IL GIUDICE DI PACE 
    Letti gli atti del procedimento n. 4551/2008 R.G.A.C. ufficio del
giudice di pace di Cosenza; 
    Osserva che, con citazione notificata al Comune  di  San  Fili  e
alla  S.p.A.   Areariscossioni,   Panebianco   Angelo   ha   proposto
opposizione al fermo amministrativo iscritto  a  carico  del  proprio
autoveicolo Fiat Punto 1.9 JTD, targato CF 693 XZ, per la riscossione
della somma di euro 615,00 di cui vanta credito il Comune di San Fili
sulla base dell'ingiunzione n. 1239, emessa da ignota autorita' e per
ragioni altrettanto ignote, menzionata  nella  comunicazione  inviata
all'attore dal concessionario della riscossione; 
        che il Panebianco Angelo ha chiesto al  giudice  di  pace  di
Cosenza l'annullamento del fermo amministrativo del  suo  autoveicolo
per i motivi puntualmente spiegati nell'atto introduttivo; 
        che all'udienza del 22 Luglio 2008, dichiarata la  contumacia
dei convenuti, la causa e' stata trattenuta in decisione; 
    Rilevato che oggetto della domanda di annullamento  e'  il  fermo
amministrativo del bene mobile  registrato  ex  art.  86,  d.P.R.  n.
602/1973, puramente e semplicemente. 
        che l'art. 35, comma 26-quinquies, d.l.  4  luglio  2006,  n.
223, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la  lettera  e-ter  del
comma 1 dell'art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che attribuisce
alle  commissioni  tributarie  la   giurisdizione   esclusiva   sulle
controversie concernenti  il  fermo  amministrativo  di  beni  mobili
registrati di cui all'art. 86, d.P.R. 29  settembre  1973  n.  602  e
succ. mod., cosi' che, questo giudice, dovrebbe dichiarare il proprio
difetto di giurisdizione nonostante che la controversia rientri nella
propria competenza per valore, che  in  nessun  atto  processuale  si
desume la natura del credito vantato dalla pubblica amministrazione e
che il fermo in parola vada ad incidere su  un  diritto  patrimoniale
del cittadino; 
    Ritenuto che, con la lettera e-ter  del  comma  1  dell'art.  19,
d.lgs. 31 dicembre  1992  n.  546,  introdotta  dall'art.  35,  comma
26-quinquies, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, si e' istituito un  giudice
straordinario o speciale in contrasto con l'art. 102, secondo  comma,
della Costituzione; 
        che non appare  possibile  una  interpretazione  della  norma
costituzionalmente orientata; 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, cosi' dispone: