IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 285 del 2008,  proposto  da:  Ini  S.r.l.  Istituto
Neurotraumatologico  Italiano,  rappresentato  e   difeso   dall'avv.
Sabatino Ciprietti, con domicilio eletto presso avv. Claudio Vermi in
L'Aquila, via Pasquale Colagrande, 11; 
    Contro regione Abruzzo in persona  del  Presidente  pro  tempore,
Ministero della salute,  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
rappresentati e difesi  dall'Avvocatura,  domiciliata  per  legge  in
L'Aquila,   Portici   S.   Bernardino, per    l'annullamento    della
deliberazione del 28 gennaio 2008, n. 45 avente ad oggetto  Piano  di
Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007/2009  -  Definizione
del tetto massimo di spesa per l'anno 2008. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in
persona del Presidente pro tempore; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
salute; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2008 il  dott.
Maria Abbruzzese e uditi per le parti i  difensori  come  specificato
nel verbale; 
    La ricorrente, casa di cura provvisoriamente accreditata  per  le
prestazioni ospedaliere  ha  proposto  ricorso  al  T.a.r.  Abruzzo -
L'Aquila per l'annullamento: della deibera  di  G.R.  n.  45  del  28
gennaio 2008, recante definizione del tetto massimo  invalicabile  di
spesa per l'anno 2008, comprensivo dei costi per la mobilita'  attiva
extraregionale, con contestuale ripartizione provvisoria per  singolo
erogatore di' prestazioni ospedaliere, nella  parte  attribuita  alla
ricorrente sensibilmente inferiore a quello fissato per l'anno  2007;
della presupposta delibera di G.R. n. 224 del 13  marzo  2007,  nella
parte in cui riduce i posti letto assegnati  alla  ricorrente;  della
delibera di GR. n.18/C del  9  gennaio  2007  di  approvazione  della
proposta del disegno di legge regionale concernente «linee guida  per
la redazione del piano sanitario 2007-2009 - un sistema  di  garanzie
per la salute e piano di riordino della  rete  ospedaliera»;  nonche'
per il risarcimento dei  danni  conseguenti  alla  asserita  ingiusta
riduzione dei posti letto e del budget 2008. 
    I tetti assegnati alla ricorrente risultano, percentualmente, tra
quelli piu' decurtati. 
    La giustificazione di  tale  riduzione  sta,  in  massima  parte,
nell'intervenuto abbattimento  dei  posti  letto,  che  comporta  una
proporzionale  riduzione  dei  budgets  (cfr.  produzione  di   parte
resistente:  «le  decurtazioni  operate   dall'ASRA   sono   avvenute
proporzionalmente alla riduzione dei posti letto operata  con  la  LR
n.6/07 di rideterminazione della rete ospedaliera, del budget storico
e  delle  inappropriatezza  ed   illegittimita'   evidenziate   nella
verifiche contrattuali»). 
    A sua volta, l'abbattimento dei posti letto discende dalla  legge
regionale 5 aprile 2007 n. 6 che ha approvato le «linee guida per  la
redazione del piano sanitario 2007/2009 - un sistema di garanzie  per
la salute» e il «piano di riordino della rete ospedaliera»,  proposti
dalla delibera di G.R. 9 gennaio 2007, n.18/c ed oggetto dell'accordo
tra la regione Abruzzo e lo Stato per il piano di  rientro  volto  al
perseguimento dell'equilibrio economico, approvato  con  delibera  di
Giunta regionale 13 marzo 2007, n. 224. 
    Il  ricorso   deduce:   1)   Violazione,   per   le   prestazioni
extraregionali, dei presupposti e principi che giustificano il  tetto
di  spesa.  Eccesso  di  potere  per  ingiustizia  ed  irrazionalita'
manifeste: secondo la ricorrente,  in  astratto  sarebbe  illegittima
l'imposizione di un tetto di spesa per le prestazioni  extraregionali
rese dalle  strutture  sanitarie  accreditate,  che  non  ricade  sul
bilancio della  Regione  Abruzzo,  ma  su  quello  delle  regioni  di
appartenenza dei pazienti che si avvalgono delle strutture abruzzesi;
2)   Illegittimita'   dei   tetti   di   spesa   per   illegittimita'
costituzionale  della Regione  Abruzzo 5  aprile  2007,  n.   6   per
violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione: A) dell'art.  117
della Costituzione (principi fondamentali della legge  dello  Stato);
B) degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione; C) degli artt. 3 e  97
della Costituzione. Eccesso di potere. Ingiustizia ed  irrazionalita'
manifeste: la legge regionale che ha imposto la riduzione  dei  posti
letto costituisce una tipica legge provvedimento che ha  la  sostanza
dell'atto amministrativo, incidendo nominativamente  sulle  strutture
private accreditate, e riducendone l'attivita' imprenditoriale;  come
tale,  impedisce  il  sindacato  giurisdizionale  sul  contenuto  del
provvedimento,  imponendo  la  diretta   impugnazione   della   legge
attraverso l'incidente di  costituzionalita',  per  tutti  i  profili
sopra indicati. 
    Si costituiva la regione Abruzzo chiedendo il rigetto del ricorso
in quanto infondato. 
    All'esito della pubblica udienza del 9 luglio 2008,  il  Collegio
riservava la decisione in camera di consiglio. 
    Ritiene il Collegio necessario, ai fini del decidere, trasmettere
gli atti del presente  giudizio  alla  Corte  costituzionale  per  la
delibazione della questione di legittimita' costituzionale  sollevata
come espresso motivo di ricorso. 
    Osserva il Collegio che la legge  regionale  contestata,  per  il
profilo che  rileva  nella  presente  sede,  assume  con  evidenza  i
caratteri della c.d. «legge provvedimento». 
    In particolare, con l'art. 1, comma 2, della  l.r.  n.6/2007,  la
Regione Abruzzo  ha  approvato  il  Piano  di  riordino  posti  letto
ospedalieri, di cui all'allegato alla citata legge. 
    L'assetto dotazionale e' disciplinato dal  punto  5  (pag.  36  e
segg. di 53); il comma 10 del paragrafo 5.1. stabilisce, inter alios,
quale  criterio  guida,  la  «ridefinizione  dell'assegnazione  della
dotazione dei posti letto della spedalita' privata utilizzando per  i
posti letto di riabilitazione, esclusi i presidi  privati  con  posti
letto complessivi inferiori a 60,  criteri  di  abbattimento  fondati
sull'appropriatezza fino ad un massimo di abbattimento del 30%  e  un
ulteriore abbattimento pari al 15% della  dotazione  complessiva  dei
posti letto di lungodegenza, che vengono riattribuiti  come  tali  in
sostituzione dei posti letto di riabilitazione.  I  posti  letto  per
acuti sono stati  abbattuti  con  un  criterio  fisso  per  tutte  le
strutture e una quota aggiuntiva fondata su criteri di appropriatezza
fino ad un massimo di abbattimento del 30%». 
    La legge in questione incide con evidenza sugli  interessi  della
ricorrente, non sussistendo alcun dubbio sul fatto che, operando come
sopraesposto, il legislatore regionale abbia  inciso  unilateralmente
sulla  struttura  stessa  delle  imprese  private  esercenti  servizi
sanitari,  non  limitandosi  dunque  a  porre  precetti  generali  ed
astratti di indirizzo dell'attivita' amministrativa. 
    Nello  specifico,  poi,  la  rideterminazione  dei  posti  letto,
derivante  dalla  legge  regionale  richiamata,  ha   condotto   alla
proporzionale riduzione dei budgets. 
    A livello generale non e' in discussione il potere della p.a.  di
pianificare  e  programmare  le  risorse  da  impiegare  nei  servizi
sanitari, potere che puo' essere  esercitato  mediante  lo  strumento
legislativo, non essendo precluso alla legge ordinaria alcun  settore
di intervento. 
    Il problema posto da una legge provvedimento sta,  tuttavia,  nel
grado  di   sindacabilita'   dell'operato   della   p.a.   a   fronte
dell'esercizio di un  potere  amministrativo  mediante  lo  strumento
legislativo. 
    Non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  sulla
costituzionalita' della legge, all'operatore privato  non  resta  che
chiedere  al  giudice  adito  la  rimessione   della   questione   di
legittimita' costituzionale della legge-provvedimento alla  Consulta,
previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza
della questione, non tollerando gli artt. 24 e 113 della Costituzione
alcuna riserva di immunita' per l'operato della p.a. 
    Tale circostanza evidenzia ex se la rilevanza della questione per
la definizione del  presente  giudizio,  posto  che  la  legittimita'
dell'atto  amministrativo  impugnato  discende   direttamente   dalla
verifica di legittimita' costituzionale della legge regionale di  cui
e' attuazione. 
    Giova sul punto aggiungere che  tale  rilevanza  non  sarebbe  in
alcun modo esclusa neppure dalla eventuale  ritenuta  fondatezza  del
primo  motivo  di  ricorso,  questione  allo  stato   impregiudicata,
incidendo comunque, la questione  medesima,  se  non  sull'esito  del
ricorso (nel senso dell'accoglimento o del rigetto), in ogni caso sul
contenuto conformativo della decisione. 
    Sempre in ordine alla rilevanza, il Collegio ritiene infondate le
eccezioni procedurali sollevate dalla difesa erariale  in  ordine  al
difetto di giurisdizione del giudice  adito,  sotto  il  profilo  che
l'atto impugnato sarebbe direttamente  discendente  dall'applicazione
di un atto politico, quale l'accordo tra il Ministero  della  salute,
il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  la  Regione  Abruzzo
relativo  al  perseguimento  dell'equilibrio   economico   ai   sensi
dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  per
l'Ospedalita'  privata  ha  fissato  per  l'anno  2008   un   budget 
provvisorio complessivo di euro 170.819.564, comprensivo della  spesa
extraregionale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.  224
del 13 marzo 2007, per un verso osservandosi che l'accordo consentiva
alla  regione,  fermo   l'obiettivo   della   riduzione   di   spesa,
l'attuazione discrezionale (se non  libera)  dei  principi  stabiliti
nell'accordo, per  altro  verso  osservandosi  che  l'atto  impugnato
(relativo ai  tetti  di  spesa  sanitaria)  e'  chiaramente  un  atto
amministrativo.. 
    Infondata e' pure l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per
difetto di interesse, stante il carattere dichiaratamente provvisorio
del provvedimento impugnato; invero, la temporaneita' dell'atto  (del
quale  non  e'  in  alcun  modo  stabilita  la  durata)  non  esclude
evidentemente la sua lesivita' per tutto il tempo della  sua  vigenza
ed applicazione. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione  medesima,
ritiene il Collegio che essa sussista  con  riferimento  ai  seguenti
profili: 
      1) Violazione  degli  artt.  24  e  113  della  Costituzione  -
Violazione dell'art. 117 della Costituzione  in  ordine  ai  principi
fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione  dello  stato   per   la
ridefinizione dei posti letto: si tratta, come detto,  di  una  legge
provvedimento che impone la impugnazione mediata della l.r. in  luogo
del provvedimento; la riduzione dei  posti  letto  accreditati  della
spedalita' privata, disposta dalla l.r.,  non  incide  affatto  sulla
complessiva riduzione della spesa sanitaria,  come  imposta,  in  via
d'indirizzo, dal d.l. 18 settembre 2001, n. 347, art.  3,  convertito
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e dalla legge 28 dicembre  1995,
n.549, art. 2, comma 5, e dalla stessa l.r. n. 6/2007, secondo cui la
riorganizzazione del piano ospedaliero riguarda  la  sola  spedalita'
pubblica, fermi i poteri in materia di  accertamento  e  di  acquisto
delle prestazioni da privati; la riduzione dei posti  letto  disposta
con l.r. non risponde dunque ad  alcuna  logica  di  riduzione  della
spesa e si pone in contrasto con i principi statali  in  materia;  2)
Violazione degli artt. 41 , 42 e 43 della Costituzione: la  legge  in
questione incide direttamente sulla liberta' di iniziativa  economica
privata, impedendo, con la disposta riduzione di posti letto, che  le
attivita' private possano liberamente estendersi, secondo le  logiche
del mercato,  e,  addirittura,  imponendo  la  complessiva  riduzione
dell'attivita',  che   si   configura   come   espropriazione   senza
indennizzo,  in  violazione   delle   disposizioni   epigrafate;   3)
Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso  di  potere
per  ingiustizia   ed   irrazionalita'   manifeste:   il   piano   di
riorganizzazione conduce di fatto all'aumento dei posti  letto  nella
spedalita'   pubblica   e   alla   riduzione   in   quella   privata;
l'abbattimento dei posti letto per i privati non  e'  in  alcun  modo
giustificato e  neppure  vi  e'  alcuna  motivazione  per  le  scelte
relative alle singole strutture, diversamente trattate; i tagli  sono
inoltre diversamente dimensionatii nel pubblico e nel privato. 
    In definitiva, il T.a.r. ritiene rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di  legittimita'  costituzionale:  della  l.r.
Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6, art.1, comma 2,  ed  allegato  piano  di
riordino  posti  letto  ospedalieri,  punto  5,   in   relazione   ai
provvedimenti impugnati con il  ricorso  introduttivo  e  nei  limiti
dell'interesse della ricorrente per i profili sopra individuati.