IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 216 del 2008, proposto da Casa di Cura «Villa  Pini
D'Abruzzo» S.r.l.,  Santa  Maria  S.r.l.  e  Sanatrix  S.r.l.,  tutte
rappresentate  e  difese  dagli  avv.   Enrico   Follieri,   Sabatino
Ciprietti,  con  domicilio  eletto  presso  avv.  Claudio  Verini  in
L'Aquila, via Pasquale Colagrande, 11; 
    Contro Regione Abruzzo in Persona  del  Presidente  pro  tempore,
Ministero dell'economia e delle finanze, e  Ministero  della  salute,
rappresentati e difesi  dall'Avvocatura,  domiciliata  per  legge  in
L'Aquila,   Portici   S.   Bernardino,   per   l'annullamento   della
deliberazione del 28 gennaio 2008 n. 45 avente ad  oggetto  piano  di
risanamento del sistema sanitario regionale 2007/2009  -  definizione
del Tetto Massimo di spesa per l'anno 2008. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in
Persona del Presidente pro-tempore; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2008 il  dott.
Maria Abbruzzese e uditi per le parti i  difensori  come  specificato
nel verbale; 
    Le ricorrenti, case di cura provvisoriamente accreditate  per  le
prestazioni ospedaliere per acuti e, quanto a Villa Pini,  anche  per
la riabilitazione e lungodegenza, hanno proposto  ricorso  al  T.a.r.
Abruzzo - L'Aquila per l'annullamento: della delibera di G.R.  n.  45
del  28  gennaio  2008,  recante  definizione   del   tetto   massimo
invalicabile di spesa per l'anno 2008, comprensivo dei costi  per  la
mobilita'  attiva  extraregionale,   con   contestuale   ripartizione
provvisoria per singolo erogatore di prestazioni  ospedaliere,  nella
parte attribuita alle ricorrenti  sensibilmente  inferiore  a  quello
fissato per l'anno 2007; della presupposta delibera di  G.R.  n.  224
del 13 marzo 2007, nella parte in cui riduce i posti letto  assegnati
alle ricorrenti; della delibera di G.R. n. 18/C del 9 gennaio 2007 di
approvazione  della  proposta  del   disegno   di   legge   regionale
concernente  «linee  guida  perla  redazione  del   piano   sanitario
2007-2009 - un sistema di garanzie per la salute e piano di  riordino
della rete  ospedaliera»;  nonche'  per  il  risarcimento  dei  danni
conseguenti alla assenta ingiusta riduzione dei  posti  letto  e  del
budget 2008. 
    I tetti assegnati  alle  ricorrenti  risultano,  percentualmente,
quelli piu' decurtati (con  percentuali  di  riduzione  superiori  al
30%). 
    La giustificazione di  tale  riduzione  sta,  in  massima  parte,
nell'intervenuto abbattimento  dei  posti  letto,  che  comporta  una
proporzionale  riduzione  dei  budgets  (cfr.  produzione  di   parte
resistente:  «le  decurtazioni  operate   dall'ASRA   sono   avvenute
proporzionalmente alla riduzione dei posti letto operata con la  l.r.
n. 6/07  di  rideterminazione  della  rete  ospedaliera,  del  budget
storico e delle inappropriatezza ed illegittimita' evidenziate  nella
verifiche contrattuali»). 
    A sua volta, l'abbattimento dei posti letto (per Villa  Pini  dai
245 del 2007 ai 176 del 2008, per Sanatrix dai 69 del 2007 ai 50  del
2008 e per Santa Maria dai 41 del 2007 ai 29 del 2008) discende dalla
legge regionale 5 aprile 2007 n. 6 che ha approvato le  «linee  guida
per la redazione del  piano  sanitario  2007/2009  -  un  sistema  di
garanzie  per  la  salute»  e  il  «piano  di  riordino  della   rete
ospedaliera», proposti dalla delibera di G.R. 9 gennaio 2007, n. 18/c
ed oggetto dell'accordo tra la regione Abruzzo  e  lo  Stato  per  il
piano di rientro volto al  perseguimento  dell'equilibrio  economico,
approvato con delibera di Giunta regionale 13 marzo 2007, n. 224. 
    Il  ricorso   deduce:   1)   Violazione,   per   le   prestazioni
extraregionali, dei presupposti e principi che giustificano il  tetto
di  spesa.  Eccesso  di  potere  per  ingiustizia   ed   razionalita'
manifeste: secondo le ricorrenti,  in  astratto  sarebbe  illegittima
l'imposizione di un tetto di spesa per le prestazioni  extraregionali
rese dalle  strutture  sanitarie  accreditate,  che  non  ricade  sul
bilancio della  regione  Abruzzo,  ma  su  quello  delle  regioni  di
appartenenza dei pazienti che si avvalgono delle strutture abruzzesi;
2)   Illegittimita'   dei   tetti   di   spesa   per   illegittimita'
costituzionale della legge Regione Abruzzo 5 aprile 2007,  n.  6  per
violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione: 
        A) dell'art. 117 della  Costituzione  (principi  fondamentali
della legge dello Stato); 
        B) degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione; 
        C) degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di  potere.
Ingiustizia ed irrazionalita' manifeste: la legge  regionale  che  ha
imposto la riduzione dei posti letto  costituisce  una  tipica  legge
provvedimento che ha la sostanza dell'atto amministrativo,  incidendo
nominativamente sulle strutture private  accreditate,  e  riducendone
l'attivita'  imprenditoriale;  come  tale,  impedisce  il   sindacato
giurisdizionale sul contenuto del provvedimento, imponendo la diretta
impugnazione della legge attraverso l'incidente di costituzionalita',
per tutti i profili sopra indicati. 
    Si costituiva la regione Abruzzo chiedendo il rigetto del ricorso
in quanto infondato. 
    All'esito della pubblica udienza del 9 luglio 2008,  il  Collegio
riservava la decisione in camera di consiglio. 
    Ritiene il Collegio necessario, ai fini del decidere, trasmettere
gli atti del presente  giudizio  alla  Corte  costituzionale  per  la
delibazione della questione di legittimita' costituzionale  sollevata
come espresso motivo di ricorso. 
    Osserva il Collegio che la legge  regionale  contestata,  per  il
profilo che  rileva  nella  presente  sede,  assume  con  evidenza  i
caratteri della c.d. «legge provvedimento». 
    In particolare, con l'art. 1, comma 2, della l.r. n.  6/2007,  la
Regione Abruzzo  ha  approvato  il  Piano  di  riordino  posti  letto
ospedalieri, di cui all'allegato alla citata legge. 
    L'assetto dotazionale e' disciplinato, nel  detto  allegato,  dal
punto 5 (pag. 36 e segg. di 53);  il  comma  10  del  paragrafo  5.1.
stabilisce, inter alios,  quale  criterio  guida,  la  «ridefinizione
dell'assegnazione della dotazione dei posti  letto  della  spedalita'
privata utilizzando per i posti letto di  riabilitazione,  esclusi  i
presidi privati con posti letto complessivi interiori a  60,  criteri
di abbattimento fondati sull'appropriatezza fino  ad  un  massimo  di
abbattimento del 30% e un ulteriore abbattimento pari  al  15%  della
dotazione complessiva dei posti letto di  lungodegenza,  che  vengono
riattribuiti  come  tali  in  sostituzione   dei   posti   letto   di
riabilitazione. I posti letto per acuti sono stati abbattuti  con  un
criterio fisso per tutte le strutture e una quota aggiuntiva  fondata
su criteri di appropriatezza fino ad un massimo di  abbattimento  del
30%». 
    La legge in questione incide con evidenza sugli  interessi  delle
ricorrenti, non sussistendo alcun dubbio sul fatto che, operando come
sopra esposto, il legislatore regionale abbia inciso  unilateralmente
sulla  struttura  stessa  delle  imprese  private  esercenti  servizi
sanitari,  non  limitandosi  dunque  a  porre  precetti  generali  ed
astratti di indirizzo dell'attivita' amministrativa. 
    Nello  specifico,  poi,  la  rideterminazione  dei  posti  letto,
derivante  dalla  legge  regionale  richiamata,  ha   condotto   alla
proporzionale riduzione dei budgets. 
    A livello generale non e' in discussione il potere della p.a.  di
pianificare  e  programmare  le  risorse  da  impiegare  nei  servizi
sanitari, potere che puo' essere  esercitato  mediante  lo  strumento
legislativo, non essendo precluso alla legge ordinaria alcun  settore
di intervento. 
    Il problema posto da una legge provvedimento sta,  tuttavia,  nel
grado  di   sindacabilita'   dell'operato   della   p.a.   a   fronte
dell'esercizio di un  potere  amministrativo  mediante  lo  strumento
legislativo. 
    Non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  sulla
costituzionalita' delle leggi, all'operatore privato  non  resta  che
chiedere  al  giudice  adito  la  rimessione   della   questione   di
legittimita' costituzionale della legge-provvedimento alla  Consulta,
previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza
della questione, non tollerando gli artt. 24 e 113 della Costituzione
alcuna riserva di immunita' per l'operato della p.a. 
    Tale circostanza evidenzia ex se la rilevanza della questione per
la definizione del  presente  giudizio,  posto  che  la  legittimita'
dell'atto  amministrativo  impugnato  discende   direttamente   dalla
verifica  di  legittimita'  costituzionale  della   legge   regionale
presupposta. 
    Giova sul punto aggiungere che  tale  rilevanza  non  sarebbe  in
alcun modo esclusa neppure dalla eventuale  ritenuta  fondatezza  del
primo  motivo  di  ricorso,  questione  allo  stato   impregiudicata,
incidendo comunque, la questione  medesima,  se  non  sull'esito  del
ricorso (nel senso dell'accoglimento o del rigetto), in ogni caso sul
contenuto conformativo della decisione richiesta al giudice. 
    Sempre in ordine alla rilevanza, il Collegio ritiene infondate le
eccezioni procedurali sollevate dalla difesa erariale  in  ordine  al
difetto di giurisdizione del giudice  adito,  sotto  il  profilo  che
l'atto impugnato sarebbe direttamente  discendente  dall'applicazione
di un atto politico, quale l'accordo tra il Ministero  della  salute,
il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  la  regione  Abruzzo
relativo  al  perseguimento  dell'equilibrio   economico   ai   sensi
dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  per
l'Ospedalita'  privata  ha  fissato  per  l'anno   2008   un   budget
provvisorio complessivo di euro 170.819.564, comprensivo della  spesa
extraregionale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.  224
del 13 marzo 2007, per un verso osservandosi che l'accordo consentiva
alla  regione,  fermo   l'obiettivo   della   riduzione   di   spesa,
l'attuazione discrezionale (se non  libera)  dei  principi  stabiliti
nell'accordo, per  altro  verso  osservandosi  che  l'atto  impugnato
(relativo ai  tetti  di  spesa  sanitaria)  e'  chiaramente  un  atto
amministrativo. 
    Infondata e' pure l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per
difetto di interesse, stante il carattere dichiaratamente provvisorio
del provvedimento impugnato; invero, la temporaneita' dell'atto  (del
quale  non  e'  in  alcun  modo  stabilita  la  durata)  non  esclude
evidentemente la sua lesivita' per tutto il tempo della  sua  vigenza
ed applicazione. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione  medesima,
Ritiene il Collegio che essa sussista  con  riferimento  ai  seguenti
profili: 
        1) Violazione degli artt.  24  e  113  della  Costituzione  -
Violazione dell'art. 117 della Costituzione  in  ordine  ai  principi
fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione  dello  stato   per   la
ridefinizione dei posti letto: si tratta, come detto,  di  una  legge
provvedimento che impone la impugnazione mediata della l.r. in  luogo
del provvedimento; la riduzione dei  posti  letto  accreditati  della
spedalita' privata, disposta dalla l.r.,  non  incide  affatto  sulla
complessiva riduzione della spesa sanitaria, come imposta, in via  di
indirizzo, dal d.l. 18 settembre 2001, n.  347,  art.  3,  convertito
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e dalla legge 28 dicembre  1995,
n. 549, art. 2, comma 5, e dalla stessa l.r. n. 6/2007,  secondo  cui
la riorganizzazione del piano ospedaliero riguarda la sola spedalita'
pubblica, fermi i poteri in materia di  accertamento  e  di  acquisto
delle prestazioni da privati; la riduzione dei posti  letto  disposta
con la l.r. non risponde dunque ad alcuna logica di  riduzione  della
spesa e si pone in contrasto con i principi statali in materia; 
        2) Violazione degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione:  la
legge in questione incide direttamente sulla liberta'  di  iniziativa
economica privata, impedendo, con  la  disposta  riduzione  di  posti
letto, che  le  attivita'  private  possano  liberamente  estendersi,
secondo  le  logiche  del  mercato,  e,  addirittura,  imponendo   la
complessiva  riduzione  dell'attivita',   che   si   configura   come
espropriazione senza indennizzo,  in  violazione  delle  disposizioni
epigrafate; 
        3) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.  Eccesso
di potere per ingiustizia ed irrazionalita' manifeste:  il  piano  di
riorganizzazione conduce di fatto all'aumento dei posti  letto  nella
spedalita'   pubblica   e   alla   riduzione   in   quella   privata;
l'abbattimento dei posti letto per i privati non  e'  in  alcun  modo
giustificato e  neppure  vi  e'  alcuna  motivazione  per  le  scelte
relative alle singole strutture, diversamente trattate; i tagli  sono
inoltre    anch'essi    immotivatamente    e     contraddittoriamente
diversificati nel pubblico e nel privato. 
    In definitiva, il t.a.r. ritiene rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  della  l.r.
Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6, art. 1, comma 2, ed  allegato  piano  di
riordino  posti  letto  ospedalieri,  punto  5,   in   relazione   ai
provvedimenti impugnati con il  ricorso  introduttivo  e  nei  limiti
dell'interesse delle ricorrenti per i profili sopra individuati.