e'  stata  effettuata  ex
art. 140 c.p.c. e, in applicazione di  tale  norma,  deve  intendersi
perfezionata non il 16, bensi' il 14 ottobre 2006.  Ne  consegue  che
l'opposizione e' stata notificata il 41° giorno ed e' quindi tardiva.
La parte  opponente  ha  chiesto  in  tesi  l'applicazione  analogica
dell'art. 8, legge 1982, n. 890, nella parte in cui  dispone  che  il
perfezionamento della notifica a mezzo posta si  realizza  il  decimo
giorno  successivo  all'inoltro  della  raccomandata  con  la   quale
l'ufficiale postale avvisa del deposito  dell'atto  presso  l'ufficio
postale o, in precedenza, nel  giorno  del  ritiro  presso  l'ufficio
postale. Cio'  sarebbe  fondato  su  una  lettura  costituzionalmente
orientata, adottata da una giurisprudenza di merito (Trib.  Genova  3
novembre 2005; naturalmente in  caso  di  applicazione  analogica  il
deposito avverrebbe presso la casa comunale).Peraltro  l'applicazione
in via analogica, com'e' noto, e'  ammissibile  solo  in  ipotesi  di
absentia juris (art. 12 prel.), e presuppone quindi  che  l'art.  140
c.p.c.  non  identifichi  le  modalita'  e  quindi  il  momento   del
perfezionamento.  Cio'  non  appare  sostenibile  alla  luce  di  una
semplice lettura della norma. 
    In subordine, l'opponente  solleva  eccezione  di  illegittimita'
costituzionale rispetto agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 140  c.p.c.
nella parte in cui non  prevede  il  perfezionamento  della  notifica
dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata di  avviso  o,  se
anteriore, al ritiro della stessa, e dell'art. 48 att. c.p.c.,  nella
parte in cui non prevede che l'avviso  ex  art.  140  c.p.c.  includa
l'avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita  trascorsi
dieci giorni dalla data del deposito. 
    Quanto all'eccezione sull'art. 48 att.  c.p.c.,  si  osserva  che
l'avviso disciplinato da tale norma non e'  l'avviso  di  ricevimento
della  raccomandata,  per  cui,  a  tacer  d'altro,  l'eccezione   e'
irrilevante nel presente giudizio. Al contrario l'altra  eccezione  -
fondata  sull'asserto  che  il  perfezionamento  della  notifica   al
compimento delle  formalita'  come  previsto  dall'art.  140  c.p.c.,
avvenendo «in un momento comunque antecedente  l'effettiva  ricezione
dell'atto» dal destinatario, incide sui suoi termini a difesa (art.24
Cost.) e «viola il principio di uguaglianza» (art. 3 Cost.)  rispetto
alla notifica a mezzo posta in quanto l'art. 8, legge 1982,  n.  190,
stabilisce in questa  il  perfezionamento  al  decorso  «del  congruo
termine di dieci giorni» ovvero, se anteriore,  all'effettivo  ritiro
del  piego  -  vi  e'  certamente   rilevante,   dato   che   se   il
perfezionamento della notifica fosse  stato  al  momento  del  ritiro
della raccomandata informativa l'opposizione sarebbe stata notificata
il 39° giorno, e quindi tempestivamente. Occorre  pertanto  vagliarne
il requisito della non manifesta infondatezza. 
    E' noto che la Corte costituzionale e' intervenuta piu'  volte  a
proposito dell'art. 140 c.p.c., sempre disattendendo le eccezioni  di
illegittimita'   prospettate   in   relazione   al   fatto   che   il
perfezionamento  della  notifica  si  verifica  al  compimento  delle
formalita' della norma, e non alla ricezione della raccomandata: vale
a dire, essendo  la  spedizione  della  raccomandata  l'ultimo  degli
adempimenti costitutivi della notifica, il perfezionamento di  questa
si ha alla spedizione della raccomandata. Proprio il  perfezionamento
alla spedizione, anziche' alla ricezione, ha mosso tali eccezioni, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. A partire dalla sentenza  n.  213
del 1975, cui hanno fatto seguito appunto altri interventi, la  Corte
ha confermato la legittimita' della norma, in  particolare  ritenendo
che  non  vi  fosse  menomazione  del  diritto  di   difesa   essendo
sufficiente a garantirlo che copia dell'atto pervenga nella sfera  di
disponibilita' - ovvero conoscibilita' - del destinatario,  al  quale
la  Corte  ha  del   resto   riconosciuto   l'onere,   in   caso   di
allontanamento, di predisporre in  modo  da  essere  avvertito  delle
comunicazioni a lui dirette. La Corte ha altresi' affermato che, «nel
rispetto del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, non
esistono impedimenti di ordine  costituzionale  a  che  le  modalita'
delle notifiche siano diversamente disciplinate» (sentenza 213 cit.).
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, con la pronuncia 904  del
1988, in relazione proprio a una prospettata disparita' rispetto alla
notifica a mezzo posta nel rito civile, ha poi negato tale disparita'
sostenendo  che  «una  volta  realizzata  la  fondamentale   esigenza
dell'immissione della copia dell'atto da notificare  nella  sfera  di
disponibilita'  del  destinatario  ulteriori  correttivi   in   senso
garantista  dipendono  da  scelte  discrezionali   del   legislatore,
rispetto alle quali il parametro costituzionale  di  cui  all'art.  3
Cost. e' inesattamente  invocato».  Anche  l'ultimo  intervento,  del
giudice delle leggi, con ordinanza n. 97 del 2004, pur relativo a  un
diverso profilo dell'art. 140, conferma in un obiter  dictum  che  il
perfezionamento si ottiene alla spedizione  anziche'  alla  ricezione
della raccomandata, qualificando cio' come «diritto vivente». 
    Il diritto vivente relativo all'art. 140 si  evince  ora  da  due
arresti  delle  sezioni   unite,   entrambi   posteriori   all'ultimo
intervento della Corte costituzionale. In primis l'ordinanza  n.  458
del 2005, che ha affermato la nullita' della  notifica  ex  art.  140
nell'ipotesi in cui non sia allegato l'avviso  di  ricevimento  della
raccomandata all'originale dell'atto  notificato.  Frutto  dell'ormai
acquisito principio della scissione tra il momento di perfezionamento
della notifica per il  notificante  e  quello  per  il  notificato  -
principio generale introdotto  dalla  giurisprudenza  costituzionale,
recepito pero' dal legislatore del 2005 significativamente solo nella
norma relativa alla notificazione a mezzo posta (art. 149,  comma  3,
c.p.c.) -, distinzione sorta a tutela del notificante,  tale  arresto
delle sezioni unite affronta la norma che piu' di tutte e'  stata  ab
origine  conformata  dal  legislatore  in  modo  da  tutelare  quelle
esigenze del notificante  che  hanno  poi  giustificato  la  suddetta
scissione. Si tratta infatti di una norma che - in  un  quadro,  come
evidenzia la suprema Corte, della notifica quale atto  che  crea  una
presunzione di conoscibilita' legale - divarica nettamente lo  scarto
tra conoscibilita' legale e conoscenza effettiva, perche' dettata  in
modo tale che  il  compimento  delle  formalita'  da  essa  previste,
qualunque ne  sia  l'esito  sul  piano  appunto  della  effettivita',
perfezionerebbero la notifica. Eppure si tratta  di  formalita'  che,
riconosce la stessa  suprema  Corte,  non  hanno  affatto  una  reale
efficacia ai fini della tutela  del  destinatario,  tranne,  proprio,
quella che costituisce l'area di intersezione con la notifica a mezzo
posta, ovvero la spedizione della raccomandata  (che  nell'art.  140,
trattandosi di raccomandata informativa,  ha  peraltro  un  contenuto
diverso). Infatti il deposito nella casa comunale,  «pur  costituendo
formalita' essenziale del procedimento de quo, non e' idoneo da  solo
a  porre  la  copia  dell'atto  nella  sfera  di  conoscibilita'  del
destinatario,  che  non  ha  modo  di  essere  informato  del   detto
adempimento»;   d'altronde,   l'informazione   tramite   l'affissione
costituisce a sua volta un adempimento che  «non  e'  ritenuto  dalla
legge sufficiente, stante la sua precarieta' che puo' tradursi  nella
sottrazione o, comunque, nella dispersione dell'avviso».  Il  dettato
della  norma,  quindi,  «realmente  impone  di   ritenere»   che   il
perfezionamento si realizzi con  la  spedizione  della  raccomandata,
oltre che per la lettera della norma, «anche  perche',  essendo  essa
diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di  conoscibilita'),
sul piano logico e' ragionevole ritenere  che  il  legislatore  abbia
inteso ancorare tale  effetto  ad  una  data  certa  qual  e'  quella
derivante dalla spedizione della raccomandata stessa». (Non  si  puo'
non rilevare che in questo passaggio la suprema Corte e'  incorsa  in
una sintomatica incongruenza  logica:  la  data  certa,  in  effetti,
risulta  dalla  relata  dell'ufficiale   giudiziario   anche   quanto
all'effettuazione delle altre formalita'. Quello che invece puo' dare
come data certa soltanto  la  formalita'  della  raccomandata  e'  il
momento in cui il destinatario della notifica ha preso conoscenza del
procedimento notificativo - e comunque non  dell'atto,  a  differenza
che nella notifica a mezzo posta). La suprema  Corte  allora  coltiva
ulteriormente il principio della distinzione soggettiva  dei  momenti
di  perfezionamento  della  notifica   ex   art.   140,   affiancando
all'anticipatorio effetto per il notificante (che dovra' consolidarsi
al perfezionamento del procedimento di notifica, fino ad  allora  nel
diritto  vivente  identificabile  con  il  perfezionamento   per   il
destinatario, sulla scorta di Corte cost. 2004 n. 107, per cui,  come
ancora evidenziano le sezioni  unite,  «dal  momento  della  consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante puo'  compiere  le
attivita' che presuppongono la notificazione dell'atto stesso, ma  la
scadenza del termine finale per il compimento di queste attivita'  si
continua  a  calcolare  a  far  tempo   dal   perfezionamento   della
notificazione  nei  confronti   del   destinatario»)   un   ulteriore
anticipatorio e provvisorio effetto per il  destinatario.  Se  appare
logico che, essendo il notificante il primo soggetto  che  entra  nel
procedimento  (attivandolo),   l'effetto   a   lui   rapportato   sia
anticipatorio  e  dunque  provvisorio,   non   poteva   non   destare
perplessita' ritenere tale anche l'effetto per il  destinatario,  che
ontologicamente dovrebbe concludere la sequenza procedurale. 
    Ma,  appigliandosi  tuttavia  all'unica  defaillance  logica  nel
castello di  formalita'  dell'art.  140,  ovvero  l'esigenza  che  la
raccomandata informativa sia dotata  di  avviso  di  ricevimento,  le
sezioni unite, nel ribadire che «la notificazione si  compie  con  la
spedizione della raccomandata,  che  come  atto  della  sequenza  del
processo perfeziona l'effetto di conoscibilita' legale nei  confronti
del  destinatario»,   lo   qualificavano   «effetto   provvisorio   o
anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione, all'originale
dell'atto, dell'avviso  di  ricevimento  le  cui  risultanze  possono
confermare o smentire che la  notifica  abbia  raggiunto  lo  scopo».
Quindi, se la cartolina smentisceo non e' allegata  la  notificazione
e' nulla. Non si vede, peraltro,  come  sia  possibile  che  un  atto
perfezionato divenga successivamente nullo per non avere raggiunto il
suo scopo, che non dovrebbe essere un quid pluris esterno. 
    Una   correzione   di   questo   problematico    profilo    viene
dall'ordinanza 627 del 2008, con la  quale  le  sezioni  unite  hanno
affermato che sia nel caso della notifica a mezzo posta sia in quello
ex art. 140  c.p.c.  l'avviso  di  ricevimento  non  e'  un  elemento
costitutivo della notifica, bensi' esclusivamente  una  prova  (come,
per la notifica a mezzo posta, stabilisce l'art. 4, comma 3, legge n.
1982/890)   dell'intervenuto   perfezionamento    del    procedimento
notificatorio e dunque dell'instaurazione del contraddittorio. La sua
mancata produzione, quindi,  si  pone  ora  su  un  piano  probatorio
anziche' su quello della validita', per cui  non  sussiste  piu'  una
necessita' di consolidamento  dell'effetto  perfezionativo  verso  il
destinatario, che rimane la spedizione della raccomandata. 
    Se questo e' il «diritto vivente» dell'art. 140, appare del tutto
inequivoco che la norma  e'  da  intendersi  nel  senso  tradizionale
(giurisprudenziale, non dottrinale, si osserva  per  inciso)  che  la
spedizione della raccomandata e' il perfezionamento, inserendo l'atto
nella sfera di conoscibilita' del  destinatario.  Quel  che  si  puo'
ricavare da questi recenti interventi del giudice di legittimita'  e'
il riconoscimento che le ulteriori formalita'  (deposito  nella  casa
comunale, affissione dell'avviso) non tutelano  il  destinatario.  La
tutela si  restringe,  quindi,  alla  spedizione  della  raccomandata
informativa. Occorre peraltro comprendere come possa, a questo punto,
da sola la spedizione inserire l'atto nella sfera di  conoscibilita',
se non fondandosi su una perfetta e drastica fictio juris. Sul  piano
della verita' materiale, per  cosi'  dire  infatti,  e  parimenti  su
quello logico-razionale, sussiste conoscibilita' nel momento  in  cui
un  atto  entra  nella  sfera  del  destinatario,   il   che   accade
successivamente al momento in cui viene spedito  in  tale  direzione.
Cio' trova riscontro, sul piano sostanziale,  proprio  in  una  norma
giuridica quale  l'art.  1335  cod.  civ.,  che  pone  in  essere  la
«presunzione di conoscenza»  (ovvero,  la  conoscibilita'  giuridica)
degli atti recettizi «nel momento in cui giungono  all'indirizzo  del
destinatario»,  e  non  nel  momento  in  cui  sono  spediti  a  tale
indirizzo. 
    Questa  realta'  logica  e'   alla   radice   della   previsione,
nell'articolo  140  c.p.c.,  della  raccomandata   «con   avviso   di
ricevimento»; ed e' alla radice, altresi', delle  considerazioni  del
ruolo da attribuirsi a tale avviso nelle sopra citate ordinanze delle
sezioni unite. Qualunque sia,  allora,  il  ruolo  che  si  riconosce
all'avviso di ricevimento, cio' incide esclusivamente nell'ipotesi di
mancata costituzione del destinatario,  senza  pero'  fornire  alcuna
tutela al destinatario che si costituisce: in  altre  parole,  se  il
destinatario si costituisce, per legge egli ha avuto  conoscenza  non
quando la raccomandata informativa e' giunta al suo indirizzo, bensi'
quando vi e' stata spedita. 
    Cio' comporta, in effetti, una riduzione  dei  termini  a  difesa
(siano  quelli  per  proporre  una  opposizione,  siano   quelli   di
comparizione per una costituzione tempestiva)  rispetto  ai  soggetti
che ricevono la notifica a mani proprie oppure  a  mezzo  posta.  Nel
complessivo sistema notificatorio civile,  a  ben  guardare,  nessuna
altra ipotesi di notificazione confligge cosi' evidentemente  con  il
principio della ricezione che, essendo ictu oculi  l'ovvio  strumento
di   instaurazione   del   contraddittorio,    e'    tradizionalmente
riconosciuto come fondante nel sistema suddetto. E' vero che,  sempre
tradizionalmente,  tale  principio  e'   stato   identificato   nella
conoscibilita' legale, anziche' nella cognizione effettiva  (cfr.  in
tal senso gia' s.u.  1948  n.  1782);  non  si  puo'  non  osservare,
tuttavia, che appunto nelle uterriori norme del sistema notificatorio
(a parte la fattispecie sui generis ex art. 150  c.p.c.)  non  vi  e'
altra norma che non identifichi  il  perfezionamento  della  notifica
nella ricezione dell'atto, tranne l'art. 143 c.p.c., che  peraltro  a
sua volta non identifica  il  perfezionamento  nel  compimento  delle
formalita',  ma  concede  uno  spatium  successivo   a   tutela   del
destinatario. Questo introduce all'analisi  della  fictio  juris  che
integra  evidentemente  l'art.  140:  e'  vero  che  il   legislatore
ordinario ha discrezionalita', e in  particolare  l'ha  di  istituire
diversi tipi di notificazione, ma e' altrettanto vero che  la  fictio
juris trova confine  nel  rispetto  dei  diritti  costituzionali.  La
formalita' giuridica, infatti, non puo' essere autoreferente rispetto
alla sostanza valoriale della Costituzione,  dovendola  al  contrario
tutelare in un'ottica di equilibrio complessivo della fattispecie. 
    Nel caso  in  questione,  la  legittimita'  costituzionale  della
fictio   juris   rappresentata   dall'ingresso   nella    sfera    di
conoscibilita' legale tramite la mera spedizione della raccomandata e
non il pervenimento di questa  all'indirizzo,  non  puo'  non  essere
vagliata - si rileva d'ufficio - non piu' soltanto in riferimento  al
generale principio della ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.,
nonche' all'art. 24 Cost., ma  deve  confrontarsi  con  il  novellato
testo  dell'art.  111  Cost.,  che  ai  primi  due  commi,   partendo
significativamente  dall'ottica  della  «giustizia»   del   processo,
costituzionalizza il  principio  del  contraddittorio  come  elemento
costitutivo  di  «ogni  processo».  La  tutela  del  contraddittorio,
quindi,  assume  un  valore  primario  e  calibrante  gli   eventuali
conflitti  con  altri  interessi  costituzionalmente   rilevanti.   A
fortiori dunque una fictio juris che incide sulla  instaurazione  del
contraddittorio nel senso di identificare il momento in cui questo si
realizza (con le ovvie ricadute  sulle  facolta'  difensive  ad  esso
conseguenti)  dovra'  essere   ancorata   a   specifici   motivi   di
ragionevolezza e comunque non incidere effettivamente sulla  sostanza
dialettica del processo. 
    Nel caso in esame, a differenza di quando la Corte costituzionale
in precedenza intervenne ex professo sull'art. 140, la ragionevolezza
della fictio non puo' piu' supportarsi sulla tutela  del  diritto  di
azione del notificante, che, mentre all'epoca  non  godeva  di  alcun
effetto anticipatorio, per cui  poteva  essere  pregiudicato  da  una
artefatta irreperibilita' del destinatario, ora non  patirebbe  alcun
significativo detrimento se la notifica si perfezionasse  al  momento
della ricezione della  raccomandata  informativa  o,  in  difetto  di
questa, decorso il breve termine di dieci  giorni  dalla  spedizione.
Ne'  d'altronde  appare  oramai  incensurabile  sul   profilo   della
ragionevolezza  l'asserto,  di   cui   si   avvalse   la   precedente
giurisprudenza,  che  il  soggetto  destinatario  che  si   allontana
temporaneamente dal luogo in cui potrebbe essergli fatta  notifica  a
mani proprie debba predisporre  sempre  e  subito  per  una  presenza
sostitutiva, dato che, affinche' scatti la fattispecie ex  art.  140,
e' sufficiente  un'assenza  anche  del  tutto  momentanea;  l'asserto
suddetto, inoltre,  potrebbe  accordarsi  a  un  concetto  di  minima
diligenza per quanto concerne le persone giuridiche, ma  non  per  le
persone fisiche, considerata anche la notoria evoluzione sociale  che
vede  incrementarsi  il  numero  di  famiglie  composte  da  un  solo
individuo. 
    D'altronde, non sarebbe rispettoso del valore costituzionalizzato
del contraddittorio porre come presupposto per avvalersene  in  pieno
oneri gravosi, senza che cio' sia giustificato dalla tutela di  altri
soggetti. Una simile scelta, invero, andrebbe a confliggere con  quel
principio  della  effettivita'  del  contraddittorio  che  e'   stato
riconosciuto come racchiuso, appunto, nel novellato art. 111/2  Cost.
proprio dalla suprema Corte (da ultimo, cfr. la citata ordinanza s.u.
627 del 2008; e non privo di significato e' il fatto  che  la  stessa
pronuncia abbia perseguito ermeneuticamente una disciplina  parallela
per le due ipotesi di raccomandata con avviso di ricevimento  che  si
riscontrano  nel  sistema  delle  notifiche,  cogliendo   l'oggettiva
connessione che collega, per tale adempimento, gli artt.  149  e  140
c.p.c. 
    In conclusione, identificare, qualora il processo sia avviato con
notifica ex art. 140 c.p.c., l'instaurazione del contraddittorio  con
il momento perfezionativo della notifica dal punto di vista solo  del
notificante, senza tenere conto del momento in cui l'atto informativo
entra (che e' cosa  diversa  dall'esservi  spedito)  nella  sfera  di
conoscibilita' (si noti, non conoscenza  effettiva:  non  si  censura
infatti il meccanismo  consolidativo  della  compiuta  giacenza)  del
notificato, significa da un lato configurare il contraddittorio  come
mero simulacro e non in modo effettivo - il che contrasta con  l'art.
111, secondo comma, Cost. nella parte in  cui  impone  l'effettivita'
del contraddittorio in ogni processo -, dall'altro far  prevalere  la
posizione del notificante su quella del notificato senza che cio' sia
supportato da una ragionevole esigenza di tutela del notificante - il
che contrasta sia con il principio della parita' delle  parti  sempre
dettato dalla stessa  norma  costituzionale,  sia  con  l'ancor  piu'
generale  principio  della  «giustizia»  del  processo,   rinvenibile
nell'art.  111,  primo  comma,  Cost.  A   cio'   si   aggiunge   che
l'insussistenza di motivi di ragionevolezza alla  base  della  fictio
juris che identifica l'instaurazione del contraddittorio  ex  art.140
c.p.c.  contrasta  con  l'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  nella  sua
accezione  di  tutela  della  ragionevolezza   come   confine   della
discrezionalita'    del    legislatore    ordinario.    Infine,    la
«retrocessione» del contraddittorio, che  l'art.  140  c.p.c.  impone
tramite fictio juris, lede l'art. 24 Cost., nella parte  in  cui,  al
comma 2, tutela il diritto di difesa come inviolabile in  ogni  stato
del processo,  e  quindi  anche  al  momento  dell'instaurazione  del
contraddittorio: i termini di difesa che  il  legislatore  concede  a
seguito della in jus vocatio sono infatti ridotti per chi subisce  la
notifica ex art. 140 c.p.c. in misura superiore a  quella  necessaria
per rendere attuabile in tempi ragionevoli il  perfezionamento  della
notifica (ovvero tutelare il diritto di  difesa  della  controparte).
Sotto  i  suddetti  profili  deve  pertanto  ritenersi,   oltre   che
rilevante, non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 140. 
    In conclusione, dovendosi ritenere rilevante e non manifestamente
infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.  140
c.p.c., in relazione agli artt. 111, primo e secondo comma, 3,  primo
comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che
il  contraddittorio  si   instauri   all'atto   della   consegna   al
destinatario o a chi per  esso  della  raccomandata  informativa,  o,
qualora la consegna non sia ancora  avvenuta,  al  verificarsi  della
compiuta giacenza della suddetta raccomandata, gli atti vanno rimessi
alla Corte costituzionale e il presente giudizio va sospeso ai  sensi
di legge.