Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2,  commi  458,
459 e 460, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria  2008),  promosso  dalla  regione  Veneto   con   ricorso
notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5  marzo
2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro; 
    Uditi gli avvocati Luigi Manzi, Mario Bertolissi e Ezio Zanon per
la regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e  depositato  il
successivo  5  marzo,  la  Regione  Veneto   ha   impugnato   diverse
disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2008), tra le quali, l'art. 2, commi 458, 459 e 460,  per
violazione  degli  artt.  117,  comma  terzo,  118,  119  e  in   via
subordinata degli artt. 5, 120 della  Costituzione,  e  dell'art.  11
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
    Le  norme   impugnate   istituiscono   un   fondo   statale   per
l'organizzazione e il  funzionamento  di  asili-nido  presso  enti  e
reparti del Ministero della Difesa, disciplinano la programmazione  e
la  progettazione  degli  stessi,  prevedono  l'accessibilita'   agli
asili-nido di minori non  figli  di  dipendenti  dell'Amministrazione
della difesa. 
    La ricorrente ritiene che per individuare la materia  alla  quale
attengono le norme in  questione  sia  indispensabile  richiamare  le
sentenze della Corte costituzionale n. 370 del  2003  e  n.  320  del
2004, dalle quali risulterebbe evidente che la  disciplina  normativa
in  materia  di  asili-nido  deve   essere   ricondotta   a   materie
(prevalentemente alla  materia  «istruzione»,  in  parte  anche  alla
materia «tutela  del  lavoro»)  rientranti  tra  quelle  di  potesta'
legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in  relazione
alle  quali  spetta  allo  Stato  la  determinazione   dei   principi
fondamentali  e  alle  Regioni  la  fissazione  della  normativa   di
dettaglio. 
    Pertanto, le norme di cui ai commi 458, 459  e  460  dell'art.  2
della legge finanziaria per l'anno 2008, che  sono  riconducibili  ad
una materia di potesta' legislativa concorrente, violerebbero  l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, stante la loro natura di  norme
di dettaglio. 
    Le predette norme risulterebbero lesive, altresi', dell'art.  119
della Costituzione, il quale non consente allo Stato di  istituire  e
disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata ne' nelle materie
di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo  comma,  Cost.),
ne' nelle materie di potesta'  legislativa  residuale  delle  Regioni
(art. 117, quarto comma, Cost.), sia che questi  fondi  prevedano  la
diretta  attribuzione  di  risorse  a   Regioni,   Province,   Citta'
metropolitane o Comuni, sia che prevedano la diretta attribuzione  di
risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, poiche' «il
ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento
indiretto, ma pervasivo,  di  ingerenza  dello  Stato  nell'esercizio
delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e
di indirizzi governati centralmente a  quelli  legittimamente  decisi
dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenza
n. 16 del 2004). 
    Osserva la ricorrente che la Corte costituzionale  ha  precisato:
che tali fondi  «non  solo  debbono  essere  aggiuntivi  rispetto  al
finanziamento integrale (...) delle funzioni spettanti  ai  Comuni  o
agli altri enti, e riferirsi alle  finalita'  di  perequazione  e  di
garanzia enunciate nella norma costituzionale,  o  comunque  a  scopi
diversi dal normale  esercizio  delle  funzioni,  ma  debbono  essere
indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni  (o  Province,
Citta' metropolitane, Regioni)»; e che «l'esigenza di  rispettare  il
riparto costituzionale  delle  competenze  legislative  fra  Stato  e
Regioni comporta altresi' che, quando tali  finanziamenti  riguardino
ambiti  di  competenza  delle  Regioni,  queste  siano  chiamate   ad
esercitare  compiti  di  programmazione  e  di  riparto   dei   fondi
all'interno del proprio territorio» (sentenze n. 16 del 2004 e n. 222
del  2005).  Da  quanto  detto  conseguirebbe  anche  la   violazione
dell'art. 118 della Costituzione. 
    In subordine, peraltro,  considerato  che  potrebbero  ravvisarsi
delle interferenze con  materie  di  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato (art. 117, secondo comma,  Cost.),  quale,  per  esempio,
quella relativa a «difesa e Forze armate» (art. 117,  secondo  comma,
lettera d), si censurano le norme de quibus anche per violazione  del
principio di leale collaborazione tra Stato e regione, desumibile, in
particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma,  Cost.  e  11  della
legge costituzionale n.  3  del  2001.  La  Corte  costituzionale  ha
infatti riconosciuto che «la complessita' della  realta'  sociale  da
regolare comporta che, di frequente, le normative non possano  essere
riferite nel loro insieme ad una  sola  materia,  perche'  concernono
situazioni non omogenee,  ricomprese  in  materie  diverse  sotto  il
profilo della competenza legislativa» (sentenza  n.  133  del  2006).
Conseguentemente, essa ha ritenuto che «per le ipotesi in cui ricorra
una  «concorrenza  di  competenze»,  la  Costituzione   non   prevede
espressamente un criterio di composizione delle interferenze. In  tal
caso - ove (...) non possa ravvisarsi  la  sicura  prevalenza  di  un
complesso  normativo  rispetto  ad  altri,  che  renda  dominante  la
relativa competenza legislativa - si deve ricorrere al  canone  della
«leale collaborazione», che impone alla legge statale di  predisporre
adeguati strumenti di coinvolgimento delle  regioni,  a  salvaguardia
delle loro competenze» (sentenze nn. 50 e 219 del 2005). 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
la norma oggetto di  impugnazione  e'  espressione  della  competenza
legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera
n), della Costituzione, in materia di norme generali sull'istruzione,
con la conseguenza che non  puo'  essere  addotta  la  giurisprudenza
della Corte costituzionale in tema di preclusione  per  lo  Stato  ad
istituire finanziamenti a destinazione vincolata, preclusione che  va
riferita  esclusivamente  alle  materie   di   potesta'   legislativa
concorrente o residuale delle Regioni. 
    3. - Con memoria depositata  il  25  febbraio  2009,  la  Regione
Veneto ha  insistito  per  l'accoglimento  del  ricorso.  Afferma  la
ricorrente che  non  puo'  essere  accolta  la  tesi  dell'Avvocatura
generale  dello  Stato  secondo  cui  ci  si  trova  in  presenza  di
disposizioni  normative  dettate  in  materia  di   «norme   generali
sull'istruzione»,  in  quanto  sarebbero  tali  solo  quelle  che  ne
definiscono l'assetto organizzativo fondamentale,  come  dimostra  il
d.lgs. 19 febbraio 2004, n.  59  (Definizione  delle  norme  generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo  dell'istruzione,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003,  n.  53),  le  cui
norme nulla hanno a che vedere con quelle oggetto di impugnazione. 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Regione Veneto dubita della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, commi 458, 459 e 460, della legge 24 dicembre  2007,  n.
244  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui
istituisce un  fondo  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  di
servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori  di
eta' fino a 36 mesi presso enti e reparti del Ministero della difesa,
per violazione: a) dell'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione
stante la loro natura di norme di dettaglio, poiche', come  affermato
dalle sentenze n. 370  del  2003  e  n.  320  del  2004  della  Corte
costituzionale, la disciplina in materia di  asili-nido  deve  essere
ricondotta a materie (prevalentemente alla materia  «istruzione»,  ma
in parte anche alla materia  «tutela  del  lavoro»),  rientranti  tra
quelle di potesta' legislativa concorrente (art.  117,  terzo  comma,
Cost.), materie, dunque, in relazione alle quali spetta allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la fissazione
della normativa  di  dettaglio;  b)  degli  artt.  118  e  119  della
Costituzione, in quanto quest'ultima  norma  non  consentirebbe  allo
Stato  di  istituire  e  disciplinare  finanziamenti  a  destinazione
vincolata nelle materie di potesta' legislativa concorrente,  poiche'
«il ricorso a finanziamenti  ad  hoc  rischierebbe  di  divenire  uno
strumento  indiretto,  ma  pervasivo,  di   ingerenza   dello   Stato
nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, e di
sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente  a
quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali  di
propria  competenza»  (sentenza  n.   16   del   2004   della   Corte
costituzionale): dalla violazione dell'art. 119 Cost.  conseguirebbe,
de plano, la violazione dell'art. 118 Cost. 
    La regione  ricorrente,  in  subordine,  deduce  che  qualora  si
ritenesse che nel caso di specie siano  coinvolte  anche  materie  di
potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  quali,  per  esempio,
«difesa e Forze armate» (art. 117, comma 2, lettera d), la  normativa
impugnata sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 5 e 120
della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18  ottobre  2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della  Costituzione),
norme  che  costituirebbero  espressione  del  principio  di   «leale
collaborazione»,  in  quanto  in  presenza  di  una  concorrenza   di
competenze e in assenza di una  sicura  prevalenza  di  un  complesso
normativo rispetto ad altri, si deve ricorrere al canone della «leale
collaborazione». 
    2. - La questione non e' fondata. 
    2.1. - Le disposizioni impugnate prevedono:  al  comma  458,  che
«Per l'organizzazione e il funzionamento di  servizi  socio-educativi
per la prima infanzia destinati ai minori di eta'  fino  a  36  mesi,
presso enti e reparti del Ministero della  difesa,  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2008, 2009 e 2010»;  al  comma  459,  che  «La  programmazione  e  la
progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458,  nel  rispetto
delle disposizioni normative e regolamentari  vigenti  nelle  regioni
presso le quali sono individuate  le  sedi  di  tali  servizi,  viene
effettuata in collaborazione con il  Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sentito
il   comitato   tecnico-scientifico   del   Centro    nazionale    di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103»;  al
comma 460, che «I servizi socio-educativi di cui al  comma  458  sono
accessibili anche  da  minori  che  non  siano  figli  di  dipendenti
dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta
complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per  la
prima infanzia e del relativo Piano straordinario  di  intervento  di
cui all'art. 1, comma 1259, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
come modificato dal comma 457». 
    La regione sostiene che gli asili-nido rientrano in una materia -
l'istruzione - compresa tra  quelle  di  competenza  concorrente  tra
Stato e Regioni (art. 117, terzo comma,  Cost.)  e  dunque,  in  base
all'art. 119 Cost., lo Stato non avrebbe competenza a legiferare e  a
«gestire denaro» in una materia di competenza concorrente. 
    L'Avvocatura   dello   Stato   replica   che    gli    asili-nido
rientrerebbero nella materia «norme generali  sull'istruzione»  (art.
117, secondo comma, lettera n), da non  confondersi  con  la  materia
«istruzione» di cui  al  terzo  comma  dell'art.  117  Cost.)  e  che
pertanto lo Stato avrebbe tutto il diritto di  legiferare  istituendo
fondi in tale materia e di gestirli. 
    Questa Corte, con varie decisioni (sentenze n. 320 del  2004,  n.
370 del 2003), ha negato che la  disciplina  degli  asili-nido  possa
essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle  Regioni
ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., ma ha ritenuto - sulla
base di una ricostruzione dell'evoluzione  normativa  del  settore  -
che, utilizzando un criterio di prevalenza,  la  relativa  disciplina
ricada nell'ambito della competenza legislativa  concorrente  di  cui
all'art.  117,  terzo  comma,  della   Costituzione,   fatti   salvi,
naturalmente, gli interventi  del  legislatore  statale  che  trovino
legittimazione nei titoli «trasversali» di cui all'art. 117,  secondo
comma, della Costituzione. 
    Dagli enunciati principi deriva che le norme  impugnate,  poiche'
sono funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi  a  favore
dei dipendenti del Ministero della Difesa, non  sono  invasive  delle
competenze regionali, rientrando  nella  materia  dell'ordinamento  e
organizzazione amministrativa dello Stato, riservata alla  competenza
esclusiva di quest'ultimo, ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera g) della Costituzione. 
    Tale competenza si estende,  con  riferimento  in  particolare  a
quanto dispone il comma 458 - che prevede, per l'organizzazione e  il
funzionamento dei servizi socio-educativi per la  prima  infanzia  ai
minori di eta' fino a trentasei  mesi,  presso  enti  e  reparti  del
Ministero della Difesa l'istituzione di  un  fondo  con  la  relativa
dotazione  -  anche  al   potere   di   istituire   fondi   destinati
all'organizzazione e al funzionamento dei relativi servizi. 
    Inoltre, quanto alle censure prospettate nei confronti dei  commi
successivi, deve anche tenersi presente,  con  riferimento  al  comma
459, che la programmazione e la  progettazione  relativa  ai  servizi
socio-educativi per la prima infanzia viene effettuata «nel  rispetto
delle disposizioni normative e regolamentari  vigenti  nelle  regioni
presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi» e,  quindi,
con salvaguardia delle relative competenze regionali. 
    Il comma 460, poi, oltre ad affermare il diritto  di  accesso  ai
servizi socio-educativi da parte di minori che  non  siano  figli  di
dipendenti  dell'Amministrazione  della  difesa,  dispone  che   tali
servizi «concorrono ad integrare l'offerta  complessiva  del  sistema
integrato dei servizi socio-educativi per la  prima  infanzia  e  del
relativo Piano straordinario di intervento  di  cui  all'articolo  1,
comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, come modificato dal
comma 457», con richiamo, cioe', all'intesa fra  Stato  e  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del
1997, che  realizza  il  pieno  coinvolgimento  delle  Regioni  nella
programmazione e progettazione dei servizi.