IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 285 del 2008, proposto da: Ini S.r.l. Istituto Neurotraumatologico Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Ciprietti, con domicilio eletto presso avv. Claudio Vermi in L'Aquila, via Pasquale Colagrande, 11; Contro regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino, per l'annullamento della deliberazione del 28 gennaio 2008, n. 45 avente ad oggetto Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007/2009 - Definizione del tetto massimo di spesa per l'anno 2008. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; La ricorrente, casa di cura provvisoriamente accreditata per le prestazioni ospedaliere ha proposto ricorso al T.a.r. Abruzzo - L'Aquila per l'annullamento: della deibera di G.R. n. 45 del 28 gennaio 2008, recante definizione del tetto massimo invalicabile di spesa per l'anno 2008, comprensivo dei costi per la mobilita' attiva extraregionale, con contestuale ripartizione provvisoria per singolo erogatore di' prestazioni ospedaliere, nella parte attribuita alla ricorrente sensibilmente inferiore a quello fissato per l'anno 2007; della presupposta delibera di G.R. n. 224 del 13 marzo 2007, nella parte in cui riduce i posti letto assegnati alla ricorrente; della delibera di GR. n.18/C del 9 gennaio 2007 di approvazione della proposta del disegno di legge regionale concernente «linee guida per la redazione del piano sanitario 2007-2009 - un sistema di garanzie per la salute e piano di riordino della rete ospedaliera»; nonche' per il risarcimento dei danni conseguenti alla asserita ingiusta riduzione dei posti letto e del budget 2008. I tetti assegnati alla ricorrente risultano, percentualmente, tra quelli piu' decurtati. La giustificazione di tale riduzione sta, in massima parte, nell'intervenuto abbattimento dei posti letto, che comporta una proporzionale riduzione dei budgets (cfr. produzione di parte resistente: «le decurtazioni operate dall'ASRA sono avvenute proporzionalmente alla riduzione dei posti letto operata con la LR n.6/07 di rideterminazione della rete ospedaliera, del budget storico e delle inappropriatezza ed illegittimita' evidenziate nella verifiche contrattuali»). A sua volta, l'abbattimento dei posti letto discende dalla legge regionale 5 aprile 2007 n. 6 che ha approvato le «linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - un sistema di garanzie per la salute» e il «piano di riordino della rete ospedaliera», proposti dalla delibera di G.R. 9 gennaio 2007, n.18/c ed oggetto dell'accordo tra la regione Abruzzo e lo Stato per il piano di rientro volto al perseguimento dell'equilibrio economico, approvato con delibera di Giunta regionale 13 marzo 2007, n. 224. Il ricorso deduce: 1) Violazione, per le prestazioni extraregionali, dei presupposti e principi che giustificano il tetto di spesa. Eccesso di potere per ingiustizia ed irrazionalita' manifeste: secondo la ricorrente, in astratto sarebbe illegittima l'imposizione di un tetto di spesa per le prestazioni extraregionali rese dalle strutture sanitarie accreditate, che non ricade sul bilancio della Regione Abruzzo, ma su quello delle regioni di appartenenza dei pazienti che si avvalgono delle strutture abruzzesi; 2) Illegittimita' dei tetti di spesa per illegittimita' costituzionale della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 per violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione: A) dell'art. 117 della Costituzione (principi fondamentali della legge dello Stato); B) degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione; C) degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Ingiustizia ed irrazionalita' manifeste: la legge regionale che ha imposto la riduzione dei posti letto costituisce una tipica legge provvedimento che ha la sostanza dell'atto amministrativo, incidendo nominativamente sulle strutture private accreditate, e riducendone l'attivita' imprenditoriale; come tale, impedisce il sindacato giurisdizionale sul contenuto del provvedimento, imponendo la diretta impugnazione della legge attraverso l'incidente di costituzionalita', per tutti i profili sopra indicati. Si costituiva la regione Abruzzo chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. All'esito della pubblica udienza del 9 luglio 2008, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio. Ritiene il Collegio necessario, ai fini del decidere, trasmettere gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la delibazione della questione di legittimita' costituzionale sollevata come espresso motivo di ricorso. Osserva il Collegio che la legge regionale contestata, per il profilo che rileva nella presente sede, assume con evidenza i caratteri della c.d. «legge provvedimento». In particolare, con l'art. 1, comma 2, della l.r. n.6/2007, la Regione Abruzzo ha approvato il Piano di riordino posti letto ospedalieri, di cui all'allegato alla citata legge. L'assetto dotazionale e' disciplinato dal punto 5 (pag. 36 e segg. di 53); il comma 10 del paragrafo 5.1. stabilisce, inter alios, quale criterio guida, la «ridefinizione dell'assegnazione della dotazione dei posti letto della spedalita' privata utilizzando per i posti letto di riabilitazione, esclusi i presidi privati con posti letto complessivi inferiori a 60, criteri di abbattimento fondati sull'appropriatezza fino ad un massimo di abbattimento del 30% e un ulteriore abbattimento pari al 15% della dotazione complessiva dei posti letto di lungodegenza, che vengono riattribuiti come tali in sostituzione dei posti letto di riabilitazione. I posti letto per acuti sono stati abbattuti con un criterio fisso per tutte le strutture e una quota aggiuntiva fondata su criteri di appropriatezza fino ad un massimo di abbattimento del 30%». La legge in questione incide con evidenza sugli interessi della ricorrente, non sussistendo alcun dubbio sul fatto che, operando come sopraesposto, il legislatore regionale abbia inciso unilateralmente sulla struttura stessa delle imprese private esercenti servizi sanitari, non limitandosi dunque a porre precetti generali ed astratti di indirizzo dell'attivita' amministrativa. Nello specifico, poi, la rideterminazione dei posti letto, derivante dalla legge regionale richiamata, ha condotto alla proporzionale riduzione dei budgets. A livello generale non e' in discussione il potere della p.a. di pianificare e programmare le risorse da impiegare nei servizi sanitari, potere che puo' essere esercitato mediante lo strumento legislativo, non essendo precluso alla legge ordinaria alcun settore di intervento. Il problema posto da una legge provvedimento sta, tuttavia, nel grado di sindacabilita' dell'operato della p.a. a fronte dell'esercizio di un potere amministrativo mediante lo strumento legislativo. Non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso sulla costituzionalita' della legge, all'operatore privato non resta che chiedere al giudice adito la rimessione della questione di legittimita' costituzionale della legge-provvedimento alla Consulta, previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando gli artt. 24 e 113 della Costituzione alcuna riserva di immunita' per l'operato della p.a. Tale circostanza evidenzia ex se la rilevanza della questione per la definizione del presente giudizio, posto che la legittimita' dell'atto amministrativo impugnato discende direttamente dalla verifica di legittimita' costituzionale della legge regionale di cui e' attuazione. Giova sul punto aggiungere che tale rilevanza non sarebbe in alcun modo esclusa neppure dalla eventuale ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso, questione allo stato impregiudicata, incidendo comunque, la questione medesima, se non sull'esito del ricorso (nel senso dell'accoglimento o del rigetto), in ogni caso sul contenuto conformativo della decisione. Sempre in ordine alla rilevanza, il Collegio ritiene infondate le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa erariale in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito, sotto il profilo che l'atto impugnato sarebbe direttamente discendente dall'applicazione di un atto politico, quale l'accordo tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Abruzzo relativo al perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che per l'Ospedalita' privata ha fissato per l'anno 2008 un budget provvisorio complessivo di euro 170.819.564, comprensivo della spesa extraregionale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007, per un verso osservandosi che l'accordo consentiva alla regione, fermo l'obiettivo della riduzione di spesa, l'attuazione discrezionale (se non libera) dei principi stabiliti nell'accordo, per altro verso osservandosi che l'atto impugnato (relativo ai tetti di spesa sanitaria) e' chiaramente un atto amministrativo.. Infondata e' pure l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per difetto di interesse, stante il carattere dichiaratamente provvisorio del provvedimento impugnato; invero, la temporaneita' dell'atto (del quale non e' in alcun modo stabilita la durata) non esclude evidentemente la sua lesivita' per tutto il tempo della sua vigenza ed applicazione. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione medesima, ritiene il Collegio che essa sussista con riferimento ai seguenti profili: 1) Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione - Violazione dell'art. 117 della Costituzione in ordine ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello stato per la ridefinizione dei posti letto: si tratta, come detto, di una legge provvedimento che impone la impugnazione mediata della l.r. in luogo del provvedimento; la riduzione dei posti letto accreditati della spedalita' privata, disposta dalla l.r., non incide affatto sulla complessiva riduzione della spesa sanitaria, come imposta, in via d'indirizzo, dal d.l. 18 settembre 2001, n. 347, art. 3, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e dalla legge 28 dicembre 1995, n.549, art. 2, comma 5, e dalla stessa l.r. n. 6/2007, secondo cui la riorganizzazione del piano ospedaliero riguarda la sola spedalita' pubblica, fermi i poteri in materia di accertamento e di acquisto delle prestazioni da privati; la riduzione dei posti letto disposta con l.r. non risponde dunque ad alcuna logica di riduzione della spesa e si pone in contrasto con i principi statali in materia; 2) Violazione degli artt. 41 , 42 e 43 della Costituzione: la legge in questione incide direttamente sulla liberta' di iniziativa economica privata, impedendo, con la disposta riduzione di posti letto, che le attivita' private possano liberamente estendersi, secondo le logiche del mercato, e, addirittura, imponendo la complessiva riduzione dell'attivita', che si configura come espropriazione senza indennizzo, in violazione delle disposizioni epigrafate; 3) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia ed irrazionalita' manifeste: il piano di riorganizzazione conduce di fatto all'aumento dei posti letto nella spedalita' pubblica e alla riduzione in quella privata; l'abbattimento dei posti letto per i privati non e' in alcun modo giustificato e neppure vi e' alcuna motivazione per le scelte relative alle singole strutture, diversamente trattate; i tagli sono inoltre diversamente dimensionatii nel pubblico e nel privato. In definitiva, il T.a.r. ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: della l.r. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6, art.1, comma 2, ed allegato piano di riordino posti letto ospedalieri, punto 5, in relazione ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e nei limiti dell'interesse della ricorrente per i profili sopra individuati.